Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla

organizzazione della pubblica amministrazione); degli artt. 11, comma

primo, 12, comma primo, e 16, commi primo e terzo, legge 22 ottobre

1971, n. 865; degli artt. 14, comma quarto, e 19 legge 28 gennaio

1977, n. 10; dell'art. 8 della legge della regione Emilia- Romagna 24

marzo 1975, n. 18, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Cavatorta Mauro

c/Sindaco del Comune di Langhirano e Regione Emilia-Romagna, iscritta

al n. 108 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1978;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1979 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Volpe

Liliana c/Presidente Giunta provinciale di Bologna ed altri, iscritta

al n. 577 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 284 del 1979;

3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1980 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Romeo Michelina

c/Comune di Motta S. Giovanni ed altro, iscritta al n. 577 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 352 del 1981;

4) ordinanza emessa il 14 aprile 1983 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da

Montanari Wanna c/Comune di Ravenna ed altri, iscritta al n. 597 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 329 del 1983.

Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia- Romagna e di

Romeo Michelina nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni e Fabio Roversi Monaco per la

Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 (n. 108, r.o. 1979),

il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art.

125, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382, a norma del quale il

controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da

altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione è

attribuito ai comitati regionali di controllo.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, il

giudice a quo sostiene che, essendo la competenza in materia di

funzioni delegate una competenza dell'ente delegante e restando tale

anche dopo la delega, la norma impugnata illegittimamente demanderebbe

la funzione di controllo allo stesso ente che ha competenza ad emanare

l'atto da controllare. Invero, l'art. 125, primo comma, Cost.,

disponendo che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi

della Regione è esercitato da un organo dello Stato, si riferirebbe a

tutti gli atti di competenza regionale, ancorché delegati ad altri

enti: infatti, una diversa interpretazione svuoterebbe grandemente di

contenuto il disposto dell'art. 125, primo comma, tenendo conto che

l'art. 118 Cost. stabilisce l'esercizio in via normale delle funzioni

amministrative della Regione attraverso la delega agli enti locali.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di intervento si osserva che l'art. 62 della l. 10

febbraio 1953, n. 62 disponeva che le deliberazioni adottate dagli enti

locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, fossero soggette

al controllo della Commissione di controllo sull'amministrazione

regionale. Si rileva, peraltro, che pur essendo stata tale norma

ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del

1972, fu criticata in dottrina, auspicandosi un decentramento, in tema

di competenze delegate, anche nei controlli. Auspicio accolto, appunto,

dalla nuova normativa dettata dall'art. 4 della l. n. 382 del 1975.

Secondo le tesi esposte nell'atto di intervento, sarebbe

discutibile che le funzioni delegate a norma dell'art. 118 Cost.

restino funzioni regionali. Ad ogni modo - osserva l'Avvocatura dello

Stato - nel novero dei controlli sugli atti, si debbono distinguere

quelli che sono stabiliti in ragione della situazione giuridica propria

dell'autore dell'atto controllato, i quali delimitano l'autonomia

dell'ente controllato, dai controlli istituiti in ragione della specie

e del contenuto dell'atto obbiettivamente considerato, prescindendosi

cioè dalla sua provenienza.

La appartenenza dei controlli prescritti e regolati dagli artt. 125

e 130 Cost., alla categoria dei controlli disposti in considerazione ed

a delimitazione della capacità giuridica dell'ente controllato e non

di quelli istituiti in considerazione del contenuto oggettivo dell'atto

e dell'interesse pubblico in concreto perseguito, sarebbe - secondo

l'Avvocatura dello Stato - confermata dalla lettera delle due

disposizioni costituzionali, che regolano il controllo "sugli atti

amministrativi della Regione" e quella "sugli atti delle provincie, dei

comuni e degli altri enti locali", senza alcun riferimento

all'oggettivo contenuto di quegli atti ed all'interesse in concreto

perseguito. Pertanto, in mancanza di espressa esclusione, dovrebbe

ritenersi che la previsione dei due articoli comprenda tutti gli atti

amministrativi, rispettivamente, delle Regioni e degli enti

territoriali minori, emessi nell'esercizio delle loro competenze, quali

risultano determinate, direttamente o indirettamente, dalla

Costituzione; perciò anche nell'esercizio delle funzioni delegate in

forza, rispettivamente, del secondo e del terzo comma dell'art. 118

Cost..

