Corte costituzionale

Sentenza n. 404/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge

5 agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza

per i consulenti del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15

marzo 1998 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Rivarolo

Canavese, nel procedimento civile vertente tra Marietti Margherita ed

altri e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti

del lavoro (ENPACL), iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª Serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i consulenti del lavoro;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il Giudice relatore

Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 15 marzo 1998, emessa nel corso del

giudizio promosso dagli eredi di Magnino Giovanni per ottenere, dal

convenuto Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti

del lavoro (ENPACL), la restituzione dei contributi previdenziali

già versati dal loro congiunto, il Pretore di Torino, sezione

distaccata di Rivarolo Canavese, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione ed al "principio della generale

razionalità della legge in conformità alla Costituzione", questione

di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 5 agosto

1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i

consulenti del lavoro), "nella parte in cui è stabilito che la

restituzione dei contributi ai superstiti avvenga solo nella ipotesi

in cui il decesso dell'iscritto sia avvenuto in costanza di rapporto

assicurativo".

1.1. - Il giudice a quo, premesso che il dante causa dei

ricorrenti nel giudizio principale, cancellato dall'albo dei

consulenti del lavoro sin dal 31 dicembre 1993, era deceduto in data

16 ottobre 1996, osserva che la disposizione censurata determina,

anzitutto, "una palese disparità di trattamento, a parità di

contribuzione ed oneri versati, fra gli eredi dei defunti iscritti e

gli eredi dei defunti non più iscritti all'albo", con violazione del

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

1.2. - Viene, al tempo stesso, lamentata la lesione dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, posto che il menzionato art. 21

preclude agli eredi del defunto non iscritto all'albo (ai quali,

peraltro, l'art. 8, comma 3, della medesima legge n. 249 del 1991,

non consente di fruire neppure della pensione di reversibilità) la

restituzione di importi "la cui natura assistenziale è

indiscutibile, essendo stati pagati proprio con la finalità di

costituire una rendita pensionistica o quantomeno un capitale di

risparmio obbligatorio".

Per effetto della disposizione denunciata, i predetti soggetti

risultano, invece, privati dei mezzi adeguati alle esigenze di vita,

atteso che "il loro patrimonio familiare è stato impoverito durante

la vita del lavoratore per i contributi obbligatoriamente versati, e

dopo la morte non può essere ricostituito", mentre l'ente

previdenziale "ha potuto incassare sostanziosi contributi" senza

dover versare la pensione e, tantomeno, "restituire gli importi ai

legittimi pretendenti"; ciò contrastando "con un ordinamento come il

nostro, ispirato a principi di equità e mutuo soccorso".

1.3. - Ad avviso del rimettente, la disposizione stessa non

terrebbe, inoltre, conto del fatto che "il legislatore, nello stilare

le leggi, deve osservare alcuni principi fondamentali, tra i quali

quello della razionalità delle disposizioni", apparendo non solo

"iniquo", ma "neppure ispirato a logiche razionali" il criterio

secondo cui "i contributi versati debbano essere perduti".

Al riguardo, si osserva che "il consulente non può esimersi dal

versamento" dei contributi, non potendo, quindi, "essergli imputato

di avere compiuto una scelta irrazionale e perdente"; "addebito di

irrazionalità" che, invece, va mosso alla legge.

Rammentato, poi, che l'art. 2041 del codice civile prevede la

restituzione delle somme indebitamente percepite nell'ipotesi di

arricchimento senza giusta causa, secondo un principio "che risponde

a logica e buon senso e che viene completamente ribaltato dalla

norma" censurata, l'ordinanza evidenzia che, "nel caso di specie", il

contribuente ha, per oltre 10 anni, versato al proprio ente

previdenziale la somma di circa 15 milioni di lire, senza ottenere

alcun trattamento pensionistico e che "nonostante la mancanza di una

controprestazione si vede negato il diritto di recuperare il denaro

versato".

Nel rilevare che, per effetto di ciò, l'ente stesso è andato

"arricchendosi ingiustificatamente", l'ordinanza esclude che la legge

possa "essere accettata come fonte che permette l'arricchimento senza

causa, in pieno contrasto con i principi ispiratori del nostro

ordinamento e in danno delle categorie più deboli".

Secondo il rimettente l'irrazionalità del denunciato art. 21

sarebbe "ulteriormente evidenziata" dal confronto con altre norme

disciplinanti fattispecie analoghe, come l'art. 21 della legge 20

settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense, che prevede

il rimborso dei contributi versati dall'iscritto, che non abbia

maturato il diritto alla pensione, anche in favore dei relativi eredi

("sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta"), senza per

questo richiedere "che il de cuius sia deceduto in costanza di

rapporto assicurativo".

2. - Si è costituito in giudizio l'ENPACL, chiedendo il rigetto

della sollevata questione di costituzionalità ed osservando,

segnatamente, che "nessuna disparità di trattamento può ravvisarsi,

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, tra due iscritti

all'Ente di previdenza", giacché la distinzione operata dal

legislatore si fonda su "due situazioni giuridiche a monte ...

sostanzialmente diverse: nella prima v'è un rapporto assicurativo in

atto; nella seconda questo è cessato".

Nel ritenere "ragionevole e immune da censure" la discriminazione

operata al riguardo dal legislatore, l'ENPACL sostiene che

l'iscrizione all'albo "è l'unica condizione che fa permanere nel

soggetto i diritti propri riconosciuti ad ogni assistito e ne fa

scaturire conseguentemente la legittimazione ad essere tutelato sotto

il profilo previdenziale". La memoria, nell'evidenziare che il

legislatore ha voluto affermare il principio secondo il quale "è

giusto" che, quando l'assicurato sia cessato dall'attività e

dall'iscrizione all'albo, senza maturare il diritto a pensione, venga

riconosciuta al medesimo "una certa tutela economica, nella specie

costituita dalla restituzione dei contributi versati", ritiene che

"se si ammettesse a favore dei superstiti la stessa prerogativa, si

dovrebbe pervenire all'assurda conclusione che la cassa è tenuta a

restituire i contributi anche per soggetti non più legittimati, con

grave pregiudizio economico".

La parte costituita esclude, infine, che vi sia lesione dell'art.

38 della Costituzione, in quanto la norma costituzionale "è

condizionata alla sussistenza di presupposti specificamente indicati

dalla legge"; presupposti nella specie insussistenti, considerato che

gli eredi ricorrenti nel giudizio principale "non possono pretendere

la restituzione dei contributi dal momento che tale prerogativa non

sarebbe comunque spettata al loro dante causa". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Rivarolo

Canavese, dubita, con l'ordinanza in epigrafe, della legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 5 agosto 1991, n. 249

(Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del

lavoro), "nella parte in cui è stabilito che la restituzione dei

contributi ai superstiti avvenga solo nella ipotesi in cui il decesso

dell'iscritto sia avvenuto in costanza di rapporto assicurativo".

La menzionata disposizione, nell'attribuire al consulente del

lavoro, che abbia compiuto sessantacinque anni di età e che cessi

dall'iscrizione all'ente di previdenza senza aver maturato i

requisiti per il diritto a pensione, il diritto di richiedere la

restituzione dei contributi soggettivi obbligatori versati, nonché,

eventualmente, di quelli personali previsti dalla disciplina

legislativa vigente prima della legge n. 249 del 1991 (comma 1),

stabilisce, al comma 2, che il predetto diritto alla restituzione

possa essere esercitato anche dai superstiti dell'iscritto, deceduto

in costanza di rapporto assicurativo, che non abbiano titolo alla

pensione indiretta, conseguibile anche mediante ricongiunzione.

Le censure del rimettente si appuntano su quest'ultima

disposizione che, a suo avviso, contrasterebbe:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina "una

palese disparità di trattamento, a parità di contribuzione ed oneri

versati, fra gli eredi dei defunti iscritti e gli eredi dei defunti

non più iscritti all'albo";

con l'art. 38 della Costituzione, giacché data "la natura

assistenziale" dei contributi versati all'ente di previdenza "priva

gli eredi di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita penalizzandoli

fortemente", atteso che "il loro patrimonio familiare è stato

impoverito durante la vita del lavoratore per i contributi

obbligatoriamente versati, e dopo la morte non può essere

ricostituito";

con il "principio della generale razionalità della legge in

conformità alla Costituzione", non sussistendo alcuna ragione "per

la quale i contributi versati debbano essere perduti".

Sotto tale ultimo profilo, il giudice a quo, muovendo

dall'assunto che, a fronte dell'obbligatorietà del versamento dei

contributi, non può essere imputato al consulente "di avere compiuto

una scelta irrazionale e perdente", si duole del fatto che venga

"completamente ribaltato" il principio di cui all'art. 2041 del

codice civile, "che risponde a logica e buon senso", non potendo

accettarsi che la legge permetta l'arricchimento senza causa, "in

pieno contrasto con i principi ispiratori del nostro ordinamento e in

danno delle categorie più deboli"; quale ulteriore aspetto di

irrazionalità invoca, inoltre, il confronto con altre disposizioni

disciplinanti fattispecie analoghe, come l'art. 21 della legge n. 576

del 1980, che, in materia di previdenza forense, prevederebbe il

rimborso agli eredi dei contributi versati dall'iscritto che non

abbia maturato il diritto alla pensione, senza per questo richiedere

"che il de cuius sia deceduto in costanza di rapporto assicurativo".

2. - La questione non è fondata sotto alcuno dei prospettati

profili di censura.

Prima di affrontarne il merito, è opportuno rammentare che

l'istituto della restituzione dei contributi costituisce un tratto

peculiare della previdenza dei liberi professionisti (nel cui ambito

vanno annoverati anche i consulenti del lavoro), che non trova

corrispondenza nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria

(salvo talune limitatissime eccezioni, introdotte di recente per

situazioni assai particolari, come quella dei lavoratori

extracomunitari che, cessata l'attività lavorativa in Italia,

lascino il territorio nazionale e, in assenza di convenzioni

internazionali, non possano beneficiare di tutela previdenziale: art.

22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), nel

quale vige l'opposto principio dell'acquisizione, alla gestione

previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati,

nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun

trattamento pensionistico.

Il previsto rimborso da parte di alcune casse professionali dei

contributi versati non vale, peraltro, a far venire meno quel

principio solidaristico che, nel rappresentare l'impronta

caratteristica della previdenza obbligatoria generale, tende, come

più volte evidenziato dalla Corte (tra le altre, vedi sentenze

n. 450 del 1993 e n. 390 del 1995), ad ispirare ormai anche la

previdenza dei liberi professionisti, almeno secondo il modello in

essa più diffuso, nel quale detto principio, sia pure con valenza

endocategoriale, normalmente concorre, combinandosi con quello di

corrispettività tra contribuzione e prestazioni, a garantire, a

tutti i membri della categoria, una prestazione minima.

E ciò in quanto, secondo la stessa giurisprudenza di questa

Corte, l'istituto del rimborso contributivo "non implica

necessariamente la corrispettività tra contributi e pensioni, ma

soltanto una particolare configurazione dei doveri di solidarietà

comunque posti a carico di tutti gli iscritti" (vedi sentenze n. 133

e n. 132 del 1984). Va da sé, peraltro, che, di fronte all'esigenza

di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale

della categoria professionale, al fine di garantire, segnatamente,

gli equilibri finanziari del medesimo (per un caso non privo di

analogie, vedi ordinanza n. 369 del 1995), non possa non restare

affidato alle valutazioni discrezionali del legislatore di stabilire

in quale misura l'interesse dei singoli alla restituzione dei

contributi sia suscettibile di contemperamento con il principio di

solidarietà (vedi sentenza n. 450 del 1993, già cit.).

3. - Tanto premesso, priva di fondamento risulta la censura

relativa alla prospettata lesione del principio di eguaglianza tra i

superstiti di defunto iscritto all'albo e superstiti di defunto non

più iscritto all'albo; censura, invero, rivolta a rappresentare come

operazioni normative discriminatorie o arbitrarie quelli che sono

momenti strutturali o modalità applicative del sistema, riferibili

in particolare alla tipologia cui esso appartiene.

E questo secondo una scelta che, oltre a non sembrare

irragionevole, risulta anche coerente con il criterio cui,

attualmente, si ispira l'ordinamento pensionistico della categoria in

esame in materia di trattamenti indiretti ai superstiti; trattamenti

che, a loro volta, sono conseguibili a condizione che l'assicurato,

senza diritto a pensione, sia deceduto "in costanza di iscrizione"

all'Ente e abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e

contribuzione (art. 8, comma 3, della legge n. 249 del 1991; art. 26

della parte seconda del Regolamento di attuazione dello Statuto

approvato, unitamente allo Statuto medesimo, con decreto del 2 agosto

1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

con il Ministro del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 30

giugno 1994, n. 509, che, in attuazione della delega conferita

dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993, ha disciplinato

la trasformazione, in persone giuridiche di diritto privato, di

taluni enti gestori di forme di previdenza ed assistenza

obbligatorie, tra cui l'ENPACL).

