Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1959 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'inciso contenuto

nell'art. 875 del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà

di quella stabilita dai regolamenti locali", in riferimento agli

articoli 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituzione, promosso con ordinanza

emessa il 5 febbraio 1958 dal Tribunale di Napoli nel procedimento

civile vertente tra Ciocia Ettore e la Cooperativa edilizia "Colli

Aminei", iscritta al n. 21 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 7 giugno 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avvocato Franco Gualtieri, per la Cooperativa edilizia

"Colli Aminei", l'avvocato Ernesto Stassano, per Ciocia Ettore, e il

vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Dall'ordinanza emessa il 5 febbraio 1958 dal Tribunale di Napoli,

risulta che Ciocia Ettore convenne in giudizio la Cooperativa edilizia

"Colli Aminei", chiedendo che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 875

del Codice civile, la comunione forzosa del muro dell'edificio,

costruito dalla Cooperativa alla distanza di cinque metri dal confine

del fondo del Ciocia;

che alla domanda la convenuta oppose due eccezioni:

1) che, nella specie, erano applicabili le disposizioni degli

articoli 905 e 907 del Codice civile e non già quelle dell'articolo

875;

2) che quest'articolo, nella parte in cui richiama i regolamenti

locali, sarebbe costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega,

in quanto l'accennato richiamo, non contenuto nell'art. 66 del libro

della proprietà, separatamente pubblicato, costituirebbe

un'innovazione illegittimamente introdotta dal decreto 16 marzo 1942,

n. 262, che approvò il testo unificato del Codice civile.

Nell'ordinanza si accenna anche che la Cooperativa aveva altresì

dedotto, in relazione al decreto anzidetto, oltre la violazione

dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per mancanza del

parere del Consiglio di Stato, l'incompatibilità della disposizione

contenuta nell'art. 875 con gli articoli 42, 43 e 44 della

Costituzione, perché sarebbe stato attribuito al proprietario

confinante un diritto potestativo di espropriazione.

Risulta dagli atti che il Tribunale, con sentenza non definitiva

del 5 febbraio 1958, ha escluso l'applicabilità dell'art. 907 del

Codice civile ed ha ritenuto pertanto rilevante, per la decisione della

causa, la seconda eccezione dedotta dalla Cooperativa circa la

incostituzionalità della ricordata norma contenuta nell'articolo 875.

Nell'ordinanza si osserva che tale questione non è manifestamente

infondata per il dubbio che, nella limitata delega di cui all'art. 1,

secondo comma, del decreto 30 gennaio 1941, n. 15, potesse comprendersi

non soltanto il coordinamento del libro terzo della proprietà, con gli

altri libri del Codice, ma anche il coordinamento dei vari articoli fra

loro dello stesso libro terzo; dato che nell'art. 875 si era aggiunta

la frase, non contenuta nell'art. 66 del testo separato: "ovvero a

distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti

locali".

L'ordinanza è stata pubblicata e comunicata a norma di legge.

Si sono tempestivamente costituiti il Ciocia, depositando le

deduzioni il 29 aprile 1958 e la Cooperativa "Colli Aminei",

depositando le deduzioni il 24 giugno. È pure intervenuto nel termine

il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'Avvocatura generale ha

depositato le deduzioni il 2 maggio 1958.

La difesa della Cooperativa, riferendosi all'ordinanza n. 48 del

1957 di questa Corte, deduce preliminarmente che, ai fini della

rilevanza, sussisterebbe un difetto di motivazione nell'ordinanza

emessa dal Tribunale. Poiché il giudice del merito avrebbe dovuto

preventivamente esaminare se la controversia potesse essere decisa

prescindendo dalla disposizione dell'art. 875 del Codice civile,

tenendo presenti cioè sia il regolamento edilizio del Comune di

Napoli, sia gli articoli 905 e 907 dello stesso Codice. Si aggiunge

che, se anche lo stesso Tribunale ha escluso l'applicabilità di dette

norme con la ricordata sentenza, essendo questa tuttora soggetta ad

impugnazione, allo stato degli atti resterebbe sospesa ogni statuizione

sulla rilevanza della questione di costituzionalità rispetto alla

definizione della controversia nel merito.

Ciò premesso sostiene:

1) che il decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approvò il testo

unificato del Codice civile, non avrebbe carattere legislativo, e che

perciò al potere esecutivo sarebbe stata devoluta soltanto la facoltà

di coordinare i vari libri fra loro; ma non già quella d'introdurre

modificazioni della natura di quella inserita nell'art. 875 col

richiamo dei regola'menti locali;

2) che, anche ammesso il carattere legislativo del decreto del

1942, questo sarebbe parimenti incostituzionale, in quanto emanato in

base ad una subdelegazione non consentita, contenuta nell'art. 1 del

decreto 30 gennaio 1941, n. 15.

