Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1977 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli

alienati. Custodia e cura degli alienati), promosso con ordinanza

emessa il 7 dicembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale

a carico di Giannini Franco, iscritta al n. 54 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del

20 marzo 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1974 nel corso di un

procedimento a carico di Giannini Franco, il pretore di Roma ha

sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della

legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, nella

parte in cui conferiscono al pretore il potere di autorizzare in via

provvisoria l'ammissione di un alienato in manicomio.

Sotto il primo profilo la normativa impugnata contrasterebbe con il

principio costituzionale del diritto alla difesa non essendo dubbio che

questa esigenza di garanzia debba essere soddisfatta anche nel giudizio

pretorile, allo stesso modo in cui la Corte costituzionale con la

sentenza n. 74 del 1968 ne ha riconosciuto la fondatezza in relazione

al giudizio che si svolga innanzi al tribunale.

Sotto il secondo profilo, la stessa normativa violerebbe il

principio di tutela della salute ed i limiti imposti dal rispetto della

persona umana, in quanto l'intero procedimento sia nei suoi presupposti

formali (persone legittimate alla istanza, certificato di un medico

esercente, atto di notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di

violenza o di pubblico scandalo) appare ispirato più che a quella

finalità ad un obiettivo di difesa sociale tale da tradursi in

concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi

ideologici della classe dominante". Considerato in diritto :

Malgrado la imprecisione delle enunciazioni contenute nella

ordinanza del pretore di Roma è da ritenere che in essa siano state

sollevate due distinte questioni di legittimità costituzionale.

La prima, di carattere più generale, è relativa al contrasto tra

gli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e

sugli alienati, e l'art. 32 della Costituzione: si dubita che la

disciplina del procedimento ivi previsto per l'internamento di soggetti

affetti da malattie mentali, sia nei suoi presupposti formali (persone

legittimate all'istanza, certificato di un medico esercente, atto di

notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di violenza o di

pubblico scandalo), risulti ispirata, anziché alla tutela della salute

del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in

concreto nella affermazione della totale egemonia dei principi

ideologici della classe dominante.

Peraltro la questione non è fondata, perché le affermazioni

contenute nella ordinanza sono sostanzialmente di carattere

metagiuridico e non precisano i profili di una effettiva violazione

dell'art. 32 della Costituzione.

Del resto, se è certo auspicabile l'ammodernamento della

legislazione vigente dal 1904 in questa delicatissima materia, non si

può assolutamente convenire con una ricostruzione della normativa

ancora oggi in vigore tale da far pensare addirittura che, nel nostro

paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela della salute dei

singoli malati e della pubblica incolumità possano essere considerati

come misure coattive adottate a servizio "dei principi ideologici della

classe dominante".

La seconda questione, sollevata in ordine all'art. 24 Cost.,

concerne l'art. 2 della stessa legge nella parte in cui conferisce al

pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione

dell'alienato in un ospedale psichiatrico, dubitandosi che tale

normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di

difesa.

Ma questa Corte, con sentenza n. 223 del 1976, ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge

14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente

la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero

provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché innanzi al

tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.

Pertanto la seconda questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale - sollevata dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui

in epigrafe - dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36,

limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei

procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi

al pretore, parte già dichiarata costituzionalmente illegittima con la

sentenza 223 del 1976;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sollevata in

riferimento all'art. 32 della Costituzione dal pretore di Roma con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1 977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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