Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 del

d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore

dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212

(Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali),

promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dalla Corte dei

Conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto da D'Ottavi De Castro

Rita, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Corte dei Conti, a sezioni riunite, in sede di esame del

ricorso proposto da una dipendente della Corte medesima avverso il

provvedimento in data 12 maggio 1976, col quale il Segretario

Generale ne aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la quota di

aggiunta di famiglia per un figlio a carico - non fruibile dal marito

della ricorrente perché lavoratore autonomo - ha sollevato, con

ordinanza in data 23 gennaio 1980, in relazione agli artt. 3, 29,

secondo comma, e 37 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945 n. 722 e 8

della legge 8 aprile 1952 n. 212, nella parte in cui non riconoscono

all'impiegata statale coniugata, per il periodo anteriore al 18

dicembre 1977 - data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977

n. 903, abrogativa in parte qua di dette disposizioni - il diritto

agli assegni familiari nel caso che il di lei marito appartenga alla

categoria dei lavoratori autonomi.

La rilevanza della questione è stata affermata in considerazione

del descritto oggetto del ricorso e nonostante la ricordata

abrogazione delle norme censurate, posto che questa non opera

retroattivamente e non consente, perciò, il riconoscimento del

diritto all'assegno in contestazione per il periodo anteriore alla

sua entrata in vigore.

Nel merito, la Corte ha asservato che le disposizioni in questione

consentono l'attribuzione del menzionato trattamento alla dipendente

statale coniugata soltanto nel caso di assenza o di inabilità del

marito o che questi non sia provvisto di risorse per provvedere al

mantenimento proprio e della famiglia (art. 3 del d.l.lgt. n.

722/1945) ovvero nel caso in cui la dipendente medesima sia separata

legalmente dal marito senza assegno alimentare o questi sia

disoccupato (art. 8 l. n. 212/1952): ipotesi tutte estranee alla

fattispecie, in cui il marito della ricorrente risulta percettore di

reddito da lavoro autonomo.

La limitazione a tali casi della suddetta attribuzione è apparsa

alla Corte in contrasto con l'art. 3 in quanto non prevista per il

dipendente statale di sesso maschile, cui è, invece,

incondizionatamente riconosciuto il diritto agli assegni familiari,

sempre che ricorrano in capo a lui i prescritti requisiti e quale che

sia la condizione del coniuge o il rapporto con esso: ad esso,

quindi, spetta tale diritto anche se la moglie appartenga alla

categoria dei lavoratori autonomi, mentre identica spettanza è

esclusa nel caso inverso, ricorrente appunto nella fattispecie. Si

tratta di una discriminazione per sole ragioni di sesso,

riconducibile ad una concezione che poneva il padre capo-famiglia in

una posizione di preminenza rispetto alla donna e che lo stesso

legislatore già nel 1975 (con la legge n. 151, sulla riforma del

diritto di famiglia) ha ripudiato attuando il principio della parità

dei coniugi nel regime familiare ed imponendo ad entrambi l'obbligo

del mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze e

secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

La censurata limitazione, inoltre, discrimina fra lavoro maschile

e lavoro femminile riconoscendo, a parità di condizioni, solo al

primo idoneità a produrre effetti economicamente e giuridicamente

più rilevanti, sicché può dubitarsi della sua conformità all'art.

37 Cost., interpretato anche alla luce della Convenzione O.I.L. del

27 giugno 1951 n. 100, ratificata e resa esecutiva in Italia con l.

22 maggio 1956 n. 741.

Infine, ad avviso della Corte remittente, risulta violato anche il

principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, di cui

all'art. 29, secondo comma Cost.: tale eguaglianza va, invero,

riferita ad ogni aspetto della vita familiare e perciò concernente

la produzione del così detto "salario familiare", menzionato

dall'art. 36 Cost. ed esso stesso soggetto al regime paritario

garantito dall'art. 37, con riferimento ai rapporti di lavoro.

Conseguentemente escludere il diritto della donna lavoratrice alla

corresponsione degli assegni familiari di cui il marito non può

beneficiare significa, attesa la configurabilità di questi come

componenti della retribuzione lato sensu intesa, riconoscere alla

prima una condizione minus quam perfecta rispetto a quella del

secondo, in sostanziale elusione del principio suddetto. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe gli artt. 3

del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a

favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212

(Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali), nella

parte in cui non riconoscono all'impiegata statale coniugata, per il

periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977,

n. 903, il diritto alle quote di aggiunta di famiglia per figli a

carico, nel caso che il di lei marito presti attività lavorativa,

anche se questa non dia titolo alla corresponsione di assegni

familiari.

2. - La censura muove dalla constatazione del deteriore

trattamento in tal modo riservato alla lavoratrice coniugata rispetto

all'uomo cui gli assegni in questione competono, invece, in ogni

caso, anche se la moglie lavori - per pervenire alla conclusione

dell'assoluta mancanza di giustificazione, con riguardo sia al regime

familiare che a quello previdenziale di tale disciplina, che appare,

quindi, differenziata solo in relazione al sesso.

Di qui appunto la prospettazione della violazione del principio di

uguaglianza (art. 3 Cost.) sia in generale, sia in particolare, per

ciò che riguarda la reciproca posizione dei coniugi nel matrimonio

(art. 29 Cost.) e la condizione della donna lavoratrice (art. 37

Cost.).

3. - La questione è fondata.

La censurata disparità di trattamento è venuta meno con effetto

dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903,

che, nel sancire la parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro, ha eliminato anche in materia di assegni familiari

ogni disparità tra i coniugi, statuendo all'art. 9 che il relativo

trattamento può essere corrisposto, in alternativa, alla donna

lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti

per il lavoratore. Ciò, però, non toglie, stante la

irretroattività della sopravvenuta legge, che il regime di

diseguaglianza si debba considerare persistente fino alla data

suddetta.

Come ha già ritenuto questa Corte (sent. n. 105/'80), in

riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 3, primo comma,

del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, il regime differenziato in

questione si fonda sul presupposto della priorità della posizione

del padre nell'ambito familiare e si pone, perciò, in contraddizione

con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel

matrimonio e nella famiglia. Esigenza che già prima di riflettersi

nella disciplina dettata dalla legge di riforma del diritto di

famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è poi ispirata la legge

n. 903 del 1977 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e

rapporti connessi), risultava, sul piano del fondamento normativo,

direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli artt.

3 e 29 della Costituzione (v. Corte cost., sent. n. 6/'80).

Pertanto, in considerazione del contrasto con il detto principio

di parità e, di conseguenza, con gli artt. 3 e 29 Cost., va

dichiarata l'illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui

non prevedono che le quote di aggiunta di famiglia spettanti per

figli a carico possano essere corrisposte (così come, per gli

assegni familiari in genere, discende ora dall'art. 9 della citata

legge n. 903/'77), alla dipendente statale, anche nel caso in cui il

di lei marito svolga attività lavorativa che, come quella autonoma

(art. 2, lett. f del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), non dia titolo

alla corresponsione degli assegni suddetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt.

21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei

dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione

del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui

escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla

corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a

carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa

che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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