Chiede quindi che questa Corte:

a) disponga la restituzione degli atti al Tribunale, o quanto meno,

sospenda di decidere fino all'esito del procedimento relativo alla

sentenza non definitiva emessa dallo stesso Tribunale;

b) dichiari in subordine la illegittimità costituzionale dell'art.

875 del Codice civile, per la parte in cui rinvia ai regolamenti

locali, previa, ove occorra, la declaratoria di illegittimità

costituzionale del decreto 16 marzo 1942, n. 262;

c) in linea più subordinata, nel caso si ritenesse la sussistenza

di una delega legislativa, dichiari l'illegittimità costituzionale del

secondo comma dell'art. 1 del decreto 30 gennaio 1941, n. 15.

Anche l'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente il difetto di

motivazione dell'ordinanza del Tribunale sotto aspetti analoghi a

quelli prospettati dalla difesa della Cooperativa.

Circa la questione di illegittimità costituzionale oppone :

che con il decreto del 30 gennaio 1941, n. 15, non si sarebbe

esaurita la delega legislativa contenuta nelle due leggi del 20

dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260; delega che sarebbe

stata in concreto esercitata in due momenti successivi. In un primo

momento provvedendo all'approvazione e alla pubblicazione dei libri

separati del Codice: ed in un secondo momento, in base alla riserva

contenuta anche nell'art. 1 del decreto del 30 gennaio 1941, n. 15, al

coordinamento dei libri già pubblicati; che, comunque, se un dubbio

restasse in ordine alla persistenza della delega, verrebbe eliminato in

base all'art. 2 della legge 30 gennaio 1941, n. 15.

Osserva inoltre che l'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice non

costituirebbe un innovazione, ma avrebbe carattere esplicativo di una

norma già implicitamente e necessariamente compresa nell'art. 66 del

libro terzo.

Aggiunge che a prescindere dall'art. 44, il cui richiamo sarebbe

del tutto irrilevante nell'attuale controversia, sarebbe d'altra parte

da escludere ogni incompatibilità della norma contenuta nell'art. 875

con gli articoli 42, 43 della Costituzione, i quali ammettono limiti

alla proprietà privata per armonizzarla con l'utilità sociale.

Conclude pertanto perché questa Corte :

a) in via principale dichiari inammissibile per irrilevanza la

questione dedotta;

b) in subordine dichiari che non vi è luogo a giudizio di

legittimità costituzionale nei riguardi della questione anzidetta;

c) in via ancora più subordinata che si dichiari non fondata la

questione stessa.

La difesa del Ciocia sostiene la legittimità costituzionale

dell'art. 875 e conclude in conformità.

Con memorie depositate in cancelleria il 16 aprile 1959,

l'Avvocatura dello Stato e la difesa del Ciocia hanno illustrato le

tesi enunciate nelle deduzioni, insistendo nelle conclusioni già

proposte. Considerato in diritto :

La difesa della Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e l'Avvocatura

dello Stato osservano preliminarmente che, nell'ordinanza del

Tribunale, si riscontrerebbe difetto di motivazione circa la rilevanza,

rispetto al giudizio principale, della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 875 del Codice civile (testo unificato), nella

parte in cui si riferisce ai regolamenti locali. Si sostiene che il

giudice del merito, avrebbe dovuto esaminare, in precedenza, se la

controversia si fosse potuta decidere prescindendo dall'accennata

disposizione, dato che la Cooperativa, per opporsi alle domande del

Ciocia, aveva sostenuto anzitutto l'applicabilità degli articoli 905 e

907 dello stesso Codice; e, in via subordinata, aveva dedotto

l'incostituzionalità parziale dell'art. 875.

L'eccezione non è fondata, e non utilmente è ricordata

l'ordinanza di questa Corte n. 48 del 1957, che concerne una situazione

processuale diversa.

