Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1965 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente norme modificative del

testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici,

riguardanti l'economia montana, e dell'art. 1 della legge 30 dicembre

1959, n. 1254, recante norme interpretative della legge predetta,

promossi con due ordinanze emesse il 23 novembre 1963 dal Tribunale

superiore delle acque pubbliche, nei procedimenti civili vertenti tra

la Società meridionale di elettricità e l'Ente nazionale per

l'energia elettrica contro il Ministero dei lavori pubblici, iscritte

ai un. 47 e 48 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione in giudizio del Ministro dei lavori

pubblici;

udita nell'udienza pubblica del 16 dicembre 1964 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il

Ministro dei lavori pubblici.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 23 novembre

1963 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, nei procedimenti

civili vertenti tra la Società meridionale di elettricità e l'Ente

nazionale per l'energia elettrica contro il Ministero dei lavori

pubblici, in sede di appello avverso sentenze del Tribunale regionale

di Napoli, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,

contenente norme modificative del testo unico delle leggi sulle acque e

sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana, e dell'art. 1

della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, recante norme interpretative

della legge predetta, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione.

Davanti al Tribunale superiore gli appellanti invocavano l'art. 3

della legge 11 luglio 1913, n. 985, sulla cui base la facoltà di

utilizzare le acque del fiume Neto e suoi affluenti a scopo di forza

motrice per produzione di energia elettrica era stata concessa

gratuitamente per la durata di anni 60 a decorrere dal 31 dicembre

1916. Sostenevano che le leggi sopra ricordate del 1953 e del 1959, le

quali hanno imposto un sovracanone, sarebbero illegittime, perché,

dovendosi riconoscere al sovracanone la natura di entrata demaniale ed

alla legge del 1913 la natura di legge di incentivazione, le leggi

predette avrebbero violato la Costituzione negli artt. 3, 23, 25, 41 e

53.

Il Tribunale superiore, dopo avere premesso che le questioni

sollevate erano rilevanti ai fini del giudizio, riteneva non

manifestamente infondata la questione rispetto agli artt. 3 e 41.

Nelle ordinanze si premette che le leggi di incentivazione

sarebbero quelle emanate nel fine specifico di ottenere che il privato,

spontaneamente, compia una determinata attività, ritenuta utile per la

collettività; attività che in mancanza della legge non sarebbe

compiuta o lo sarebbe in misura o con modalità diverse. Il contenuto

di tali leggi consisterebbe nella concessione di vantaggi che si

realizzeranno in concreto solo se ed in quanto il destinatario compia

l'attività considerata dalla legge stessa. Riconosciuto che la legge

del 1913 abbia le caratteristiche di una legge di incentivazione, le

ordinanze affermano che le leggi di questo genere sono state previste

nell'art. 41 della Costituzione, il quale, dopo avere enunciato il

principio della libertà di iniziativa economica privata, affida alla

legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni perché

l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali.

Posto il problema di stabilire se le leggi di incentivazione godano

di una particolare tutela costituzionale, se, cioè, la presenza di una

legge di incentivazione importi un limite alla libertà del legislatore

nella disciplina della materia rientrante nelle previsioni di quella

legge, le ordinanze osservano che gli effetti della legge di

incentivazione, per la natura stessa di questa, sono destinati a

proiettarsi nel tempo per tutto il periodo in cui deve svolgersi

quell'attività economica che il legislatore ha ritenuto di dover

potenziare ed incoraggiare, non tanto per impedire al legislatore di

disporre l'abrogazione di una legge di incentivazione non più

rispondente alle proprie finalità di fronte a mutate condizioni

economiche o sociali, quanto per impedire che una nuova legge faccia

venir meno i vantaggi e le agevolazioni concesse con la legge di

incentivazione prima che si esaurisca l'attività del privato posta in

essere sotto la spinta di questa legge. Essa, siccome legge di

direttiva economica giusta le previsioni dell'art. 41 della

Costituzione, ha insito un carattere di impegnatività sì da non

essere suscettibile di modificazioni fino a che non sia stato

realizzato il programma avuto di mira dalla legge stessa; di modo che

le attività promosse dalla legge di incentivazione sfuggono

all'imposizione di quei limiti, vincoli ed obblighi con i quali lo

Stato esercita la sua funzione di indirizzo della iniziativa privata.

