Corte costituzionale

Sentenza n. 381/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del

decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito in legge

25 febbraio 2000, n. 35, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio

2000 dalla Corte di appello di L'Aquila, l'8 maggio 2000 dal

tribunale di Firenze ed il 3 ottobre 2000 dalla Corte di appello di

Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 514 e 511 del registro

ordinanze 2000 ed al n. 130 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie

speciale, dell'anno 2000 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno

2001.

Visti l'atto di costituzione di A. M., nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 e nella camera

di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria

Flick;

Uditi gli avvocati Jacopo Bartolomei e Mauro Mellini per A. M.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di L'Aquila ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 (verosimilmente: art. 1, comma 2) del

decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2, in materia di giusto processo), come modificato dalla

legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, "limitatamente alla

parte in cui consente, sia pure in via transitoria, la valutazione,

come elementi probatori, delle dichiarazioni rese nel corso delle

indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre

volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo

difensore, nella ipotesi in cui le dichiarazioni siano già acquisite

al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della

legge attuativa dell'art. 111 della Costituzione". Osserva al

riguardo la Corte rimettente che la legge di conversione non avrebbe

introdotto modifiche di sostanza alle previsioni dettate dal

decreto-legge, giacché sarebbe rimasta ferma la differenza di regime

probatorio tra processi, a seconda della fase in cui questi si

trovavano al momento di entrata in vigore della legge attuativa del

"nuovo" art. 111 della Costituzione Si sottolinea, in proposito, che,

mentre la regola generale è l'applicazione ai processi in corso del

principio enunciato dall'art. 111 Cost., secondo il quale non hanno

valore probatorio le dichiarazioni accusatorie di chi si è poi

sottratto per libera scelta alla escussione dibattimentale, si

introduce una deroga per l'ipotesi in cui tali dichiarazioni, rese

durante le indagini, siano state già acquisite al fascicolo per il

dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa,

giacché in tal caso quelle dichiarazioni assumono valore probatorio

"se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova,

assunti o formati con diverse modalità".

La norma transitoria sarebbe pertanto - a parere del rimettente -

in contrasto con il principio fondamentale introdotto dall'art. 111

della Costituzione Quest'ultimo, infatti, esclude tassativamente che

abbiano valore probatorio le dichiarazioni rese da chi si sia poi

sottratto liberamente e volontariamente al contraddittorio, mentre la

norma transitoria conferisce, sia pure temporaneamente, valore ed

efficacia di prova ad elementi che ormai tale valore avrebbero perso

per effetto della introduzione del nuovo principio costituzionale.

D'altra parte - osserva ancora il rimettente - il fatto che la legge

costituzionale n. 2 del 1999, introduttiva del "nuovo" art. 111

Cost., abbia previsto la emanazione di norme transitorie nella forma

della legge ordinaria non implica che tale legge possa derogare a

principi costituzionali già in vigore, ovvero procrastinarne od

impedirne l'applicazione. Così - sottolinea il giudice a quo -

mentre la disposizione dettata dal comma 3, dell'art. 1 del d.l. n. 2

del 2000, come modificato dalla legge di conversione, costituisce

specificazione del principio costituzionale, giacché la sottrazione

del dichiarante all'interrogatorio, dipendente da violenza, minaccia

od offerta di utilità, non può ritenersi frutto di libera scelta,

altrettanto non può dirsi per la regola sancita dal comma 2

dell'art. 1 del medesimo decreto, ponendosi la stessa in termini di

"effettivo contrasto con il nuovo principio costituzionale". La

sostanziale differenza di regime probatorio, fatta dipendere dal mero

dato cronologico, spesso fortuito, che quelle dichiarazioni siano

state o meno già acquisite al fascicolo dibattimentale,

evidenzierebbe anche una disparità di trattamento tra imputati,

essendo questi sottoposti "a diverso regime ed a regole diverse in

tema di valutazione della prova, e quindi di colpevolezza, per

circostanze indipendenti dal loro comportamento, e sostanzialmente

casuali". Il che - conclude il rimettente - porrebbe la norma

impugnata in contrasto anche con l'art. 3 Cost.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

parere della Avvocatura, il legislatore costituzionale, nel definire

i principi fondamentali del giusto processo, ha inteso consentire

alla legge ordinaria di derogare a quei principi per le esigenze

transitorie dei procedimenti penali in corso alla data della sua

entrata in vigore. Una deroga - puntualizza l'Avvocatura - "contenuta

nei ristretti limiti necessitati dal coordinamento fra il vecchio ed

il nuovo sistema e giustificati, sul piano della ragionevolezza,

dalla legittimità delle acquisizioni dibattimentali avvenute prima

della entrata in vigore della nuova legge ordinaria".

