Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e relativa

tabella A) del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il

riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e

pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e

11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con

ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal pretore di Torino, nel

procedimento civile vertente tra Cirigliano Domenico e INPS, iscritta

al n. 126 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Cirigliano Domenico

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Carlo De Angelis per l'INPS, Salvatore Cabibbo

per Cirigliano Domenico e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, già

dipendente di un'azienda in crisi e beneficiario della "mobilità

corta" ex art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aveva chiesto il

riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia al compimento

del 60 anno di età (secondo la normativa vigente al momento in cui

era stato collocato in mobilità) e non già al 62 (ai termini della

legge sopravvenuta), il pretore di Torino - con ordinanza emessa il

19 dicembre 1995 - ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e

relativa tabella A) del d lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, "sia in sé

considerato sia in quanto innovato" dall'art. 11 (e relativa tabella

A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non

vengono fatti salvi i limiti di età per la pensione di vecchiaia (60

anni) previsti dalla previgente normativa in favore dei soggetti

posti in "mobilità corta" anteriormente al decreto legislativo n.

503 del 1992, per i quali il diritto a pensione sarebbe maturato

entro la scadenza del triennio di mobilità.

A parere del rimettente il periodo di mobilità triennale era stato

concesso all'attore con decorrenza dall'11 febbraio 1992 "sul

presupposto e dandogli la certezza" del pensionamento prima della

fine del periodo stesso (11 febbraio 1995), compiendo egli il 1

dicembre 1994 il sessantesimo anno di età. Medio tempore però

l'età pensionabile era stata elevata, dapprima al compimento del 61

anno di età e poi al compimento del 62 anno, per effetto,

rispettivamente, dell'art. 1 (e relativa tabella A) del d.lgs. 30

dicembre 1992, n. 503 e dell'art. 11 (e relativa tabella A) della

legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per cui il lavoratore aveva lamentato

la privazione di ogni fonte di reddito tra la fine della mobilità e

la nuova data di pensionamento (e precisamente dal 12 febbraio 1995

al 1 dicembre 1996), in quanto escluso dal mercato del lavoro in

ragione dell'età.

Sostiene il pretore che la maturazione del diritto a pensione era

ormai acquisita nel patrimonio giuridico dell'assicurato poiché nel

documento dell'INPS era negata ogni soluzione di continuità tra

retribuzione e pensione.

Il giudice a quo esclude possa estendersi alla fattispecie la

diversa ipotesi normativa che, per la "mobilità lunga", ed in

particolari ipotesi, rende inoperante la disciplina sopravvenuta (ex

art. 6, comma 10-bis, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in

legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7,

del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994,

n. 451), trattandosi di un'eccezione alla regola generale. Ma tale

previsione egli espressamente richiama quale tertium comparationis,

sospettando la denunciata normativa di violazione dell'art. 38 Cost.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura come, a seguito dell'elevamento dell'età per il

collocamento a riposo, la disposizione citata dal pretore di Torino

quale tertium comparationis abbia consentito che la determinazione

dei requisiti richiesti dalla norma predetta avvenisse sulla base

della normativa previgente. Tuttavia, anche senza tale intervento, i

lavoratori di cui ai citati commi 6 e 7 avrebbero comunque goduto di

un trattamento economico dal collocamento in mobilità fino al

pensionamento. Secondo l'Avvocatura, a seguire il ragionamento del

pretore - che censura la scelta legislativa di non aver voluto

collegare anche per gli altri lavoratori la fine della percezione

dell'indennità di mobilità con la data del pensionamento - per un

lavoratore di cinquanta anni di età l'indennità in parola dovrebbe

estendersi da trentasei mesi a dieci anni, senza la previsione di

alcuna copertura finanziaria: il che sarebbe assurdo. Inoltre il

rimettente avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei requisiti

contributivi richiesti dai citati commi 6 e 7.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la

parte privata e l'INPS. La parte privata, in linea con la

prospettazione dell'ordinanza di rimessione, ha osservato che la

norma impugnata non ha fatto salva la legittima aspettativa di

soggetti che si trovavano in una situazione analoga a quella del

ricorrente, contrariamente a quanto avvenuto per altre categorie che

hanno goduto di un regime eccezionale rispetto alla modifica della

disciplina dell'età pensionabile.

