Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/12/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo

comma, e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini

previdenziali), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1996, dal

pretore di La Spezia, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1996,

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Una lavoratrice, già dipendente dell'AIAS (Associazione

italiana assistenza spastici), ente morale privato disciolto, e

passata alle dipendenze di una Unità Sanitaria Locale, agisce in

giudizio davanti al pretore del lavoro di La Spezia per ottenere che

l'INPS - la cui gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti

era competente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con

l'AIAS - sia condannato a versare l'ammontare dei contributi di

propria pertinenza all'INPDAP, alla cui gestione è attualmente

iscritta, per realizzare la ricongiunzione dei periodi assicurativi

ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio

1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori

ai fini previdenziali).

L'INPS resiste alla domanda, eccependo che l'AIAS non aveva versato

i contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti dal 1

gennaio 1973 fino alla data di scioglimento, e che vano era stato

ogni tentativo di recupero degli stessi. Pertanto, secondo l'Istituto

convenuto, non può farsi luogo all'accreditamento al nuovo ente

previdenziale dei contributi non versati, in quanto il principio di

automatismo delle prestazioni previdenziali (previsto dall'art. 27,

secondo comma, del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato

dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall'art. 23-ter

del d.-l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla

legge 11 agosto 1972, n. 485), secondo cui il requisito di

contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni si intende

verificato anche quando i contributi non siano effettivamente

versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale,

non troverebbe applicazione in generale, ma solo quando la

legislazione speciale vi si adegui, mentre - salvo espresso disposto

contrario - presupposto indefettibile per la valutazione della

contribuzione previdenziale sarebbe l'effettivo versamento della

stessa.

A sua volta l'INPDAP, cui il contraddittorio è stato esteso jussu

judicis sostiene fra l'altro che la normativa sulle prestazioni da

esso rese, che dovrebbe trovare applicazione a seguito della

ricongiunzione, non prevede il principio dell'automatismo, onde i

contributi non versati all'INPS non potrebbero aver rilievo in sede

di liquidazione della pensione; e che comunque l'onere della

copertura contributiva per il periodo in questione graverebbe

sull'INPS, come ente titolare, all'epoca, del rapporto contributivo.

Il pretore adito aderisce alla tesi interpretativa prospettata

dall'INPS, e su questa base, che ritiene atta ad integrare il

requisito della rilevanza, solleva questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

2, secondo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della citata legge n.

29 del 1979 - che prevedono l'obbligo per la gestione di provenienza

di versare a quella di destinazione i contributi di propria

pertinenza, rispettivamente nel caso di ricongiunzione a domanda

presso una gestione diversa dall'INPS, e nel caso di ricongiunzione

d'ufficio di periodi assicurativi connessi a servizi prestati presso

enti pubblici soppressi con trasferimento del personale ad altri enti

pubblici - "nella parte in cui non consentono che l'INPS trasferisca

anche i contributi non versati, ma dovuti nei limiti della

prescrizione decennale".

Secondo il remittente, infatti, pur differenziandosi il

trasferimento da una gestione all'altra dei contributi non versati

dalla valutazione "fittizia" dei contributi medesimi ai fini della

prestazione pensionistica, alle due fattispecie sarebbero sottesi gli

stessi elementi costitutivi, vale a dire l'esistenza di un rapporto

assicurativo con l'INPS e il diritto di tale ente a riscuotere i

contributi dovuti e non prescritti. Se, in presenza di tali

presupposti, il legislatore ha consentito la valutazione della

contribuzione ai fini delle prestazioni, non si potrebbe

ragionevolmente giustificare l'esclusione dell'obbligo per l'INPS di

accreditare al nuovo ente detta contribuzione non versata, ai fini

della ricongiunzione dei periodi assicurativi, poiché altrimenti si

addosserebbe al lavoratore assicurato, per il solo fatto della

ricongiunzione, il rischio della mancata copertura assicurativa.