La denunciata disposizione si sottrae, dunque, alla censura mossa

dal rimettente, essendo, in definitiva, frutto della discrezionalità

che spetta al legislatore nel conformare il diritto al rimborso dei

contributi, anche in considerazione dell'incidenza che lo stesso ha

sugli equilibri finanziari della Cassa e ciò specie quando a

beneficiarne sono soggetti (i superstiti dell'assicurato) che non

hanno direttamente contribuito, attraverso i proventi dell'attività

professionale, al finanziamento dell'Ente.

4. - Escluso, pertanto, che la disciplina denunciata assuma

carattere irragionevolmente discriminatorio, risulta priva di

fondamento anche la censura di violazione dell'art. 38, secondo

comma, della Costituzione.

A tacere, infatti, della improprietà in sé di una

prospettazione quale quella dell'ordinanza, nella parte in cui evoca

il menzionato parametro a difesa di aspettative attinenti

all'integrità del patrimonio degli interessati, da ritenere

pregiudicate a causa dell'irrecuperabilità dei contributi versati,

è sufficiente qui rammentare il generale orientamento della

giurisprudenza di questa Corte circa la discrezionalità di cui gode

il legislatore, in tema di attuazione del precetto del secondo comma

dell'art. 38 della Costituzione, secondo valutazioni nel cui ambito

rileva anche l'obiettivo, invero non estraneo alla norma denunciata,

di salvaguardia dei livelli di finanziamento del sistema

previdenziale della categoria professionale (vedi, ancora, ordinanza

n. 369 del 1995).

5. - In forza delle argomentazioni che precedono è destinata a

cadere anche la doglianza di violazione del "principio della generale

razionalità della legge", da ricondursi, con tutta evidenza, ancora

all'art. 3 della Costituzione, trattandosi di censura che muove da un

assunto che non può essere assolutamente condiviso.

L'asserito rovesciamento del principio dell'ingiustificato

arricchimento, che, secondo il rimettente, starebbe a dimostrare

l'illegittimità della disposizione censurata, appare, infatti,

frutto di erronea considerazione dei presupposti sulla base dei quali

opera l'istituto del rimborso dei contributi, atteso che esso

riguarda (come, del resto, posto in risalto anche dalla

giurisprudenza di legittimità) non già una contribuzione indebita,

bensì versamenti legittimamente percepiti dall'ente previdenziale di

categoria, in forza di espressa disposizione legislativa, per

realizzare le finalità di previdenza ed assistenza cui l'ente stesso

è deputato.

Non pertinente è, dunque, il richiamo alla disciplina dell'art.

2041 del codice civile, giacché il diritto alla restituzione

sussiste esclusivamente in funzione della specifica norma che lo

contempla e lo regola, derogando, entro dati limiti, al principio di

indisponibilità dell'obbligazione contributiva previdenziale, la

quale, soprattutto nel sistema della previdenza di categoria, ove il

concorso della solidarietà esterna della collettività è soltanto

eccezionale e sussidiario (vedi sentenze nn. 88 e 78 del 1995),

costituisce lo strumento indefettibile per il finanziamento del

sistema medesimo.

6. - Né, infine, risulta fondata la censura che muove dalla

comparazione con le disposizioni disciplinanti la previdenza di altre

categorie professionali.

E ciò per il preminente e decisivo rilievo, corroborato dal

consolidato orientamento di questa Corte (vedi, tra le tante, le già

menzionate sentenza n. 88 del 1995 e ordinanza n. 369 del 1995), per

cui non sono producenti confronti tra i vari sistemi previdenziali

dei liberi professionisti al fine di dedurne la violazione del

principio di eguaglianza, stante l'autonomia che i sistemi stessi

presentano in relazione alle peculiarità di ogni categoria e

considerate le rispettive esigenze di equilibrio finanziario.

Ne è riprova, del resto, il fatto che, nell'ambito dei diversi

regimi di previdenza categoriale, non si rinviene una disciplina

assolutamente uniforme dell'istituto della restituzione dei

contributi versati, a tacer ovviamente dei casi in cui lo stesso è

escluso o in via generale (art. 10 dello statuto della Cassa

nazionale del notariato) oppure proprio in riferimento ai superstiti

dell'assicurato (art. 6 della legge n. 236 del 1990, sulla previdenza

dei geometri, che ha abrogato la diversa previsione contenuta

nell'art. 21 della legge n. 773 del 1982).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della legge 5 agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di

previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di

Torino, sezione distaccata di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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