L'INPS ha invece sostenuto l'infondatezza della questione,

rilevando che la "mobilità corta" è un trattamento temporaneo

introdotto in favore di lavoratori di aziende in crisi e non è

strutturata per garantire la continuità dell'indennità fino al

pensionamento. Il fatto che il periodo di assistenza si esaurisca

prima del maturarsi dei requisiti richiesti per il diritto a pensione

non è indice di discriminazione, né dipende dalla asserita carenza

dei mezzi previdenziali. D'altra parte neppure è confrontabile tale

situazione con le particolari condizioni, anche di natura ambientale,

dei lavoratori posti in mobilità lunga. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 503, "sia in sé considerato, sia in quanto

innovato" dall'art. 11 (e relativa tabella A) della legge 23

dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non vengono fatti salvi i

previgenti limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia in

favore dei lavoratori posti in "mobilità corta" anteriormente

all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, lavoratori per

i quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe originariamente

maturato entro il periodo di mobilità (nel caso di specie, trentasei

mesi).

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'iscrizione nelle liste di mobilità comporta per i

lavoratori l'acquisizione di uno status produttivo di molteplici

obblighi e diritti, tra i quali ultimi si annovera la percezione di

un'indennità (cfr. sentenza n. 413 del 1995).

L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel dettare le misure

e la durata del beneficio, introduce una fondamentale distinzione

enunciando dapprima la regola generale di cui al comma 1, con la

specifica deroga di cui al comma successivo, e prevedendo poi nei

commi 6 e 7 una fattispecie a carattere eccezionale, comunemente

definita "mobilità lunga", in contrapposizione alla prima ipotesi,

che perciò viene denominata "mobilità corta".

Nel presupposto della cessazione del rapporto di lavoro per una

molteplicità di cause - che vanno dalla constatata impossibilità di

garantire il reimpiego ai lavoratori sospesi, fino

all'assoggettamento del datore di lavoro a procedure concorsuali - e

in presenza di requisiti minimi di anzianità aziendale, l'indennità

di cui sopra viene erogata per un periodo direttamente proporzionale

all'età dei lavoratori (e in nessun caso superiore all'anzianità

aziendale). Più in dettaglio, il beneficio è riconosciuto per

ventiquattro mesi ai lavoratori che abbiano compiuto i quarant'anni

d'età e per trentasei mesi a quelli che abbiano compiuto i

cinquant'anni, con riduzione all'ottanta per cento dal tredicesimo al

trentaseiesimo mese. Nelle aree del mezzogiorno di cui al t.u.

approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, il periodo di riferimento

è poi elevato a quarantotto mesi in favore dei lavoratori

ultracinquantenni.

Si tratta dunque di una provvidenza intesa a rendere meno

traumatici i processi espulsivi dal mondo del lavoro cagionati dalla

crisi aziendale; con un'accentuazione della portata protettiva nei

confronti dei lavoratori presuntivamente più svantaggiati sul

mercato in ragione della loro età non più giovane, e che sono stati

collocati in mobilità secondo i criteri, di matrice negoziale,

previsti dall'art. 5 della stessa legge. Soltanto dall'applicazione

di tali criteri può derivare una preferenza nella scelta per i

lavoratori più vicini al collocamento a riposo; mentre nessuna

saldatura viene comunque operata dalla legge tra il rapporto di

lavoro ed il trattamento pensionistico, che non può dunque essere

assunto quale momento conclusivo della complessa vicenda

procedimentale descritta dal legislatore.

Come in quest'ultima non è ravvisabile la fonte d'un qualche

diritto alla stabilità del posto di lavoro (bensì soltanto di

quello alla corretta applicazione dei criteri anzidetti: cfr.

sentenza n. 268 del 1994), così non è possibile configurare alcuna

situazione soggettiva basata sulla pretesa assenza di soluzione di

continuità tra la percezione dell'indennità di mobilità e il

diritto a pensione, vale a dire fra due benefici che sono tra loro

soltanto in rapporto di necessaria successione temporale ma non di

prosecuzione. E di ciò, indiretta conferma si trae dal quinto comma

dello stesso art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che consente

l'erogazione anticipata in unica soluzione dell'indennità di cui

trattasi.

