Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1972 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del r.d.

12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sull'ordinamento della

Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1970

dalla Corte dei conti-sezione IV pensioni militari- sul ricorso di

Venditti Biagio, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1

luglio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento promosso dall'ex militare Biagio

Venditti, avverso il provvedimento liquidativo di indennità una tantum

sostitutiva della pensione privilegiata ordinaria (D.M. 11 dicembre

1962 n. 3503/7), il Procuratore generale presso la Corte dei conti,

avendo rilevato che l'istante aveva riscosso l'indennità prima della

scadenza dei termini per ricorrere, domandava che il ricorso fosse

dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 64 t.u. approvato con

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t.u. delle leggi sull'ordinamento della

Corte dei conti).

Con ordinanza 2 febbraio 1970, la Corte dei conti (IV sez. pens.

mil.), ritenuta l'applicabilità della norma alla specie, sollevava, su

conforme richiesta delle parti, questione di legittimità

costituzionale del citato art. 64, nella parte in cui sancisce

l'inammissibilità del ricorso prodotto da chi abbia fatto riscossione

dell'indennità prima del termine per ricorrere alla Corte dei conti,

per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo

e secondo comma, della Costituzione.

Osservava che la violazione del principio di eguaglianza, anche

sotto il profilo della parità nel diritto alla tutela giurisdizionale,

sembrava manifestarsi nel diverso trattamento riservato a due

situazioni oggettivamente eguali, quali quelle di coloro che ricorrono

per ottenere la pensione ordinaria o di guerra. Per questi ultimi,

infatti, la preclusione processuale, già operante in forza del

denunciato art. 64, era stata rimossa dall'art. 114, secondo comma,

della legge 10 agosto 1950, n. 648. In tal senso, il contrasto con gli

invocati principi costituzionali sarebbe apparso più evidente,

considerando che la diversità di disciplina non era giustificata da

particolari esigenze, ma semplicemente imputabile alla disorganica

successione nel tempo delle leggi in materia.

La norma denunciata avrebbe inoltre operato una discriminazione nei

confronti dei meno abbienti, per i quali, spinti dal bisogno a

riscuotere l'indennità senza attendere l'esito del lungo procedimento

relativo all'autorizzazione al pagamento ln pendenza di ricorso (art.

15, secondo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703), si sarebbe reso

impossibile o quanto meno difficile osservare l'onere imposto. La

violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma,

della Costituzione veniva, infine, rilevata sotto il profilo degli

interessi tutelati dall'art. 64. Tale norma (introdotta dalla legge 26

luglio 1868, n. 4516, confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27

giugno 1933, n. 703) era intesa a concedere un mezzo di cautela

all'erario, dato il sistema della rifusione rateale dell'indennità

percetta e la conseguente possibilità che lo Stato nulla avrebbe

potuto opporre in compensazione, se la pensione successivamente

concessa fosse cessata dopo poco tempo. Di qui una sproporzione tra la

sanzione comminata e il fine da raggiungere e l'illegittimità del

limite alla proponibilità del ricorso, non giustificato da interessi

di preminente valore pubblico o da esigenze processuali.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata e la causa è stata discussa in camera di consiglio, ai

sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle norme integrative, non essendovi stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - La censura proposta dalla Corte dei conti di illegittimità

costituzionale, per violazione degli artt.3, primo comma, 24, primo

comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 64

del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che

sancisce la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale contro la

liquidazione provvisoria della pensione, o contro la liquidazione di

un'indennità una tantum per chi abbia proceduto alla loro riscossione

prima della scadenza del termine per ricorrere, appare fondata.

Sussiste infatti la denunciata difformità di trattamento fra

l'ipotesi dell'indennità una volta tanto concessa all'invalido di

guerra, la cui riscossione, ai sensi dell'art. 114 della legge 10

agosto 1950, n. 648 (confermato dall'art. 109 della legge 10 marzo

1968, n. 313), non implica più decadenza del diritto a ricorrere alla

Corte dei conti, e quella di indennità liquidata per trattamento

pensionistico relativo a rapporti di servizio ordinario.

Quale che sia la giustificazione che possa porsi a base della

decadenza disposta dall'art. 64 (tanto quella che si faccia discendere

da una presunzione irrefragabile di acquiescenza alla avvenuta

liquidazione dell'indennità in luogo della pensione, sulla base

dell'art. 329 c.p.c., quanto l'altra della tutela dell'interesse

dell'erario pel caso di cessazione della pensione prima della completa

rifusione rateale dell'indennità), sta di fatto che, se essa dovesse

ritenersi fondata, non potrebbe non farsi valere nell'una e nell'altra

delle ipotesi predette, dato che la differenza del titolo da cui si fa

discendere la liquidazione dell'indennità in nessun modo appare

suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi

avverso la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del

maggiore diritto allegato dalla parte.

L'evidente violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,

rende irrilevante l'esame degli altri motivi di incostituzionalità

dedotti nell'ordinanza, fatti discendere dagli articoli 24 e 113 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 del r.d 12

luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi

sull'ordinamento della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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