Un altro aspetto sotto il quale è stata prospettata nelle

ordinanze la violazione dell'art. 41 è quello secondo cui deve

escludersi la legittimità di norme che siano congegnate in modo da

interferire nell'attività economica di singoli operatori, turbando e

comprimendo la libertà di iniziativa privata al solo fine di tutelare

interessi di natura economica di altri soggetti: in questo caso gli

interessi economici dei Comuni montani.

Quanto al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le ordinanze,

richiamando le massime affermate da questa Corte circa il principio di

eguaglianza, prospettano la violazione di tale principio: sarebbero

stati trattati in modo diverso i concessionari dei bacini di pianura e

quelli dei bacini montani, che invece dovevano essere considerati in

condizioni di parità; la misura del sovracanone non sarebbe

commisurata alla capacità contributiva del concessionario, né

all'importanza della concessione, né alle esigenze dei Comuni montani.

Concludendo, le ordinanze osservano che il dubbio sulla

legittimità costituzionale della imposizione dei sovracanoni si

profila tanto in via generica per le ragioni che investono in radice il

sistema adottato dal legislatore quanto in via specifica per i soli

concessionari che godono della gratuità della concessione o perché

hanno operato in base ad una legge di incentivazione o perché comunque

si sono trovati in una condizione che è stata ritenuta legittimante

quel trattamento.

Le ordinanze, segnate ai numeri 47 e 48 del Registro ordinanze

1964, notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'E.N.E.L.

- già Impresa Società meridionale di elettricità - e al Ministro dei

lavori pubblici il 25 febbraio 1964, comunicate ai Presidenti dei due

rami del Parlamento, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica il 2 maggio 1964, n. 108.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri e si è costituito il Ministro dei lavori pubblici,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha depositato l'atto di intervento e le deduzioni, sostanzialmente di

identico contenuto per entrambe le controversie, nella stessa data del

22 maggio 1964. Le altre parti non si sono costituite.

L'Avvocatura, esaminando prima la questione particolare, e cioè

quella che si riferisce alla dedotta tutela costituzionale delle

cosiddette leggi di incentivazione, si duole che il Tribunale superiore

abbia omesso di esaminare se effettivamente con le leggi denunziate

fossero state abrogate le agevolazioni concesse con la legge 11 luglio

1913.

L'Avvocatura sostiene che la gratuità concessa da detta legge, in

relazione all'art. 88, primo comma, della legge 25 giugno 1906, n. 255,

riguardasse esclusivamente l'esenzione dal pagamento del canone

demaniale vero e proprio, di quel corrispettivo, cioè, dovuto allo

Stato per l'uso dell'acqua pubblica, ma non potesse riguardare

eventuali oneri, allora inesistenti, che per l'uso dell'acqua pubblica

sarebbero stati posti a favore di enti diversi dallo Stato, con

carattere di tributo, di contribuzione o, in genere, di prestazione

patrimoniale, ma senza il carattere del canone demaniale. A conforto di

questa opinione, l'Avvocatura richiama l'art. 48 del D.L.L. 9 ottobre

1919, n. 2161, ora articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n.

1775, sulla cui base può essere concesso l'esonero parziale o totale

del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta

agli enti locali. L'art. 73, anche se non si voglia ritenere che

costituisca norma di carattere generale, comprendente le precedenti

norme a carattere particolare, costituirebbe elemento non trascurabile

ai fini della corretta interpretazione dell'art. 3 della legge del

1913.

E poiché il sovracanone non è elemento del canone demaniale

perché questo solo costituisce il corrispettivo dell'uso dell'acqua e

di questo solo è possibile, allo stato della legislazione, l'esonero,

il sovracanone - conclude l'Avvocatura - costituisce un onere del tutto

nuovo e diverso, che non poteva comprendersi fra quelli dei quali la

legge del 1913 accordava l'esenzione. Per il che non esisterebbe il

problema dell'abrogazione, da parte della legge del 1953, della legge

del 1913 e pertanto la dedotta questione di legittimità non avrebbe

ragione di essere posta.

Ma anche nell'ipotesi che la legge del 1953 abbia abrogato con

efficacia retroattiva quella del 1913, ciò non avrebbe alcun rilievo

di ordine costituzionale, giacché non è prevista una tutela

costituzionale delle cosiddette leggi di incentivazione.

Dichiarando di prescindere dall'esame dell'esattezza della

determinazione di una autonoma categoria di leggi in relazione ad un

carattere che attiene più alla incidenza economica della norma che non

alla giustificazione giuridica di essa, l'Avvocatura osserva che le

posizioni soggettive garantite dalla legge di incentivazione restano

inquadrate nell'ambito della realizzazione delle finalità di ordine

generale perseguite attraverso quella legge, finalità che non cessano

di essere soggette all'apprezzamento del legislatore, il quale può

diversamente valutare la situazione in relazione a nuove e diverse

esigenze da soddisfare, trovando limite in principi fondamentali

costituzionalmente garantiti, tra i quali non può farsi rientrare il

principio della irretroattività della legge. Il legislatore,

nell'esercizio del suo potere sovrano di valutazione delle situazioni

in atto, ben può dettare nuove discipline. Una contraria opinione

sarebbe in contrasto con il principio secondo il quale le limitazioni

all'esercizio del potere legislativo devono trovare il loro fondamento

in principi chiaramente espressi nella Carta costituzionale.

Quanto agli altri aspetti sotto i quali è stata dedotta la

violazione dell'art. 41, l'Avvocatura sostiene che l'imposizione dei

sovracanoni ha una fonte costituzionale di legittimazione nell'art. 44

della Costituzione, l'ultimo comma del quale recita che la legge

dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

La prestazione, legittimamente imposta con legge, è stabilita in

base ad un preciso legame tra i soggetti passivi (concessionari) ed i

soggetti attivi (Comuni montani), legame rappresentato dal bacino

imbrifero montano.

A ciò si aggiunga: a) la maggiore utilità economica dell'impianto

idroelettrico di montagna specie se con serbatoio; b) il principio,

posto anche a fondamento di altre disposizioni gia regolanti la

materia, secondo cui almeno una parte della utilità ritraibile nel

luogo in cui viene prodotta debba essere lasciata sul posto, specie se

trattasi di zone montane, notoriamente non ricche; c) il riferimento ad

una presunzione di danno sia diretto che indiretto alle zone montane

per l'uso di un bene, che, pur essendo demaniale, nasce ed acquista

consistenza in tali zone, alle quali ne è tolta la disponibilità; ed

infine il riferimento ad un principio di restituzione per il fatto che

tale bene, utilizzato nelle zone montane, si trasforma in ricchezza

nella zona di pianura, sicché non urta contro alcun principio che

l'utilizzazione di esso sia gravata di un onere a favore delle zone da

cui proviene.

L'Avvocatura nega che sussista violazione del principio di

eguaglianza in relazione alla pretesa tutela delle leggi di

incentivazione. Sostiene essere infondata la argomentazione secondo

cui, avendo il legislatore previsto come gratuite certe concessioni e

come non gratuite certe altre, per ciò stesso avrebbe posto una

differenziazione poi non più rispettata. La imposizione di un

sovracanone pacificamente definito nell'ambito della categoria delle

entrate patrimoniali - non altererebbe il regime gratuito della

concessione, o quanto meno lo renderebbe sempre differenziato rispetto

alle concessioni soggette al regime ordinario, cioè al pagamento del

canone demaniale.

Passando ad esaminare la questione di legittimità costituzionale

rispetto alla legge impositiva del sovracanone, indipendentemente dalle

leggi di incentivazione, l'Avvocatura, dopo aver rilevato che tale

questione è stata sollevata solo con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, rinvia alle osservazioni già esposte in relazione

all'art. 41, per il caso in cui si ritenesse che la questione sotto il

profilo generale sia stata sollevata anche con riferimento a questa

norma.

Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza,

l'Avvocatura ripete le considerazioni già fatte nei riguardi della

stessa questione esaminata rispetto alle leggi di incentivazione, nel

senso che il legislatore, dopo avere valutato discrezionalmente ma non

arbitrariamente i vari elementi, è pervenuto alla conclusione di una

disuguaglianza di situazioni tra i concessionari di montagna e quelli

di pianura.

Infine, l'Avvocatura nega pregio al secondo aspetto della

questione, con il quale si assume che la misura del sovracanone non è

ragguagliata né alla capacità contributiva del concessionario né

alla importanza della concessione né alle esigenze dei Comuni montani.

Rileva che il sovracanone è imposto nella misura di lire 1.300 per

ogni kw di potenza nominale media ed è per ciò stesso commisurato

alla capacità contributiva del concessionario ed alla importanza della

concessione, provvedendo, nei limiti del possibile, alle esigenze dei

Comuni montani.

Conclude per l'infondatezza delle questioni. Considerato in diritto :

1. - Sulle due ordinanze, di identico contenuto, può essere emessa

un'unica decisione.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha rilevato preliminarmente che il

Tribunale superiore ha omesso di esaminare se con la legge 27 dicembre

1953, n. 959, interpretata autenticamente dalla legge 30 dicembre 1959,

n. 1254, fossero state abrogate le agevolazioni concesse con la legge

11 luglio 1913, n. 985: se avesse escluso la detta abrogazione, quel

giudice non avrebbe avuto ragione di porre la questione di carattere

generale circa la tutela costituzionale garantita alle cosiddette leggi

di incentivazione.

La Corte osserva che il Tribunale superiore ha impostato la

questione sul presupposto che le disposizioni denunziate non hanno

avuto l'effetto di abrogare la legge del 1913, rispetto alla quale,

ancora vigente, le disposizioni predette hanno determinato un contrasto

ai fini della legittimità costituzionale, non una incompatibilità

agli effetti dell'abrogazione. Tale impostazione attiene

sostanzialmente al giudizio di rilevanza perché costituisce la base

del procedimento logico attraverso cui il giudice a quo ha formulato la

questione di legittimità costituzionale. E la Corte, nella cui

competenza non rientra il giudicare sopra questioni di abrogazione

delle leggi, ritiene che il giudizio sulla costituzionalità delle

norme denunziate debba essere fondato sulla base adottata dal Tribunale

superiore.

3. - Le suindicate disposizioni della legge 30 dicembre 1959 e

della legge 27 dicembre 1953 violerebbero gli artt. 3 e 41 della

Costituzione tanto se tali disposizioni si riferiscano a concessioni

nei riguardi delle quali esistevano condizioni di favore in dipendenza

delle leggi cosiddette di incentivazione, del cui asserito carattere si

dirà in seguito, quanto se si riferiscano a concessioni per le quali

quelle condizioni non esistevano.

Nel vagliare le questioni, le due ipotesi saranno tenute distinte,

dando la precedenza all'esame relativo alla ipotesi in cui non esistano

leggi di incentivazione. Tale questione riveste carattere generale,

giacché la sua soluzione, se fosse nel senso dell'illegittimità,

sarebbe assorbente rispetto alla questione riflettente l'ipotesi della

esistenza di leggi di incentivazione.

In riferimento ad entrambe le ipotesi, la Corte ritiene che non sia

influente ai fini del decidere l'accertamento del carattere del

sovracanone. Il denunziato contrasto delle norme in esame con gli artt.

3 e 41 della Costituzione, secondo i profili sotto i quali la denunzia

è stata formulata, può essere giudicato esistente o non in base a

criteri che valgono indipendentemente dalla determinazione della natura

della prestazione pecuniaria imposta dalle norme predette.

