Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 2legge 356/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e

dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché del combinato

disposto delle due predette norme, promossi con ordinanze emesse il 4

marzo 1993 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di sorveglianza di Bari, il

6 aprile 1993 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ed il 29

giugno 1993 dal Tribunale di sorveglianza della Corte di Appello di

Potenza, rispettivamente iscritte ai nn. 363, 364, 365, 424 e 613 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 28, 35 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Strangio Sebastiano nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze recanti identica motivazione emesse il 4

marzo 1993 (r.o. nn. 363, 364 e 365/1993) nel corso di procedure di

ammissione alla semilibertà ed alla liberazione condizionale di

condannati (anche) per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., il

Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, primo

periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con

l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come

convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

stabilisce che ai detenuti per i delitti ivi indicati le predette

misure possono essere concesse solo se essi collaborano con la

giustizia a norma dell'art. 58- ter della medesima legge n. 354 del

1975, ravvisandone il contrasto con gli artt. 27, terzo comma, 3,

primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione.

In riferimento al primo parametro, il giudice a quo osserva che la

collaborazione con la giustizia può mancare per cause indipendenti

dalla volontà degli interessati (ad es., perché ben poco sapevano

dell'organizzazione criminale o perché i fatti sono già stati

rapidamente e compiutamente accertati), sicché il privare costoro

della possibilità di provare ciò lederebbe il diritto alla verifica

del proprio stadio di risocializzazione che la giurisprudenza di

questa Corte (sentenza n. 204 del 1974) ritiene implicito nell'art.

27, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 3 della Costituzione, poi, sarebbe violato, sia perché la

norma parifica chi può prestare la collaborazione con la giustizia a

chi è, senza sua colpa, nell'impossibilità di prestarla, sia

perché, attraverso la minaccia di un trattamento punitivo deteriore,

costringe alla delazione ed espone ad eventuali ritorsioni i

condannati per determinati delitti, mentre il comune cittadino è

tenuto a denunziare solo quelli contro la personalità dello Stato

puniti con l'ergastolo (art. 364 cod. pen.).

Sarebbe violato, infine, anche il principio di irretroattività di

cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che questo

dovrebbe comportare che possa essere conosciuto ante delictum il

complessivo regime punitivo stabilito per un determinato reato,

mentre la norma si applica anche a chi lo abbia commesso prima della

sua entrata in vigore.

2. - Con ordinanza del 6 aprile 1993, il Tribunale di sorveglianza

dell'Aquila (r.o. n. 424/1993) ha sollevato, in riferimento agli

artt. 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 12 luglio 1991, n. 203 nella parte in cui, stabilendo che

per i condannati (tra l'altro) per il delitto di cui all'art. 630

cod. pen. la concessione della liberazione condizionale è

subordinata ai presupposti di cui all'art. 4- bis della legge n. 354

del 1975, prevede - per effetto della modifica di tale articolo

introdotta con l'art. 15 della legge n. 356 del 1992 - che detto

beneficio non possa essere concesso ai detenuti che non collaborano

con la giustizia.

La circostanza che tale divieto operi retroattivamente violerebbe,

secondo il giudice a quo, l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione in quanto tale principio impedirebbe l'applicazione

retroattiva di norme di diritto sostanziale meno favorevoli e fra

queste andrebbero incluse quelle che influiscono sulla qualità e

quantità della pena da scontare.

L'art. 27, terzo comma, della Costituzione, a sua volta, sarebbe

violato in quanto, ad avviso del rimettente, il ravvedimento del

condannato non può aprioristicamente escludersi in caso di mancata

collaborazione, la quale può viceversa essere prestata per fini del

tutto estranei alla rieducazione.

3. - Il Tribunale di sorveglianza della Corte d'appello di

Potenza, a sua volta, dubita, con ordinanza del 29 giugno 1993 (r.o.

n. 613/1993), della legittimità costituzionale del combinato

disposto dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26

luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge

n. 306 del 1992, come convertito con la legge n. 356 del 1992 e 2,

primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con

la legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui precludono la

concessione della liberazione condizionale ai condannati per

determinati reati (nella specie, quello di cui all'art. 630 cod.

pen.) che non collaborano con la giustizia.

Pur dando atto che, secondo una pronuncia della Corte di

cassazione (sez. I, 13 novembre 1992, n. 4676), l'ambito di

applicazione della prima di tali norme sarebbe limitato alle misure

ivi espressamente indicate, il Tribunale ritiene che la seconda

contenga un rinvio formale all'art. 4- bis e che pertanto la modifica

di tale norma si estenda automaticamente alla liberazione

condizionale. A ritenere altrimenti, vi sarebbe un'irragionevole

differenziazione tra detto beneficio ed altri più limitati.

Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che sarebbe violato l'art.

3 della Costituzione perché la norma parifica chi non intende

collaborare e chi si trova nell'impossibilità di prestare

collaborazione (per aver avuto nella vicenda un ruolo secondario, o

per essere stata questa già chiarita).

Sarebbe violato, inoltre, il principio di irretroattività della

legge penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Questo dovrebbe, infatti, ritenersi operante anche per le norme

che incidono sul quantum e sul quomodo della pena a partire dal

momento in cui essa inizia ad essere espiata, perché è proprio in

questo momento che prende via quel patto tra lo Stato e il

condannato, al quale quest'ultimo aderisce proprio perché

consapevole che l'impegno sul versante del trattamento rieducativo

comporterà anche un riesame qualitativo e quantitativo della pretesa

punitiva.

Il Tribunale rimettente ritiene, infine, violato l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, perché il diritto al riesame del

conseguimento della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 204

del 1974, cit.) viene fatto dipendere da una condizione (la

collaborazione con la giustizia) che, dipendendo essenzialmente da

motivi di convenienza processuale, non sempre equivale a ravvedimento

ed è estranea ai progressi compiuti nel processo di

risocializzazione. Né a ciò porrebbero sufficiente rimedio, secondo

il Tribunale, le ipotesi di collaborazione c.d. ridotta introdotte in

sede di conversione nell'impugnato art. 15, primo comma.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le

questioni di cui ai punti 2 e 3 siano dichiarate infondate alla

stregua di quanto deciso con la sentenza di questa Corte n. 306 del

1993.

Nei giudizi di cui al punto 1 ha sostenuto l'inammissibilità

delle censure ex artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione alla

luce di quanto statuito nella predetta sentenza (punto 11 della parte

motiva), rilevando che il giudice a quo non ha mosso specifici

rilievi circa la ristrettezza delle ipotesi di cui al secondo periodo

del comma 1 dell'impugnato art. 4- bis né ha evidenziato, ai fini

della rilevanza, l'ulteriore requisito della prova certa

dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Inammissibile per difetto di rilevanza sarebbe anche la censura ex

art. 25 della Costituzione, dato che nei casi di specie il detenuto

non sembrerebbe aver espiato i due terzi della pena prima

dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1993 e quindi

aver maturato il diritto al beneficio della semilibertà.

Nel giudizio di cui al punto 2 si è costituita - a mezzo

dell'avv. Franca Vacca - la parte privata Strangio Sebastiano, che ha

aderito alle conclusioni dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze propongono questioni identiche o analoghe ed è

perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.

2. - Con le ordinanze indicate in epigrafe, i Tribunali di

sorveglianza di Bari, L'Aquila e Potenza dubitano, rispettivamente,

della legittimità costituzionale: dell'art. 4- bis della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel

testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.

356; dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.

152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203; ovvero del

combinato disposto delle predette disposizioni, nella parte in cui

stabiliscono che ai condannati per determinati delitti di

criminalità organizzata (nei casi di specie, art. 630 cod. pen.) la

liberazione condizionale e la semilibertà possono essere concesse

solo se essi collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58- ter

ord. penit.

La norma risultante dalle predette disposizioni contrasterebbe, ad

avviso dei giudici a quibus:

- con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché la norma

parifica chi può prestare la collaborazione e chi è

nell'impossibilità di prestarla e costringe alla delazione gli

autori di determinati reati (mentre il comune cittadino è tenuto a

denunciare solo quelli di cui all'art. 364 cod. pen.);

- con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che si

applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore e

che il principio di irretroattività della legge penale dovrebbe

comportare che le norme (di diritto sostanziale) che modificano la

quantità e qualità della pena da scontare non possono subire

variazioni in peius a partire dal tempo del commesso reato (Tribunale

di sorveglianza di Bari) ovvero dall'inizio dell'espiazione della

pena (Tribunale di sorveglianza della Corte di Appello di Potenza);

- con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione perché il

diritto al riesame del conseguimento della finalità rieducativa

della pena (sentenza n. 204 del 1974) viene fatto dipendere da una

condizione (collaborazione con la giustizia) che può essere estranea

al percorso rieducativo e dipendere da ragioni di convenienza

processuale e perché esclude aprioristicamente il ravvedimento in

caso di mancata collaborazione e non consente di provare

l'impossibilità di prestarla.

3. - I giudici a quibus muovono - esplicitamente, o implicitamente

- dal presupposto che le restrizioni introdotte dall'art. 15, primo

comma, della legge n. 356 del 1992 si applichino - anche se in esso

non ve ne è testuale menzione - all'istituto della liberazione

condizionale, in virtù del rinvio (formale) all'art. 4- bis ord.

penit. contenuto nell'art. 2, primo comma, della legge n. 203 del

1991, a tenore del quale "I condannati per i delitti indicati nel

comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se

ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la

concessione dei benefici ivi indicati".

Tale opzione interpretativa deve essere condivisa perché, pur se

inizialmente contrastata da un'isolata pronuncia della Corte di

cassazione, è stata poi fatta propria dalla successiva

giurisprudenza della medesima Corte ed è suffragata dalla dottrina.

4. - Questa Corte, con la sentenza n. 306 del 1993 - successiva

alle ordinanze di rimessione - ha già esaminato quasi tutte le

censure che queste prospettano. Ha ritenuto infondate quelle che, in

riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della

Costituzione, fanno leva sulla possibile estraneità al percorso

rieducativo della collaborazione con la giustizia, sulla mancata

distinzione tra i casi di possibilità o impossibilità di prestarla

e sulla preclusione alla prova di quest'ultima circostanza; non

senza, però, talune essenziali precisazioni (cfr. par. 11) - che qui

si ribadiscono - desunte dalle innovazioni apportate dalla legge di

conversione al testo dell'art. 4- bis, primo comma, introdotto con

l'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992. I giudici a quibus non

prospettano profili né svolgono argomentazioni nuove, sicché

l'unico tratto differenziale è dato dal fatto che le ordinanze

coinvolgono il citato art. 4- bis in quanto riferito all'istituto

della liberazione condizionale. Poiché ciò, secondo quando si è

premesso, non muta i termini della problematica e non può quindi dar

luogo a valutazioni diverse, anche le questioni qui in esame vanno

dichiarate non fondate.

Ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla dedotta

violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che

anche per le ordinanze in discorso valgono i rilievi e le

considerazioni svolte nella predetta sentenza (cfr. par. 12).

Infondata è, infine, anche la censura (nuova) con cui il

Tribunale di sorveglianza di Bari lamenta che la norma impugnata

"costringa" alla delazione attraverso la minaccia di un trattamento

punitivo deteriore e differenzi gli autori di determinati reati dai

comuni cittadini, tenuti alla denuncia dei soli delitti contro la

personalità dello Stato puniti con l'ergastolo.

L'incentivo alla collaborazione con la giustizia che la norma

impugnata persegue non può infatti qualificarsi come "costrizione" a

tale comportamento, che il detenuto è libero di non adottare; e la

condizione di condannato per delitti di criminalità organizzata non

è certo comparabile con quella del comune cittadino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale degli articoli: 4- bis della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel

testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356; 2,

primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203; nonché del combinato

disposto delle due predette norme, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione,

sollevate, rispettivamente, dai Tribunali di sorveglianza di Bari,

L'Aquila e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari