Corte costituzionale

Sentenza n. 388/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 187/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del

decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni,

nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei

medicinali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1° luglio 1988 dal Pretore di Catania nel

procedimento civile vertente tra Guarnaccia Sossio e la Cassa di

assistenza per il personale della Cassa di Risparmio di V.E. iscritta

al n. 641 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno

1988;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Sodini Luciano e l'E.N.P.A.F.

iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale

dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Guarnaccia Sossio, di Sodini

Luciano e dell'E.N.P.A.F. nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Paolo Barile per Guarnaccia Sossio e Sodini

Luciano, Massimo S. Giannini e Walter Prosperetti per l'E.N.P.A.F. e

l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Sossio Guarnaccia

nei confronti della Cassa di assistenza per il personale della Cassa

di risparmio, il Pretore di Catania, con ordinanza del 1° luglio

1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5,

secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito,

con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione

generale dei prezzi dei medicinali).

La norma denunciata dispone che le farmacie corrispondano all'Ente

nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti lo 0,90%

dell'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori

dell'assistenza di malattia per i medicinali forniti agli assistiti

di detti enti in regime di assistenza diretta.

Ad avviso del giudice a quo la questione non appare manifestamente

infondata in quanto, mentre l'ENPAF corrisponde a tutti i suoi

iscritti la pensione in eguale misura, il fondo che la eroga viene

alimentato dai contributi dovuti in eguale misura da tutti i

farmacisti e, in forza della norma denunciata, da un ulteriore

contributo dovuto da soli farmacisti titolari. Si realizzerebbe così

una disparità di trattamento a danno dei farmacisti titolari, in

quanto alla diversa e maggiore contribuzione prevista per tale

categoria non corrisponde un diverso trattamento pensionistico.

La norma, secondo l'autorità remittente, si pone altresì in

contrasto con l'art. 53 della Costituzione "in quanto il contributo

posto a carico del titolare incide sull'ammontare lordo del ricavo

(compresa l'aliquota I.V.A.)".

2. - Si è costituito in giudizio Sossio Guarnaccia concludendo

per l'accoglimento della questione.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata.

Osserva anzitutto l'Avvocatura che la norma impugnata pone il

contributo a carico dell'impresa farmacia - che, ai sensi degli artt.

9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, non sempre ha per titolare

un farmacista - e non del suo titolare, sicché appare inconferente

il richiamo all'art. 3 della Costituzione.

Nella legislazione previdenziale, in ogni caso, non vi è

parallelismo fra prestazioni e contribuzioni, svolgendo l'ente

previdenziale le perequazioni derivanti dalla applicazione del

princi'pio di collaborazione e di sicurezza sociale.

L'onere previsto dalla norma impugnata, deduce poi l'Avvocatura,

va visto nel contesto della legge n. 187 del 1977 che, agli artt. 1,

primo comma, e 2, primo comma, abroga le disposizioni che imponevano

alle farmacie lo sconto del 5% sul prezzo al pubblico delle

specialità medicinali a carico degli enti mutualistici.

Rileva poi che la natura di contributo dell'onere in esame,

determinato in percentuale sul fatturato della farmacia, esclude

l'applicazione dell'art. 53, comma secondo, della Costituzione, che

attiene al sistema tributario.

4. - Nel giudizio è altresì intervenuto l'ENPAF, eccependo

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

5. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Luciano

Sodini nei confronti dell'ENPAF per sentire dichiarare non dovuto

all'Ente il contributo previdenziale di cui all'art. 5 del

decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio

1977 n. 385, il Pretore di Lucca, su eccezione dell'attore, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

racchiusa in tale articolo in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Rileva il giudice a quo che delle prestazioni previdenziali

dell'ENPAF si giovano tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti -

anche coloro i quali versano il solo contributo fisso e svolgono

altre attività o non ne svolgono alcuna - mentre il fatturato

mutualistico, su cui viene determinato, ai sensi della norma

denunciata, il contributo dello 0,90% è, rispetto al fatturato da

vendita libera, in larga misura maggiore nelle farmacie rurali.