4. - Per quanto si riferisce alla violazione dell'art. 3 della

Costituzione rispetto alle ipotesi in cui non esistano leggi di

incentivazione, le ordinanze deducono che la disparità di trattamento

tra i concessionari dei bacini di pianura e quelli dei bacini montani

sarebbe illegittima perché fondata sul presupposto che essi si trovino

in condizioni obbiettive diverse, mentre la condizione dei due gruppi

di concessionari rispetto ai Comuni montani sarebbe identica. La

violazione del principio di eguaglianza sussisterebbe anche perché la

misura del sovracanone fissata dalla legge non sarebbe commisurata alla

capacità contributiva del concessionario, né all'importanza della

concessione, né alle esigenze dei Comuni montani, che ne sono i

beneficiari.

Queste censure sono infondate.

Il legislatore ha ritenuto di dovere approntare un corpo di norme a

favore dei territori montani, ispirandosi ad uno scopo di pubblico

generale interesse in armonia con una norma della Costituzione,

contenuta nell'art. 44, secondo comma. In questo sistema si inseriscono

le norme in esame.

Mentre non sono sindacabili, sotto l'aspetto della violazione del

principio di eguaglianza, i criteri in base ai quali la misura del

sovracanone è stata stabilita ed i criteri in base ai quali il

provento deve essere impiegato, non appare criticabile l'imposizione di

una particolare prestazione pecuniaria ai concessionari dei bacini

montani, commisurata alla stregua di criteri generali ed obbiettivi,

non riscontrandosi alcun eccesso nell'esercizio del potere

discrezionale del legislatore, il quale ha ragionevolmente posto a

carico dei concessionari dei bacini montani un concorso per

l'approntamento degli aiuti da portare alle popolazioni di quei

territori dalle cui risorse i concessionari traggono beneficio.

Le stesse considerazioni valgono per giudicare infondata la censura

di violazione del principio di eguaglianza nell'ipotesi di esistenza di

una legge di incentivazione.

È innegabile che, con le disposizioni denunziate, il legislatore

ha creato una disparità di trattamento tra concessionari che godevano

ugualmente della esenzione del canone, imponendo un nuovo obbligo ai

soli concessionari dei bacini montani. Ma tale disparità non appare

illegittima, essendo immune da irragionevolezza la norma che l'ha

determinata; e ciò per i motivi già esposti.

5. - Le disposizioni denunziate violerebbero il principio di

libertà di iniziativa economica privata, in quanto imporrebbero una

illegittima compressione di tale iniziativa al solo scopo di tutelare

interessi di natura economica di altri soggetti, e cioè dei Comuni

montani.

Questa censura, riferendosi ad entrambe le ipotesi, ha carattere

più generale e deve quindi essere esaminata per prima.

La Corte non ha ragione di modificare il principio enunciato con la

sentenza del 30 dicembre 1958, n. 78, alla quale nelle ordinanze si fa

riferimento.

Qui non si tratta di disposizioni adottate a favore di una

categoria economica a carico di un'altra categoria. La prestazione

imposta è a favore di enti pubblici di importanza fondamentale, quali

sono i Comuni, per raggiungere scopi di carattere generale.

Non è possibile, quindi, parlare di illegittime distorsioni che

verrebbero a determinarsi nel campo della libertà economica.

6. - Prima di passare all'altro aspetto della questione relativa al

contrasto col principio di libertà di iniziativa economica,

prospettata in riferimento ai casi in cui i concessionari traggano

benefici da leggi di incentivazione, occorre delimitare il campo

dell'indagine.

Giova notare, anzitutto, che la questione proposta non si riferisce

ad un preteso obbligo del legislatore di fare onore agli affidamenti

dati con la concessione di esenzioni o di altri benefici, nel senso che

il legislatore stesso non potrebbe revocare tali benefici se non per

apprezzabili ragioni. La questione qui prospettata ha un ambito ben

più ristretto: si riferisce ad una asserita tutela costituzionale nei

riguardi degli impegni assunti con leggi cosiddette di incentivazione.

Per quanto sia superfluo, la Corte deve, in secondo luogo,

precisare che la questione non può essere esaminata in riferimento ad

una categoria indeterminata di leggi, rispondenti ad un tipo astratto,

quello di leggi di incentivazione. E ovvio, invece, che la questione

debba essere esaminata e risolta in confronto di una determinata legge,

qualificata come legge di incentivazione: nel caso attuale la legge 11

luglio 1913, n. 985.

