Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1993

dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Floridia Francesco, iscritta al n. 16

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, investito di una

istanza di ammissione alla semilibertà proposta da un condannato

alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per i reati di

associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti

e altri minori reati, tutti unificati dalla continuazione ex art. 81

cod. pen., rilevato che il medesimo aveva già totalmente espiato la

parte di pena pertinente al reato più grave, il solo ostativo (in

mancanza di collaborazione con la giustizia) alla concessione del

beneficio, ai sensi dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come

sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

questione di costituzionalità della predetta norma "nella parte in

cui dispone che ai detenuti condannati anche per i reati gravi, non

collaboratori di giustizia, non possono essere concesse misure alternative (fatta eccezione per la liberazione anticipata), pur avendo

già espiato per intero la pena relativa ed essendo invece in

espiazione contestuale di pena per reati di minore gravità", non

contemplati dalla medesima disposizione.

Premesso che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 386 del

1989 si desume che, ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova

al servizio sociale, dal computo della pena deve escludersi la parte

di essa già espiata, e che di tale principio, ribadito dalle Sezioni

unite della Cassazione (sentenza del 18 giugno 1993, n. 18), deve

essere fatta applicazione anche ai fini di quanto previsto dall'art.

4- bis ord. pen., il Tribunale rileva che a ciò si oppone l'attuale

orientamento della Suprema Corte, secondo cui il condannato per uno

dei delitti ostativi a norma della citata disposizione non può

aspirare ad alcun beneficio, salva la liberazione anticipata, anche

se ha già espiato la relativa pena e sta invece espiando pene per

reati non ostativi.

Tale orientamento non pare al giudice a quo condivisibile,

dovendosi a suo avviso interpretare l'art. 4- bis nel senso che "se

il soggetto non è più detenuto in relazione a quei delitti, non

può più soggiacere al divieto che finisce con lo spirare della

espiazione della pena relativa".

La diversa interpretazione, deduce il remittente, lede gli artt. 3

e 27 della Costituzione e il principio di ragionevolezza.

Sotto il primo profilo, deriverebbe che i condannati in espiazione

di pena per reati "non ostativi" sarebbero discriminati a seconda che

abbiano o meno in precedenza espiato pene per delitti "ostativi";

inoltre, "la situazione di chi espia senza soluzioni di continuo"

(anche per circostanze casuali) "pene per reati diversi, diviene più

pesante rispetto a chi ha avuto l'abilità o la fortuna di espiare

separatamente le varie pene".

Quanto al secondo parametro, osserva il Tribunale che una simile

interpretazione renderebbe ancora più evidente la "compressione

delle finalità rieducative della pena", la lesione dei "principi

della proporzione e della individualizzazione della pena" e la

"vanificazione di programmi e percorsi rieducativi" già adombrati

nella sentenza n. 306 del 1993 della Corte costituzionale.

Sarebbe infine leso il principio di ragionevolezza, finendosi "per

far pesare sine die sui soggetti colpe già per intero pagate,

negando agli stessi quei percorsi alternativi che sono i soli che

garantiscono il contenuto risocializzante della pena".

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che pur essendo vero che la prevalente

giurisprudenza della Cassazione è orientata per una interpretazione

della norma nel senso criticato dal remittente, non mancano decisioni

che sostengono il principio opposto, in linea del resto con la

costante giurisprudenza di legittimità in tema di scioglimento del

cumulo ai fini del superamento dei divieti di ammissione alle misure

alternative alla detenzione previsti dal previgente testo

dell'ordinamento penitenziario.

Ma - soggiunge la difesa del Governo - se anche si voglia ritenere

corretta l'intepretazione criticata, la disciplina in esame non viola

i richiamati principi costituzionali. Non vi è discriminazione tra

condannati, in quanto, ai fini della valutazione della pericolosità

di determinati soggetti, diverse sono le situazioni di chi sia stato

condannato solo per reati non ostativi e chi lo sia stato sia per

questi sia per reati ostativi. L'eventualità, poi, che una

differenza di trattamento possa derivare dalla mancata redazione del

cumulo costituisce una disfunzione di mero fatto, non valutabile

sotto il profilo della costituzionalità della disciplina. Infine, le

limitazioni censurate non possono ritenersi irragionevoli o tali da

negare assolutamente le finalità rieducative della pena in quanto,

come affermato dalla sentenza n. 306 del 1993, ben può il

legislatore ridurre l'ambito dei benefici penitenziari ai fini del

contrasto con una criminalità organizzata aggressiva e diffusa,

tenuto conto del fatto che la prospettiva rieducativa è comunque

mantenuta aperta dalla possibilità di concessione della liberazione

anticipata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, preso atto

dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l'art.

4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.

