Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 30 luglio 1959, n. 623, recante "nuovi incentivi a favore delle

medie e piccole industrie e dell'artigianato", promosso con ordinanza

emessa il 21 novembre 1968 dal tribunale di Padova nel procedimento

civile vertente tra l'Istituto di credito per il finanziamento a medio

termine delle piccole e medie industrie delle Venezie ed il fallimento

della ditta FEMI, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo

1969.

Visti gli atti di costituzione del fallimento ditta FEMI e

dell'Istituto di credito, nonché l'atto d'intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Salvatore Satta e Franco Bettella, per il

fallimento FEMI, l'avv. Giuseppe Guarino, per l'Istituto finanziatore,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine delle

piccole e medie industrie delle Venezie, che il 7 settembre 1965 aveva

concesso alla ditta FEMI, titolare Ferrato Luciano, corrente in Padova,

un finanziamento a norma della legge 22 giugno 1950, n. 445, proponeva

opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della stessa ditta,

dichiarato il 7 luglio 1966, assumendo che il giudice delegato aveva

ammesso il credito di esso Istituto come chirografario, ai sensi

dell'art. 67 della legge fallimentare, escludendo l'ipoteca iscritta il

10 settembre 1965 ed il privilegio di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 1

ottobre 1947, n. 1075, iscritto lo stesso giorno, e contravvenendo

così al disposto dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623,

secondo cui "le disposizioni di cui all'articolo 67 del R.D. 16 marzo

1942, n. 267, non si applicano dopo che siano trascorsi dieci giorni

dalla stipulazione del mutuo agli Istituti autorizzati ad esercitare il

credito a medio termine, nonché a tutti gli altri istituti di credito

limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali

o con l'assistenza della garanzia dello Stato".

La curatela fallimentare insisteva invece per la revoca

dell'ipoteca e del privilegio, e chiedeva comunque rimettersi gli atti

a questa Corte, per la risoluzione delle questioni di legittimità

costituzionale del citato art. 20, che assumeva in contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il tribunale adito, con ordinanza emessa il 21 novembre 1968,

premesso che l'eventuale illegittimità costituzionale della norma

stessa sarebbe rilevante ai fini del giudizio, giacché l'azione

revocatoria esperita dalla curatela potrebbe essere presa in esame solo

nel caso in cui si rimuovesse la disposizione invocata, ha rilevato che

questa avrebbe ridotto ed unificato i termini in cui, a norma dell'art.

67 della legge fallimentare, l'operazione deve essere stata compiuta

per poter essere assoggettata alla azione revocatoria, e quello entro

il quale tale azione può essere esperita. Fondate perplessità

sorgerebbero in ordine alla rispondenza di tale disposizione al

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché

in materia di revocatoria fallimentare (al fine di stabilire se a un

soggetto possa ragionevolmente attribuirsi un trattamento particolare)

dovrebbero essere prese in considerazione non tanto le finalità che

caratterizzano l'attività del soggetto nel campo economico, quanto

"l'effettiva sussistenza di condizioni che potrebbero rendere più

gravosa la sua difesa secondo il dettato dell'art. 67 legge

fallimentare". Tali ultime condizioni non sussisterebbero nei riguardi

degli Istituti di finanziamento a medio termine, i quali, allorché

operano in forza della legge n. 623 del 1959 si troverebbero, invece,

già maggiormente tutelati nei confronti delle aziende, che dovrebbero

essere finanziate solo se economicamente sane e meritevoli di sviluppo.

Non potrebbero quindi ritenersi degne di particolare tutela le

operazioni condotte in difformità dei citati criteri, con la

consapevolezza di compiere atti pregiudizievoli ai creditori e con la

certezza di recuperare, con danno altrui, il capitale impiegato.

