Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674, n. 1,

del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 10 marzo 1960

della Corte d'appello di Napoli nel procedimento di riconoscimento di

sentenza penale straniera emessa nei confronti di Iavarone Rocco,

iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza del 21 maggio 1957, il Tribunale distrettuale di

Zurigo condannava il cittadino italiano Iavarone Rocco, per il reato di

truffa, a mesi due di carcere e al bando dal Paese per la durata di

anni cinque. La Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli,

il 4 marzo 1958, richiese il riconoscimento della suddetta sentenza. La

1 Sezione della Corte, con sua decisione del 7 giugno 1958, negava il

riconoscimento, per difetto di una delle condizioni stabilite dall'art.

674, n. 1, Cod. proc. pen., e precisamente per non essere stato

l'imputato nel dibattimento assistito da un difensore, non prevedendo

la legge processuale svizzera la difesa di ufficio (nota del Presidente

del Tribunale di Zurigo in data 24 gennaio 1958). Il Procuratore

generale presso la Corte d'appello propose ricorso per cassazione,

sostenendo che la sentenza straniera avrebbe dovuto essere

riconosciuta, in quanto una delle condizioni richieste dall'art. 674,

n. 1, Cod. proc. pen. (presenza dell'imputato al dibattimento)

risultava osservata, il che bastava, dovendosi l'osservanza di quelle

condizioni ritenere disposta dalla legge in via alternativa. Con

sentenza del 22 gennaio 1959, la Corte di cassazione, in base ai motivi

addotti dal Procuratore generale ricorrente, accoglieva il ricorso,

rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte di

appello di Napoli.

Davanti alla 2 Sezione penale di quella Corte, all'udienza del 14

gennaio 1960, il difensore dello Iavarone sollevò eccezione di

illegittimità costituzionale della norma dell'art. 674, n. 1, Cod.

proc. pen., "in relazione agli artt. 31 delle pre-leggi e 24 della

Costituzione". La Corte, con ordinanza del 10 marzo 1960, ritenuta la

eccezione non manifestamente infondata, rimise gli atti alla Corte

costituzionale sostenendo che "il riconoscimento della sentenza penale

straniera sarebbe contrario ai principi del nostro sistema

legislativo". E ciò perché, a norma dell'art. 24, primo capoverso,

della Costituzione, la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e

grado del procedimento. Sempre secondo la predetta ordinanza, "il

ripetuto art. 674, n. 1, Cod. proc. pen. appare in contrasto e con la

Costituzione e con l'attuale concezione giuridica e sociologica del

diritto di difesa, questa intesa anche nel senso tecnico, concezione

che ha portato alla formulazione, dopo un periodo politico - sociale

particolare, della norma di cui all'art. 185, n. 3 e ultimo capoverso,

Cod. proc. penale".

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, fu pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1960, n. 112. Il 15 aprile 1960

si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con

atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato,

secondo la quale la questione sarebbe infondata per i seguenti motivi:

a) il principio affermato nell'art. 24 della Costituzione investe

l'esercizio della giurisdizione del territorio dello Stato per il quale

la Carta costituzionale è imperativa;

b) il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva

dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento del processo.

Le modalità di esercizio non sono tali da ledere o menomare

l'esistenza del diritto allorché di esso siano assicurati lo scopo e

la funzione. La mancanza dell'assistenza del difensore, verificatasi

nel caso in esame per difetto nell'ordinamento svizzero dell'istituto

della difesa di ufficio, non vale ad escludere o menomare l'esercizio

del diritto di difesa se l'imputato ha presenziato al dibattimento;

c) anche l'ordinamento processuale italiano riconosce la

possibilità che talvolta l'imputato non sia assistito dal difensore,

come in taluni giudizi per contravvenzioni (art. 125 Cod. proc. pen.),

e, pertanto, il diritto di difesa deve intendersi assicurato se sia

riservato alla determinazione della parte lo stare in giudizio con

l'assistenza del difensore;

d) presupposto del riconoscimento della sentenza penale straniera

è la sussistenza di un trattato di estradizione fra lo Stato italiano

e quello straniero, il che lascia ragionevolmente supporre che sia

stato attentamente valutato il grado di civiltà del Paese con il quale

il trattato è stipulato e con esso l'osservanza delle regole

fondamentali della civiltà, fra le quali va compreso il diritto di

difesa. Considerato in diritto :