354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto

1992, n. 356, vieta, in mancanza di collaborazione con la giustizia,

la concessione di misure alternative alla detenzione ai condannati

per i reati indicati nella medesima disposizione anche qualora essi

abbiano già espiato per intero la pena relativa a detti reati,

permanendo però in espiazione contestuale di pena per reati non

considerati dalla predetta disposizione, e quindi di per sé non

ostativi ai benefici, dubita del contrasto di tale norma: a) con

l'art. 3 della Costituzione, poiché i condannati in espiazione di

pena per reati "non ostativi" sarebbero discriminati a seconda che

abbiano o meno in precedenza espiato pene per delitti "ostativi"; ed

inoltre perché, "la situazione di chi espia senza soluzioni di

continuo" (anche per circostanze casuali) "pene per reati diversi,

diviene più pesante rispetto a chi ha avuto l'abilità o la fortuna

di espiare separatamente le varie pene"; b) con l'art. 27 della

Costituzione, per la "compressione delle finalità rieducative della

pena", la lesione dei "principi della proporzione e della

individualizzazione della pena" e la "vanificazione di programmi e

percorsi rieducativi" già adombrati nella sentenza n. 306 del 1993

della Corte costituzionale; c) con il principio di ragionevolezza,

finendosi "per far pesare sine die sui soggetti colpe già per intero

pagate, negando agli stessi quei percorsi alternativi che sono i soli

che garantiscono il contenuto risocializzante della pena".

2. - La questione è infondata, essendo basata su una erronea

interpretazione della norma impugnata.

La Cassazione, sin dagli inizi dell'applicazione della legge 26

luglio 1975, n. 354, che, nel suo assetto originario, vietava la

concessione delle misure alternative alla detenzione ai condannati

per determinati gravi delitti, ha costantemente affermato che in caso

di cumulo di pene inflitte per diversi reati poteva essere ammesso

alle misure alternative alla detenzione il condannato che avesse già

scontato la pena relativa al delitto ostativo alla concessione di

tali benefici.

Tale giurisprudenza, assolutamente uniforme, si basava sulla

considerazione che le norme concernenti il cumulo delle pene non

potevano mai risolversi in un danno per il condannato; sicché, ove

determinati effetti penali negativi fossero collegati alle singole

pene e non fossero altrimenti determinabili se non in rapporto ad una

loro autonoma e distinta valutazione, le pene dovevano riacquistare

la loro individualità, previo scioglimento temporaneo e parziale del

cumulo.

Un contrario orientamento è stato assunto, di recente (più

precisamente, a partire dal 1992), in alcune decisioni della Suprema

Corte, secondo cui, nel caso di cumulo di pena riguardanti delitti

unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato

"ostativo", non può procedersi - diversamente da quanto avviene per

l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto - allo scioglimento del

cumulo ai fini della concedibilità dei benefici penitenziari, né

può considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato

"ostativo", in quanto l'art. 4- bis fa riferimento alla

"pericolosità soggettiva del detenuto, certificata dalla condanna

per un determinato reato e ad essa collega la esclusione di vari

benefici, senza possibilità di distinguere, in caso di pene

concorrenti, e di attribuire, quindi, ad un periodo pregresso

l'espiazione di quella parte di pena collegabile al reato per cui

vige il divieto di concedibilità" (così, Sez. I, 18 giugno 1993,

Sfara).

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, tale

nuova linea giurisprudenziale non può considerarsi diritto vivente,

sia perché contrastata da un numero molto maggiore di precedenti

decisioni, sia perché non costante nemmeno nell'ultimo periodo di

tempo. Ed infatti, da una pur recente sentenza della medesima Sez. I

della Cassazione (del 9 novembre 1992, Policastro), viene ribadito

che "la semilibertà è applicabile anche nel caso in cui la pena cui

si riferisce sia stata cumulata con altra pena inflitta per un reato

in relazione al quale sussiste un divieto di legge, ma che tuttavia

risulti in precedenza espiata".

3. - Giova osservare che, diversamente da quanto affermato nelle

ultime sentenze della Cassazione, che individuano la ratio del

divieto di scioglimento del cumulo nella valutazione di

"pericolosità soggettiva" del detenuto derivante dalla condanna per

un reato "ostativo", non si rinvengono dati normativi per sostenere

che la nuova disciplina recata dall'art. 4- bis abbia creato una

sorta di status di "detenuto pericoloso" che permei di sé l'intero

rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna.

Al contrario, proprio perché la disciplina sulle misure alternative si articola, ancor più che nel passato, in termini diversi in

relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata

condanna la cui pena è in esecuzione, deve ritenersi ulteriormente

valorizzato il tradizionale insegnamento giurisprudenziale della

necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che,

ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata

considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene.

La contraria opinione collega invece il permanere della

pericolosità soggettiva al dato contingente di un rapporto esecutivo

in atto; con la conseguenza che, per circostanze meramente casuali

(dipendenti ad esempio dal sopravvenire di nuovi titoli detentivi nel

corso della esecuzione della pena per precedenti condanne) verrebbe

ad atteggiarsi in modo differente il regime dei presupposti per

l'applicazione delle misure alternative.

Una tale conseguenza configurerebbe, sotto il profilo della

irragionevole discriminazione di situazioni tra loro assimilabili, la

lesione dell'art. 3 della Costituzione; sicché, in presenza del

riferito contrasto di orientamenti giurisprudenziali deve comunque

essere preferita la soluzione interpretativa conforme a Costituzione,

che è quella di cui è espressione l'orientamento più tradizionale.

4. - In tal modo interpretata, la disposizione impugnata si

sottrae alle censure di incostituzionalità prospettate dal giudice a

quo, cosicché la questione va dichiarata infondata nei sensi di cui

in motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo

periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera

a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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