Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 34d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)

promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1987 dalla Commissione

tributaria di primo Grado di Milano sul ricorso proposto da De Scalzi

Ugo, contro l'Ufficio dell'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta

al n. 81 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima Serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da De Scalzi Ugo contro l'Intendente di

finanza di Milano, per conseguire il rimborso delle somme trattenute

alla fonte a titolo di I.R.P.E.F. sulla pensione privilegiata

ordinaria erogatagli a causa di lesione invalidante subita nel corso

del servizio militare di leva, la Commissione tributaria di primo

grado di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione

dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie "militari

tabellari".

Osserva il giudice a quo che tali particolari pensioni, corrisposte

ai militari di leva vittime di infortunio, sono nettamente distinte,

in quanto hanno natura risarcitoria, dalle pensioni privilegiate

ordinarie dei dipendenti civili e militari, che hanno natura

reddituale e previdenziale.

Dette pensioni, rappresentando un minimo ed uniforme indennizzo

assistenziale, hanno esclusivamente funzione e natura risarcitoria,

e, come tali, non debbono essere assoggettabili all'I.R.P.E.F., così

come non sono soggette ad I.R.P.E.F.: le pensioni erogate dal

Ministro degli Interni agli invalidi civili; le pensioni di guerra;

le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza

della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che, ove si consideri che

privilegiate "tabellari" e privilegiate "comuni" hanno identici

presupposti costituiti da un rapporto di servizio e da un evento

invalidante dipendente dal servizio stesso, non v'è ragione per

ritenere che si tratti di prestazioni diverse. Cade, di conseguenza,

il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché

l'assoggettamento ad identico trattamento fiscale trova sicura

giustificazione nella eguaglianza di natura e di funzione che

accumuna le pensioni privilegiate "tabellari" e quelle privilegiate

"comuni".

Del pari infondata, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare

la denuncia di violazione dell'art. 53 della Costituzione. A

confutare la pretesa funzione esclusivamente risarcitoria delle

pensioni privilegiate tabellari basta il rilevo che, ricorrendone i

presupposti, l'interessato potrebbe pacificamente godere di tutela

aquiliana nei confronti dell'amministrazione che col suo

comportamento gli avesse arrecato danno: ciò che evidentemente

induce a negare al trattamento pensionistico de quo l'asserita,

esclusiva funzione indennitaria, per riconoscergli invece prevalenti

scopi assistenziali e di previdenza. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione è sollevata questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non

estende l'esenzione dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate

ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (c.d.

"pensioni militari tabellari").

Osserva il giudice a quo che il trattamento pensionistico in esame

non postula, per un verso, l'esistenza di un rapporto di lavoro, in

quanto il militare che presta servizio obbligatorio di leva è

sottoposto ad un vincolo di soggezione speciale, e si sostanzia, per

altro verso, nell'attribuzione di una pensione commisurata, secondo

una "Tabella", alla sola gravità della lesione invalidante (art. 67,

ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). La pensione

privilegiata ordinaria tabellare, pertanto, non rivestendo natura

reddituale, bensì di indennizzo assistenziale, con funzione

risarcitoria, dovrebbe essere esentata dall'I.R.P.E.F. alla stessa

stregua delle pensioni di guerra e di quelle erogate dall'I.N.A.I.L.

agli invalidi del lavoro.

Replica l'Avvocatura dello Stato che le pensioni privilegiate

ordinarie tabellari, pur se non postulano un rapporto di impiego, si

innestano tuttavia su di un rapporto di servizio (la cui origine può

essere anche coattiva), il che le riconduce nell'ambito delle

pensioni privilegiate ordinarie comuni, sottoposte ad I.R.P.E.F..

Osserva, fra l'altro, che le dette pensioni non hanno funzione

esclusivamente risarcitoria, poiché con esse può concorrere la

tutela aquiliana verso la pubblica amministrazione, qualora

l'invalidità trovi causa in un comportamento illecito a quest'ultima

riferibile.

2. - La questione è fondata.

Anzitutto non costituisce precedente difforme la sentenza n. 151

del 1981, la quale ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dello

stesso art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, prendendo tuttavia in

esame soltanto le pensioni privilegiate ordinarie comuni, che ha

contrapposto alle pensioni di guerra.

La Corte ha osservato in quell'occasione che i suddetti

trattamenti pensionistici sono tra loro nettamente differenziati: la

pensione di guerra - che presuppone l'invalidità o la morte, per

causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini

estranei all'apparato della difesa ed è commisurata solo all'

entità del danno subìto - ha carattere risarcitorio e non

reddituale; la pensione privilegiata ordinaria - che presuppone

infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da

dipendenti, civili o militari, dello Stato ed è commisurata alla

base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico - non

presenta invece carattere risarcitorio, bensì reddituale. Di qui la

negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la

pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di

risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone

fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito

(differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie

(civili e militari).

Le considerazioni ora richiamate, tuttavia, se si attagliano

all'ipotesi - allora sottoposta all'esame della Corte - della

pensione privilegiata ordinaria, che ha il suo titolo in un rapporto

di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresenta la

proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, del

quale condivide la natura reddituale, non appaiono estensibili

all'ipotesi - sulla quale ora la Corte deve pronunciarsi - della

pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di

menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva. Questa

pensione, invero, costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia

perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52,

comma secondo, della Costituzione), sia perché la sua entità non è

correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità

della menomazione della capacità di lavoro subìta in occasionalità

necessaria con la prestazione del servizio di leva.

Emerge, quindi, la natura non reddituale della pensione

privilegiata ordinaria "militare tabellare" (prevista dall'art. 67,

ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica

dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le quali presentano

invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la

rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune

funzione risarcitoria.

L'assimilazione non è esclusa dal fatto che la pensione di guerra

sia riconosciuta anche a "soggetti civili", cioè non appartenenti

alle forze armate. Se, come appare con particolare evidenza nel caso

dei "soggetti civili", ragioni di solidarietà connesse al carattere

straordinario dell'evento bellico, rendono irrilevante sia

l'esistenza che la qualità di un rapporto di servizio del soggetto

danneggiato con lo Stato, non per questo l'esistenza di tale

rapporto, e la riferibilità ad esso e all'adempimento dei relativi

specifici doveri della menomazione riportata, acquistano rilevanza

negativa nel senso di escludere per sé stessi il carattere

risarcitorio di una pensione tabellare (cioè non correlata al

trattamento di attività).

Né l'assimilazione è esclusa dalla prospettata configurabilità

di un rimedio risarcitorio per il caso di colpa della pubblica

amministrazione, e ciò per la specificità di questo, che coprirebbe

un'area diversa e comunque più ristretta.

La natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria

"militare tabellare", del resto, è concordemente riconosciuta dalla

giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un

preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il

titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta

nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione

dell'art. 52 della Costituzione.

Dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame

discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'art. 53

della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche

alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le

pensioni di guerra, espressamente considerate dall'art. 34 del d.P.R.

n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle

vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione

finanziaria ha esteso l'esenzione).

Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per

violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34, comma

primo, del d.P.R. n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara

esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie "militari

tabellari" erogate ai militari che prestino servizio di leva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni

tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta

sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate

ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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