Corte costituzionale

Sentenza n. 370/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, seconda

parte, legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei

territori montani) e art. 7, legge 27 febbraio 1978, n. 41, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1980 dal Tribunale di Palermo nei

procedimenti civili vertenti tra Ajello Giovanna ed altri c/Servizio

contributi agricoli unificati, iscritta al n. 163 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 179 dell'anno 1981 e n. 68 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1981 dal Tribunale di Palmi nel

procedimento civile vertente tra Servizio contributi agricoli unificati

e De Marco Concetta ed altri, iscritta al n. 394 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241

dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 12 giugno 1981 dal Tribunale di Cosenza nei

procedimenti civili vertenti tra Zuccaro Francesco ed altri c/Servizio

contributi agricoli unificati, iscritta al n. 133 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 220 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Ajello Giovanna ed altri, di Nola

Gaetano ed altri, di Mazziotti Gaetano, di Salviati Cataldo e del

Servizio contributi agricoli unificati, nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi gli avv.ti Salvatore Orlando Cascio e Giovanni Russo

Bavisotto per Ajello ed altri; l'avv. Achille Morcavallo per Nola,

Mazziotti e Salviati; l'avv. Federico Sorrentino per il Servizio

contributi agricoli unificati e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa in data 11 dicembre

1980 nei procedimenti civili vertenti tra Giovanna Ajello ed altri e lo

SCAU (Servizio contributi agricoli unificati), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 44, comma secondo, Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8, seconda parte, della legge

25 luglio 1952, n. 991, e 7 della legge 28 febbraio 1978, n. 41

(rectius: art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in

legge, con modificazioni, dalla l. n. 41 del 1978) nella parte in cui

escludono dall'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli

unificati l'intero territorio montano, limitando l'esenzione ai terreni

situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del

mare.

Si premette in ordinanza che gli appellanti Giovanna Ajello e

Giovanni e Giuseppe Accardi, titolari di aziende agricole site in

territori dichiarati montani ai sensi della legge n. 991 del 1952, con

ricorsi proposti nel 1972 alla Commissione provinciale di Palermo di

cui all'art. 4, legge 11 marzo 1970, n. 83, avevano chiesto

l'annullamento del carico iscritto al ruolo dallo SCAU per l'anno 1972

assumendo che l'art. 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, aveva

esteso all'intero territorio montano le agevolazioni fiscali che l'art.

8 della legge n. 991 del 1952 prevedeva, quanto all'esenzione dal

pagamento dei contributi agricoli unificati, limitatamente ai terreni

siti ad altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m.; onde dalla data

di entrata in vigore della citata legge n. 1102 del 1971 (8 gennaio

1972) dovevano ritenersi esenti dal pagamento dei contributi in

questione tutte le aziende agricole ricadenti in zona montana, quale

che fosse l'altitudine dei terreni.

Il ricorso veniva accolto e la decisione confermata dalla

Commissione regionale per la mano d'opera agricola. Lo SCAU adiva

allora il Pretore di Palermo in funzione di giudice del lavoro negando

che la legge n. 1102 del 1971 avesse modificato il regime

dell'esenzione dal pagamento dei contributi fissato dalla legge n. 991

del 1952. Il Pretore, rilevato che la controversa questione della

estensione - ad opera della legge n. 1102 del 1971 - della esenzione

dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui all'art. 8 legge

n. 991 del 1952 all'intero territorio montano doveva ritenersi ormai

risolta e superata in senso negativo dall'art. 7 del d.l. 23 dicembre

1977, n. 942, convertito in legge dalla l. n. 41 del 1978, il quale

disponeva che "dalla estensione delle agevolazioni fiscali all'intero

territorio montano disposta dall'art. 12 della l. n. 1102 del 1971 deve

intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli

unificati di cui al r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2138, e successive

modifiche ed integrazioni", con sentenza del 18 gennaio 1980 accoglieva

il ricorso dello SCAU.

I soccombenti interponevano appello al Tribunale, sollevando anche

questioni di legittimità costituzionale.

Tanto premesso in fatto, il Tribunale di Palermo osserva che il

dubbio interpretativo sulla portata dell'art. 12, ultimo comma, della

l. n. 1102 del 1971 (il quale stabilì che le agevolazioni fiscali di

cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, erano estese

all'intero territorio montano), concernente la sussumibilità

nell'ambito delle agevolazioni fiscali dei contributi unificati in

agricoltura, fu risolto in senso affermativo dalla Corte di cassazione

con sentenza del 12 novembre 1977, n. 4909, alla quale fece seguito il

d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, che, all'art. 7, con norma senza alcun

dubbio interpretativa e dunque retroattiva secondo quanto stabilito

anche dalla Corte di cassazione con sentenza 18 gennaio 1980, n. 245,

stabilì doversi intendere esclusa dall'estensione all'intero

territorio montano delle agevolazioni fiscali l'esenzione dal pagamento

dei contributi in questione, riconosciuta invece solo alle imprese con

terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul

livello del mare.

Tale situazione - continua l'ordinanza - induce a ritenere non

manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità prospettati dagli

appellanti. Dubbi sostanzialmente basati sull'assunto della

irragionevole disparità di trattamento derivante dalla considerazione

del solo criterio altimetrico ai fini del riconoscimento o meno di

agevolazioni che, attenendo a territori che vengono qualificati montani

in base a parametri anche di natura economica ed agraria pur quando

difetti il requisito dell'altitudine di almeno 700 metri s.l.m., a

tutto il territorio montano - espressamente tutelato ex art. 44., comma

secondo, Cost. - dovrebbero essere appunto estese.

Osserva in proposito il giudice a quo che gli artt. 1 (come

modificato dall'articolo unico della l. 30 luglio 1957, n. 657), 14 e

15 della legge n. 991 del 1952 stabiliscono rispettivamente che sono

considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno

l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di

altitudine e quelli il cui territorio abbia particolari caratteristiche

altimetriche sempre che il reddito imponibile per ettaro non sia

superiore a lire 2.400, dando altresì facoltà alla Commissione

censuaria centrale, incaricata di tenere aggiornato l'elenco dei

territori montani, di includervi pure i Comuni, o porzioni di Comuni

anche non limitrofi ai precedenti che, "pur non trovandosi nelle

condizioni di cui al primo comma, presentassero pari condizioni

economico agrarie" (art. 1); che, "quando sia reso necessario dalle

esigenze della sistemazione e dalla organicità dell'intervento

pubblico, possano essere inclusi nei comprensori di bonifica (montana)

anche i territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art.

1 della presente legge" e che "tali territori sono ammessi, per il

semplice fatto dell'inclusione in un comprensorio di bonifica montana,

a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge" (art.

14); che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina - ma

solo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - quali

comprensori di bonifica e quali bacini montani (- ma solo fra quelli

rispettivamente classificati ai termini del r.d. n. 215 del 1933 e

delimitati ai sensi del titolo secondo, r.d. n. 3267 del 1923 -)

abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e

debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente

legge". Ed osserva altresì che l'art. 3 della menzionata legge n.

1102 del 1971 ribadisce che "i territori montani sono quelli

determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25

luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 25 luglio 1957, n.

657, e dell'art. 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8

febbraio 1956, n. 4".

Da tutto ciò risulterebbe, ad avviso del giudice a quo, evidente

che il legislatore ha ritenuto il solo dato altimetrico di cui all'art.

1 (della legge n. 991 del 1952, come modificato con legge n. 657 del

1957) in sé inadeguato per l'individuazione dei territori montani

bisognosi di speciali provvidenze ed agevolazioni, quali che esse

fossero, giacché mentre non sono considerati montani, a quei fini, i

Comuni il cui territorio pur sito al di sopra dei 600 metri abbia

tuttavia una redditività media imponibile per ettaro superiore a lire

2.400, sono invece classificati tali i territori dei Comuni siti ad

altitudine inferiore che però versano in pari condizioni

economico-agrarie e quelli inclusi in comprensori di bonifica. Onde la

concessione ai soli terreni montani situati ad altitudine superiore ai

700 metri s.l.m. del beneficio della esenzione dal pagamento dei

contributi agricoli unificati creerebbe una ingiustificata disparità

di trattamento fra terreni montani situati al di sopra o al di sotto di

quella altitudine, versando anche questi ultimi, come si evince dalle

stesse disposizioni di legge che fissano le condizioni per la loro

classificazione come territorio montano, in condizioni di disagio

economico identico o analogo.

Che tali osservazioni siano corrette - continua il Tribunale di

Palermo - si evince poi dallo stesso d.l. n. 942 del 1977 che, mentre

all'art. 7 detta la disciplina che si censura, all'art. 8 stabilisce

poi che, a decorrere dal 1 gennaio 1978, nei territori montani di cui

alla legge n. 991 del 1952 situati al di sotto dei 700 metri di

altitudine "i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i

lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento", così

evidentemente confermando l'inadeguatezza del criterio distintivo

costituito dal mero dato altimetrico, già del resto ritenuto

insufficiente con legge n. 1102 del 1971, con la quale si erano estesi

all'intero territorio montano, prescindendo dall'altitudine, i benefici

previsti dall'art. 12 della legge stessa.

Da ultimo - si conclude in ordinanza - va rammentato che la legge

10 maggio 1976, n. 352, ha dato attuazione alla direttiva della CEE n.

273 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone

svantaggiate che, per l'Italia, sono state individuate, oltre che nei

territori di montagna veri e propri (oltre i 700 metri s.l.m. per

l'Italia meridionale ed insulare), anche in quelle zone dell'Italia

centromeridionale ed insulare minacciate da spopolamento che, poste in

prossimità di zone di montagna, tali tuttavia non possono dirsi in

senso stretto. Ulteriore conferma, questa, della inidoneità del solo

dato altimetrico al fine di individuare i terreni montani che devono

godere del beneficio in oggetto.

2. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, sotto gli stessi profili, anche dal Tribunale di Palmi con

ordinanza in data 12 marzo 1981 emessa nel procedimento civile vertente

tra lo SCAU e Concetta De Marco ed altri, nonché dal Tribunale di

Cosenza con ordinanza del 12 giugno 1981 emessa nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra Francesco Zuccaro ed altri e lo SCAU.

Nell'ordinanza del Tribunale di Cosenza, pur privilegiandosi la

tesi del carattere innovativo della disposizione di cui all'art. 7 del

d.l. n. 942 del 1977, si afferma in motivazione che la alternativa

natura di interpretazione autentica della norma violerebbe palesemente

l'art. 77 Cost., essendo stata essa emanata dal Governo e non dal

Parlamento e non già in presenza di reali motivi d'urgenza, onde

risulterebbe vulnerato anche il fondamentale principio della divisione

dei poteri.

3. - In tutti i giudizi di costituzionalità si è costituito lo

SCAU ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Si sono inoltre

costituiti Giovanna Ajello, Giovanni e Giuseppe Accardi nel giudizio

promosso dal Tribunale di Palermo, Gaetano Nola e Vincenzo Spina nel

giudizio promosso dal Tribunale di Palmi, Gaetano Mazziotti e Cataldo

Salviati in quello promosso dal Tribunale di Cosenza.

4. - Lo SCAU, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino,

ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione affermando

che le ordinanze dei giudici a quibus mirano inammissibilmente a

censurare l'esercizio della discrezionalità del legislatore, mentre

dalla stessa duplicità delle categorie dei territori montani -

superiori o inferiori ai 700 metri di altitudine - deriva la

legittimità di un trattamento giuridico differenziato che, se può

essere discusso sul piano dell'opportunità, in tanto potrebbe

ritenersi vietato in quanto si concludesse nel senso dell'obbligo del

legislatore di estendere ai terreni situati a quote inferiori tutti i

benefici previsti per quelli siti ad oltre 700 metri s.l.m..

Inoltre, la circostanza che l'esonero parziale dai contributi sia

stato successivamente esteso anche ai terreni siti a quote più basse

vale a dimostrare la volontà politica di intervenire prima e più

massicciamente dove maggiore è la necessità, poi e secondo le

possibilità dell'economia nazionale dove il bisogno è minore. Anzi,

il fatto che, comunque, per i terreni siti sotto i 700 metri s.l.m.

l'esenzione sia stata solo parziale, avalla le esposte considerazioni

sull'immanenza della diversità delle situazioni di fatto considerate.

Quanto all'addotta violazione dell'art. 44, comma secondo, Cost.,

postane in rilievo la natura meramente accessoria rispetto all'altra

censura, si osserva che la norma costituzionale affida alla valutazione

del legislatore stesso sia la definizione del carattere montano di

determinate zone, sia la scelta dei provvedimenti agevolativi. Sicché

non può fondatamente addursi alcuna violazione dei precetti

costituzionali invocati - secondo quanto ritenuto anche dalla Corte di

cassazione che, con le sentenze nn. 245 e 246 in data 11 gennaio 1980,

ha dichiarato manifestamente infondate, anche in riferimento all'art.

77 Cost., le stesse questioni ora sottoposte al vaglio della Corte

costituzionale - quando vi sia una "obiettiva disparità di situazioni

fra le diverse ipotesi considerate".

5. - Giovanna Ajello e Giovanni e Giuseppe Accardi, rappresentati e

difesi dagli avv.ti Giovanni Russo Bavisotto, Salvatore Orlando Cascio

e Giuseppe Gueli, ribadivano quanto osservato in ordinanza dal

Tribunale di Palermo.

6. - Gaetano Nola, Vincenzo Spina, Gaetano Mazziotti e Cataldo

Salviati, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Morcavallo, si

riportavano a quanto esposto nei precedenti scritti difensivi ponendo

altresì in luce, col richiamo ai lavori preparatori della

Costituzione, il rilievo che alla necessità di apprestare strumenti di

tutela alle zone montane fu dato in sede di Assemblea costituente.

7. - L'Avvocatura dello Stato rileva negli atti di intervento che

la normativa in materia di provvidenze per la montagna (dai dd.ll. n.

98 del 1946 e n. 12 del 1947 alle ll. n. 991 del 1952 e n. 41 del

1978) ha sempre avuto presente la distinzione fra "territorio (o

comune) montano", qualificato da requisiti altimetrici corretti dalla

considerazione delle condizioni economico-agrarie, e "terreni montani",

individuati in base ad un criterio altimetrico puro.

Nella sua discrezionalità il legislatore ha ritenuto di concedere

l'esenzione dai contributi agricoli previdenziali non già all'intero

territorio del comune montano già ammesso a fruire delle più estese

provvidenze di natura fiscale e finanziaria, ma solo ai terreni montani

singolarmente considerati che si trovassero ad un'altitudine superiore

ai 700 metri. Né la scelta può considerarsi priva di ragionevolezza,

posto che i terreni siti ad un'altitudine superiore a quella quota

versano in una situazione di particolare svantaggio, caratterizzata,

non solo da differenze qualitative e quantitative di produttività, ma

anche da maggiori difficoltà di accesso e di reperimento della mano

d'opera, cui consegue un più elevato costo del lavoro. L'avere il

legislatore mirato a colmare tali svantaggi, tipici dei terreni più

elevati, rappresenta dunque una scelta che si pone perfettamente in

linea con la lettera e con lo spirito dell'art. 44 della Costituzione.

8. - Hanno depositato memorie lo SCAU, Giovanna Ajello e Giovanni e

Giuseppe Accardi.

9. - Alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 1985 le parti hanno

ribadito i rispettivi assunti. Considerato in diritto :

1. - I Tribunali di Palermo, di Palmi e di Cosenza, con ordinanze

emesse, rispettivamente, l'11 dicembre 1980 (r.o. 163/1981), il 12

marzo 1981 (r.o. 394/1981) ed il 12 giugno 1981 (r.o. 133/1982), hanno

impugnato gli "artt. 8, seconda parte, legge 25 luglio 1952, n. 991 e 7

legge 28 febbraio 1978, n. 41 in relazione agli artt. 3 e 44, secondo

comma, Cost.", là dove escludono dall'esenzione dal pagamento dei

contributi agricoli unificati i territori montani siti ad una

altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare. Risultando del

tutto identiche le censure formulate, i tre giudizi vanno riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - In ciascuna delle tre ordinanze di rimessione si prospetta

l'irragionevolezza di una disparità di trattamento fondata sulla

considerazione del solo dato altimetrico. Assumono i giudici a quibus

che il legislatore, dopo aver conferito rilievo, ai fini della

qualificazione di un territorio come montano, anche a fattori di altra

natura, non potesse legittimamente escludere dal beneficio

dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali, dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti, quei

terreni che, pur qualificati montani in virtù della loro scarsa

redditività o per altre ragioni, difettassero tuttavia del requisito

dell'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m..

3. - La questione è fondata.

Il primo riferimento all'altitudine di 700 metri s.l.m. è operato,

nella legislazione repubblicana, dal d.lgs. 27 giugno 1946, n. 98, il

cui articolo unico esentava dall'imposta sui terreni e da quella sul

reddito agrario i comuni il cui centro abitato fosse situato ad

un'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. Poco dopo, il

d.lgs.C.p.S. 7 gennaio 1947, n. 12, modificando la norma sopra

richiamata, concedeva l'esenzione dalle menzionate imposte a tutti i

terreni siti a quota non inferiore ai 700 metri, estendendola anche a

quelli che si trovassero solo in parte a detta altitudine. Sino alla

emanazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, che provvide alla prima

disciplina organica della materia, l'altitudine di 700 metri s.l.m. era

stata dunque assunta come criterio qualificante esclusivo del carattere

montano di un territorio ed al solo fine del riconoscimento di

un'agevolazione di carattere fiscale, essendo stata l'esenzione dal

pagamento dei contributi agricoli unificati per la prima volta disposta

dalla stessa legge n. 991 del 1952.

Senonché, con tale legge si procedette contestualmente ad una più

precisa e diversa determinazione dei territori montani, individuati,

dall'art. 1, nei "comuni censuari situati per almeno l'80 per cento

della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul

livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota

altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è

minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro

censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del redito

agrario (... ), non superi le lire 2400". Il mero dato altimetrico,

come criterio unico di qualificazione, venne dunque definitivamente

abbandonato. Di più: il quarto comma del predetto art. 1 (terzo comma

nel testo modificato dalla legge 30 luglio 1957, n. 657) previde

addirittura che dall'altitudine potesse anche del tutto prescindersi

allorché attribuì alla commissione censuaria centrale la facoltà di

includere nell'elenco dei comuni considerati territori montani, quelli,

o porzione di quelli, "anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur

non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente

articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie".