2. - Questione identica è stata sollevata anche dal T.A.R. per la

Calabria con ordinanza 3 ottobre 1980 (n. 577, r.o. 1981).

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Si

è costituita pure la parte ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo

che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. - Con altra ordinanza, emessa il 24 gennaio 1979 (n. 577, r.o.

1979), nel corso di un giudizio analogo ai precedenti - nei quali

s'impugnavano gli atti di un procedimento espropriativo - il T.A.R. per

l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dei seguenti articoli di legge:

a) - dell'art. 16, primo e terzo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865

nonché dell'art. 14, quarto comma, della l. 28 gennaio 1977, n. 10, in

quanto per le aree esterne ai centri già edificati, prevedendo che

l'indennità di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio

nel precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto

nell'area da espropriare, violerebbero l'art. 42, terzo comma, Cost.;

b) - dell'art. 8 della l. reg. dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975,

n. 18, in quanto tale articolo, designando gli organi degli enti locali

competenti ad esercitare le funzioni a questi delegate dalla Regione,

invaderebbe la competenza dello Stato in materia di ordinamento degli

enti locali, in violazione dell'art. 128 Cost.:

c) - dell'art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382, in quanto tale

articolo, domandando il controllo sulle deliberazioni degli enti locali

nelle materie loro delegate dalla Regione ai Comitati regionali di

controllo, contrasterebbe con l'art. 125, primo comma, Cost., che

prevede l'affidamento del controllo degli atti amministrativi regionali

ad un organo dello Stato;

d) - del combinato disposto dell'art. 4 della l. n. 382 del 1975 e

dell'art. 8 della l. reg. dell'Emilia-Romagna n. 18 del 1975, in quanto

delegando quest'ultimo articolo la materia espropriativa per opere non

regionali e non dello Stato al presidente dell'amministrazione

provinciale, e prescrivendo il detto art. 4, sui relativi atti, il

controllo regionale in luogo di quello dello Stato, tale combinato

disposto viene a configurare un trasferimento alla provincia delle

funzioni amministrative in tale materia, in violazione o della riserva

esclusiva di legge costituzionale di cui all'ultima parte del secondo

comma dell'art. 117 Cost., oppure della riserva esclusiva della legge

della Repubblica, di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., ove si

ritenga che la materia delegata sia di interesse esclusivamente locale;

e) - dell'art. 11, primo comma, della l. n. 865 del 1971, perché

non prevede che l'autorità cui spetta di dichiarare la pubblica

utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, fissi il termine per

l'inizio e il compimento dei lavori e quello entro il quale

l'espropriazione deve essere compiuta, lasciando arbitra

l'amministrazione di protrarre nel tempo gli uni e l'altra, con

violazione dei principi contenuti nel terzo comma dell'art. 42 Cost.,

sia in ordine alla riserva di legge per la espropriazione per motivi di

pubblico interesse, sia in ordine alla congruità dell'indennizzo, il

cui contenuto economico può venire ridotto, a causa del ritardo del

provvedimento di esproprio rispetto al momento in cui l'indennità

provvisoria accettata, ovvero quella di cui all'art. 15 della l. n.

865, sono state determinate;

f) - dell'art. 19 della l. n. 10 del 1977 perché, stabilendo che

le nuove norme sulla determinazione dell'indennità di espropriazione e

di occupazione si applicano nei casi in cui l'indennità non sia ancora

definita, non detta alcuna disposizione circa la necessità che

l'espropriando sia messo in condizione di esercitare il suo diritto di

optare per la cessione volontaria dell'immobile: necessità derivante

dal dettato del primo comma dell'art. 14 della stessa legge n. 10.

