Corte costituzionale

Sentenza n. 382/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa

il 26 gennaio 1995 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a

carico di Posa Gioanni ed altra, iscritta al n. 182 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 26 gennaio 1995, emessa in un procedimento

penale nel quale l'imputata aveva chiesto di essere ammessa al

patrocinio pubblico ex lege 30 luglio 1990, n. 217, il Pretore di

Padova - premesso che "secondo tale attuale normativa la domanda

avrebbe dovuto essere accolta" perché l'istante non risiedeva

anagraficamente con i genitori, dai quali pur aveva ammesso di essere

aiutata economicamente - ha reputato di conseguenza rilevante, e non

manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, terzo

comma, della Costituzione, onde ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della citata legge

n. 217 del 1990 "nella parte in cui limita ai familiari conviventi e

non ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella

diversità di residenza anagrafica, la determinazione del reddito

rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico".

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza di

siffatta questione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt, 2,

3 e 24, terzo comma, della Costituzione la disposizione dell'art. 3,

comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in

cui limita ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono

un collegamento economico, pur nella diversità di residenza

anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione

al patrocinio pubblico".

Secondo il Pretore a quo, irragionevolmente - oltreché con

ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee e

contro esigenze di effettiva solidarietà sociale e garanzia della

difesa ai non abbienti - la norma denunciata condurrebbe ad ammettere

al beneficio soggetti che, come accertato nella specie per la

richiedente, continuano a godere del sostegno economico della

famiglia di origine, solo perché essi hanno deciso di vivere da

soli, facendo venire così meno, con la situazione di convivenza,

anche la valutabilità dei redditi facenti capo ai componenti di tale

famiglia.

2. - La questione è infondata.

Nel richiedere la formale convivenza per il computo cumulativo dei

redditi conseguiti da ogni componente della famiglia ai fini della

verifica del requisito della non abbienza che dà diritto al

patrocinio pubblico, la disposizione impugnata appresta, invero, un

criterio (per l'accertamento della condizione reddituale nella specie

rilevante) che, per il suo carattere obiettivo e l'agevole

riscontrabilità, è certamente funzionale alle esigenze di effettiva

solidarietà e garanzia della difesa nei confronti del non abbiente,

di cui agli artt. 2 e 24, terzo comma, Costituzione, che a torto

quindi si ipotizzano violati.

Neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento, attesa

la disomogeneità delle situazioni comparate in rapporto al

discrimine della "convivenza" che, ove sussistente, comporta infatti

una peculiare organizzazione economica della famiglia, che invece in

fatto manca quando si abbia soltanto un mero, sia pur apprezzabile,

collegamento economico (concretantesi in aiuti, sovvenzioni,

contributi) tra non conviventi.

Per altro, il rapporto economico che in tali forme intercorra tra

l'interessato ed altre persone non conviventi non è privo di

rilevanza ai fini della ammissione al beneficio in esame, dovendosi

nella nozione di reddito, ai detti effetti, ritenere comprese - come

già precisato con sentenza n. 144 del 1992 - le risorse di qualsiasi

natura di cui il richiedente disponga e quindi, appunto, anche gli

aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a

lui prestati da familiari o terzi. Per cui, in definitiva, mentre -

ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di

soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della

convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi

direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi

(economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi,

ove in concreto accertati "con gli ordinari mezzi di prova, tra cui

le presunzioni semplici previste all'art. 2729 cod.civ., quali il

tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di

redditi" (sent. n. 144 del 1992 cit.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione

del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, della Costituzione,

dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari