Corte costituzionale

Sentenza n. 367/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative

dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il

personale già dipendente da Centri sperimentali"), e dell'art. 13,

primo comma, della legge della Regione siciliana 8 marzo 1971, n. 5

("Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi

finanziari sul bilancio della Regione"), promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 2 ottobre 1980 dal Pretore di Palermo nei procedimenti

civili vertenti tra Santoro Gabriele e Colombo Paolo e l'E.S.P.I.,

iscritte ai nn. 14 e 15 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Santoro Gabriele e Colombo Paolo

nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Antonino Sansone per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto La legge della Regione siciliana 8 marzo 1971, n. 5, ha disposto

la soppressione dei Centri sperimentali operanti in diversi settori

dell'industria e ha devoluto i relativi compiti all'Ente siciliano

per la promozione industriale. L'art. 13 della legge, in particolare,

ha previsto che il personale dei Centri disciolti sia immesso in un

ruolo ad esaurimento dell'E.S.P.I. "in relazione alla qualifica, al

trattamento economico e all'anzianità di servizio posseduta".

L'Ente predetto, con delibera 7 dicembre 1972, n. 442, adottò i

necessari provvedimenti applicativi disponendo, tra l'altro, che al

personale dei Centri sperimentali continuassero ad applicarsi i

contratti di lavoro in vigore negli enti di provenienza anziché le

norme del contratto di lavoro vigente per il personale già

dall'origine dipendente dell'E.S.P.I.

La delibera venne impugnata da alcuni dipendenti provenienti dai

Centri disciolti, i quali chiesero, con ricorso al Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana, l'applicazione, in

loro favore, del contratto collettivo di lavoro vigente per il

personale dell'ente di destinazione.

Il giudice amministrativo con decisioni 30 novembre 1977, nn. 194

e 198, ritenuto che si discuteva della legittimità di provvedimenti

autoritativi emanati dall'E.S.P.I. (ente pubblico economico)

nell'esercizio del potere pubblicistico di autoorganizzazione,

affermò la propria giurisdizione; nel merito, avendo considerato che

al personale proveniente dai disciolti Centri sperimentali doveva

applicarsi lo stesso contratto collettivo di lavoro applicato ai

dipendenti dell'Ente, annullò in parte qua, la delibera impugnata.

Nel frattempo, nel periodo intercorrente tra l'udienza di

discussione dei suddetti ricorsi e la pubblicazione delle relative

decisioni, intervenne la legge regionale 18 giugno 1977, n. 42, che,

con norma di interpretazione dell'art. 13 della precedente legge

regionale n. 5 del 1971, dispose espressamente che il rapporto di

lavoro del personale dei disciolti Centri doveva continuare ad essere

regolato dai contratti collettivi in vigore presso gli enti di

provenienza.

Avverso le decisioni del giudice amministrativo sopra richiamate

l'E.S.P.I. propose ricorsi per cassazione chiedendo fosse dichiarata

la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

La Cassazione (Sez. unite), con sentenze nn. 2313 e 2314 del 22

gennaio 1983, ha riconosciuto nelle fattispecie la giurisdizione del

giudice amministrativo, precisando che la sopravvenuta legge

regionale 18 giugno 1977, n. 42, non aveva mutato "l'oggetto

essenziale della controversia e l'elemento determinativo della

giurisdizione" per il fatto che l'impugnativa aveva riguardato un

atto generale nel quale era di preminente rilievo l'esercizio del

potere discrezionale di autoorganizzazione di un ente pubblico

economico.

Nelle more del giudizio innanzi alla Cassazione, gli stessi

dipendenti, con ricorsi in data 10 giugno 1980, adivano il Pretore

del lavoro perché fosse dichiarato il proprio diritto alla

applicazione del nuovo contratto e fosse loro attribuita una

determinata qualifica in relazione alle funzioni in concreto

assegnate.

Il giudice ordinario, con identiche ordinanze, ritenuto che la

pendenza dei giudizi per l'accertamento della giurisdizione (poi

conclusisi con le decisioni della Corte di cassazione nn. 2313 e 2314

del 1983) non impediva la prosecuzione dei ricorsi innanzi a sé

medesimo - per le conseguenze derivanti sulle domande dal disposto

dell'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 42, dal chiaro

effetto retroattivo in forza della sua natura e portata

interpretativa - ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale della disposizione legislativa sopravvenuta.

Ad avviso del giudice rimettente, la legge regionale n. 42 del

1977, determinando i contratti collettivi applicabili ai dipendenti

dei disciolti Centri transitati all'E.S.P.I., pacificamente ente

pubblico economico, avrebbe esorbitato dai limiti dell'art. 14 dello

Statuto siciliano che (tra l'altro) attribuisce alla legislazione

esclusiva le materie relative a "industria e commercio, salva la

disciplina dei rapporti privati" (lett. d), "ordinamento degli uffici

e degli enti regionali" (lett. p) e "stato giuridico ed economico

degli impiegati e funzionari della Regione" (lett. q), e non invece

la materia del trattamento economico dei dipendenti degli enti

regionali.

