Corte costituzionale

Sentenza n. 362/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale

forense) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dalla Corte

di cassazione, nel procedimento civile vertente tra Giacomini Mario e

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori,

iscritta al n. 969 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Giacomini Mario e della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Luigi Esposito per Giacomini Mario, Maurizio de

Stefano e Maurizio Cinelli per la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza avvocati e procuratori e l'avvocato dello Stato Pier

Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso contro la Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori

dall'iscritto Mario Giacomini, la Corte di cassazione, Sezione

lavoro, con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2

maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della

legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale

forense).

Con ricorso in Cassazione, l'avvocato Mario Giacomini - titolare

di pensione di anzianità con decorrenza 27 gennaio 1987 e dalla

stessa data cancellato dall'albo professionale - chiedeva

l'annullamento della sentenza del tribunale di Novara depositata l'11

ottobre 1994 che confermava la decisione del pretore del lavoro di

Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con la quale veniva

rigettato il ricorso diretto ad ottenere - avendo egli raggiunto

l'età di 65 anni ed essendo sua intenzione reiscriversi all'albo -

il riconoscimento del diritto alla reiscrizione all'albo medesimo e

la concessione, in luogo della pensione di anzianità, della pensione

di vecchiaia.

Secondo l'avviso del giudice a quo che condivide l'interpretazione

seguita in primo e in secondo grado, al ricorrente non poteva

riconoscersi il diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto la

concessione della stessa presuppone l'attualità dell'iscrizione

all'albo professionale - elemento che, come si desume dall'art. 3

della legge n. 576 del 1980, non può ricorrere per chi goda della

pensione di anzianità - ed altresì richiede l'applicazione di un

criterio di calcolo inapplicabile al caso di specie (l'art. 2 della

legge n. 576 del 1980 prevede infatti che la pensione di vecchiaia è

pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75

per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali

dichiarati dall'iscritto ai fini dell'Irpef, risultanti dalle

dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla

maturazione del diritto a pensione).

Da quanto precede, ad avviso del collegio rimettente, discende la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt.

2 e 3 della legge n. 576 del 1980, in riferimento agli artt. 3, 4 e

38 della Costituzione, sollevata sulla scorta della considerazione

che, "se si giustifica, come ha ritenuto la Corte costituzionale, la

incompatibilità della pensione di anzianità con la prosecuzione

nella stessa attività professionale, non si comprende perché,

raggiunta l'età pensionabile, l'avvocato non possa riprendere

quell'esercizio professionale, invece permesso all'iscritto che,

conseguita la pensione di vecchiaia, intenda proseguire nella stessa

attività, con la possibilità anche di incrementare, per effetto

dell'ulteriore contribuzione, il trattamento pensionistico".

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, nell'ordinanza

di rimessione si prospetta il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in quando non appare al giudice a quo giustificata la

disparità di trattamento tra il professionista che, godendo della

pensione di anzianità, vi rinunci per iscriversi nuovamente all'albo

professionale al compimento del sessantacinquesimo anno e riprendere

l'attività senza il supporto di alcuna prestazione previdenziale,

rispetto al professionista coetaneo il quale, ancora iscritto

all'albo, prosegua nell'attività professionale dopo aver maturato il

diritto alla pensione di vecchiaia.

Il contrasto con l'art. 4 della Costituzione deriverebbe dalla

circostanza che all'iscritto titolare di pensione di anzianità

"viene di fatto impedita la possibilità, al compimento dell'età

pensionabile, di riprendere quell'attività per la quale ha comunque

acquisita una specifica professionalità, con menomazione del suo

diritto al lavoro".

Il collegio rimettente prospetta altresì la violazione dell'art.

38 della Costituzione, poiché il professionista che versi nella

situazione del ricorrente nel giudizio a quo nonostante abbia

maturato la dovuta anzianità contributiva e raggiunto l'età

pensionabile, nel caso intenda riprendere ad esercitare la

professione, "viene ad essere privato di ogni forma di previdenza, in

quanto non solo perde il diritto alla pensione di anzianità, ma non

può nemmeno ottenere quella di vecchiaia".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le

parti del procedimento civile a quo.

2.1. - Con l'atto di costituzione, Mario Giacomini aderisce alle

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, insistendo nel

denunciare la iniquità della situazione in cui versa il

professionista il quale, al compimento del sessantacinquesimo anno di

età, "per non perdere la pensione di anzianità finisce per non fare

l'avvocato quando tutti gli avvocati pensionati di vecchiaia possono

pacificamente percepire la pensione e restare iscritti agli albi".

2.2. - La Cassa di previdenza ed assistenza forense convenuta nel

procedimento a quo deduce innanzitutto l'inammissibilità delle

questioni sollevate per irrilevanza.

Nell'atto di costituzione si osserva a questo riguardo che il

ricorrente ha agito per ottenere la corresponsione della pensione di

vecchiaia in luogo della pensione di anzianità. Egli, in altri

termini, senza previamente reiscriversi all'albo professionale, "ha

fatto questione del diritto al mutamento del titolo della pensione in

godimento", non disciplinato dalle disposizioni impugnate.

Per quanto riguarda il merito delle questioni sollevate, la Cassa

convenuta richiama innanzitutto la sentenza di questa Corte n. 73 del

1992, che ha ritenuto non ingiustificata l'incompatibilità del

trattamento di anzianità con l'esercizio della professione, ed

osserva che la lamentata disparità di trattamento troverebbe una

ragionevole giustificazione nel differente regime giuridico riservato

alle pensioni di vecchiaia e di anzianità. In particolare, ad avviso

della Cassa di previdenza ed assistenza forense il rigore della

disciplina impugnata troverebbe la sua giustificazione nel principio

di solidarietà, tendendo le condizioni che limitano l'accesso al

trattamento di anzianità a bilanciare l'interesse del professionista

a godere dei frutti della propria contribuzione con quello della

Cassa "a che la frequenza statistica del ricorso a tale forma

anticipata di pensionamento sia contenuta in limiti fisiologici",

anche al fine di non compromettere l'equilibrio finanziario della

gestione. In merito alla prospettata violazione dell'art. 4 della

Costituzione, il convenuto nel procedimento civile a quo osserva che

il diritto al lavoro non può considerarsi leso "solo perché la

norma non ha previsto che l'esercizio di questo (o la sua ripresa)

sia "assistito" dalla concorrente erogazione di una prestazione

pensionistica". In ordine al prospettato contrasto della disciplina

impugnata con l'art. 38 della Costituzione, la Cassa osserva che "sia

la richiesta di pensione di anzianità, sia la decisione, ottenuta

quest'ultima, di riprendere l'attività, è frutto di una libera

scelta, rimessa alla discrezionalità dell'interessato, il quale è

in condizione di poter pienamente valutare a priori le conseguenze

dei suoi atti volitivi e determinarsi in conseguenza".

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che le questioni sollevate dalla Corte di

cassazione siano dichiarate infondate. Nell'atto di intervento si

sottolinea in particolare che "la scelta liberamente effettuata, e

certamente non revocabile una volta che se ne siano goduti i vantaggi

previdenziali, determina legittimamente un diverso destino quanto

alla possibilità e alle conseguenze di uno svolgimento

dell'attività professionale oltre il sessantacinquesimo anno".

4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, sia Mario

Giacomini sia la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

hanno depositato ulteriori memorie illustrative, per sviluppare più

ampiamente le deduzioni già svolte in sede di costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione, Sezione lavoro, dubita, in riferimento

agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, della legittimità

costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983,

n. 175, e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141), e 3 della legge 20

settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)

che disciplinano, rispettivamente, la pensione di vecchiaia e la

pensione di anzianità erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense.

Le disposizioni impugnate appaiono al giudice rimettente in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui

prevedono, in caso di reiscrizione nell'albo professionale del

titolare di pensione di anzianità, da un lato, la revoca di

quest'ultima pensione (art. 3, quarto comma), dall'altro lato,

l'esclusione del trattamento di vecchiaia, anche in considerazione

del particolare criterio di liquidazione di quest'ultimo (art. 2,

primo comma): ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra il

professionista che, godendo della pensione di anzianità, vi rinunci

per iscriversi nuovamente, al compimento del sessantacinquesimo anno,

all'albo professionale al fine di riprendere l'esercizio della

professione - perché sarebbe privato in tal caso di ogni tutela

previdenziale, sia contestuale all'esercizio professionale sia

successiva - ed il professionista coetaneo il quale, avendo mantenuto

ininterrottamente l'iscrizione all'albo, prosegua nell'attività

professionale dopo aver maturato il diritto alla pensione di

vecchiaia, percependo quest'ultima sia durante la prosecuzione

dell'attività oltre la soglia dei sessantacinque anni sia nel caso

di cessazione dell'attività professionale.

Della legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 la Corte di

cassazione dubita anche in relazione all'art. 4 della Costituzione,

in quanto, di fatto, tali disposizioni impedirebbero all'iscritto

già titolare di pensione di anzianità, al compimento dell'età

pensionabile ai fini del trattamento di vecchiaia, di riprendere

quell'attività per la quale ha acquisito una specifica

professionalità, con conseguente menomazione del diritto al lavoro.

Le denunciate disposizioni appaiono infine al giudice a quo in

contrasto con l'art. 38 della Costituzione, in quanto, in caso di

reiscrizione nell'albo professionale, priverebbero il professionista

titolare di pensione di anzianità di ogni forma di tutela

previdenziale, giacché egli perderebbe in modo irreversibile non

solo il diritto alla pensione di anzianità, ma altresì quello alla

pensione di vecchiaia.

2. - Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione

d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni sollevate,

opposta dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense. Tale

eccezione si basa sull'assunto che le disposizioni impugnate non

disciplinerebbero la fattispecie concreta dedotta nel giudizio a quo,

cioè la pretesa al mutamento del titolo della pensione da parte del

ricorrente (che ha agito per ottenere il riconoscimento della

pensione di vecchiaia in luogo della pensione di anzianità).

L'eccezione non può essere accolta. Il collegio rimettente,

mostrando di condividere le argomentazioni dei giudici di merito, con

motivazione che non può ritenersi insufficiente, individua nelle

disposizioni denunciate la ragione ostativa all'accoglimento della

pretesa avanzata dal ricorrente: sia perché dagli artt. 2 e 3 della

legge n. 576 del 1980 non è dato desumere alcuna deroga al principio

generale di immutabilità del titolo della pensione; sia in

considerazione del criterio di calcolo della pensione di vecchiaia,

che ad avviso della Corte di cassazione presuppone l'attualità

dell'iscrizione nell'albo professionale, oltre alla permanenza in

tale posizione nel quindicennio precedente la maturazione del diritto

alla pensione di vecchiaia.

3. - La prima questione - sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - non è fondata.

Nel prospettare tale dubbio di legittimità costituzionale, la

Corte rimettente presuppone un'interpretazione delle disposizioni

denunciate secondo la quale, per un verso, esse non consentirebbero

di superare il principio generale - pacifico nella giurisprudenza

della Sezione lavoro della Corte di cassazione - del divieto di

mutamento del titolo della pensione, salvo le ipotesi eccezionali

espressamente previste dalla legge; per un altro verso,

precluderebbero, a prescindere dal menzionato divieto, ed a causa del

particolare criterio di liquidazione della pensione di vecchiaia,

l'accesso dell'avvocato già titolare di pensione di anzianità al

trattamento di vecchiaia, pur in presenza del duplice presupposto

della richiesta anzianità contributiva e del raggiungimento

dell'età pensionabile.

Risultando, in ordine a tali due aspetti, ormai individuabile un

diritto vivente conforme alle richiamate scelte interpretative del

collegio rimettente, appare superfluo considerare opzioni esegetiche

alternative volte a smentire l'assunto che configura come

irreversibile il rapporto di alternatività e di mutua esclusione tra

pensione di vecchiaia e pensione di anzianità; la tesi della

necessaria attualità dell'iscrizione nell'albo degli avvocati come

presupposto per accedere al trattamento di vecchiaia al

raggiungimento del sessantacinquesimo anno; la constatazione

dell'inapplicabilità al caso di specie ed a casi analoghi del

criterio di liquidazione della pensione di vecchiaia (che, stando

alla lettera dell'art. 2, richiede almeno dieci anni di reddito

professionale dichiarato ai fini dell'Irpef, nel quindicennio

precedente alla maturazione del diritto a pensione).

Pur assunta nella interpretazione offerta dal collegio rimettente,

la disciplina impugnata non introduce una irragionevole ed

ingiustificata disparità di trattamento tra il professionista che,

godendo della pensione di anzianità, vi rinunci per iscriversi

nuovamente all'albo professionale al compimento del

sessantacinquesimo anno per riprendere l'esercizio della professione

di avvocato, ed il professionista coetaneo il quale, ancora iscritto

all'albo, prosegua nell'attività professionale dopo aver maturato il

diritto alla pensione di vecchiaia.

Questa Corte ha già avuto modo di illustrare le ragioni della

incomparabilità delle due forme di tutela previdenziale di cui si

tratta, osservando, da un lato, che "la pensione di anzianità non è

un'ipotesi particolare della pensione di vecchiaia, ma è una forma

previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata

esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla

correlativa anzianità di contribuzione effettiva" (sentenza n. 194

del 1991); dall'altro lato, con riferimento all'art. 3 della legge n.

576 del 1980, che "l'abbandono della professione, comprovato dalla

cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, è una

condizione strettamente inerente alla ratio di questa forma di

pensione" (sentenza n. 73 del 1992), l'erogazione della quale

consegue ad una libera scelta dell'interessato.

Anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno,

l'onere di astenersi dall'esercizio dell'attività professionale -

che non interessa i titolari di pensione di vecchiaia - è

riconducibile alla scelta dell'assicurato che abbia optato per questo

tipo di prestazione previdenziale, basata su di un maggior numero di

annualità di contribuzione.

Non travalica i limiti della ragionevolezza il legislatore

previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di

anzianità degli avvocati, anche a salvaguardia dell'equilibrio

finanziario della gestione, ha discrezionalmente ritenuto di

contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela

previdenziale anticipata, concessa anche in considerazione del

presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo

periodo di attività professionale, e subordinata alla cancellazione

dall'albo.

Se si considera, come in altra occasione questa Corte ha rilevato,

che "nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980 il principio

solidaristico non esclude, ma concorre col "principio di

proporzionalità della pensione ai contributi personali versati" "

(sentenza n. 1008 del 1988), non può ritenersi irragionevole, in

assenza di un'espressa deroga al principio di immutabilità del

titolo della pensione, precludere l'erogazione di una nuova pensione

di vecchiaia all'avvocato già titolare di pensione di anzianità il

quale, avendo incominciato a beneficiare di quest'ultima,

eventualmente per vari anni, ha modificato - transitando da una

posizione debitoria ad una posizione creditoria - il rapporto

assicurativo, compromettendo l'integrità della provvista

contributiva alla quale dovrebbe ricondursi una nuova pensione di

vecchiaia.

Occorre aggiungere che le conseguenze paventate nell'ordinanza di

rimessione non sono necessariamente destinate a verificarsi nei

termini delineati dalla Corte rimettente. Se il diritto vivente è

orientato nel senso di escludere la possibilità di erogare una nuova

pensione di vecchiaia all'assicurato che avesse già optato per il

trattamento di anzianità, in ordine all'interpretazione del quarto

comma dell'art. 3 della legge n. 576 del 1980 non consta

giurisprudenza. La privazione di ogni tutela previdenziale come

conseguenza della reiscrizione nell'albo professionale del titolare

di pensione di anzianità può evitarsi interpretando la revoca di

cui all'art. 3, quarto comma, della pensione di anzianità in

godimento come misura provvista di effetti meramente sospensivi,

destinati a perdurare sino alla cessazione della causa di

"incompatibilità".

4. - Quanto precede impone di dichiarare infondata la questione

sollevata con l'ordinanza in epigrafe, anche sotto il profilo della

prospettata violazione degli artt. 4 e 38 della Costituzione.

Per quanto riguarda il dubbio di costituzionalità sollevato in

riferimento all'art. 4 della Costituzione, alle considerazioni che

precedono occorre aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di

rilevare, in merito ai condizionamenti che possono derivare dalla

disciplina previdenziale forense, in generale, che "particolari

circostanze di fatto soggettive, in relazione a qualunque normativa,

possono sempre rendere difficile la scelta di un certo tipo di lavoro

sotto il profilo della convenienza economica ... senza che per questo

la libertà della scelta sia esclusa o compromessa" (sentenza n. 132

del 1984); in ordine ai presupposti per il riconoscimento della

pensione di anzianità, che l'art. 3 della legge n. 576 del 1980

risultava eccessivamente limitativo delle possibilità di lavoro del

pensionato per tutto il resto della sua vita, nella parte in cui

prevedeva l'incompatibilità della corresponsione della pensione di

anzianità con qualsiasi attività di lavoro dipendente e con

l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli

albi di avvocato e di procuratore (sentenza n. 73 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla

legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n.

576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata dalla

Corte di cassazione, Sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e

38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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