Coerentemente, una volta scelti e determinati i nuovi criteri di

qualificazione, il legislatore, all'art. 8, estendeva ai territori

montani, nei modi descritti individuati, le agevolazioni fiscali

previste dal d.lgs.C.p.S. n. 12 del 1947 "per i terreni situati ad

un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare". Ma tali

parametri immediatamente abbandonava allorché, nel prevedere

l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura,

drasticamente la limitava ai terreni situati a quota non inferiore ai

700 metri s.l.m.: in tal modo addirittura adottando un criterio più

rigido di quello stabilito col d.lgs.C.p.S. n. 12 del 1947

(contemplante l'esenzione fiscale anche per i terreni che solo in parte

si trovassero a detta altitudine) e che, comunque, era stato sostituito

da criteri di qualificazione nei quali l'altitudine (peraltro

inferiore) era divenuta condizione generalmente, anche se non sempre,

necessaria, ma mai sufficiente per la classificazione di un territorio

come montano. Col risultato - del quale non è dato rinvenire alcuna

ragionevole giustificazione - di escludere l'esenzione per i terreni

che pur se a quota inferiore ai 700 metri, presentavano tuttavia sia i

requisiti di altitudine, sia le imprescindibili (e talora addirittura

in sé sufficienti) caratteristiche di bassa redditività dalla stessa

legge contestualmente stabiliti perché un territorio fosse considerato

montano.

4. - Identici criteri di qualificazione furono adottati dalla

successiva legge 3 dicembre 1971, n. 1102 che, dettando "nuove norme

per lo sviluppo della montagna", solennemente proclamava all'art. 1 che

finalità della legge era quella di "promuovere, in attuazione degli

artt. 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione

delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni,

attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione

dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi

comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio

economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma

economico nazionale e dei programmi regionali".

L'art. 13 stabiliva, invero, al primo comma, che "i territori

montani sono quelli determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15

della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30

luglio 1957, n. 657 e dell'art. 2 della legge regionale del

Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4" statuendo, al secondo comma,

che "la classifica dei territori montani predetti sarà valida a

qualsiasi effetto di legge e di regolamento".

Dal riscontro delle norme richiamate risulta che nessuna di esse

annovera l'altitudine di almeno 700 metri s.l.m. tra i requisiti

sufficienti. Non, in particolare, l'art. 1 della legge n. 991 del

1952, come sostituito dall'articolo unico della legge n. 657 del 1957,

del quale s'è già detto; non l'art. 14 della stessa legge, che fissa

le condizioni per la delimitazione e la classificazione in comprensori

di bonifica montana dei territori montani che "a causa del degradamento

fisico e del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una

proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento dell'attività

dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato"

(primo comma), in certi casi anche se "non presentino le

caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge" (secondo

comma); non l'art. 15, che affida al Ministro per l'agricoltura e per

le foreste la determinazione dei comprensori di bonifica che "abbiano

le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana"; non, infine,

l'art. 2 della l. r. del T.A.A. n. 4 del 1956, che demanda ai

competenti organi regionali o provinciali l'esercizio delle potestà

amministrative attribuite allo Stato dalla legge n. 991 del 1952.

5. - La considerazione delle finalità della nuova legge e quella

ulteriore che l'art. 8 della legge n. 991 del 1952 doveva ritenersi

abrogato, nella parte concernente l'esenzione dalle imposte dirette

erariali, in seguito alla disciplina dettata dagli artt. 58 e 68 del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle

leggi sulle imposte dirette), indussero - com'è noto - la Corte di

cassazione a ritenere, con sentenza n. 4909 del 1977, che l'art. 12,

ultimo comma, della stessa legge n. 1102 del 1971, laddove disponeva

che "le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 25 luglio

1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano", si riferisse

all'unica parte dell'art. 8 rimasta in vigore: quella, appunto,

relativa all'esenzione dai contributi agricoli unificati per i

territori montani siti ad altitudine superiore ai 700 metri. Si

osservò in particolare in quella sede che, avuto riguardo alle

finalità della legge, quali risultavano dagli artt. 1 e 2, alla luce

della norma fondamentale di cui all'art. 44, secondo comma, Cost., "è

agevole dedurre che fra gli scopi primari della nuova disciplina per lo

sviluppo della montagna rientra quello di incentivare la realizzazione

nei suoi territori delle iniziative economiche e di frenare l'esodo

delle popolazioni, incoraggiandone invece la permanenza e l'occupazione

lavorativa, nei territori stessi. In relazione a ciò, pienamente

coerenti si rivelano quindi quelle provvidenze dirette ad incrementare

l'assunzione di lavoratori nelle zone montane, diminuendone il relativo

costo, e ciò, fra l'altro, mediante l'esenzione dei datori di lavoro

dagli oneri afferenti alle assicurazioni sociali. D'altra parte,

disposta dapprima tale esenzione per i terreni situati ad altitudine

non inferiore a 700 metri sul mare, una volta definiti i territori

montani, in base, all'evidenza, alla considerazione delle tipiche

condizioni geografiche ed economico-sociali, come quelli aventi le

caratteristiche di cui agli artt. 1 e successive modificazioni, 14 e 15

legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 3, primo comma, della stessa legge

n. 1102 del 1971) ed estese ad essi le agevolazioni tributarie, appare

naturale conseguenza l'ulteriore parallelo perfezionamento della

normativa di favore anche in materia di oneri sociali".

Tali considerazioni, la cui validità è incontestabile sul piano

degli scopi perseguiti dall'intera normativa a favore delle zone

montane, avallano le argomentazioni dei giudici a quibus in ordine

all'irragionevolezza di una diversità di trattamento che il

legislatore, dopo la citata sentenza della Corte di cassazione, intese

ribadire con la denunciata disposizione interpretativa di cui all'art.

7, primo comma, del d.l. 2 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge

dalla l. 27 febbraio 1978, n. 41, laddove stabilì che

"dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio

montano, disposta dall'art. 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre

1971, n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei

contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre

1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni",

riconfermando al secondo comma che "le imprese con terreni ubicati ad

una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare

continuano ad essere esonerate dai contributi agricoli anzidetti".

Non può infatti negarsi che sia intimamente contraddittorio, da un

lato tener conto del "reddito imponibile... che non superi le lire

2400" (art. 1, legge n. 657 del 1957), della "povertà dei territori",

del loro "degradamento fisico" e "grave dissesto economico" (artt. 4 e

14, legge n. 991 del 1952), delle "condizioni di disagio derivanti

dall'ambiente montano", del "grado di dissesto idrogeologico", delle

"condizioni economico-sociali", delle "aree depresse" (artt. 2 e 5,

legge n. 1102 del 1971) ai fini del riconoscimento di tutte le numerose

provvidenze ed agevolazioni previste dalla legislazione in materia di

territori montani (artt. da 2 a 8 della l. n. 991 del 1952 e l. n.

1102 del 1971) e, dall'altro, negare a quegli elementi ogni rilevanza,

allorché un territorio, pur montano, sia sito ad un'altitudine

inferiore ai 700 metri.

È appena il caso, tuttavia, di precisare che il legislatore potrà

ulteriormente regolare il pagamento dei contributi unificati in

agricoltura, all'interno degli stessi territori montani, a patto di non

fare applicazione del solo criterio altimetrico.

6. - Entrambe le disposizioni denunciate vanno dunque dichiarate

costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 3 Cost.,

rimanendo assorbite le censure mosse in riferimento all'art. 44,

secondo comma, Cost..

7. - Alla ritenuta carenza di ragionevoli giustificazioni in ordine

alla disparità di trattamento fra imprese agricole a seconda che il

territorio montano nel quale l'attività viene esercitata sia sito ad

altitudine superiore o inferiore ai 700 metri s.l.m. consegue, in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 dello stesso

d.l. n. 942 del 1977, convertito in legge dalla l. n. 41 del 1978, in

quanto si limita a ridurre del 40 per cento (a decorrere dal 1 gennaio

1978) l'entità dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti

per i lavoratori agricoli dipendenti nei territori montani siti a quota

inferiore ai 700 metri, anziché prevedere l'esenzione totale dal

pagamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, legge 25

luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e

7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia

previdenziale) convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle

parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi

unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori

montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del

mare;

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 dello

stesso d.l. n. 942 del 1977, convertito nella legge n. 41 del 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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