Nel caso allora esaminato, infatti, era stata sollevata questione

di legittimità costituzionale dell'art. 252 del Codice civile (sul

riconoscimento dei figli adulterini), in relazione all'art. 250 del

libro primo pubblicato separatamente. E questa Corte riscontrò difetto

di motivazione circa la rilevanza, in quanto il Tribunale, pur

menzionando l'art. 278 (che avrebbe determinato la inammissibilità

dell'azione), non aveva in alcun modo esaminato se il giudizio di

merito potesse essere definito indipendentemente dalla questione

anzidetta. Nella specie invece risulta dagli atti, come si è già

accennato, che il Tribunale, con sentenza non definitiva (menzionata

anche nelle deduzioni della Cooperativa), avendo escluso

l'applicabilità degli articoli 905 e 907, è passato ad esaminare

l'eccezione di legittimità costituzionale, e, ritenendola non

manifestamente infondata, ha emesso, nella stessa data della sentenza,

l'ordinanza di trasmissione degli atti a questa Corte. Trattandosi

quindi di provvedimenti tra loro strettamente collegati, nell'ordinanza

non occorreva una ulteriore motivazione per chiarire il carattere

pregiudiziale, nel processo, della questione di costituzionalità.

Né può, d'altra parte, accogliersi la richiesta, pure formulata

dalla Cooperativa, di sospensione del giudizio iniziato in questa sede,

fino a che la ricordata sentenza sia passata in giudicato. Una volta

infatti sollevata la questione dal giudice del merito, con ordinanza

congruamente motivata, il giudizio davanti a questa Corte si separa da

quello principale e deve proseguire in via autonoma, date le finalità

particolari che lo caratterizzano, indipendentemente dal fatto che non

siano divenute definitive le pronunzie, eventualmente emanate dallo

stesso giudice del merito, relativamente ad altre questioni

pregiudiziali a quella di costituzionalità. Questo principio già

affermato da questa Corte, con la sentenza n. 10 del 1959, deve essere

ora confermato.

Tanto meno poi può riscontrarsi, nell'ordinanza, difetto di

motivazione perché il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se la

causa principale potesse definirsi prescindendo dalla disposizione

contenuta nell'art. 875 del Codice civile e tenendo invece presenti le

norme del regolamento edilizio del comune di Napoli. Le quali sarebbero

state osservate, secondo la tesi dell'Avvocatura, ovvero non sarebbero

applicabili, secondo la tesi della Cooperativa, data la situazione di

fatto derivante dalla costruzione dell'edificio da parte della

medesima. Si tratta infatti, com'è palese, di accertamenti

strettamente attinenti al merito, che esulano dalla competenza di

questa Corte. Competenza che invece, in base al primo comma dell'art.

134 della Costituzione, deve essere preliminarmente dichiarata rispetto

all'oggetto dell'attuale giudizio, posto che al decreto del 16 marzo

1942, n. 262, che ha approvato e pubblicato il testo unificato del

Codice civile, non può disconoscersi, contrariamente a quanto deduce

la difesa della Cooperativa, il carattere di provvedimento legislativo.

Com'è noto, con le leggi del 30 dicembre 1923, n. 2814, e del 24

dicembre 1925, n. 2260, fu conferita al Governo un'ampia delega che

comprendeva, fra l'altro, non soltanto la facoltà di apportare al

Codice civile del 1865 modificazioni, emendamenti ed aggiunte, ma anche

quella di coordinare le disposizioni, relative alle stesse materie

contenute in altre leggi, incorporandole, se del caso, nello stesso

Codice; con l'autorizzazione altresì di pubblicare separatamente (art.

3, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1925) singoli libri o titoli

del Codice emendato. In esecuzione di tale delega ed avvalendosi

dell'anzidetta autorizzazione, il Governo, con distinti decreti,

approvò e pubblicò vari libri del Codice, e, in particolare, con

decreto del 30 gennaio 1941, n. 15, il libro della proprietà. È

chiaro peraltro che, con la pubblicazione separata effettuata per

esigenze del momento, non veniva meno la facoltà, indubbiamente

compresa nella delega generale, di procedere all'unificazione del

Codice, coordinando i vari libri già entrati in vigore. Ciò spiega

perché l'art. 1, secondo comma, del ricordato decreto del 30 gennaio

1941 (come pure tutti gli altri decreti relativi ai libri separati),

conteneva una disposizione che approvava il testo del libro emendato e

prevedeva l'emanazione di un successivo decreto (cioè quello del 16

marzo 1942, n. 262), per la riunione ed il coordinamento del libro

della proprietà con gli altri già pubblicati o da pubblicare. Il

decreto del 1942 pertanto trae origine, non già da una non consentita

subdelegazione da parte del Governo, come deduce la difesa della

Cooperativa, bensì dalla delega legislativa originaria contenuta nelle

due leggi del 1923 e del 1925. E questa delega, dato che non vi era

termine di scadenza, è stata esercitata legittimamente con

provvedimenti emanati in tempi diversi, e si è esaurita con il decreto

del 16 marzo 1942, n. 262; il cui carattere legislativo d'altronde si

desume agevolmente anche dal testo. Difatti, riguardo alla forma, è

stato emanato in base alle norme dell'art. 3, n. 1, della legge del 31

gennaio 1926, n. 100, cioè previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri. Per quanto attiene al contenuto poi è da notare che il

decreto stesso (art. 1) non solo ha approvato il Codice unificato, ma

ha stabilito anche che dovesse avere esecuzione a cominciare dal 21

aprile 1942, sostituendo, da questa data, i libri del Codice

separatamente approvati e pubblicati, con abrogazione quindi dei libri

predetti.

Non è d'altra parte dubitabile, come correttamente osserva il

Tribunale nell'ordinanza, che la competenza di questa Corte comprende

anche il controllo di legittimità costituzionale dei provvedimenti

legislativi delegati, emanati anteriormente all'entrata in vigore della

Costituzione. Tale principio è stato ripetutamente affermato da questa

Corte, la quale, con le sentenze n. 37 e n. 54 del 1957, ha chiarito

che, per tali provvedimenti, l'indagine deve essere rivolta ad

accertare se sussista la delega e se il Governo si sia mantenuto nei

limiti della medesima.

Nel merito è da rilevare anzitutto che il Tribunale,

nell'ordinanza, riferendosi all'eccezione dedotta dalla Cooperativa

circa la questione di costituzionalità, richiama anche i motivi

esposti al riguardo dalla parte. Fra essi peraltro, negli scritti

difensivi davanti al Tribunale, non risulta dedotto un vizio formale

del decreto del 1942, per essere stato emanato senza il parere della

Commissione parlamentare, prescritto dalle leggi del 1923 e del 1925;

motivo che pertanto non può essere ora esaminato, essendo stato

enunciato per la prima volta in questa sede.

Nell'ordinanza del Tribunale la questione di incostituzionalità

per eccesso di delega, come si e gia in precedenza accennato, è

prospettata nel senso che, in base al detto decreto del 1942, dati i

limiti stabiliti nell'art. 1 del decreto del 1941, si sarebbe dovuto

procedere soltanto al coordinamento del libro della proprietà con gli

altri libri del Codice, ma non già al coordinamento, con

modificazioni, dei vari articoli contenuti nello stesso libro; per il

quale coordinamento la delega si sarebbe già esaurita con il ricordato

decreto del 1941. Donde l'illegittimità costituzionale, perché

l'inciso inserito nell'art. 875 del Codice unificato (cioè il

riferimento ai regolamenti locali) costituirebbe, secondo la difesa

della Cooperativa, un innovazione che modificherebbe sostanzialmente la

portata dell'art. 66 del libro separato, che tale inciso non conteneva.

Ad avviso della Corte si presenta quindi, con carattere preliminare

ed assorbente, l'indagine se si tratta effettivamente di un

'innovazione, o non piuttosto, come sostengono invece l'Avvocatura

dello Stato e la difesa del Ciocia, di un chiarimento della

disposizione contenuta nell'art. 66, derivante logicamente dal sistema

accolto nel Codice per la disciplina dei rapporti di vicinato.

Com'è noto, nel libro della proprietà, tali rapporti sono

regolati in una sezione autonoma, con varie disposizioni che

stabiliscono l'obbligo dei proprietari confinanti di rispettare le

distanze prescritte, non soltanto nelle costruzioni propriamente dette

(art. 64 del libro separato), ma anche per i pozzi e le cisterne (art.

80), per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi (art. 81), per i

canali e i fossi (art. 82) e per gli alberi (art. 83). Ma, riguardo a

tutti i casi indicati nei detti articoli (riprodotti poi nel testo

unificato), come pure per quanto concerne in genere la proprietà

edilizia (art. 62 corrispondente all'art. 871), si stabilisce che le

disposizioni della legge possono essere derogate dalle disposizioni dei

regolamenti locali, codificando un principio che era già pacificamente

ammesso anche nel vigore del Codice del 1865. Ed è appunto in coerenza

con tutto il sistema che l'art. 64 del testo separato (corrispondente

all'art. 873 del testo unificato), oltre a stabilire che le costruzioni

sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute

a distanza non minore di tre metri, aggiunge però che, nei regolamenti

locali, può essere stabilita una distanza maggiore. Ora, poiché

l'art. 66 riguarda la stessa materia delle distanze fra costruzioni

contigue, dirimendo un conflitto che può sorgere fra proprietari, è

chiaro che tale articolo debba essere inteso (come infatti è stato

inteso) in stretto collegamento con il precedente art. 64. Posto tale

collegamento, l'unità del sistema esige che la regola fondamentale

scritta nell'art. 64, cioè la prevalenza dei regolamenti locali,

quando stabiliscono una distanza maggiore di quella indicata nel

Codice, debba ritenersi estesa, anche se detti regolamenti non sono

espressamente richiamati, per disciplinare il caso particolare

preveduto dall'art. 66 (art. 875 del testo unificato). Per stabilire

cioè quando il vicino può chiedere la comunione forzosa del muro non

costruito sul confine. Allo stesso modo perciò che se la distanza da

applicarsi è quella di tre metri, indicata nell'art. 64 (e nell'art.

873 del testo unificato), la facoltà anzidetta può esercitarsi

qualora la costruzione sia a distanza minore di un metro e mezzo, così

parimenti, per coerente ragione, la comunione forzosa può essere

chiesta, se il muro è costruito a meno della metà della maggiore

distanza stabilita dai regolamenti locali, nel caso in cui ad essi si

debba fare riferimento. A questa conclusione è necessario giungere

applicando il sistema accolto dal Codice, quale risulta chiaramente

dalle disposizioni sopra ricordate. Che se invece si ritenesse, come

sostiene la difesa della Cooperativa, che la disposizione contenuta

nell'art. 66, configurando un caso particolare di espropriazione,

costituisca un'eccezione regolata esclusivamente dalle disposizioni del

Codice civile, anche quando le distanze siano disciplinate dai

regolamenti locali, si verrebbe a porre l'art. 66 fuori del sistema; e

si verrebbe a turbare quell'equilibrio che, nei rapporti di vicinato,

si è inteso raggiungere nell'interesse non soltanto dei singoli

proprietari, ma anche, in via più generale, della convivenza sociale.

Equilibrio a base del quale, contrariamente alla tesi sostenuta dalla

Cooperativa, sta anche l'esigenza che una stessa fonte normativa debba

disciplinare tali rapporti nelle varie situazioni prevedute dalla

legge; vale a dire i regolamenti locali, ovvero, in mancanza, le

disposizioni del Codice.

Tutto ciò dimostra che l'inciso contenuto nell'art. 875 del testo

unificato costituisce non già una modificazione sostanziale, bensì

una precisazione esplicativa dell'art. 66 del libro della proprietà

pubblicato separatamente; precisazione del tutto aderente al sistema

del Codice vigente. E chiarisce altresì che, in conseguenza, viene a

mancare di base la questione di costituzionalità, sotto l'aspetto in

cui è profilata nell'ordinanza.

Dato però che il Tribunale ha inteso prospettare la questione

anche in relazione agli altri motivi dedotti dalla Cooperativa, è

necessario esaminare altresì se, come pure si sostiene in questa sede,

l'inciso inserito nell'art. 875, attribuendo al proprietario vicino, in

danno del primo costruttore, un diritto di espropriazione di metà del

muro e del tratto di suolo fra il muro ed il confine, sia incompatibile

con i precetti contenuti negli articoli 42, 43 e 44 della Costituzione.

Anche sotto questo aspetto peraltro la questione non può ritenersi

fondata.

A prescindere infatti dagli articoli 43 e 44, richiamati del tutto

fuori luogo, per quanto riguarda l'art. 42 basta osservare che le

limitazioni alla proprietà privata, derivanti dall'obbligo di

osservare le distanze nelle costruzioni, sono stabilite, al pari di

tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che

si ricollegano alla funzione sociale della proprietà, alla quale il

Codice si riferisce in varie disposizioni. Le limitazioni stesse

rientrano quindi nell'ambito del precetto contenuto nel secondo comma

dell'art. 42 della Costituzione. Come pure non sussiste alcuna

incompatibilità con le disposizioni del terzo comma di detto articolo,

in quanto il vicino per ottenere la comunione del muro deve

corrispondere le indennità stabilite sia dall'art. 65 del libro

separato, sia dall'art. 875 del testo unificato, relative al valore

della metà del muro ed al valore del fondo da occupare con la nuova

fabbrica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni preliminari dedotte dalla Società

Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e dall'Avvocatura generale dello

Stato;

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 5

febbraio 1958 del Tribunale di Napoli, sulla legittimità

costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice civile

"ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai

regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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