3. - Ha infine spiegato intervento una delle parti private,

chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata. Osserva in particolare l'interventore che la

funzione della legge ordinaria, secondo il disposto dell'art. 2 della

legge costituzionale n. 2 del 1999, deve essere quella di stabilire

particolari modalità del processo in funzione dell'innesto del nuovo

principio costituzionale; mai, invece, può considerarsi consentito

alla stessa legge ordinaria di limitare in generale l'applicazione di

quel principio ai processi in corso. Tanto meno la legge ordinaria -

si assume ancora - può trasformare per talune categorie di processi

la portata del disposto del quarto comma dell'art. 111 Cost., il

quale ha connotazioni squisitamente interdittive. Pertanto, far

dipendere l'applicabilità di un principio costituzionale in ordine

al valore delle prove penali, non dal momento della decisione o della

verifica in contraddittorio, ma da un dato meramente estrinseco, per

di più dipendente dalla richiesta di parte, quale è quello

dell'inserimento nel fascicolo per il dibattimento di verbali delle

indagini preliminari, rappresenterebbe - a dire dell'interventore -

un "criterio chiaramente irrazionale ed arbitrario che in linea

generale e ancor più con riferimento alla specifica finalità della

legge, concreta un vero eccesso di potere legislativo".

4. - Anche la Corte di appello di Catania ha sollevato, in

riferimento agli artt. 111 e 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge

25 febbraio 2000, n. 35 (recte: del decreto-legge 7 gennaio 2000,

n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000),

nella parte in cui consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese

da chi per libera scelta si è sottratto all'esame dell'imputato o

del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il

dibattimento. Il giudice a quo - chiamato a celebrare il giudizio di

rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di

cassazione - ha in particolare sottolineato come, nel caso di specie,

si sia realizzato un singolare parallelismo tra l'evolversi del

procedimento e le modifiche normative via via succedutesi nel tempo:

evenienza, questa, che, a dire dello stesso rimettente, avrebbe

generato "problemi interpretativi di notevole portata circa la

disciplina attualmente applicabile e la sua eventuale aderenza ai

nuovi principi costituzionali posti dall'art. 111 Cost.". Il giudizio

di legittimità, infatti, a differenza di quelli di merito, era stato

celebrato in costanza dei principi affermati da questa Corte nella

sentenza n. 361 del 1998, e la stessa Corte di cassazione - ha

soggiunto il giudice rimettente - "con l'annullamento ed il rinvio,

ha disposto l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni dei

coimputati e degli imputati di reato connesso astenutisi dal deporre,

mediante contestazione a termini dell'art. 500, comma 4, c.p.p.".

Dopo la sentenza di legittimità sono infine sopravvenuti i principi

del giusto processo e la legge "di provvisoria attuazione" n. 35 del

2000. Il primo dubbio che il rimettente si pone è dunque quello di

stabilire se il principio di diritto affermato nella sentenza di

annullamento con rinvio sia rimasto superato dallo jus superveniens e

se, quindi, rimanga spazio per l'acquisizione e la valutazione delle

dichiarazioni di che trattasi: v'è da chiedersi, in altri termini,

se l'espressione "acquisite al fascicolo per il dibattimento", che

compare nella disposizione impugnata, coincida con il termine

"acquisite" usato dalla Cassazione. Dubbio, questo, che si rivela - a

dire del giudice a quo - di notevole portata, giacché se le

dichiarazioni in questione devono ritenersi non acquisite, non si

potrà procedere a nuova contestazione, così sostanzialmente

vanificandosi il relativo valore probatorio. Se, invece, tali

dichiarazioni possono considerarsi acquisite, esse sarebbero

valutabili nei limiti previsti dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2

