Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),

promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Pretore di

Ferrara nel procedimento civile vertente tra Prando Lino e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Prando Lino nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore

Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La sede I.N.P.S. di Ferrara, rettificando il precedente

errato computo dei contributi settimanali utili per la pensione,

riconosceva che non era dovuta a Prando Lino la maggiorazione sociale

di cui all'art. 14-quater della legge n. 33 del 1980 e, quindi, gli

richiedeva il rimborso della somma di lire 2.234.000 indebitamente

erogatagli al suddetto titolo.

Il Prando, dopo l'esito negativo del ricorso al Comitato

provinciale I.N.P.S., adiva il Pretore di Ferrara perché nei

confronti dell'Istituto previdenziale fosse dichiarata non ripetibile

la detta somma, ai sensi dell'art. 80 del regio decreto n. 1422 del

1924 e 52 della legge n. 88 del 1989, non essendo l'errata

riscossione dipesa dal dolo.

Il Pretore rilevava che l'art. 52 della legge n. 88 del 1989

autorizzava l'Istituto previdenziale a correggere gli errori commessi

nella liquidazione della pensione in ogni tempo; ma non gli

consentiva la ripetizione delle somme erogate solo nella ipotesi in

cui vi fosse stata, in conseguenza dell'errore, una modifica del

provvedimento di assegnazione della pensione e non anche nel caso,

come quello in esame, di caducazione del provvedimento per

inesistenza dei presupposti del riconoscimento del diritto alla

pensione. E, quindi, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della citata disposizione in quanto risulterebbero

violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata

disparità di trattamento tra i pensionati I.N.P.S. ed i pensionati

pubblici per i quali, ai sensi degli artt. 204 e 206 del d.P.R. n.

1092 del 1973, non sono ripetibili le somme percepite anche nella

ipotesi dell'accertata sopravvenuta insussistenza del diritto nonché

per quella tra pensionati I.N.P.S. che egualmente percepiscono e

riscuotono le somme in buona fede;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto,

senza motivo e per una insufficiente tutela della buona fede, sarebbe

diminuito il trattamento pensionistico diretto a soddisfare i bisogni

primari del titolare e della sua famiglia.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - La parte privata, costituitasi in giudizio, ha concluso per

la fondatezza della questione per motivi sostanzialmente identici a

quelli affermati dal giudice remittente.

4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la infondatezza della questione in quanto la

disposizione censurata si deve interpretare in maniera tale da

comprendere la irripetibilità delle somme erogate e percepite

dall'interessato senza dolo, qualunque sia stata la ragione

dell'errato pagamento e tanto se l'errore sia caduto sull'an che sul

quantum. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Ferrara dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989,

n. 88, interpretato nel senso che, in caso di prestazione

pensionistica indebita, non si esclude la ripetibilità dell'indebito

in tutte le ipotesi in cui la percezione della pensione sia avvenuta

senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia

riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione.

A suo parere sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento

che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e i pensionati pubblici per

i quali vale la regola della irripetibilità dell'indebito, sempre

che la riscossione sia avvenuta in buona fede, in tutte le ipotesi di

errori commessi dall'ente erogatore e tra gli stessi pensionati

I.N.P.S. che percepiscono in buona fede le somme non dovute;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto la

diminuita tutela della buona fede incide su un trattamento diretto a

soddisfare i bisogni primari del titolare e della sua famiglia.

2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

La disposizione in esame risolve radicalmente tutta la

problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può

incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente

della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce

che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la

ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale

ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei

presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi e i

provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni

previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi.

In altri termini, è sancita la irripetibilità delle somme

erogate, sia che l'errore sia caduto sull' an sia sul quantum. Unica

condizione richiesta è quella della mancanza di dolo

dell'interessato.

La suddetta interpretazione, conforme a quella della Corte di

cassazione, è adeguatrice ai precetti costituzionali, ponendo su un

piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello

dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la

destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni

fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua

famiglia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della

legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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