La legge stessa, poi, avrebbe anche violato i limiti posti

dall'art. 17 dello Statuto speciale di autonomia, il quale affida

alla legislazione concorrente della Regione ("entro i limiti dei

principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello

Stato") la materia relativa alla "legislazione sociale: rapporti di

lavoro, previdenza e assistenza sociale" (lett. f), limiti segnati

dagli artt. 2067 e segg. c.c., che rimettono alle associazioni

professionali dei soggetti interessati la regolamentazione dei

rapporti di lavoro e la deteminazione del contratto collettivo

applicabile in relazione alla attività effettivamente svolta

dall'imprenditore.

Ancora, in forza della medesima legge regionale, si

determinerebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., una disparità di

trattamento economico e normativo tra i dipendenti provenienti dagli

enti disciolti e gli originari dipendenti dell'E.S.P.I., non

giustificata dalla previsione della immissione dei primi in un ruolo

ad esaurimento, disposta solo al fine di garantire le legittime

aspettative di carriera del personale fin dall'origine dipendente

dell'E.S.P.I.

Si è costituita nel presente giudizio, con comparsa del 6 aprile

1981, la Regione siciliana, eccependo in via pregiudiziale la

irrilevanza della questione (rectius la sua inammissibilità) sotto

il duplice profilo della litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. -

ravvisata nella coesistenza del giudizio per cassazione avverso le

sentenze nn. 194 e 198 del 1977 del Consiglio di giustizia

amministrativa, con le quali si riconobbe già il diritto dei

dipendenti alla applicazione del contratto aziendale in vigore

nell'E.S.P.I., e il cui oggetto sostanziale pertanto coincide con

quello proposto al giudice del lavoro - e del temporaneo difetto di

giurisdizione del giudice rimettente almeno fino alla definizione del

giudizio per cassazione.

Nel merito la Regione ha contestato la fondatezza della questione,

precisando che nella specie la legge regionale n. 42 del 1977 (art.

1), nel dichiarato intento di fornire una interpretazione autentica

del primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 5 del 1971, si

è limitata ad indicare la fonte normativa cui risalire per la

regolamentazione della posizione giuridica e del trattamento

economico dei dipendenti dei Centri disciolti, facendo così

legittimo uso del potere di rendere obbligatoria la interpretazione

di una precedente legge che aveva dato adito a dubbi interpretativi.

D'altra parte la previsione normativa di un apposito ruolo ad

esaurimento, nel quale immettere un determinato personale, aveva lo

scopo di evitare l'assorbimento di questo nell'organico dell'ente di

destinazione, impedendo così possibili alterazioni delle posizioni

degli originari dipendenti; e proprio in relazione alla diversità

degli enti di originaria appartenenza nonché dei relativi compiti e

della collocazione all'interno dell'ente successore, non appare

irrazionale una disciplina diversa per categorie di personale non

omogenee.

Le parti private hanno presentato memorie fuori termini.

Con memoria di udienza del 10 febbraio 1988, la Regione siciliana

ha ribadito la infondatezza della questione sotto il profilo che, con

la legge sopravvenuta (n. 42 del 1977), il legislatore regionale ha

fatto legittimo uso del suo potere di emanare norme di natura

interpretativa di precedenti disposizioni normative e non ha, invece,

legiferato in materia sottratta alla propria competenza ovvero

limitata dall'obbligo dell'osservanza dei principi della legislazione

dello Stato.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., ha precisato

che la diversità di trattamento tra i dipendenti originari

dell'E.S.P.I. e quelli provenienti dai centri disciolti non risulta

affatto ingiustificata, ma si spiega con la obiettiva considerazione

che diversi sono gli enti di originaria competenza, diversa la

collocazione del personale all'interno dell'ente subentrato ai centri

e diversi i compiti cui il personale è assegnato. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Palermo, con due distinte ordinanze, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della

Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative

dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il

personale già dipendente da centri sperimentali"), il quale dispone

che il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971,

n. 5, deve essere interpretato nel senso che il rapporto di lavoro

del personale dei soppressi centri sperimentali per l'industria della

cellulosa e delle fibre tessili di Palermo, per l'industria della

pesca e dei prodotti del mare di Messina e per l'industria delle

conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo, immesso in un

ruolo ad esaurimento dell'E.S.P.I., in relazione alla qualifica, al

trattamento economico ed alla anzianità di servizio, continua ad

essere regolato dai contratti collettivi di lavoro in vigore nei

rispettivi centri sperimentali per le varie categorie di dipendenti.