del 2000, dando luogo, peraltro, ad "immediati profili di

costituzionalità della legge stessa in rapporto al principio di cui

all'art. 111 Cost.". È ben vero - soggiunge il rimettente - che

l'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 ha previsto una

disciplina transitoria da realizzare con legge ordinaria, ma tale

possibilità non può che riguardare l'adeguamento ed il

coordinamento del quadro normativo al principio costituzionale, senza

che questo possa subire compressioni. Sarebbe violato anche l'art. 3

Cost., in quanto l'applicabilità della norma costituzionale e del

relativo regime probatorio verrebbe fatta dipendere da un dato

temporale aleatorio, quale è quello della acquisizione delle

dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento, così determinando

l'irragionevole conseguenza di introdurre una diversa disciplina

probatoria nell'ambito dello stesso procedimento o anche in più

procedimenti pendenti nella stessa fase.

5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha svolto considerazioni identiche a quelle formulate

in relazione alla questione sollevata dalla Corte di appello di

L'Aquila.

6. - Anche il tribunale di Firenze ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della "legge

25 febbraio 2000, n. 35", nella parte in cui "permette

l'utilizzazione e la valutazione dei verbali delle dichiarazioni rese

nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è

sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo

difensore acquisiti al fascicolo per il dibattimento prima

dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del

23 novembre 1999". A parere del giudice a quo sarebbe violato

l'art. 3 della Costituzione, in quanto la acquisizione e la

valutazione del materiale probatorio verrebbero fatte dipendere da un

criterio estrinseco, aleatorio, legato a dinamiche organizzative e ad

un mero dato temporale, che prescinde dalla volontà delle parti;

cosicché, posizioni processualmente omologhe, nell'ambito della

stessa vicenda processuale, sarebbero "suscettibili di differente

valutazione sulla base dell'avvenuta o meno acquisizione di

dichiarazioni della fase delle indagini di contenuto accusatorio".

7. - Anche in tale giudizio ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura

generale dello Stato, la quale si è limitata a richiamare le

considerazioni già svolte a proposito della questione sollevata

dalla Corte di appello di L'Aquila. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni del tutto

analoghe. I relativi giudizi devono pertanto essere riuniti per

essere definiti con un'unica decisione.

2. - La questione sollevata dalla Corte di appello di L'Aquila è

infondata.

Il giudice rimettente muove dalla premessa secondo la quale la

disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del

2000, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2000,

ancorché destinata ad introdurre una specifica disciplina

transitoria volta a presidiare l'applicazione nei processi in corso

dei principi contenuti nel novellato art. 111 della Costituzione,

risulterebbe in concreto elusiva proprio della regola "fondamentale"

sancita da quello stesso articolo della Carta costituzionale. Ciò in

quanto la norma oggetto di impugnativa, attribuendo valore probatorio

"anche alle dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e

volontariamente all'interrogatorio dibattimentale", assegnerebbe

efficacia di prova ad elementi che tale valenza non potrebbero più

avere per effetto della nuova previsione costituzionale. Né secondo

il rimettente - simili risultati possono ritenersi legittimati

dall'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ove è

stabilito che la legge ordinaria avrebbe regolato l'applicazione dei

nuovi principi ai processi in corso alla data di entrata in vigore

della stessa legge costituzionale, in quanto la disposizione

censurata, lungi dal rappresentare - come il comma 3 dello stesso

articolo - una semplice specificazione applicativa di quei principi,

si pone, rispetto ad essi, in posizione di "effettivo contrasto".

Una simile argomentazione si rivela, però, priva di consistenza,

in quanto radicata su di una premessa che finisce per risultare

totalmente elusiva delle specifiche connotazioni che possono - ed

anzi debbono - caratterizzare tale regime transitorio: specie ove lo

stesso - come nel caso in esame - sia correlato all'inserimento in

una fonte costituzionale non soltanto di principi, ma anche di

specifiche regole, destinate a disciplinare aspetti essenziali della

giurisdizione e del processo penale.