Secondo le ordinanze, è legge di incentivazione quella dettata al

fine specifico di ottenere che il privato, in vista di vantaggi che si

realizzeranno in concreto solo se ed in quanto egli compia l'attività

prevista dalla legge, realizzi un determinato compito ritenuto utile

per la collettività, realizzazione che in mancanza della legge non si

sarebbe avuta o si sarebbe avuta in misura o con modalità diverse.

Sempre secondo le ordinanze, simili leggi sarebbero state previste dal

legislatore costituente nell'art. 41 della Costituzione là dove si

affida alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli

opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere

indirizzata e coordinata a fini sociali. Le leggi di questo tipo

godrebbero di una particolare tutela costituzionale, giacché esse,

siccome leggi di direttiva economica giusta le previsioni dell'art. 41,

avrebbero insito un carattere di imperatività sì da non essere

suscettibili di modificazioni fino a che non sia stato realizzato il

programma avuto di mira dalle leggi stesse.

E pertanto le attività promosse dalla legge di incentivazione

sfuggirebbero all'imposizione di quei limiti, vincoli ed obblighi con

cui lo Stato esercita, in conformità al medesimo art. 41, la sua

funzione di indirizzo della iniziativa privata.

La legge 11 luglio 1913, n. 985, avrebbe il carattere di legge di

incentivazione giacché il legislatore volle assicurare ai costruttori

di alcuni impianti adeguati vantaggi, rappresentati, fra l'altro, dalla

gratuità della concessione come necessaria contropartita del rischio e

dell'onerosità dell'impresa. Onde l'illegittimità della norma che ha

imposto il sovracanone.

Ma, pur non apparendo necessario, ai fini della presente

controversia, prendere posizione in ordine alla categoria delle leggi

di incentivazione, ancora non compiutamente elaborata, e a parte la

difficoltà di applicare ad una legge, vecchia di mezzo secolo,

concetti che nemmeno oggi sono definitivi, la Corte non ritiene di

riscontrare nella norma impugnata la denunciata violazione dell'art.

41.

Quella legge, preordinata alla realizzazione di determinate opere

di pubblico interesse, accordò, in vista di tale interesse, ai privati

che erano chiamati a realizzarle ai fini di una concessione

amministrativa, taluni particolari benefici. Ciò non importa però

che, a lunga distanza di tempo e in una situazione storica ed economica

del Paese notevolmente cambiata, il legislatore non possa, senza urtare

contro i precetti costituzionali in materia di programmazione

economica, introdurre un nuovo onere a carico dei privati che

realizzarono quelle opere e sono tuttora titolari della concessione.

L'imposizione del sovracanone non significa revoca della gratuità

del canone, gratuità che è rimasta inalterata. Il sovracanone, quale

che sia la sua natura, costituisce un nuovo e diverso onere a favore di

enti distinti dallo Stato (i Comuni montani), onere a cui sono stati

assoggettati, con legge generale, tutti i concessionari che si

trovavano in una determinata posizione, al fine di far fronte a

sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, il cui soddisfacimento

rispondeva anche all'orientamento segnato da una norma costituzionale

(art. 44, secondo comma).

In armonia con il sistema generale che aveva trovato la sua

definitiva formulazione nell'art. 52 del testo unico sulle acque, la

legge ha conferito ai Comuni montani un diritto nei confronti di tutti

coloro che, qualunque fosse la loro situazione rispetto allo Stato,

ritraevano una utilità dalla montagna, trasformandola in ricchezza

nelle zone di pianura, senza che alle popolazioni della montagna ne

risultasse un apprezzabile beneficio. Non è, pertanto, illegittimo che

il legislatore abbia accordato qualche compenso a favore di quelle

popolazioni e che, a tal fine, non abbia fatto discriminazioni fra i

concessionari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le due cause indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e 1 della legge 30

dicembre 1959, n. 1254, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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