Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 18d.P.R. 488/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Masetti Cesarina e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 655 del regitro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di

Agrigento nel procedimento civile vertente tra Zambito Anna e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 dal Pretore di Agrigento

nel procedimento civile vertente tra Cangialosi Giovanna e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Masetti Cesarina nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 22 ottobre 1987, Masetti Cesarina

conveniva in giudizio l'I.N.P.S. davanti al Pretore di Bologna,

chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di

invalidità, denegata in sede amministrativa. L'Istituto convenuto

contestava il fondamento dell'avversa pretesa in base al duplice

rilievo che l'assicurata aveva proposto domanda di pensione di

invalidità successivamente al compimento dell'età pensionabile (e

perciò tardivamente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 222 del

1984) e che, comunque, all'epoca di presentazione di tale domanda,

l'interessata stessa non poteva vantare i necessari requisiti

contributivi, restando irrilevante l'avvenuto perfezionamento di

questi nel corso della successiva procedura amministrativa.

Il giudice adito, ritenuta l'infondatezza della prima delle

suddette argomentazioni difensive, osservava che l'effettivo ostacolo

all'accoglimento della domanda derivava dal fatto che l'art. 18 del

d.P.R. n. 488 del 1968, come interpretato dalla giurisprudenza della

Corte di cassazione, costituente "diritto vivente" applicabile alla

fattispecie, considera rilevante il perfezionamento del requisito

contributivo che, originariamente (all'epoca, cioè, della

presentazione della domanda di pensione) insussistente, sopravvenga

nelle more del successivo procedimento amministrativo, solamente in

riferimento ad alcune categorie di assicurati (coltivatori diretti,

mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché artigiani ed

esercenti attività commerciali), imponendo, invece, per tutte le

altre, come quella della ricorrente, che, ai fini dell'accoglibilità

della domanda, il requisito stesso sia già perfezionato all'epoca

suddetta.

Rilevava, poi, lo stesso giudice che la citata norma, così

interpretata, suscitava dubbi di illegittimità costituzionale e

sollevava, pertanto, la questione in oggetto ritenendone in re ipsa

la rilevanza. Osservava, in particolare, che l'esposta

discriminazione fra diverse categorie di lavoratori assicurati non ha

alcun ragionevole fondamento, tenuto anche conto del fatto che essa

non si pone esclusivamente nei rapporti fra lavoratori autonomi e

lavoratori subordinati, essendo applicabile altresì nei confronti di

taluni di questi ultimi la disposizione che consente di dar rilievo

al perfezionamento del requisito contributivo intervenuto in epoca

posteriore alla presentazione della domanda amministrativa di

pensione: donde la violazione dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

Inoltre, ad avviso del giudice a quo, la sancita esclusione di

tale rilievo nei confronti di alcune categorie di assicurati

renderebbe, in parte qua, la norma censurata contrastante con l'art.

38, secondo comma, della Costituzione, escludendo tali categorie

dall'apprestamento di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in

caso... di invalidità".

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è

costituita la parte privata ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello

Stato.

2.1. - La difesa della parte privata ha preliminarmente insistito

sull'erroneità dell'interpretazione della norma alla cui stregua si

pone il problema della sua legittimità costituzionale, osservando

che una più corretta opzione ermeneutica dovrebbe indurre a ritenere

la norma medesima inidonea a fondare la censurata discriminazione ed

a estendere a qualsiasi categoria di lavoratori la prevista rilevanza

della sopravvenienza del perfezionamento del requisito contributivo.

Ciò anche perché detta norma va intesa alla stregua dei principi

posti dalla relativa legge di delegazione (legge 18 marzo 1968, n.

238, art. 6, sub d), che sembra escludere qualsiasi possibilità di

siffatta discriminazione. Ove non fosse accoglibile tale più

corretta interpretazione, conclude detta difesa, ai motivi di

illegittimità costituzionale dedotti dal giudice a quo, riguardo

alla norma censurata, sarebbe da aggiungere anche quello della

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per manifesto

eccesso di delega.

2.2. - La difesa dell'Autorità intervenuta ha concluso nel senso

della manifesta infondatezza della questione, per essere questa

sostanzialmente analoga all'altra già ritenuta tale dalla Corte con

l'ordinanza n. 349 del 1988.