Inoltre, la norma impugnata, attraverso la eccessiva brevità del

termine entro cui dovrebbero risultare compiute le operazioni da

revocare e del termine entro cui la relativa azione dovrebbe essere

esperita, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, primo comma,

della Costituzione, poiché sarebbe " sommamente improbabile" che nel

periodo di dieci giorni dal mutuo si possano verificare tutte quelle

operazioni che, a cominciare dalla dichiarazione di fallimento, per

finire alla stesura ed alla notifica della citazione, consentono

l'effettivo esperimento dell'azione stessa. Risulterebbe così

compromessa in concreto la possibilità della tutela del diritto di

esercitare l'azione revocatoria, e violata quindi la garanzia di agire

in giudizio, sancita dalla invocata norma costituzionale.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata e, nei termini, si è costituito il fallimento,

rappresentato e difeso dall'avv. Franco Bettella il quale, nelle

deduzioni depositate in cancelleria ha fatto proprie le considerazioni

contenute nelle ordinanze di rinvio a sostegno della non manifesta

infondatezza della questione.

Si è anche ritualmente costituito l'Istituto finanziatore,

rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino, sostenendo

anzitutto che il giudice a quo avrebbe omesso di compiere in modo

adeguato la necessaria indagine sulla rilevanza della questione.

Invero, nelle proprie difese di merito, l'Istituto avrebbe a suo tempo

affermato e chiesto di provare di non essere al corrente dello stato di

insolvenza del Ferrato, senza però che nessuna indagine venisse

espletata al riguardo dal giudice, mentre opportuni accertamenti

avrebbero appurato la verità dell'assunto e resa così manifesta

l'inapplicabilità nella specie dell'art. 67 della legge fallimentare

che prevede la revoca degli atti costitutivi di diritti di prelazione

per debiti contestualmente creati soltanto se il curatore prova che

l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

Conseguentemente, avrebbe dovuto ritenersi inapplicabile anche

l'art. 20 impugnato, e si sarebbe rivelata superflua l'indagine sulla

sua legittimità costituzionale.

La questione comunque sarebbe infondata per quanto riguarda

l'assunta violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione

poiché la particolare disciplina dettata a favore degli Istituti di

medio credito risponderebbe ad una esigenza di maggior tutela delle

relative operazioni, che si svolgerebbero attraverso rischi maggiori

del normale, dirigendosi verso imprese all'atto della loro costituzione

o in via di ampliamento, ad un tasso non superiore al 5 per cento ed

allo scopo di garantire sempre maggiori investimenti nell'interesse

dell'economia nazionale.

La disparità di trattamento troverebbe, quindi, razionale

giustificazione nella diversità delle condizioni in cui gli Istituti

sarebbero chiamati ad operare, e ciò escluderebbe, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio di

eguaglianza.

Parimenti infondato sarebbe poi l'altro profilo di illegittimità

denunziato per contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto la

garanzia di agire in giudizio nei termini ordinari per la difesa dei

propri diritti rimarrebbe in ogni caso assicurata.

In particolare, la difesa osserva poi che sarebbero inesatte le

considerazioni svolte nell'ordinanza circa l'inadeguatezza del termine

di giorni dieci previsto dalla norma impugnata, poiché questo termine

è posto solo in funzione del periodo sospetto anteriore alla sentenza

dichiarativa di fallimento, ma non incide sulla azione revocatoria che

continua a poter essere proposta nei termini ordinari.

Conclude pertanto chiedendo pregiudizialmente rinviarsi gli atti al

giudice a quo per il riesame della rilevanza e, in subordine,

dichiararsi la questione infondata.

Si è anche ritualmente costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato.

L'Avvocatura formula rilievi ed osservazioni analoghi a quelli

svolti nel merito dalla difesa dell'Istituto per sostenere

l'infondatezza della questione sollevata sotto il profilo della

violazione del principio di eguaglianza e pone in evidenza che la

particolarità della situazione in cui verrebbero ad operare gli

Istituti di medio credito risulterebbe anche dall'art. 6 della legge 30

luglio 1959, n. 623, che riserva il 40 per cento del totale dei

contributi statali in conto di interessi alle piccole imprese che

agiscano in zone depresse, e dispone la preferenza, a parità di

capitali investiti, alle imprese che assicurino una maggiore

occupazione.