È di tutta evidenza, infatti, che l'intera sequenza degli

enunciati che caratterizzano il nuovo testo dell'art. 111 Cost., in

parte introduttivo di regole destinate a calarsi in un corpo

normativo complesso, quale è quello dedicato alla disciplina del

procedimento penale, non può ricevere una lettura gerarchicamente

orientata - come pretenderebbe il giudice a quo - in virtù della

quale sarebbe dato rinvenire, all'interno della stessa disposizione

costituzionale, precetti "fondamentali" a fronte di altri, in ipotesi

privi di tale connotazione. Al tempo stesso, e proprio con

riferimento alle regole di carattere più squisitamente processuale,

il legislatore costituzionale si è fatto puntualmente carico di

assegnare alla legge ordinaria non soltanto il compito di adeguare il

tessuto codicistico alle nuove previsioni costituzionali; ma anche

quello di stabilire una specifica disciplina intertemporale, atta a

modulare l'applicazione di quei principi nei processi in corso di

celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a tracciare un

"ponte" normativo destinato a mitigare una drastica applicazione

della regola tempus regit actum.

Come lo stesso giudice a quo rammenta, infatti, la legge

costituzionale n.2 del 1999, dopo aver modificato l'art. 111 della

Costituzione ha, nell'art. 2, espressamente demandato alla "legge" il

compito di regolare "l'applicazione dei principi", contenuti nella

stessa novella costituzionale, "ai procedimenti penali in corso" alla

data della relativa entrata in vigore: così da congegnare un sistema

di "passaggio" che, per un verso, non si limitasse a sancire la

conservazione, sia pure medio tempore del pregresso sistema, nella

parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principi e le

nuove regole; e che, per un altro verso, sul piano logicamente

reciproco, non vanificasse totalmente l'attività probatoria già

espletata, rendendo meccanicisticamente operante un diverso modello

processuale, con effetti di dispersione delle risultanze processuali,

pur ritualmente acquisite secondo la legge del tempo. D'altra parte,

ove così non fosse, l'art. 2 della legge costituzionale finirebbe

con l'apparire come semplice dichiarazione di principio

insuscettibile di dar vita ad un vero regime transitorio, giacché

esso limiterebbe la funzione del legislatore ordinario a quella di

pedissequa "trascrizione" del dettato costituzionale e non invece,

come pure emerge dal testo dello stesso articolo, di un suo

adattamento applicativo ai procedimenti in corso. Applicare quei

principi, dunque, non può voler significare altro che operare una

ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una

disciplina intertemporale.

Alla luce di tali rilievi emerge con chiarezza che la norma

oggetto di impugnativa, lungi dal porsi in contrasto con il parametro

evocato dal giudice rimettente, ha puntualmente soddisfatto proprio

quella funzione di adeguamento ad essa assegnata dallo stesso art. 2

della già richiamata fonte costituzionale, tracciando un equilibrato

passaggio di sistema all'interno dei confini propri del regime

transitorio. La disposizione censurata, infatti, non si è limitata a

recuperare dichiarazioni assunte al di fuori del contraddittorio,

assegnando ad esse - come pure prospetta il giudice rimettente -

"valore ed efficacia di prova", secondo un modulo teso in via

esclusiva alla conservazione del materiale raccolto. Al contrario, il

comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000, nel testo sostituito

dalla legge di conversione n. 35 del 2000, introduce un qualificante

elemento di novità che vale senz'altro ad escludere il semplice

"mantenimento" in vita del previgente regime di acquisizione e

utilizzazione delle prove dichiarative, sia pure con riferimento ai

soli procedimenti in corso di celebrazione. Infatti, la norma

stabilisce che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da chi,

per libera scelta, si sia sempre sottratto all'esame da parte

dell'imputato o del suo difensore, sono valutate solo ove concorrano

due specifiche condizioni: la prima, rappresentata dalla circostanza

che tali dichiarazioni siano state già acquisite al fascicolo per il

dibattimento; la seconda, costituita dal fatto che la relativa

attendibilità risulti confermata "da altri elementi di prova",

sempre che, però, si tratti di elementi confermativi "assunti o

formati con altre modalità". Ciò sta quindi a significare che la

compressione della dialettica nel momento di assunzione della prova

dichiarativa è contemperata - nel momento della valutazione - dal

concorrere di emergenze probatorie "esterne", che a loro volta si

qualificano non solo sul piano dei relativi risultati ma - anche e

soprattutto - per le modalità diverse di assunzione o di formazione.

Un composito meccanismo, dunque, tutt'altro che elusivo delle

garanzie e dei principi ora espressamente recepiti dalla novella

costituzionale.

3. - Il dispositivo della ordinanza di rimessione pronunciata

dalla Corte di appello di L'Aquila indica la violazione anche

dell'art. 25 della Costituzione, ma di tale profilo non v'è traccia

alcuna nella motivazione del provvedimento: talché la Corte non ha

ragione di occuparsi di esso.

4. - Comune, invece, a tutte le ordinanze di rimessione è la

dedotta violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale in cui

sarebbe incorso l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2000,

nella parte in cui ha consentito di utilizzare le dichiarazioni rese

da chi, per libera scelta, si è sottratto all'esame dell'imputato o

del suo difensore, "se già acquisite al fascicolo per il

dibattimento". A parere del tribunale di Firenze e della Corte di

appello di Catania, infatti, la disciplina transitoria dettata dalla

norma oggetto di impugnativa determinerebbe una irragionevole

diversità di regime probatorio nell'ambito della stessa fase

processuale: con conseguente rischio di diverso giudizio di

responsabilità e di diverso trattamento sanzionatorio per soggetti

imputati, in ipotesi, degli stessi reati; e ciò in dipendenza di un

mero dato temporale, del tutto aleatorio, legato a dinamiche

organizzative che prescindono dalla volontà delle parti. Analoghe

sono le osservazioni svolte nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di

appello di L'Aquila, ove parimenti si denunzia la irragionevole

disparità di trattamento tra imputati, sottoposti a regole diverse

in tema di valutazione della prova e, quindi, della colpevolezza, per

circostanze indipendenti dal loro comportamento e sostanzialmente

casuali.

La censura è palesemente destituita di fondamento. Le possibili

diversità di regime processuale, che i rimettenti prospettano a

sostegno di essa, rappresentano infatti delle disparità di mero

fatto che scaturiscono dalla natura stessa del regime transitorio;

quest'ultimo, per definizione, è chiamato ad introdurre una

disciplina "di passaggio" tra sistemi normativi e necessariamente si

salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare

quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è

chiamato ad operare. La circostanza che si tratti di un fatto

"aleatorio", che prescinde dalla volontà delle parti, è un dato del

tutto inconferente agli effetti della pretesa censura di

irragionevolezza, giacché ciò che conta è che quel "fatto

processuale" sia coerente rispetto alle esigenze del regime

transitorio e non si presti ad arbitri. Condizioni, queste ultime,

che l'intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per

il dibattimento soddisfa appieno.

5. - La questione sollevata dalla Corte di appello di Catania

deve invece essere dichiarata manifestamente inammissibile, giacché

il giudice rimettente si è limitato ad esprimere una nutrita gamma

di perplessità e dubbi interpretativi che non ha provveduto a

dirimere in modo univoco: con la conseguente formulazione di un

dubbio di costituzionalità in termini meramente ipotetici, formulato

in base all'ipotesi in cui la ricostruzione del quadro ermeneutico

coinvolto, da parte del giudice, induca alla applicabilità, nella

specie, della disciplina censurata.

Considerato, infatti, che - come emerge dalla ordinanza di

rimessione - nel procedimento a quo la Corte di cassazione "con

l'annullamento ed il rinvio, ha disposto l'acquisizione e la

valutazione delle dichiarazioni dei coimputati di reato connesso

astenutisi dal deporre, mediante contestazione a termini

dell'art. 500, comma 4, c.p.p."; e posto che il giudice rimettente si

domanda se l'espressione "acquisite al fascicolo per il

dibattimento", utilizzata dalla norma impugnata, coincida con il

termine "acquisite" che compare nella pronuncia della Cassazione: è

evidente che tale "dubbio", non risolto dallo stesso rimettente, si

riverbera sulla ammissibilità del quesito di costituzionalità,

giacché quest'ultimo finisce per essere prospettato solo per

l'ipotesi in cui si ritenga che la "acquisizione" delle dichiarazioni

sia già intervenuta, rendendo così applicabile (e dunque rilevante)

la disciplina di utilizzazione processuale oggetto di impugnativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 7 gennaio 2000, n. 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto

processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio

2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della

Costituzione, dalla Corte di appello di L'Aquila con l'ordinanza in

epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato

d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111

della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza

in epigrafe;

3) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato

d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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