Corte costituzionale

Sentenza n. 394/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), promossi con ordinanze emesse il 9 aprile 1999

dal Tribunale di Locri sull'istanza proposta da De Luca Raffaele,

iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1999, e il 21 dicembre 1998 dal Tribunale di Lanciano sul

reclamo proposto da Rosato Rossano, iscritta al n. 72 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Locri sezione penale, dovendo decidere

sull'istanza di liquidazione del compenso professionale, presentata

dall'avvocato difensore (iscritto extra districtum) nominato da un

imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con

ordinanza del 9 aprile 1999 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e

terzo, della Costituzione dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di

scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli

albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice

davanti al quale pende il procedimento.

Il Tribunale ritiene che la questione sia rilevante, in quanto la

norma impugnata trova diretta applicazione nel giudizio a quo e sia

non manifestamente infondata.

Deduce che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, il

citato art. 9 introdurrebbe una discriminazione ingiustificata, sia

tra gli imputati non abbienti e quelli abbienti - poiché i primi

devono scegliere il proprio avvocato all'interno del distretto di

Corte d'appello, mentre i secondi possono nominare qualunque

difensore nell'ambito del territorio nazionale -, sia tra gli stessi

imputati non abbienti, alcuni dei quali potrebbero essere giudicati

in un distretto dove hanno rapporti di fiducia con qualche difensore

ivi esercitante, mentre altri potrebbero essere sottoposti a giudizio

in un distretto in cui non hanno siffatti rapporti.

Inoltre, la limitazione introdotta dalla norma impugnata, essendo

fondata sulla mera base territoriale, non sarebbe preordinata alla

tutela di interessi ed al perseguimento di finalità di tale

rilevanza da giustificare una così grave compressione del diritto di

difesa sostanziale degli imputati privi di mezzi, sancito

dall'art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione.

2. - Anche il Tribunale di Lanciano - sezione penale, con

ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 e pervenuta alla Corte

costituzionale il 1° febbraio 2000, ha sollevato la medesima

questione di legittimità costituzionale, nell'ambito di un giudizio

sul reclamo promosso dall'imputato avverso il decreto pretorile con

il quale era stata rigettata la sua richiesta di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, a causa della nomina di un avvocato

iscritto extra districtum.

Secondo il giudice a quo la formulazione letterale dell'art. 9

della legge n. 217 del 1990 e la sua ratio ne renderebbero evidente

la perdurante vigenza anche dopo l'abolizione della figura e

dell'albo dei procuratori legali. La norma denunziata risulterebbe

discriminatoria, poiché gli imputati abbienti potrebbero scegliere

come difensore il professionista che più ispira loro fiducia, mentre

quelli non dotati di mezzi potrebbero sceglierlo solo entro una rosa

territorialmente limitata: la loro difesa risulterebbe così

"sostanzialmente d'ufficio, anche ove formalmente di fiducia". Ciò

comporterebbe la violazione dell'art. 3, secondo comma, della

Costituzione, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine

economico che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini.

Inoltre, la suddetta limitazione violerebbe anche il diritto di

difesa del non abbiente, sancito dall'art. 24, commi secondo e terzo,

della Costituzione: infatti, condizionare la scelta del difensore di

fiducia limitandola ad un ambito territoriale (magari non coincidente

con quello nel quale l'imputato vive, opera ed instaura rapporti)

significherebbe privare di contenuto e di effettività il diritto al

cui esercizio la scelta è finalizzata. In sintesi, la difesa

inviolabile non sarebbe più tale, ove si pretendesse di apporre

delle condizioni limitative al suo esercizio concreto.

Il Tribunale di Lanciano riconosce come la Corte costituzionale

abbia ritenuto conformi all'art. 24, comma terzo, della Costituzione

anche sistemi non del tutto adeguati alla migliore difesa dei non

abbienti, ma costituenti pur sempre appositi istituti diretti a tale

scopo (sentenze n. 114 del 1964, n. 97 del 1970, n. 149 del 1972,

n. 35 del 1973). Tuttavia ritiene che tale orientamento meriti

riconsiderazione alla luce del sistema introdotto dalla legge n. 217

del 1990, nell'ambito della quale non paiono potersi giustificare le

limitazioni imposte dalla norma impugnata, che creano

differenziazioni e lacune di effettività della difesa non solo tra

abbienti e non abbienti, ma anche tra questi ultimi.

3. - In entrambi i giudizi di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata.

La difesa erariale rileva come la Corte costituzionale abbia più

volte respinto questioni di legittimità costituzionale relative alla

disciplina del gratuito patrocinio, di cui al r.d. 30 dicembre 1923,

n. 3282, il quale fino al 1990 costituiva attuazione dell'art. 24

della Costituzione anche per i giudizi penali.

Con l'emanazione della legge n. 217 del 1990, in tali giudizi la

difesa dei non abbienti ha trovato autonoma e più coerente

disciplina: il difensore è infatti scelto dallo stesso soggetto

ammesso al beneficio, cui viene riconosciuta una facoltà in tal

senso, ignota alla precedente disciplina. L'unica limitazione è che

il difensore sia iscritto ad uno degli albi del distretto nel quale

ha sede il giudice procedente, per evitare - secondo l'Avvocatura -

"che la scelta ricada con maggiore frequenza su studi o difensori che

abbiano peculiare notorietà".

Detta limitazione non sarebbe dunque ingiustificata e non darebbe

luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione tra situazioni

omogenee, essendo, al contrario, ragionevolmente predisposta per

garantire una effettiva realizzazione del diritto di difesa.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, non vi sarebbe alcuna

violazione nemmeno dell'art. 24 della Costituzione, poiché le

eventuali differenziazioni di trattamento fra imputati che derivino

da circostanze di mero fatto non sarebbero idonee ad incidere sulla

valutazione di conformità alla Costituzione della norma impugnata.

La difesa erariale richiama conclusivamente la giurisprudenza

costituzionale in materia di gratuito patrocinio, ove si è sempre

sottolineato come la disciplina positiva, pur perfettibile, non

contrasti comunque, nel complesso, con la Costituzione. Considerato in diritto

1. - I Tribunali di Locri e di Lanciano hanno sollevato la

medesima questione di legittimità costituzionale in riferimento agli

artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione - dell'art. 9

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone agli

imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i

professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d'appello in

cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Va, quindi, disposta la riunione dei relativi giudizi di

legittimità costituzionale.

2. - La questione è infondata.

Questa Corte ha precisato (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del

1977) che il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire

criteri relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa

tecnica, "a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione

giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione",

tra cui non possono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato.

Queste esigenze, come risulta dai lavori preparatori, sono state

attentamente considerate durante l'iter di formazione della legge

n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo delle prestazioni

professionali dei difensori, sia al rimborso delle eventuali spese di

trasferta da essi sopportate. Il disegno di legge governativo

prevedeva un limite diverso da quello oggi contestato, consistente

non nel divieto di nominare un difensore esercente extra districtum

ma in quello di non rimborsargli le spese per le trasferte effettuate

al di fuori del distretto del giudice procedente: ciò - si legge

nella relazione accompagnatoria al d.d.l. - "per far sì che la

scelta si orienti su difensori con studio in località vicine a

quella in cui si trova l'autorità giudiziaria competente, e

contenere così l'onere per l'Erario". Tale limite è stato poi

modificato, in seguito all'approvazione alla Camera di un apposito

emendamento, in quello vigente, consentendo così di rispettare

maggiormente la dignità professionale dei difensori, ai quali

peraltro è fatto divieto di ottenere rimborsi dall'assistito

(art. 13). Inoltre, l'art. 12 della legge vieta di liquidare i

compensi spettanti ad essi (nonché ai consulenti tecnici d'ufficio e

di parte) in misura superiore ai valori medi delle tariffe

professionali vigenti. Entrambe tali limitazioni non oltrepassano il

limite della ragionevolezza, rappresentando uno dei possibili modi di

contemperamento dei principi di difesa e di uguaglianza con altre

esigenze meritevoli di considerazione.

3. - Anche in riferimento all'art. 24, commi secondo e terzo,

della Costituzione la restrizione territoriale di cui si discute non

risulta illegittima, in quanto il diritto di difesa è

sufficientemente garantito, considerando che, all'interno di ognuno

dei distretti di Corte d'appello, vi è un'ampia possibilità di

scelta del difensore tra i numerosi avvocati ivi esercenti, e che la

garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue

modalità, la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla

base di scelte discrezionali non irragionevoli (cfr. le sentenze

n. 165 del 1993 e n. 194 del 1992). Una volta accertata la non

irragionevolezza della delimitazione dell'ambito territoriale in

oggetto e la sufficiente garanzia di difesa, ogni altro profilo di

censura attiene a differenze di mero fatto non rilevanti nel giudizio

di costituzionalità.

Né infine rileva, nella presente questione, la sopravvenuta

legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel perseguimento di finalità

diverse rispetto a quelle cui è ispirata la legge n. 217 del 1990,

ha abolito l'albo dei procuratori legali, senza far venir meno i

suesposti motivi che giustificano i criteri territoriali stabiliti

dalla norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata con le

ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 24,

secondo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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