Ad avviso dell'autorità remittente, dipendendo il contributo da

varie circostanze di fatto ed, in particolare, dalla diversa

ubicazione della farmacia e dal diverso tipo di clientela, la norma

censurata, nell'ambito della disciplina previdenziale della categoria

professionale, determina una irragionevole disparità di trattamento

a danno dei titolari di farmacie rurali, quale è l'attore del

giudizio a quo.

La base imponibile del contributo, poi, è costituita dal

fatturato mutualistico al lordo dell'IVA sicché varia in relazione

all'aliquota IVA per i medicinali. Ciò viola "il principio

costituzionale di ragionevolezza, essendo il regime IVA del tutto

estraneo alla disciplina del contributo in esame".

6. - Si è costituito con memoria Luciano Sodini che ha concluso

per la fondatezza della questione.

7. - Si è altresì costituito in giudizio l'ENPAF, chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha formulato i

medesimi rilievi svolti in relazione all'ordinanza del Pretore di

Catania. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe sono

connesse. Infatti esse concernono la legittimità costituzionale

della medesima norma, e cioè quella - contenuta nell'art. 5, secondo

comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 - con la quale è

stabilito che le "farmacie" corrispondano all'Ente nazionale di

previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90% dell'importo

lordo da esse richiesto agli istituti ed enti erogatori

dell'assistenza di malattia (oggi erogata dal Servizio sanitario

nazionale) per i medicinali forniti agli assistiti in regime di

assistenza diretta. E la norma è impugnata in riferimento a

parametri e sotto profili in parte coincidenti. I relativi giudizi

possono pertanto essere riuniti e definiti con unica decisione.

2. - La norma impugnata - tenuto conto che tanto i farmacisti

titolari di imprese farmaceutiche che quelli dipendenti da imprese

farmaceutiche corrispondono all'ENPAF contributi previdenziali di

misura eguale per entrambe le categorie e che l'ENPAF, in relazione a

tali contributi, eroga prestazioni previdenziali di base di misura

eguale per entrambe le categorie - determinerebbe una ingiustificata

discriminazione sfavorevole (art. 3 della Costituzione) in danno dei

farmacisti titolari di imprese farmaceutiche. Soltanto i farmacisti

appartenenti a tale categoria sarebbero infatti tenuti verso l'ENPAF

a un contributo ulteriore - quello, appunto, previsto dalla norma

impugnata - senza per questo aver diritto a prestazioni previdenziali

ulteriori (ordinanza del Pretore di Catania).

La previsione del contributo determinerebbe altresì

ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione)

in danno dei titolari di farmacie "rurali" rispetto ai titolari delle

altre farmacie, per essere il contributo stesso gravante sul

"fatturato convenzionato", e cioè sul ricavo delle vendite ad enti

assistenziali di medicinali destinati all'assistenza diretta e per

essere tale fatturato costitutivo pressoché dell'intero reddito

delle prime, laddove il reddito delle altre sarebbe costituito

prevalentemente dal "fatturato" libero, e cioè dal ricavo delle

vendite di medicinali a privati (ordinanza del Pretore di Lucca).

La imposizione di un contributo commisurato (percentualmente)

all'ammontare lordo del ricavo, compresa l'aliquota IVA (imposta sul

valore aggiunto), sarebbe infine in contrasto con l'art. 53 della

Costituzione, per essere il contributo non correlato alla capacità

contributiva (ordinanza del Pretore di Catania) e ancora con l'art. 3

della Costituzione, per essere il contributo stesso irragionevolmente

variabile in relazione alle variazioni della aliquota IVA (Pretore di

Lucca).

3. - Le questioni attinenti alle denunciate discriminazioni

sfavorevoli dei farmacisti titolari di imprese farmaceutiche rispetto

ai farmacisti dipendenti da tali imprese non sono fondate.