Osserva il giudice a quo, che l'art. 14 dello Statuto della

regione siciliana attribuisce fra l'altro alla potestà legislativa

regionale esclusiva: la materia dell'industria e commercio, "salva la

disciplina dei rapporti privati" (lett. d); l'ordinamento degli

uffici e degli enti regionali (lett. p); lo stato giuridico ed

economico degli impiegati e funzionari della regione (lett. q) e che

l'art. 17 stabilisce che la Regione, in sede di potestà legislativa

concorrente, può emanare, per altre materie ivi elencate, leggi

"entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la

legislazione dello Stato, disponendo in particolare alla lett. f),

che, in tema di legislazione sociale: rapporti di lavoro e previdenza

sociale, debbano essere osservati "i limiti minimi stabiliti dalle

leggi dello Stato". La legge impugnata, invece, stabilendo quali

contratti collettivi siano applicabili ai dipendenti dei disciolti

centri passati all'E.S.P.I., ente pubblico economico, avrebbe

regolato il trattamento economico dei medesimi, esorbitando dal

citato art. 14 dello Statuto che non consente alla Regione di

legiferare sul trattamento economico dei dipendenti degli enti

pubblici e, in ogni caso, violando "i limiti e gli interessi generali

cui si informa la legislazione dello Stato" e cioè gli artt. 2067 e

seg. c.c., che rimettono alle associazioni professionali dei soggetti

del rapporto di lavoro la regolamentazione del medesimo.

Secondo le ordinanze di rinvio la norma denunciata contrasterebbe

altresì con l'art. 3 Cost., perché creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento economico fra gli originari dipendenti

dell'E.S.P.I. e quelli in questo confluiti dai disciolti centri.

2. - Previa riunione dei due giudizi, in quanto le due ordinanze

sollevano la medesima questione, va preliminarmente disattesa

l'eccezione di inammissibilità del ricorso per irrilevanza,

sollevata dalla Regione costituita in giudizio. Difatti l'asserita

litispendenza, relativa al giudizio pendente dinanzi al giudice a

quo, e l'asserita questione di difetto temporaneo di giurisdizione di

questi, involgono indagini che non spettano al giudice della

legittimità delle leggi, ma al giudice rimettente, il quale,

peraltro, ha sul punto esaurientemente motivato circa la propria

giurisdizione.

3. - Nel merito va rilevato, in primo luogo, che è inconferente

il richiamo all'art. 17 dello Statuto regionale, perché la materia

disciplinata dalla norma censurata non attiene, come si assume, alla

legislazione sociale, in quanto volta ad interpretare - come risulta

dal titolo della legge - una precedente normativa di organizzazione,

compresa nella legislazione esclusiva prevista dall'art. 14 dello

Statuto e non soggetta, quindi, "ai limiti" indicati dall'art. 17

dello Statuto stesso, cui fa impropriamente riferimento l'ordinanza

di rimessione.

Quanto all'art. 14 dello Statuto, non sussiste il denunciato

contrasto, essendo palese che la materia oggetto della norma

impugnata riguarda l'ordinamento degli uffici e degli enti (lett. p),

art. 14 cit.) e lo stato giuridico ed economico degli impiegati della

regione (lett. q), art. 14 cit.), in quanto sia i Centri disciolti

che l'E.S.P.I. sono figure soggettive pubbliche istituite dalla

regione.

Ebbene, se non viene posta in discussione la potestà della

Regione di sciogliere uffici e sopprimere enti, facendone confluire

il personale in un ente di propria istituzione - come avvenuto con la

legge regionale n. 5 del 1971, interpretata con quella n. 42 del

1977, oggetto dell'incidente di costituzionalità - non si vede come

la Regione stessa non possa, in base alla medesima potestà

esclusiva, disciplinare il trattamento economico dei dipendenti.

Appare perciò del tutto naturale che la Regione, che può istituire

o estinguere uffici ed enti, determinando addirittura, in questa

seconda ipotesi, la cessazione del rapporto di impiego dei

dipendenti, possa, nell'esercizio della stessa potestà esclusiva,

disciplinare il contenuto di quel rapporto, che altrimenti non si

vede da quale legge dovrebbe essere regolato.

4. - È invece fondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Difatti la norma denunciata non può sottrarsi alla censura di

irragionevolezza per l'ingiustificata disparità di trattamento che

determina, una volta che il personale dei disciolti centri è stato

immesso nell'E.S.P.I., ed una volta che, con la norma che a suo tempo

dispose tale immissione (art. 13 legge n. 5 del 1971), e, a

salvaguardia delle rispettive posizioni delle due categorie di

personale (quello preesistente e quello confluito), è stato previsto

che quello che veniva immesso nell'E.S.P.I. dovesse essere collocato

in un ruolo ad esaurimento, come spesso avviene quando si disciplina

la confluenza di personale in un Ente preesistente.

Basta considerare che, con la norma predetta, definita

interpretativa, si è disposto, peraltro dopo ben sei anni dalla

immissione nell'E.S.P.I, che il personale allora confluito in questo

ente dovesse continuare a considerarsi disciplinato dai contratti

collettivi che regolavano il relativo rapporto di impiego con i

soppressi centri. Una norma del genere, come è stato esattamente

posto in evidenza nell'ordinanza di rinvio, determina una

ingiustificata discriminazione fra dipendenti che, a parte la

collocazione in due ruoli differenti - per motivi che non riguardano

il contenuto del rapporto, ma la salvaguardia delle posizioni di

carriera - sono destinati a svolgere tutti le funzioni proprie del

medesimo ente, onde, senza plausibile ragione, a prestazioni

lavorative di medesima natura, corrisponderebbe un trattamento

economico diversificato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 18

giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative dell'art. 13 della legge

regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già

dipendente da centri sperimentali").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari