Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma,

della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), promossi con nn. 5 ordinanze emesse il 24

giugno, il 19 luglio, il 20 agosto (n. 2 ordinanze) ed il 21 giugno

1996 del tribunale di Napoli rispettivamente iscritte ai nn. 1110,

1111, 1241, 1242 e 1243 del registro ordinanze 1996 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 46, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di reclamo avverso l'ordinanza

con la quale il pretore di Napoli aveva dichiarato il proprio difetto

di giurisdizione a pronunciarsi sull'istanza di provvedimento

d'urgenza, proposta da un avvocato per ottenere la sospensione

dell'esecuzione della cartella esattoriale relativa a contributi,

interessi e sanzioni iscritti a ruolo dalla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, il

tribunale di Napoli, con ordinanza in data 24 giugno 1996, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma,

della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando per la

riscossione dei contributi insoluti alla disciplina delle imposte

dirette, dettata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), esclude il potere

cautelare dell'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere

l'esecuzione, allorché il soggetto passivo contesti l'esistenza o

l'ammontare del credito.

Il giudice remittente, premesso che la riscossione dei contributi

previdenziali insoluti, consistenti in crediti di natura non

tributaria, si attua con le modalità previste dal sistema di

riscossione delle imposte dirette, cui fa rinvio la legge n. 576 del

1980, osserva che gli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973

riservano esclusivamente all'intendente di finanza, in sede di

ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore, il potere di

sospendere la procedura esecutiva, sussistendo in materia un difetto

assoluto di giurisdizione ordinaria; tale carenza di giurisdizione è

tuttavia mitigata dalla possibilità di proporre opposizione di

terzi, ex art. 619 cod. proc. civ., innanzi all'autorità giudiziaria

ordinaria, cui, solo in tale ipotesi, è consentito esercitare il

potere sospensivo, non essendo ammesse le opposizioni regolate dagli

articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza, per la evidente disparità

di trattamento che, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, si

determina tra i soggetti passivi di obbligazioni di natura non

tributaria, secondo che il sistema di riscossione dei rispettivi

crediti si attui o meno attraverso il rinvio alla procedura

esattoriale, nonché per il trattamento deteriore cui è assoggettata

la riscossione delle entrate di natura non tributaria quando si

contesti l'esistenza o l'entità del credito, poiché non trova

applicazione il sistema automatico della gradualità dell'esazione,

previsto dall'art. 15 del citato d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione

alle imposte.

Il remittente prospetta poi un ulteriore profilo di

incostituzionalità della norma in esame, consistente nella

violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto per i crediti

di natura non tributaria, la cui riscossione avviene attraverso la

richiamata procedura esattoriale, non è riconosciuta la pienezza

della tutela giurisdizionale, essendo irragionevolmente escluso il

profilo cautelare.

2. - Con ordinanze emesse nelle date del 19 luglio 1996, del 20

agosto 1996 e del 21 giugno 1996, nel corso di analoghi procedimenti

di reclamo, il medesimo tribunale di Napoli ha sollevato identiche

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma,

della legge 20 settembre 1980, n. 576. Considerato in diritto

1. - Con cinque distinte ordinanze il tribunale di Napoli ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in

cui, rinviando per la soddisfazione coattiva dei crediti non

tributari della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli

avvocati ed i procuratori alla disciplina della riscossione delle

imposte dirette, di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, esclude il potere

cautelare dell'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere

l'esecuzione, allorché il soggetto passivo contesti l'esistenza o

l'ammontare del credito. Poiché le anzidette ordinanze sollevano una

identica questione di legittimità costituzionale, i relativi giudizi

devono riunirsi per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Ad avviso del giudice remittente, la indicata norma,

disciplinante il sistema di soddisfazione coattiva dei contributi

previdenziali attraverso il rinvio alle norme sulla riscossione delle

imposte dirette, violerebbe il principio di eguaglianza, determinando

un trattamento discriminatorio, sotto il profilo della difesa

giurisdizionale, tra i soggetti passivi di obbligazioni aventi la

medesima natura non tributaria, secondo che il sistema di riscossione

previsto per ciascun credito rinvii o meno a quello esattoriale;

inoltre, allorché sia contestata l'esistenza o l'entità del

credito, la riscossione di entrate di natura non tributaria è

assoggettata ad un trattamento deteriore, non potendo operare il

principio automatico di gradualità dell'esazione, previsto, invece,

in relazione alle imposte dirette, dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del

1973.