L'assoggettamento di una soltanto delle due categorie inserite nel

medesimo sistema previdenziale - inserimento in sé non censurato - a

un ulteriore contributo, e quindi a un maggiore sacrificio, non

compensato dalla percezione di maggiori prestazioni previdenziali,

deriva dall'adozione del principio di solidarietà piuttosto che di

quello della rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni,

adozione che questa Corte ha più volte ritenuto esente da analoghe

censure espresse nei confronti dei sistemi previdenziali concernenti

altre categorie professionali (sentenze nn. 146 del 1972, 62 del

1977, 132, 133 del 1984, 431 del 1987), almeno fino a che sia varcato

il limite della ragionevolezza (sentenza n. 1008 del 1988). Limite da

ritenere superato nel caso che nel trattamento previdenziale

complessivamente considerato una data categoria sia assoggettata a

mancata percezione o a grave decurtazione dei benefici previdenziali

o ad imposizione di maggiori sacrifici assolutamente ingiustificata.

Ed è evidente che qui non ricorre alcuno dei due casi, giacché ai

professionisti titolari di imprese farmaceutiche sono assicurate

prestazioni previdenziali di misura eguale a quella riconosciuta agli

altri, mentre l'imposizione solo ad essi del contributo trae la sua

giustificazione dalla percezione del reddito di impresa.

4. - La questione concernente la denunciata discriminazione

sfavorevole dei farmacisti titolari di farmacie rurali rispetto ai

farmacisti titolari di altre farmacie è, anche essa, non fondata.

Anzitutto la circostanza dalla quale deriva la maggiore incidenza

del contributo sui redditi delle farmacie rurali - e cioè l'essere

il "fatturato convenzionato" la parte di gran lunga prevalente del

loro reddito globale - non è frutto di una discriminazione operata

dalla legge in danno delle farmacie rurali, ma semmai della

stipulazione della convenzione da parte dei titolari di esse. E tale

stipulazione: a) è prevista da una legge qui non impugnata; b) non

può considerarsi imposta (la disposizione, contenuta nel primo comma

dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la quale

"l'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso

le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui

sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le

modalità di cui agli artt. 43 e 48", si limita a far carico

all'unità sanitaria locale di erogare l'assistenza farmaceutica

attraverso le farmacie, sia "pubbliche" che "private", e quindi di

promuovere convenzioni secondo eguali criteri e modalità con

entrambe tali categorie senza distinzione fra loro); c) in ogni caso,

non sarebbe imposta ai titolari delle sole farmacie rurali, ma ai

titolari di tutte le farmacie.

Senza dire che la prospettata causa prossima della prevalente

effettuazione di vendite convenzionate da parte delle farmacie rurali

(quelle, cioè, aventi sede in comuni, frazioni o centri abitati non

superiori a cinquemila abitanti, ai sensi dell'art. 1 della legge 8

marzo 1968, n. 221), e particolarmente il reddito medio non elevato

della clientela stanziale - tenuto conto che l'assistenza sanitaria

farmaceutica non è riservata ai meno abbienti e che in ogni caso il

carattere non elevato del reddito medio della clientela stanziale

può ipotizzarsi anche per farmacie non rurali (si pensi a quelle

ubicate in grandi agglomerati urbani a carattere industriale) - non

appare elemento di cui la norma impugnata avrebbe dovuto

necessariamente tener conto per non incorrere in irragionevolezza.

5. - Le questioni concernenti le denunciate violazioni dell'art.

53 e dell'art. 3 della Costituzione in riferimento alla

commisurazione del contributo al ricavo lordo delle vendite

convenzionate comprensivo della aliquota IVA sono parimenti non

fondate.

La commisurazione percentuale di un contributo a un reddito al

lordo dell'aliquota IVA null'altro importa che la determinazione di

una misura più elevata del contributo stesso. Mentre la circostanza

che l'aliquota sia variabile (nel tempo) nulla cambia, ove si

consideri che il reddito stesso è un'entità variabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio

1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio

1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei medicinali),

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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