Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma,

della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1985 dal Pretore di Siracusa

nel procedimento civile vertente tra Verga Maria e la Cassa nazionale

previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 849

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 dal Pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Stocchi Edda e la Cassa

nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al

n. 85 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gli atti di costituzione della Cassa di previdenza e di

assistenza degli avvocati e procuratori, nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e il 20 gennaio

1987 i Pretori, rispettivamente, di Siracusa e di Bologna hanno

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 7, quarto comma, l. 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in

cui esclude il diritto dei superstiti (nell'un caso: coniuge;

nell'altro: coniuge e figli) "ai ratei di pensione di reversibilità

di avvocati iscritti alla Cassa previdenza avvocati e procuratori

dopo il quarantesimo anno e deceduti in epoca compresa fra il 1°

gennaio 1982 e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del

1983", per contrasto con gli artt. 3 e (ord. n. 849/1985 del Pretore

di Siracusa) 38 Cost.

I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse

vertono sul riconoscimento della pensione di reversibilità da parte

dei superstiti di avvocati, relativamente al periodo compreso tra la

data del decesso e la data di entrata in vigore della legge n. 175

del 1983.

Quest'ultima legge, si osserva, ha infatti reintrodotto senza

effetto retroattivo il diritto a pensione di reversibilità ai

superstiti di avvocati iscritti alla Cassa dopo il quarantesimo anno

di età.

Di conseguenza per i superstiti di iscritti ultraquarantenni

deceduti anteriormente si continuerebbe ad applicare l'art. 7, comma

quarto, l. n. 576 del 1980 che esclude, in tali fattispecie, il

beneficio in parola.

Da ciò la disparità di trattamento, fondata su una irragionevole

ed illogica "discriminazione temporale", e la violazione dell'art. 38

Cost., che prevede il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.

2. - In entrambi i giudizi si è costituita la Cassa nazionale di

previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione, trattandosi

- si assume - di questione legata a dati temporali.

L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, è intervenuta nel giudizio di cui all'ord. n.

849/1985, svolgendo pressoché analoghe considerazioni. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano una identica questione: i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2 a. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense) all'art. 7, comma quarto, regolando il

trattamento di quiescenza dei superstiti di iscritti alla Cassa

nazionale di previdenza, testualmente stabiliva che "le pensioni di

reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia

stato iscritto... a partire da data anteriore al quarantesimo anno di

età".

Tale disposto è stato sostituito con l'art. 2 della legge 2

maggio 1983, n. 175, nel senso che la limitazione permane per le sole

pensioni indirette: conseguenti, cioè, a decesso dell'iscritto non

ancora pensionato.

La legge n. 576 entrava in vigore il 1° gennaio 1982; le modifiche

recate dalla successiva legge n. 175 sono entrate in vigore il 13

maggio 1983.

Talché ai soggetti coinvolti nelle attuali fattispecie, essendo i

titolari originari di pensione deceduti prima di quest'ultima data,

venne liquidato il trattamento reversibile con decorrenza posteriore

ad essa e non a far tempo dal decesso degli iscritti.

2 b. - Ravvisano i giudici remittenti, in difforme avviso, che il

trattamento in parola andrebbe retrodatato alla data della morte dei

pensionati originari per illogica "discriminazione temporale", con

riguardo a coloro che ricadono, invece, nel più favorevole disposto

e a un tempo per violazione del diritto, costituzionalmente protetto,

di mezzi adeguati alle esigenze vitali.

Senonché, circoscritta la vicenda alla mera retrodatazione del

beneficio, essa rientra nel quadro della generale disciplina

intertemporale del trattamento, che si è venuta a configurare per

effetto delle disposizioni succedutesi e costituenti ora l'unicum

dell'art. 7 legge n. 576, nel testo vigente.

A tali riscontri positivi introdotti con l'art. 26 della medesima

legge, andavano riferiti, perciò, le impugnative; non - come invece

operato - al mero disposto del previgente quarto comma dell'articolo

sovraindicato.

La questione così posta è, pertanto, inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo

originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38

Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari