Corte costituzionale

Sentenza n. 385/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.l. 83/1991
  • art. 8d.l. 83/1991

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16

marzo 1991, n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991, n. 154

(recante "Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in

materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per

definire le relative pendenze") promossi con n. 2 ordinanze emesse il

29 ottobre e il 5 dicembre 1991 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Firenze nei procedimenti penali a

carico di Bianchini Marina e Calderoni Luigi ed altra iscritte ai nn.

188 e 190 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 29 ottobre 1991 e del 5 dicembre 1991 il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze -

nel corso del procedimento penale a carico di Calderoni Luigi e

Ferrati Primetta, imputati (tra l'altro) del reato previsto dagli

artt. 110 c.p. e 2, secondo comma, decreto legge 10 luglio 1982 n.

429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516,

per omesso versamento delle ritenute operate per lavoro dipendente

negli anni 1980, 1984 e 1985 per un totale di oltre 5.000.000 - ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 decreto legge 16 marzo

1991 n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991 n. 154.

Rileva il giudice rimettente che gli imputati, dichiarati falliti

con sentenza del tribunale di Firenze dell'11 novembre 1986, si

trovano nell'impossibilità economica e giuridica di regolarizzare la

loro posizione fiscale in ordine al delitto contestato con il

pagamento della somma di 1.000.000 per ciascuno dei periodi di

imposta ai quali si riferiscono i mancati versamenti delle ritenute

dovute come previsto dall'art. 8 cit. in modo da rendere operante lo

speciale regime della retroattività della norma penale più

favorevole al reo, così come previsto dal precedente art. 7, con

conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri imputati del

medesimo reato, che invece, regolarizzando la loro posizione, vedono

applicarsi le più favorevoli nuove disposizioni in materia di reati

tributari e, in casi analoghi a quello di specie, possono beneficiare

della depenalizzazione del reato. Le norme censurate sarebbero

pertanto illegittime nella parte in cui fanno derivare conseguenze

penali solo perché l'imputato non ha effettuato il pagamento di una

somma di danaro in sanatoria senza tenere in alcun conto

dell'oggettiva impossibilità di provvedere al pagamento per

l'imputato che sia stato dichiarato fallito.

2. - Con successiva ordinanza del 5 dicembre 1991 il medesimo

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze -

nel corso del procedimento penale a carico di Bianchini Marina,

imputata del reato previsto dall'art. 2, secondo comma, decreto legge

10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1982 n. 516 e art. 8, primo e secondo comma, legge 7 gennaio

1929 n. 4, per aver omesso di versare all'erario le ritenute

effettivamente operate (quale datore di lavoro) su somme pagate (ai

suoi dipendenti) negli anni dal 1984 al 1988 - ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., analoga questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 decreto legge 16 marzo

1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991

n. 154.

In particolare - si osserva nella ordinanza di rimessione - ove

l'imputata, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Firenze

del 6 aprile 1988, avesse potuto provvedere a regolarizzare la sua

posizione fiscale, il reato contestatole sarebbe stato derubricato

nella contravvenzione prevista dall'art. 2 della legge n. 516 del

1982 come modificato dall'art. 3 decreto legge n. 83 del 1991,

contravvenzione peraltro oblabile, con conseguente disparità di

trattamento rispetto agli imputati in bonis.

3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

consiglio dei ministri sostenendo la non fondatezza della questione

di costituzionalità, atteso che la condizione di fallito non può

ridondare in un privilegio, mentre è d'altra parte legittimo che in

materia di violazioni tributarie i benefici (quali amnistia, condono,

oblazione) che escludono od attenuano reati siano subordinati a

regolarizzazioni che comportano il pagamento di somme di danaro. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo

della sospetta violazione del principio di eguaglianza) - degli artt.

7 e 8 del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, (recante "Modifiche

al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di

repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire

le relative pendenze") nella parte in cui non tengono conto della

oggettiva impossibilità del fallito - a differenza di qualsiasi

altro imputato del medesimo reato - di provvedere al pagamento della

somma prevista per la regolarizzazione fiscale con conseguente

impossibilità di giovarsi della retroattività della norma penale

finanziaria più favorevole.

2. - I due giudizi, in cui la medesima questione è stata

sollevata, vanno riuniti per identità di oggetto.

3. - La questione di costituzionalità è inammissibile.

Questa Corte ha già ripetutamente esaminato - in riferimento al

medesimo parametro costituzionale invocato dal giudice rimettente

(oltre che all'art. 24 Cost.) - la posizione dell'imputato che, dopo

aver commesso il fatto penalmente illecito, sia stato dichiarato

fallito e che quindi, non essendo più in bonis, non possa effettuare

pagamenti che altrimenti avrebbero un'incidenza a lui favorevole in

quanto idonei a determinare talora l'improcedibilità dell'azione

penale (come prevede l'art. 11 della legge n. 386 del 1990

nell'ipotesi del reato di emissione di assegno bancario senza

provvista), talaltra la stessa estinzione del reato (come stabilisce

l'art. 2, comma 1° bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463,

convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, in ipotesi di omesso

versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali). La

conclusione alla quale in tali fattispecie la Corte è già pervenuta

- dichiarando l'inammissibilità (con sentenze n. 32 e n. 267 del

1992) e la manifesta inammissibilità (con ordinanze n. 172 e n. 240

del 1992) di analoga questione di costituzionalità - non può che

essere confermata anche in riferimento all'ulteriore ipotesi (in

esame) in cui l'indisponibilità del patrimonio non consente al

fallito di effettuare il pagamento della somma prevista dall'art. 8

del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, al fine di beneficiare della

"regolarizzazione" da tale norma contemplata (la cui natura di

speciale misura di clemenza condizionata è stata, sotto altro

profilo, affermata da questa Corte nella sentenza n. 192 del 1992) e

della conseguente applicazione retroattiva della norma penale più

favorevole in luogo del (più rigoroso) regime speciale previsto

dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929 per le disposizioni penali

delle leggi finanziarie.

Anche nella fattispecie in esame infatti la soluzione in via

additiva, alla quale tende l'ordinanza del giudice rimettente nella

parte in cui lamenta la mancanza di un regime speciale (a carattere

derogatorio rispetto a quello ordinario) per l'imputato che sia stato

dichiarato fallito, non si presenta come l'unica costituzionalmente

obbligata, ma sarebbe soltanto una delle possibili, essendo

ipotizzabile "un intervento nella disciplina stessa della procedura

fallimentare, che, in una visione più organica, dia nuovo assetto

alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di

fallimento" (sent. n. 32/92 cit.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16

marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

maggio 1991 n. 154, (recante "Modifiche al decreto legge 10 luglio

1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982

n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e

disposizioni per definire le relative pendenze"), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Firenze con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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