La indicata disciplina si porrebbe poi in contrasto con la garanzia

di pienezza della tutela giurisdizionale, in quanto per i crediti di

natura non tributaria è irragionevolmente escluso da essa il profilo

cautelare.

3. - La questione è fondata.

L'art. 18, sesto comma, della legge n. 576 del 1980 prevede che la

riscossione dei contributi della Cassa previdenziale forense possa

essere attuata "a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi

dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione

secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette".

Attraverso tale rinvio alle norme sulle imposte dirette trovano

applicazione, in particolare, gli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del

1973, che consentono soltanto all'intendente di finanza di sospendere

la procedura, in sede di ricorso contro gli atti esecutivi

dell'esattore, ed escludono l'esercizio di analogo potere da parte

dell'autorità giudiziaria ordinaria, con la sola eccezione

dell'ipotesi in cui sia stata proposta opposizione di terzi. Onde il

debitore che contesti l'esistenza o l'ammontare dei contributi

previdenziali non può invocare un provvedimento giurisdizionale di

sospensione della riscossione, trattandosi di un potere attribuito in

via esclusiva all'intendente di finanza, né può beneficiare del

sistema di gradualità della esazione, di cui all'art. 15 del d.P.R.

n. 602 del 1973, poiché esso opera solo in relazione alle imposte e

quindi ad entrate di natura diversa da quelle previdenziali in esame.

L'esclusione del potere di sospensione della riscossione da parte

dell'autorità giudiziaria ordinaria, in relazione ad entrate di

natura non tributaria, era stata già ritenuta da questa Corte

contraria ai precetti costituzionali dell'eguaglianza e della

garanzia di effettività della tutela giurisdizionale; con la

sentenza n. 318 del 1995 si era infatti sottolineato "il

discriminatorio regime al quale risulta assoggettata la riscossione

delle entrate di natura non tributaria quando l'utente avanzi

contestazioni circa la esistenza o l'entità del credito", poiché

per tali riscossioni, attuate, come quella in oggetto, attraverso il

rinvio alla procedura esattoriale, non solo si priva il debitore

della possibilità di invocare innanzi al giudice il potere di

sospensione cautelare, la cui esclusione "nell'ambito del sistema

della tutela giurisdizionale, per considerarsi legittima deve pur

sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza", ma "neppure è

prevista quella "graduazione" della esecutività", che, "nell'ambito

della disciplina positiva della riscossione delle stesse entrate

tributarie, bilancia la mancata previsione di misure cautelari

giurisdizionali".

Con la sentenza n. 239 del 1997 questa Corte ha posto ancora in

risalto l'aspetto discriminatorio ed irragionevole della carenza di

"graduazione" dell'esecutività nel sistema di riscossione delle

entrate di natura non tributaria, attuato con la tecnica del rinvio

alle norme sulla riscossione delle imposte dirette, in quanto esso

non solo "impone al debitore un sacrificio assolutamente

sproporzionato rispetto alle finalità ed alla natura dell'ente

creditore, ma comporta altresì, anche in considerazione di taluni

effetti di "irreversibilità" tipici del processo esecutivo, una

inammissibile limitazione della tutela alla proponibilità di sole

iniziative risarcitorie", giungendo alla conclusione che in subiecta

materia sono "carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale del

debitore, nei cui confronti si procede a riscossione coattiva,

cosicché è evidente la violazione anche del principio di cui

all'art. 24 della Costituzione".

In forza dei principi testé esposti, che trovano piena

applicazione in relazione alla questione in oggetto, deve dichiararsi

la illegittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma, della

legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui, rinviando alle

norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente

all'autorità giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore

contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere

l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non

tributaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui,

rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte

dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria -

nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del

credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi

ad entrate di natura non tributaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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