I termini della questione, non direttamente formulati nel

dispositivo dell'ordinanza, devono dedursi dall'integrale contesto di

essa, e principalmente dalla esposizione dei vari atti del giudizio di

riconoscimento della sentenza del Tribunale di Zurigo. Respinta, con

la decisione del 7 giugno 1958 della prima Sezione della Corte di

appello di Napoli, la richiesta di riconoscimento della sentenza, in

quanto il condannato non era stato assistito dal difensore, per difetto

nell'ordinamento processuale svizzero dell'istituto della difesa di

ufficio; e accolto poi, contro siffatta decisione, il ricorso del

Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, in base al

criterio che per potersi procedere al riconoscimento sarebbe

sufficiente il verificarsi, in senso positivo, di una sola delle

condizioni indicate dall'art. 674, n. 1, Cod. proc. pen. (citazione a

comparire in giudizio, ovvero assistenza o rappresentanza da parte di

un difensore), la questione di legittimità costituzionale, sollevata

dalla difesa davanti alla Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio,

risulta stabilita nel senso che l'art. 674, in quel modo interpretato,

sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto renderebbe possibile

il riconoscimento di una sentenza straniera anche se emessa a

conclusione di un procedimento nel quale fosse mancata l'assistenza del

difensore.

Questa Corte è però d'avviso che della norma impugnata possa

darsi con sicurezza una interpretazione che esclude ogni fondamento

alla sollevata questione.

Risulta chiaro dall'art. 674, n. 1, ed è ammesso concordemente,

che per la soluzione negativa, cioè perché valga il divieto di

riconoscimento della sentenza straniera, basti il verificarsi di una

sola delle condizioni prescritte, cioè che faccia difetto o la

citazione in giudizio ovvero l'assistenza o rappresentanza da parte di

un difensore. Non possono, invero, esservi dubbi sulla indicazione

nettamente alternativa che, a tal fine, dall'art. 674, n. 1, si fa

delle condizioni stesse, col prescrivere che la Corte di appello non

può dare riconoscimento alla sentenza straniera "se il condannato non

è stato citato a comparire in giudizio o non è stato assistito o

rappresentato da un difensore".

Se ciò è vero, non può esser vero quanto, anche nel giudizio che

ha dato luogo alla presente controversia, è stato sostenuto per il

caso opposto. Non è, cioè, sostenibile che per potersi dalla Corte

d'appello, non già negare, ma concedere il riconoscimento, sia del

pari sufficiente il verificarsi, in senso positivo, anche di una sola

delle condizioni stesse, vale a dire che basti la citazione a giudizio

ovvero l'assistenza o rappresentanza da parte del difensore. Infatti,

posto che per la soluzione negativa (divieto del riconoscimento della

sentenza straniera) sia sufficiente il verificarsi anche di una sola

delle condizioni indicate nell'art. 674, n. 1, è evidente che di tali

condizioni negative nemmeno una dovrà verificarsi perché si abbia la

soluzione positiva (possibilità del riconoscimento). Il che significa

che per potersi disporre il riconoscimento è indispensabile il

ricorrere, congiuntamente, e della citazione a giudizio e della

assistenza o rappresentanza del difensore. Ammettere che ne basti una

sola significa ricadere, senza possibilità di dubbi, nella ipotesi del

divieto del riconoscimento.

Si viene con ciò ad escludere che la norma dell'art. 674 sia in

contrasto col diritto della difesa garantito dall'art. 24 della

Costituzione, diritto del quale, per la parte che le compete, essa

contiene una netta riaffermazione. Spetterà poi, volta per volta, in

sede di applicazione della norma ordinaria, al giudice competente per

il riconoscimento della sentenza straniera lo stabilire se il diritto

medesimo, in relazione alle particolarità di ciascuno dei vari

ordinamenti, trovi in concreto la tutela che è riaffermata nell'art.

674.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza della

Corte di appello di Napoli del 10 marzo 1960, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 674, n. 1, del Codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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