Anche in relazione al secondo aspetto della questione l'Avvocatura

formula osservazioni analoghe a quelle svolte dall'Istituto, per quanto

attiene alla portata del termine di dieci giorni stabilito dalla norma

impugnata, che tenderebbe a far rientrare nell'ambito della par

condicio creditorum soltanto i crediti sorti nei confronti del fallito

quando lo stato di insolvenza era ormai talmente manifesto, che ogni

ulteriore credito non avrebbe potuto più ritenersi conforme ai fini

della legge. Comunque, anche ammettendo la brevità del termine, che

del resto rappresenterebbe un di più rispetto all'ultimo comma

dell'art. 67 della legge fallimentare, secondo cui l'applicabilità

della revocatoria per gli istituti ivi contemplati è esclusa

senz'altro, si tratterebbe pur sempre, secondo l'Avvocatura, di un

ulteriore profilo della diversità di trattamento applicata dal

legislatore ai crediti speciali in esame, da ritenersi giustificata per

gli esposti motivi, ed in relazione alla quale non potrebbe quindi

venire in discussione il principio affermato dall'art. 24, primo comma,

della Costituzione.

La difesa del fallimento alla quale si è aggiunto, con atto in

data 12 giugno 1969, il prof. avv. Salvatore Satta, ha depositato nei

termini una memoria illustrativa con cui riafferma le tesi già svolte

e ribatte le argomentazioni addotte ex adverso.

Quanto al preteso difetto di rilevanza, osserva che l'Istituto

finanziario, nel giudizio principale, avrebbe eccepito anzitutto

l'inapplicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare in forza

dell'art. 20 impugnato, contestando comunque, ma solo in via

subordinata, la propria conoscenza dello stato di insolvenza della

ditta FEMI. Pertanto chiara emergerebbe la pregiudizialità della

questione di costituzionalità sollevata rispetto alla decisione del

giudizio principale.

Ribadisce inoltre le argomentazioni tendenti a negare la fondatezza

della questione sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, osservando, tra l'altro, che l'esenzione accordata agli

Enti finanziatori non sarebbe in alcun modo collegata con gli scopi di

incentivazione propri della legge in esame, ma si atteggerebbe come un

gratuito privilegio accordato agli Enti stessi, i quali in effetti

opererebbero come normali istituti di credito, salvo il particolare

modo di esercizio del prestito. Né a tali conclusioni osterebbe la

provenienza statale dei fondi adoperati poiché lo Stato, come ente

sovvenzionatore, dovrebbe sottostare alla comune disciplina del

credito. E d'altra parte, l'esigenza che i finanziamenti in esame si

dirigano solo verso aziende economicamente sane, la quale emergerebbe

fra l'altro dalla esistenza di specifiche iniziative legislative

tendenti a predisporre finanziamenti particolari per la rilevazione e

la gestione di aziende e stabilimenti inattivi, escluderebbe comunque

qualsiasi giustificazione della particolare disciplina di favore

adottata, che in ultima analisi si risolverebbe in una garanzia a

favore di eventuali abusi degli amministratori degli enti.

Anche la difesa dell'Istituto ha presentato una memoria con cui

ribadisce le tesi di merito già esposte, svolgendole ampiamente.

In particolare, attraverso un esame della normativa in materia,

pone in evidenza la natura pubblica dell'interesse cui sarebbero

informati i finanziamenti, che assumerebbero pertanto aspetto di

pubblico servizio.

La difesa, richiamando anche la disposizione di cui all'ultimo

comma dell'art. 67 della legge fallimentare, ne individua la ratio nel

particolare affidamento che darebbero gli Istituti ivi contemplati

(Istituti di emissione, di credito su pegno, di credito fondiario) e le

operazioni da essi compiute e considerate dal legislatore come giusto

motivo di esenzione dalla azione revocatoria fallimentare. La

disposizione impugnata sarebbe espressione del medesimo principio su un

piano normativo parallelo.

Comunque, la sottrazione alle regole dell'azione revocatoria

ordinaria sarebbe pienamente giustificata dalle già illustrate

finalità dei crediti in esame, che d'altra parte non escluderebbero

affatto la possibilità di concedere finanziamenti anche a industrie

che si trovino in qualche difficoltà, appunto per cercare di garantire

la prosecuzione dell'attività produttiva, venendo in tal modo

sostanzialmente incontro anche ai creditori delle imprese medesime.

Insiste infine sulla già prospettata interpretazione della portata

del termine di dieci giorni di cui alla norma impugnata, precisando al

riguardo che se le operazioni di finanziamento sono anteriori di meno

di dieci giorni alla dichiarazione di fallimento, gli atti relativi

ricadrebbero nella disciplina comune e sarebbero quindi revocabili nei

limiti ed alle condizioni di cui all'art. 67 della legge fallimentare. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20

legge 30 luglio 1959, n. 623, sui "nuovi incentivi a favore di medie e

piccole industrie, viene proposta in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione. Si assume che l'eccezionale limitazione del periodo

sospetto da calcolare per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art.

67 legge fallimentare, riguardo agli atti compiuti dagli Istituti di

credito pel finanziamento a medio termine delle industrie predette,

contrasterebbe sia col principio di uguaglianza, sia con l'esercizio

normale del diritto di difesa spettante alla massa fallimentare degli

altri creditori.

2. - L'Istituto di credito prospetta, anzitutto, un difetto di

rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in

quanto, avendo a suo tempo l'Istituto chiesto di provare che all'atto

di concedere il finanziamento, ignorava lo stato di insolvenza della

ditta FEMI, l'indagine su questo punto e la sua eventuale risoluzione

favorevole all'assunto dell'Istituto "avrebbe, comunque, reso

automaticamente inapplicabile alla fattispecie l'art. 67 della legge

fallimentare e, conseguentemente, l'art. 20 della legge n. 263 del

1959". Pertanto, si chiede il rinvio degli atti al tribunale di Padova

affinché sia completato nel senso suesposto l'esame della rilevanza.

L'istanza non è fondata.

Invero, come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, il tribunale

ha tenuto presenti gli elementi di fatto che caratterizzano la

fattispecie, ivi compresa la richiesta di prova testimoniale sulla

ignoranza, da parte dell'Istituto, dello stato di insolvenza della

ditta FEMI. Inoltre, dalla medesima ordinanza risulta che il giudice a

quo ha valutato i detti elementi ai fini di stabilire la rilevanza

della questione.

Tanto basta a rendere non censurabile in questa sede, in

conformità della costante giurisprudenza della Corte, il giudizio

effettuato sul punto dal giudice di merito.

3. - Per l'esame della proposta questione di legittimità

costituzionale, va premesso che l'Istituto de quo è stato autorizzato

testualmente come "Ente di diritto pubblico", ad esercitare i suoi

compiti statutari con decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1955

sulla base della legge 22 giugno 1950, n. 445, particolare alla

materla.

L'Istituto, i cui atti e le cui operazioni sono agevolati da

esenzioni fiscali, a termini dell'art. 6 della legge ora citata e

dell'art. 3 della legge n. 623 del 1959 (di cui fa parte l'art. 20 qui

sottoposto a giudizio di legittimità) ha finalità così indicate

nell'art. 1 di questa seconda legge: promuovere lo sviluppo di

attività produttive e valorizzare risorse economiche e possibilità di

lavoro. Aggiungasi che con la legge di proroga 15 febbraio 1967, n. 38,

si è precisato, come altro motivo, quello di favorire lo sviluppo

tecnologico delle medie e piccole imprese industriali.

Trattasi di un mezzo strumentale per l'attuazione di indirizzi di

politica economica generale in tema di espansione e consolidamento

della piccola e media industria, alla quale attuazione lo Stato

concorre mediante contributo annuo in conto interessi (art. 4 stessa

legge).