Ciò violerebbe, infatti, il principio di uguaglianza tra cittadini

espropriati, in vista di opere di pubblica utilità della stessa

specie, nei confronti dei quali viene applicata, quanto a possibilità

di cessione volontaria del bene, una norma più vantaggiosa (il primo

comma dell'art. 14 della l. n. 10/1977) ovvero quella meno vantaggiosa

(il primo comma dell'art. 12 della l. n. 865/1971, modificato dall'art.

6 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115, convertito dalla l. 27 giugno 1974,

n. 247) a seconda che l'entrata in vigore della l. n. 10/1977

intervenga prima oppure dopo la scadenza dei termini di cui al primo

comma dell'art. 12 della l. n. 865/1971 per l'esercizio della opzione

per la cessione dell'immobile.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

4. - Con altra ordinanza del 14 aprile 1983 (n. 597 r.o. 1983)

emessa nel corso di un provvedimento avente ad oggetto l'impugnazione

di una variante ad un p.e.e.p., il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha

sollevato, infine - oltre alla questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della l. n. 382 del 1975 (proposta negli stessi termini

dianzi esposti) - anche questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 9 della l. reg.

dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 come sostituito dall'art. 3

della l. reg. 13 gennaio 1978, n. 5, nella parte in cui affida ai

comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e

d'urgenza e per le espropriazioni relative alle opere pubbliche

trasferite o delegate alle Regioni.

In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri e si è costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo che le

questioni siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano varie questioni di

legittimità costituzionale in ordine a disposizioni legislative

statali o regionali, relative tutte alla materia delle espropriazioni

per causa di pubblica utilità o al controllo sui relativi atti e

pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica

sentenza.

2. - Una prima questione di legittimità costituzionale (sollevata

con le ordinanze 20 ottobre 1977, 24 gennaio 1979 e 14 aprile 1983 del

T.A.R. per l'Emilia-Romagna e 7 ottobre 1980 del T.A.R. per la

Calabria) ha ad oggetto l'art. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n.

382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della

pubblica amministrazione"), a norma del quale il controllo sulle

deliberazioni adottate dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti

locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni è attribuito ai

comitati regionali di controllo.

I giudici a quibus dubitano che tale disposizione violi l'art.

125, primo comma, Cost., il quale, parlando di "atti amministrativi

regionali" si riferirebbe anche agli atti delegati dalla Regione agli

enti locali: ne conseguirebbe che per effetto della norma

costituzionale anche gli atti delegati dovrebbero essere soggetti al

controllo dell'organo previsto dalla medesima disposizione e la legge

ordinaria non potrebbe trasferire il controllo medesimo ad altro

organo, come ha fatto l'art. 4 della legge statale n. 382 del 1975.

La questione non è fondata.

Invero l'art. 125, primo comma, Cost., quando parla di "atti

amministrativi regionali" non contiene alcuna precisazione o

specificazione, né fa riferimento ad alcun criterio che possa valere

ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre al

sindacato del ripetuto organo. La dizione adoperata, quindi, nella sua

latitudine, può comprendere tanto gli atti che siano direttamente

emanati dagli organi regionali quanto quelli che, pur essendo delegati

ad enti locali, siano obbiettivamente regionali siccome emanati

nell'ambito di materie rientranti nelle competenze regionali: tali

competenze, d'altro canto, non vengono certamente meno per il fatto che

la Regione, seguendo il criterio indicato in via preferenziale

dall'art. 118, terzo comma, Cost., abbia ritenuto di avvalersi della

delega, che può sempre revocare nelle forme di legge.

Consegue da questa premessa che in mancanza, nella Costituzione, di

una norma rigida, il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di

esercizio del controllo sui ripetuti atti gode di una facoltà di

scelta e può, quindi, sottoporre al controllo dell'organo statale di

cui all'art. 125 Cost. tutti gli atti rientranti nella competenza

regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma può

anche sottoporre solo quelli che vengano adottati direttamente dagli

organi della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti

delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art. 130

Cost.).

Il legislatore ordinario, cioè, può, in caso di delega da parte

della Regione, attribuire maggiore rilievo ad un dato oggettivo, vale a

dire al carattere delle funzioni ed al legame con il soggetto

astrattamente competente (e, quindi, delegante) ma può invece far leva

sul dato puramente soggettivo, riferendosi esclusivamente alla

appartenenza dell'organo che adotta l'atto all'uno od all'altro

soggetto.

Al primo dei cennati criteri si era attenuto il legislatore con

l'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e questa Corte, con la

sentenza n. 40 del 1972, ritenne costituzionalmente legittima la norma,

tenuto conto che le funzioni delegate non cessano di essere imputabili

alle Regioni.

Ma ugualmente non contrastante con la Costituzione appare il

diverso criterio seguito ora dalla più recente legge n. 382 del 1975,

ove si consideri che nella realtà concreta l'atto soggetto a controllo

viene emanato da organi appartenenti ad altri soggetti e non è,

quindi, irrazionale sottoporlo al medesimo sindacato al quale sono

assoggettati tutti gli altri atti che promanano dai medesimi organi.

Del resto questa Corte ha più volte riconosciuto che il rapporto

delegatorio comporta per l'ente delegante poteri di vigilanza e

controllo, che possono giungere fino alla sostituzione (sent. n. 29 del

1975; sent. n. 40 del 1960 e sent. n. 40 del 1961), sicché il

principio contenuto nell'articolo in discussione si inserisce anche

logicamente in questa realtà.

Né può dirsi che in tal modo la Regione, abbondando in deleghe,

potrebbe sottrarre i suoi atti al controllo preveduto dall'art. 125,

cioè all'organo statale, poiché la delega avviene a mezzo di leggi

regionali sulle quali, come è noto, deve essere esercitato il

controllo voluto dall'art. 127 Cost..

Neppure ha rilievo costituzionale il fatto che con il sistema più

recente il sindacato su atti obbiettivamente regionali viene esercitato

da un organo regionale, poiché, come si è già detto, è la stessa

norma costituzionale (art. 125) che consente questa soluzione (al che,

in ogni caso, si aggiunga che l'organo regionale preveduto dall'art. 55

della legge n. 62 del 1953 è collegiale e di esso fanno parte anche

membri non nominati dalla Regione).

3. - Una seconda questione di legittimità costituzionale

(ordinanza 24 gennaio 1979 del T.A.R. per l'Emilia- Romagna) investe

l'art. 16, primo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

nonché l'art. 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in

quanto prevedono che per le aree esterne ai centri abitati la

indennità di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio

del precedente anno solare corrispondente al tipo di coltura in atto

nell'area da espropriare. Tali norme, ad avviso del giudice a quo,

violerebbero l'art. 42, terzo comma, Cost., perché, escludendo il

ricorso al valore venale, si fa riferimento ad un dato di valutazione

estraneo alle caratteristiche dell'immobile e relativo ad un bene di

tipo diverso, conducendo ad una quantificazione dell'immobile del tutto

irrisoria.

Anche tale questione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 5 del 1980 e n. 231

del 1984) ha chiarito, in sostanza, che per la determinazione della

indennità di espropriazione occorre che la legge faccia riferimento

alle caratteristiche essenziali del bene ablato, e cioè tenga esatto

conto della realtà delle cose: in conseguenza, soprattutto con la

sentenza n. 231, si è affermato che il criterio del valore agricolo,

se è lesivo dei principi costituzionali quando si tratti di terreni

che hanno ricevuto diversa destinazione, non lo è quando viene

riferito alle aree prive di attitudine edificatoria così come definita

dalla medesima giurisprudenza (vedasi in particolare la cit. sent. n.

231).

Nel quadro di queste affermazioni la Corte di cassazione (sent. 24

ottobre 1984, n. 5401) ha anch'essa sostanzialmente precisato che

occorre avere riguardo alla consistenza del bene da esproriare per cui,

anche dopo la sent. n. 5 del 1980, il criterio del valore agricolo

rimane fermo per le aree che hanno in realtà destinazione agricola.

Ed allora le norme impugnate in questa sede devono essere

interpretate nel senso che laddove l'area sia da considerare

edificatoria (nei sensi precisati dalla ripetuta sent. n. 231 del

1984), la indennità non può non tenere conto di questa realtà,

mentre il riferimento al valore agricolo rimane fermo sempre che le

aree abbiano effettivamente destinazione agricola: così interpretate,

le norme in discussione appaiono conformi ai principi costituzionali e

non meritano censura sotto il profilo in esame.

4. - Una terza questione di legittimità costituzionale viene

sollevata (ordinanza 24 gennaio 1979 del T.A.R. per l'Emilia-Romagna)

sull'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n.

18: si assume che questa disposizione designando quali siano gli organi

degli enti locali che debbono esercitare le funzioni delegate dalla

Regione, invada la competenza dello Stato in materia di ordinamento

degli enti stessi, in violazione dell'art. 128 Cost..

A parte la considerazione che questa Corte con la sentenza n. 319

del 1983 ha riconosciuto la legittimità costituzionale di disposizioni

del genere, sta di fatto che l'art. 8 denunciato è stato abrogato e

sostituito con l'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5: in

queste condizioni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte,

s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini

la rilevanza della proposta questione.

5. - Altra questione di legittimità costituzionale (ordinanza 24

gennaio 1979 del T.A.R. per l'Emilia-Romagna) investe il combinato

disposto dall'art. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n. 382, e

dell'art. 8 della citata legge regionale n. 18 del 1975, in quanto

delegando ai presidenti delle amministrazioni provinciali la materia

delle espropriazioni per causa di p.u. per opere né statali né

regionali si potrebbe configurare un trasferimento alla provincia delle

funzioni amministrative in violazione o della riserva di legge

costituzionale di cui all'art. 117, primo comma, ultima parte, Cost. o

della riserva esclusiva della legge della Repubblica di cui all'art.

118, primo comma, Cost..

La Corte rileva che, come si è già detto, l'art. 8 della legge

regionale n. 18 è stato abrogato e sostituito con l'art. 3 della

successiva legge regionale n. 5 del 1978, sicché anche in questo caso

occorre restituire gli atti al giudice a quo per il riesame della

rilevanza della proposta questione.

Rimane ovviamente assorbita la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge statale n. 382 del 1975, poiché

per effetto della legge regionale n. 5 predetta è venuta meno la

stessa possibilità di sottoporre atti di enti locali al controllo

degli organi regionali: comunque la questione relativa al citato art. 4

è stata riconosciuta non fondata con la presente sentenza.

6. - Una quinta questione di legittimità costituzionale (ordinanza

24 gennaio 1979 del T.A.R. per l'Emilia- Romagna) ha ad oggetto l'art.

11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, poiché non

prevede che l'autorità alla quale spetta dichiarare la pubblica

utilità, la indifferibilità e la urgenza delle opere in vista delle

quali occorra procedere ad espropriazione fissi i termini per l'inizio

e l'ultimazione sia delle espropriazioni sia dei lavori. In tal modo

si violerebbero i principi contenuti nell'art. 42, terzo comma, Cost.,

sia in ordine alla riserva di legge per le espropriazioni per causa di

p.u. sia in ordine alla congruità dell'indennizzo il cui contenuto

economico potrebbe venire ridotto per il ritardo del provvedimento di

espropriazione rispetto al momento in cui l'indennità provvisoria è

stata accettata.

La questione non è fondata.

È ben vero che la legge n. 865 del 1971 non parla della fissazione

dei termini per l'inizio e la ultimazione delle espropriazioni e dei

lavori, ma è anche ben vero che la giurisprudenza è del tutto

costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali termini

costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento

espropriativo. E la necessità della fissazione di tali termini, posta

già in via generale con l'art. 13 della legge 23 giugno 1865, n. 2359,

è rimasta ferma anche dopo la entrata in vigore della legge n. 865

del 1971, la quale ha modificato soltanto in parte le norme precedenti

sulle espropriazioni in questione ma, se ha taciuto in ordine alla

fissazione di quei termini, non ha abrogato il citato art. 13 della

legge del 1865. Questa legge, d'altro canto, conserva tuttora, secondo

la giurisprudenza, valore di legge generale applicabile in tutti i casi

nei quali le leggi speciali non la abbiano modificata anche

implicitamente: e nel caso di specie non sussiste alcun motivo per

ritenere abrogato implicitamente il citato art. 13.

7. - Una ulteriore questione di legittimità costituzionale

(ordinanza 24 gennaio 1979 del T.A.R. per l'Emilia-Romagna) investe

l'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale porrebbe in

essere una disparità di trattamento fra gli espropriati, stabilendo

che le nuove norme sulla determinazione dell'indennità di

espropriazione e di occupazione si applicano nei soli casi in cui

l'indennità non sia ancora definita.

In ordine a tale questione si rileva che l'impugnato art. 19 della

legge n. 10 del 1977, del quale si denuncia il contrasto con l'art. 3

Cost., limitatamente (come risulta dal contesto della motivazione) al

suo primo comma, è stato dichiarato incostituzionale, proprio in tale

comma, con la sentenza n. 5/1980 di questa Corte. Ne consegue che si

deve dichiarare la manifesta infondatezza della questione in parola.

8. - Un'ultima questione di legittimità costituzionale (ordinanza

14 aprile 1973 del T.A.R. per l'Emilia-Romagna) riguarda l'art. 9 della

legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, come

sostituito dall'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5,

sollevata in quanto tale articolo, affidando ai comuni le funzioni

amministrative per le occupazioni temporanee e d'urgenza e per le

espropriazioni relative ad opere pubbliche trasferite o delegate alle

Regioni, violerebbe l'art. 97 Cost..

Tale questione è manifestamente infondata, essendo state già

decise nel senso della non fondatezza o della manifesta infondatezza

numerose questioni analoghe (sent. n. 318 del 1983; ordd. nn. 42, 43,

71, 157, 158 e 161 del 1984).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento

regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione"),

sollevata con ordinanze 20 ottobre 1977, 24 gennaio 1979 e 14 aprile

1983 del T.A.R. per l'Emilia-Romagna e con ordinanza 7 ottobre 1980 del

T.A.R. per la Calabria, in riferimento all'art. 125, primo comma,

Cost.;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 16, primo e secondo comma, della l. 22 ottobre 1971, n.

865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;

norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche e

integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.

167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per

interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata"), 14, quarto comma, della l. 28 gennaio

1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli"), sollevata con

ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in

riferimento all'art. 43, terzo comma, Cost.;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata

con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in

riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della l. 28 gennaio 1977, n.

10, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna in riferimento all'art. 3 Cost.;

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. della Reg.

Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni

amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia

residenziale agevolata e convenzionata, nonché di viabilità,

acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o

delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e

del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione

per pubblica utilità"), come sostituito dall'art. 3 della legge della

stessa Regione 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica alla legge regionale n.

18/1975, relativamente alle deleghe per espropriazione e per

occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità"), sollevata

con ordinanza 14 aprile 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in

riferimento all'art. 3 Cost.;

6) ordina la restituzione degli atti relativamente alla questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. della Reg.

Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, sollevata con ordinanza 24 gennaio

1978 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna;

7) ordina la restituzione degli atti relativamente alla questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4

della l. 22 luglio 1975, n. 382, e 8 della l. della Reg. Emilia-Romagna

24 marzo 1975, n. 18, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal

T.A.R. per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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