2. - Si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte l'INPS,

parte nel processo a quo chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata. L'istituto rileva in primo luogo che l'eccezione non

sarebbe logicamente coerente con le stesse premesse accolte dal

giudice a quo nell'ordinanza: infatti, se si ritiene che il principio

di automatismo delle prestazioni previdenziali trovi applicazione non

in via generale, ma solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi

si adegui, proprio l'accettazione di questa impostazione condurrebbe

ad escludere l'esistenza di una questione di costituzionalità per il

fatto che la legge sulla ricongiunzione non contempli detto

automatismo delle prestazioni.

In secondo luogo, ad avviso dell'INPS, la legge che disciplina le

modalità della ricongiunzione delle posizioni assicurative non

sarebbe il luogo deputato a prevedere il computo della contribuzione

dovuta e non versata, mentre l'esistenza di un principio di

automatismo delle prestazioni potrebbe divenire rilevante solo nel

momento in cui le prestazioni vengano richieste, e non quando si

tratti soltanto di unificare le posizioni assicurative esistenti.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

ovvero infondata. Nella memoria depositata in prossimità

dell'udienza, l'Avvocatura erariale sostiene in primo luogo che la

questione sarebbe inammissibile per contraddittorietà

nell'individuazione delle norme oggetto, giacché investirebbe due

disposizioni di legge - l'art. 2 e l'art. 6 della legge n. 29 del

1979 - in rapporto di alternatività fra di loro. L'art. 2 infatti

configura la ricongiunzione come una facoltà o un onere del

lavoratore, liberamente rinunciabile e talvolta condizionato

all'adempimento di oneri finanziari a carico dell'interessato

richiedente; l'art. 6 invece, in deroga a quanto previsto dagli

articoli precedenti, configura la ricongiunzione come effetto da

realizzare d'ufficio e senza oneri a carico dei lavoratori

interessati. Il giudice a quo erroneamente assimilando le due

discipline, non indicherebbe quale sia da applicare al caso, pur

potendo derivare dalle due diverse discipline diverse ricostruzioni

del problema di costituzionalità sollevato, che sarebbe pertanto del

tutto astratto.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che le norme denunciate non si

occupano del problema di come debba essere applicato il principio di

automaticità delle prestazioni assicurative nel caso di

ricongiunzione di periodi assicurativi, sicché varrebbe al riguardo

la regola generale fissata dall'art. 2116 cod. civ., in base alla

quale tale principio di automaticità è derogabile da leggi

speciali; e tale deroga non potrebbe essere valutata se non in

relazione alla complessa disciplina ad essa sottesa. Sul piano

generale, secondo l'Avvocatura, la ricongiunzione dei periodi

assicurativi costituirebbe o potrebbe costituire un beneficio a

favore del lavoratore, che spesso non troverebbe integrale copertura

nei trasferimenti di somme a favore della gestione di destinazione. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata ha ad oggetto l'art. 2, secondo comma,

e l'art. 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini

previdenziali), che disciplinano - rispettivamente in due fattispecie

diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi - il versamento da

parte della gestione di provenienza, a quella di destinazione, dei

contributi di propria pertinenza. Le due disposizioni sono impugnate

"nella parte in cui non consentono che l'INPS trasferisca anche i

contributi non versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione

decennale": tale sistema sarebbe, ad avviso del remittente, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

ingiustificatamente escluderebbe l'obbligo dell'INPS di trasferire i

contributi in una situazione nella quale invece la legge prevede che

il relativo periodo contributivo, pur in assenza dell'effettivo

versamento dei contributi, sia valutato dall'INPS ai fini delle

prestazioni previdenziali, in questo modo addossando all'assicurato,

per il solo fatto della ricongiunzione, il rischio della mancata

copertura assicurativa.

2. - L'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura

erariale - secondo cui non sarebbe univocamente individuato il thema

decidendum in quanto sono state impugnate due disposizioni in

rapporto di alternatività fra di loro, attenendo l'una alla

ricongiunzione a domanda, con determinati oneri a carico

dell'assicurato, l'altra alla ricongiunzione d'ufficio, senza oneri -

non è fondata.

È ben vero che la ricongiunzione a domanda e quella d'ufficio

costituiscono due ipotesi distinte, disciplinate in modo parzialmente

diverso, rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 6 della legge n. 29

del 1979; e che nella specie, trattandosi di una richiesta di

ricongiunzione a domanda dell'interessata, e non di ricongiunzione di

periodi relativi a servizi prestati presso un ente pubblico soppresso

con trasferimento ex lege del personale ad altri enti pubblici, solo

la prima delle due disposizioni in questione appare destinata a

trovare applicazione: onde il richiamo dell'ordinanza di rimessione

all'art. 6 può apparire ultroneo. Ma la specifica disciplina che è

investita dalla questione di costituzionalità, e che riguarda

l'obbligo per la gestione di provenienza di versare alla gestione di

destinazione i contributi di propria pertinenza, relativi al periodo

di lavoro di cui si debba attuare la ricongiunzione, è comune alle

due ipotesi ed è identicamente formulata. Non sussiste pertanto

sostanziale incertezza sull'oggetto della censura.

3. - La questione, così come proposta dal remittente, non è

fondata.

Il giudice a quo muove da una interpretazione del sistema normativo

secondo cui il versamento da parte dell'INPS dei contributi dovuti ma

non pagati dal datore di lavoro condizionerebbe la ricongiunzione del

relativo periodo assicurativo con quello di pertinenza della gestione

previdenziale di destinazione, e quindi la possibilità futura del

dipendente di usufruire delle prestazioni previdenziali

corrispondenti.

Infatti la ricorrente ha agito in giudizio, originariamente, nei

confronti del solo INPS, chiedendone la condanna al versamento a

favore dell'INPDAP dei contributi in questione, al fine di ottenere

la ricongiunzione del periodo assicurativo interessato; l'INPS ha

eccepito che la legge non prevederebbe tale obbligo di versamento;

l'INPDAP a sua volta ha sostenuto che in assenza di tale versamento

esso non potrebbe riconoscere il relativo periodo assicurativo: e

infine il giudice a quo persuaso della tesi interpretativa dell'INPS,

ha impugnato le norme sul trasferimento dei contributi in caso di

ricongiunzione, sostenendo che da esse deriverebbe l'addossamento

all'assicurato del rischio derivante dalla mancata copertura

assicurativa, poiché non troverebbe applicazione il principio di

automaticità, secondo cui la prestazione previdenziale spetta anche

in relazione ai periodi per i quali i contributi dovuti, nei limiti

della prescrizione decennale, non sono stati effettivamente versati.

Ma tale premessa interpretativa non è esatta.

Occorre infatti tenere distinto il rapporto

previdenziale-assicurativo, che riguarda da un lato il lavoratore (e

il datore di lavoro), dall'altro l'ente previdenziale alla cui

gestione quegli è iscritto, dal rapporto fra i due enti

previdenziali, che si instaura nel caso in cui si provveda alla

ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Nell'ambito del primo rapporto, il principio generale - espresso

dall'art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le

pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e

assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo

alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia

e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, del r.d.-l. 14 aprile

1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall'art. 23-ter del d.-l. 30

giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 1972, n. 485 è quello secondo cui le prestazioni

spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano

stati effettivamente versati. Tale principio di "automaticità delle

prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza

obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il

remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si

adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ. - "salvo diverse

disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe

ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di

una esplicita disposizione in tal senso.

Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il

lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio

di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli

obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario

della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di

assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal

legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso

la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e

prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure

fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs.

27 gennaio 1992, n. 80, recante "Attuazione della direttiva

80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di

insolvenza del datore di lavoro").