2.2. - Codesta possibilità - occorre sottolineare - rimane invece

di per sé esclusa nell'ipotesi della mobilità lunga, che

inappropriatamente viene richiamata nell'ordinanza di rimessione

quale tertium comparationis, stante la palese disomogeneità delle

situazioni messe a confronto. Al riguardo giova ricordare che per

determinate aree geografiche e per alcune specifiche circostanze è

previsto un utilizzo del tutto diverso dell'istituto in parola, volto

a consentire ai lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità e

di contribuzione dettati dalla norma, di percepire l'indennità sino

alla maturazione dei trattamenti di vecchiaia, ed anche di

anzianità. A séguito delle modifiche apportate ai limiti di età

per il conseguimento della pensione di vecchiaia dalle norme

impugnate, il legislatore ha precisato che appunto per detta

fattispecie, con riguardo alla quale sono stati dilatati anche i

limiti temporali, e solo per essa, avrebbero dovuto applicarsi le

previgenti disposizioni (cfr. art. 6, comma 10-bis, del d.-l. 20

maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, come

interpretato dall'art. 5, comma 7, del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299,

convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451).

La sostanza dell'impianto dato alla materia dalla legge n. 223 del

1991 non risulta dunque in alcun modo modificata dagl'interventi

normativi succedutisi nella prospettiva della riforma previdenziale,

che solo per relationem acquistano evidenza in questo contesto. E

chiaro appare come la necessaria integrazione non abbia inciso sulla

descritta qualificazione delle posizioni dei lavoratori: unicamente

nell'ipotesi di mobilità lunga l'indennità è assicurata,

permanendo il diritto all'iscrizione, come elemento che congiunge la

sequenza retribuzione-pensione; negli altri casi quest'ultima rimane

oggetto di una mera aspettativa, per chi si trovi in mobilità corta

come per chiunque altro, e il disagio che ne deriva è da riportare

solo alle condizioni generali del mercato di lavoro.

2.3. - Non potrebbe allora questa Corte - senza inammissibilmente

modificare la funzione dell'indennità di mobilità (corta),

trasferendo nell'àmbito assicurativo tutti gli effetti del recesso

ex art. 4 e segg. della legge n. 223 del 1991 - inserire nelle

denunciate norme una previsione che assicuri l'immediato trattamento

pensionistico a coloro i quali avessero raggiunto il previgente

limite del sessantesimo anno durante il periodo di godimento

dell'indennità stessa. Anche prima dell'entrata in vigore del

decreto legislativo n. 503 del 1992 tale sovrapposizione di date era

circostanza occasionale (e meramente ricognitiva di questa è da

ritenersi la nota dell'istituto erogatore richiamata nell'ordinanza

di rimessione); non venendo dunque a costituire il contenuto di un

diritto, del quale si possa richiedere il coordinamento con la

legislazione successiva ovvero il riconoscimento in praeteritum da

parte di essa attraverso una sentenza additiva della Corte. Una

pretesa in tal senso trova spiegazione, evidentemente, solo

nell'avere assunto quale tertium comparationis l'ipotesi normativa

riferita alla mobilità lunga, trascurando di considerarne la

inidoneità per il suo carattere di eccezionale e derogatoria

proroga, in parte qua, del previgente regime pensionistico. Mentre,

d'altra parte, inconferente si palesa il generico richiamo, che si fa

nell'ordinanza di rimessione, "al principio di sicurezza sancito

dall'art. 38 della Costituzione e, segnatamente, al principio di

certezza nei traguardi conseguiti dall'assicurato su tale piano":

proprio perché nessun traguardo nella specie era stato raggiunto in

relazione al trattamento pensionistico. Il beneficio di cui in

precedenza godeva il lavoratore, altro non rappresentava infatti che

l'esito di una misura di politica economica (dettata dal legislatore

unitamente al regime della cassa integrazione e del licenziamento

collettivo) conseguente alla risoluzione del rapporto a causa del

ridimensionamento dell'azienda; misura, in presenza della quale il

principio di adeguatezza dei mezzi va armonizzato con le esigenze di

governo del mercato del lavoro, di salvaguardia dell'attività

produttiva, nonché di controllo sull'attuazione delle procedure,

anche per evitare che queste possano venire strumentalizzate al

diverso fine di uno svecchiamento del personale occupato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema

previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3

della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 11 (e relativa tabella A)

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), sollevata, dal pretore di Torino, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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