L'Istituto appartiene all'ampia categoria di quegli enti di

finanziamento che, vincolati a destinare il proprio "fondo di

dotazione" al conseguimento di scopi di interesse generale, traggono,

da quest'obbligo di destinazione, rilevanza pubblicistica al loro

operare.

Questi rilievi sono sufficienti per escludere l'esattezza di quanto

si legge nell'ordinanza di rinvio che "gli istituti di finanziamento a

medio termine svolgono attività sostanzialmente analoga a quella degli

altri istituti di credito". V'è, invero, uno scopo specifico che li

distingue dagli altri: sicché la questione di legittimità posta

dall'ordinanza in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art.

3 della Costituzione va riguardata tenendo conto degli elementi

differenziali che caratterizzano il sistema.

La norma dell'art. 20, che esclude l'incidenza dell'azione

revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione di mutui a medio

termine conclusi a favore delle piccole e medie industrie una volta che

siano decorsi dieci giorni da detta stipulazione alla dichiarazione di

fallimento, è assistita da motivi che i lavori preparatori

(Commissioni parlamentari - Relazione ministeriale) pongono in

evidenza, inquadrandoli tra i motivi generali della legge: favorire al

massimo l'incremento ed il funzionamento degli Istituti mutuanti

mediante "incentivi" (è il titolo della legge) idonei a dilatare i

settori d'investimento.

La norma dell'art. 20 costituisce anch'essa una forma di

incentivazione, in quanto, concedendo una particolare garanzia, tende

ad evitare ogni remora all'operare di Istituti, meritevoli di

affidamento e tali da giustificare la riduzione del cosiddetto "periodo

sospetto" in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria.

Non si tratta di disposizione anomala e singolare, bensì

rispondente a direttive riconosciute valide anche in settori analoghi,

in considerazione della natura e posizione del soggetto mutuante.

Valga come esempio lo stesso art. 67 della legge fallimentare, il

cui ultimo comma perviene ad eccettuare dalle condizioni temporali

dell'azione revocatoria gli istituti di credito fondiario, riguardo ai

quali fin dal testo unico del 1905 (R.D. n. 646) erano riconosciute

valide le iscrizioni ipotecarie, purché iscritte anch'esse almeno

dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fallimento.

Questa Corte, con sentenza n. 166 del 1963 ha ritenuto legittima

quest'ultima norma, escludendo trattarsi di arbitraria discriminazione,

contrastante con l'art. 3 della Costituzione, in danno di chi contrae

mutui in genere, riconoscendo invece, alla norma una sua precisa e

concreta giustificazione. Ad eguale conclusione deve addivenirsi nel

caso in esame, trattandosi di normativa che regola una situazione

differenziata, assistita, secondo l'apprezzamento del legislatore,

dalla ragione di tutelare ed agevolare istituti, i cui interessi, per

la loro funzione economica-sociale, sono da considerarsi prevalenti,

nella misura prevista e consentita, sugli interessi della massa

fallimentare.

4. - L'ordinanza prospetta un altro motivo di illegittimità in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo

dell'incongruità del termine di dieci giorni, che sarebbe

assolutamente insufficiente all'adempimento degli atti occorrenti per

consumare l'iter procedurale dalla declaratoria di fallimento al

promovimento del giudizio in revocazione.

La questione non è fondata. Come si è indicato nel numero

precedente e come risulta dalla formulazione letterale dell'art. 20, il

termine di dieci giorni è disposto in funzione di determinare il

periodo di compimento degli atti di diritto sostanziale che possano

essere dichiarati caducabili e non già il compimento degli atti di

rito, preliminari e successivi, necessari per esercitare l'azione

revocatoria, per i quali atti l'ordinario diritto di difesa non risulta

né eliminato né ridotto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante "Nuovi

incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato",

proposta, con ordinanza 21 novembre 1968 del tribunale di Padova, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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