Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2917 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal pretore

di Catania nel procedimento civile vertente tra "La Mattina Mobili" e

Salvatore Zappalà, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 nel corso di un

procedimento di espropriazione forzata presso terzi, il pretore di

Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2917 cod. civ.,

nella parte in cui impone di ritenere inefficace, nei confronti del

creditore pignorante, l'estinzione del credito realizzatasi per

effetto dell'ordinanza di assegnazione emanata a seguito di un

precedente pignoramento promosso dal creditore diretto.

Il pretore di Catania ritiene che l'art. 2917 cod. civ. non

distingua tra le diverse ipotesi di estinzione del credito successive

al suo pignoramento, sicché anche quando, come nel caso esaminato,

il credito stesso si è estinto con il pagamento effettuato in

ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emanata dal giudice

dell'esecuzione in altro procedimento di espropriazione forzata, ma

successivamente alla notifica del secondo pignoramento, il terzo

sarebbe costretto a pagare nuovamente, dovendo sottostare agli

effetti anche di una seconda ordinanza di assegnazione.

Il giudice rimettente ritiene che l'art. 2917 cod. civ. contrasti

con il principio di ragionevolezza, perché non si limiterebbe a

sancire l'inefficacia, in pregiudizio del creditore pignorante, di

vicende estintive del credito comunque risalenti ad un'attività

dispositiva imputabile o addebitabile al terzo pignorato, ma

stabilirebbe tale inefficacia anche rispetto a fatti e vicende che

eccedono il potere del terzo. Questi sarebbe così costretto a subire

una sorta di incolpevole sanzione per l'estinzione del credito dovuta

a fatti non dipendenti dalla sua volontà, ovvero sarebbe gravato

dell'onere di proporre opposizione anche alla prima esecuzione e di

chiederne la sospensione, sopportando comunque il rischio, se la

sospensione non venga accordata, di subire gli effetti di due

ordinanze di assegnazione.

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata

determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra il

debitore diretto ed il debitore che, invece, assume la posizione di

terzo pignorato.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'art. 2917 cod. civ., prevedendo l'inopponibilità al creditore

pignorante dell'estinzione del credito in epoca successiva al

pignoramento, sarebbe diretta conseguenza del principio generale del

divieto di disporre dei beni sottoposti ad esecuzione, giacché il

pignoramento, quale primo atto dell'esecuzione, sottrae al debitore

la disponibilità dei beni sottoposti ad espropriazione forzata.

Per evitare il rischio che un credito, estinto in una precedente

procedura esecutiva, sia oggetto di altra assegnazione in forza di un

pignoramento successivo all'inizio di quella procedura ma anteriore

alla assegnazione in essa disposta, il legislatore ha previsto che il

terzo indichi i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui

(art. 550 cod. proc. civ.), con conseguente riunione dei procedimenti

(art. 524 cod. proc. civ.). La situazione determinata da una

pluralità di pignoramenti è, dunque, regolata da norme processuali

che vincolano il giudice dell'esecuzione e che consentono al terzo

pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod.

proc. civ.), quando l'ordinanza di assegnazione sia emanata in

violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti.

Ad avviso dell'Avvocatura, per il terzo pignorato, coinvolto

nell'espropriazione, non sussisterebbero né l'irragionevole

sacrificio né il rischio prefigurati dal giudice rimettente. E se il

sistema non funzioni per qualche anomalia che la disciplina

processuale tende ad escludere, al terzo pignorato sarebbe comunque

consentito di proporre opposizione.

Neppure sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento tra

debitori che assumono la qualità di terzo pignorato e debitori che

non assumono tale qualità, data l'evidente diversità tra la

posizione sostanziale del terzo pignorato, che risponde solo nei

limiti di quanto dovuto al suo creditore, e quella del debitore

principale, che risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti

i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.) e, per effetto

del pignoramento diretto, viene a trovarsi in una situazione

(disciplinata dagli artt. 2913, 2914 e 2915 cod. civ.) non

confrontabile con quella del terzo pignorato. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda la

condizione del terzo presso il quale è effettuato il pignoramento di

crediti del debitore ed investe la disciplina degli effetti del

pignoramento, dettata dall'art. 2917 cod. civ. Il pretore di Catania

ritiene che questa disposizione, stabilendo che, quando oggetto del

pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause

verificatesi successivamente al pignoramento stesso non ha effetto in

pregiudizio del creditore pignorante, sia in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui l'inefficacia da essa prevista

comprenderebbe anche l'estinzione del credito avvenuta con il

pagamento ad altro creditore che procede ad esecuzione forzata,

eseguito in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione della somma

emanata dal giudice nel precedente procedimento esecutivo, ma dopo

che è stato notificato il secondo pignoramento.

Il giudice rimettente ritiene che questa disciplina contrasti con

il principio di ragionevolezza, giacché la norma denunciata non si

limiterebbe a stabilire l'inefficacia, in pregiudizio del creditore

pignorante, dell'estinzione del credito dipendente da fatti volontari

del terzo pignorato, ma riguarderebbe, appunto, anche l'estinzione

del credito pignorato per effetto di un provvedimento del giudice

dell'esecuzione, adottato a seguito di un precedente pignoramento.

Con la conseguenza che il pagamento, effettuato in adempimento del

provvedimento del giudice, sarebbe inopponibile al creditore che ha

notificato il secondo pignoramento, ed il terzo coinvolto

nell'espropriazione sarebbe costretto a pagare una seconda volta, per

effetto della successiva ordinanza di assegnazione; oppure avrebbe

l'onere di proporre opposizione anche alla prima esecuzione, senza

che venga eliminato il rischio di subire gli effetti di due diverse

ordinanze di assegnazione.

La violazione del principio di eguaglianza è inoltre prospettata

per la disparità di trattamento tra debitori che assumono la

posizione di terzo pignorato e debitori diretti.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice rimettente tende a ricondurre sul piano sostanziale,

della disciplina dell'inefficacia nei confronti del creditore

pignorante dell'estinzione del credito sottoposto a pignoramento, i

problemi che possono derivare, nel concorso di due successivi

pignoramenti, dalla eventuale adozione di due distinti provvedimenti

di assegnazione, dello stesso credito pignorato, a due diversi

creditori procedenti. Difatti il presupposto dal quale muove

l'ordinanza di rimessione è che il giudice sia tenuto a disporre una

seconda assegnazione, anche dopo che il terzo abbia effettuato il

pagamento in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa

nell'ambito del precedente procedimento esecutivo; inoltre che non vi

siano rimedi processuali quando, dopo l'ordinanza di assegnazione

emanata a seguito del primo pignoramento, ma successivamente alla

sottoposizione dello stesso credito ad altro pignoramento, venga

disposta una seconda assegnazione del medesimo credito, ormai

estinto, al creditore che ha proceduto al secondo pignoramento.

Questo presupposto è inesatto, giacché l'inefficacia

dell'estinzione del credito pignorato disposta dall'art. 2917 cod.

civ. non si estende all'estinzione che si verifichi per effetto del

procedimento esecutivo. Inoltre il sistema processuale, secondo la

sua configurazione normativa, disciplina la coesistenza di più

pignoramenti in modo tale da prevenire l'adozione di distinti

provvedimenti di assegnazione dello stesso credito, come pure da

risolvere gli effetti negativi che derivano al terzo pignorato da un

secondo provvedimento di assegnazione eventualmente adottato per un

credito estinto ottemperando all'assegnazione disposta a seguito del

primo pignoramento.

Difatti, in caso di pluralità di pignoramenti presso lo stesso

terzo, l'esecuzione deve svolgersi in unico processo (artt. 550 e 524

cod. proc. civ.). La collaborazione del terzo si attua dichiarando di

quali somme egli è debitore e specificando quali pignoramenti sono

stati in precedenza compiuti presso di lui. Anche se le procedure

esecutive non vengano unificate, il terzo pignorato effettua

correttamente il pagamento se ottempera al provvedimento di

assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione in

relazione al primo pignoramento; sicché lo stesso terzo può opporre

l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri

creditori procedenti. Se, ciò nonostante, venga emanato un secondo

provvedimento di assegnazione, il terzo può tutelarsi proponendo

opposizione.

Esistono dunque gli strumenti processuali per escludere

l'assegnazione a creditori diversi delle stesse somme pignorate e per

porre rimedio all'eventuale assegnazione disposta in relazione al

secondo pignoramento, nonostante il credito sia stato già estinto in

forza della prima procedura di espropriazione.

Sono così esclusi gli effetti irrazionali prefigurati dal giudice

rimettente ed i prospettati dubbi di legittimità costituzionale

rimangono, quindi, privi di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2917 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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