3. - Analoga questione è stata poi sollevata dal Pretore di

Agrigento con due ordinanze di identico contenuto, rese in

altrettanti procedimenti aventi anch'essi ad oggetto la

rivendicazione di pensione di invalidità denegata in sede

amministrativa per essersi il requisito contributivo perfezionato

solo successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Il giudice remittente motiva i propri dubbi di illegittimità

costituzionale con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli

sopra esposti, estendendo tuttavia la censura all'intero art. 18 del

d.P.R. n. 488 del 1968 e deducendo altresì la violazione dell'art.

35, primo comma, della Costituzione, per la ragione che, a causa

della ricordata discriminazione, talune forme di lavoro dipendente

resterebbero, solo per questa loro qualità, prive della tutela che

il citato precetto costituzionale impone.

3.1. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso nel senso della manifesta infondatezza della

questione per le ragioni già ricordate.

Nell'imminenza della Camera di consiglio, ha depositato una

memoria la parte privata ribadendo le deduzioni difensive già svolte

con l'atto di costituzione ed, in particolare, sottolineando che,

oltre ai motivi di illegittimità costituzionale della norma

censurata proposti dai giudici remittenti, non può trascurarsi

quello derivante dal fatto che detta norma, se interpretata nel senso

del divieto di utile spostamento del requisito contributivo in epoca

successiva alla proposizione della domanda di pensione, sembra porsi

in contrasto con l'opposto principio derivabile dalla norma delegante

(art. 6 sub d della legge 18 marzo 1968, n. 238) e da altre

disposizioni confermative del principio stesso (art. 6 della legge n.

155 del 1981).

Alla stregua anche di tali rilievi, la suddetta parte insiste per

la trattazione della causa in udienza pubblica, nonostante il

precedente specifico di cui all'ordinanza di manifesta infondatezza

di questa Corte n. 349 del 1988. Considerato in diritto I Pretori di Bologna e di Agrigento dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella

parte in cui prevede che il requisito contributivo, ai fini del

conseguimento della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche

nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario solo per i

coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché

per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e non anche

per i lavoratori dipendenti. A loro parere risulterebbero violati: a)

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irrazionale

disparità di trattamento che si verifica tra le varie categorie di

lavoratori; b) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, risultando

non tutelate alcune forme di lavoro dipendente; c) l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, in quanto, in caso di invalidità, ai

lavoratori esclusi dall'ambito di operatività della suddetta norma

vengono a mancare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

La questione è fondata.

Invero, l'esclusione della maggior parte dei lavoratori dipendenti

dall'ambito di operatività della norma che prevede la possibilità

del conseguimento del requisito contributivo anche durante il

procedimento amministrativo o giudiziario che si instaura a seguito

del rigetto della domanda di pensione, non trova una razionale

giustificazione.

Non rileva la circostanza che trattasi di gestioni speciali

poiché queste afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale

generale e la loro peculiarità risiede solo in aspetti

contabili-finanziari.

La censurata esclusione non trova fondamento nemmeno nella natura

del rapporto, in quanto la norma si applica non solo a lavoratori

autonomi ma anche a lavoratori subordinati, quali sono i braccianti

agricoli. Essa, quindi, crea irragionevole disparità di trattamento

tra categorie di lavoratori subordinati.

Inoltre, l'esclusione riguarda solo la pensione di invalidità

poiché l'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che

la pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori

dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel

caso in cui al raggiungimento dell'età pensionabile manchino i

requisiti dell'anzianità assicurativa e contributiva, decorre dal

primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti

siano raggiunti.

Del resto, lo stesso Istituto previdenziale aveva instaurato la

prassi di concedere la pensione di invalidità anche ai lavoratori

dipendenti nel caso in cui essi avessero raggiunto il requisito

contributivo durante il procedimento amministrativo o giudiziario,

abbandonandola solo a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale più

rigoroso formatosi sul punto, secondo cui il conseguimento del

requisito contributivo in dette fasi procedimentali non produceva

effetti in quanto sia la prestazione lavorativa che il versamento dei

contributi, quali presupposti di fatto, dovevano preesistere ed

essere accertati alla data della domanda amministrativa.

Dette ragioni, comunque, possono valere sul piano interpretativo

della norma ma certamente non nel giudizio di verifica della sua

conformità ai precetti costituzionali.

Sussistendo la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione,

va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata

nella parte in cui non prevede anche per i lavoratori dipendenti tra

quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla

data della domanda, possa risultare perfezionato prima della

definizione di questa o della decisione del ricorso in via

amministrativa o giudiziaria.

Le altre censure restano assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R.

27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella

parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di

invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito

contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla

domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento

amministrativo o giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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