4. - Il rapporto fra i diversi enti previdenziali, che si instaura

nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ha invece

tutt'altri oggetto e portata. La relativa disciplina, dettata dal

legislatore, è volta a realizzare un equilibrio di situazioni

patrimoniali fra le diverse gestioni, allorquando in forza della

ricongiunzione si venga a costituire presso una di esse una posizione

assicurativa, a favore del lavoratore, che sostituisce ed assorbe

quella già esistente presso l'altra. A tal fine la legge prevede sia

il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi "di

pertinenza" della gestione di provenienza; sia, in certi casi,

l'accollo all'assicurato di un onere finanziario, inteso a coprire

parzialmente il costo che ha per la gestione di destinazione, che sia

caratterizzata da prestazioni più favorevoli e da obblighi

contributivi superiori, il riconoscimento a favore dell'assicurato

medesimo di un periodo contributivo maturato nell'ambito della

gestione di provenienza, caratterizzata da minori prestazioni e

minori contributi (cfr. art. 2, terzo comma, della legge n. 29 del

1979); sia, infine, il principio per cui gli oneri residui

eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme sulla

ricongiunzione, determinandosi il diritto e la misura delle

prestazioni in base alle norme in vigore nella gestione di

destinazione (art. 7, primo comma), restano a carico di quest'ultima

(art. 3 della stessa legge).

Tale regolamento dei rapporti patrimoniali fra le diverse gestioni

è indipendente dalla garanzia per l'assicurato delle prestazioni a

lui spettanti. Con la ricongiunzione - alle condizioni, ivi comprese

quelle relative all'eventuale onere a carico dell'interessato,

stabilite dalla legge - l'assicurato consegue il trasferimento presso

la gestione di destinazione della medesima posizione assicurativa che

già gli spettava presso la gestione di provenienza. Ora, se questa

posizione comprendeva anche il riconoscimento di periodi contributivi

in ordine ai quali i contributi dovuti non siano stati effettivamente

versati - secondo il principio di automaticità di cui si è detto -

tale riconoscimento non può non trasferirsi alla posizione

assicurativa che si costituisce, con la ricongiunzione, presso la

nuova gestione: poiché la ricongiunzione ha proprio la finalità e

l'effetto di trasferire presso la nuova gestione la posizione

assicurativa già posseduta dal lavoratore presso la gestione di

provenienza, nella sua integrale consistenza. Ciò indipendentemente

dalla applicabilità o meno, su cui il remittente non prende

posizione, del principio di automaticità alle prestazioni rese,

secondo la disciplina ad esse propria, dalla gestione di destinazione

in relazione ai periodi contributivi maturati sotto la propria

competenza: ciò che conta infatti nella specie - ed è pacifico - è

che la posizione assicurativa da trasferire con la ricongiunzione è

caratterizzata dalla applicabilità di quel principio.

5. - Il problema ulteriore, se in tale ipotesi la gestione di

provenienza debba anche versare a quella di destinazione i contributi

dovuti e non riscossi, sopportando così in definitiva l'onere che ad

essa avrebbe comunque fatto carico nel caso in cui avesse dovuto

erogare le relative prestazioni previdenziali, ovvero se tale onere

debba far carico piuttosto alla gestione di destinazione, in quanto

onere "residuo" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 29 del 1979, va

risolto dal giudice sul piano interpretativo, sulla base delle norme

e dei principi da esse ricavabili: fermo restando che detto onere non

potrebbe essere addossato all'interessato nemmeno computando i

contributi non versati nella differenza fra la riserva matematica

necessaria per la copertura assicurativa, presso la gestione di

destinazione, relativa al periodo utile considerato, e le somme

versate dalla gestione di provenienza, ai sensi dell'art. 2, terzo

comma, della legge, poiché altrimenti si verrebbe per altra via a

far gravare sul lavoratore il rischio dell'inadempimento

contributivo, in contrasto col principio che caratterizza la

posizione assicurativa già spettantegli, e trasferita con la

ricongiunzione.

Non spetta dunque a questa Corte risolvere il quesito, posto invece

erroneamente in primo piano dal giudice remittente, relativo al

rapporto patrimoniale fra le due gestioni: esso non è infatti

condizionato da problemi di legittimità costituzionale, o almeno dai

profili di costituzionalità sollevati dal giudice a quo che si

fondano, come si è detto, sull'esigenza di non addossare al

lavoratore il rischio dell'inadempimento contributivo.

6. - Così ricostruito il sistema, la questione proposta non ha

evidentemente ragion d'essere, non sussistendo la lamentata

discriminazione in danno del lavoratore che chieda la ricongiunzione

dei periodi assicurativi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli 2, secondo comma, e 6, secondo comma, della legge 7

febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei

lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal pretore di La Spezia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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