Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'11 marzo 1993 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento

penale a carico di Carnovale Salvatore ed altri, iscritta al n. 598

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa l'11 marzo 1993, la Corte d'appello di

Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 600, terzo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui limita la

prevista possibilità di sospensione dell'esecuzione della condanna

al pagamento di una provvisionale al solo caso che possa derivarne

grave ed irreparabile danno".

Premesso che alcuni degli imputati appellanti hanno proposto

istanza di revoca della condanna - loro inflitta in primo grado - al

pagamento di una provvisionale, o, in subordine, la sospensione della

esecuzione di tale condanna sulla base di un affermato grave ed

irreparabile danno su di loro incombente, la Corte remittente,

dichiarata inammissibile la prima richiesta (in quanto non prevista

dalla legge), rileva che non sussistono gli estremi neanche per

l'accoglimento della seconda, non essendo gli istanti riusciti a

dimostrare la gravità ed irreparabilità del danno derivante dalla

esecuzione della menzionata condanna; ed osserva che, del resto, gli

imputati medesimi hanno, più che altro, mosso critiche alla sentenza

- alla quale hanno attribuito molteplici errori che ne dovrebbero

comportare la totale riforma - e lamentato, in particolare, che il

giudice di primo grado poco o nulla si sia curato della prova del

danno protestato dalle parti civili e dell'ammontare di esso: ma tali

argomenti degli imputati restano ininfluenti rispetto ad una norma,

quale quella impugnata, che pone come unico presupposto della

sospensione della immediata esecutività della condanna la

prospettiva di un danno grave ed irreparabile.

1.2. - Ciò posto, il giudice a quo rileva innanzitutto una

disparità di disciplina tra la norma in esame e quella di cui al

secondo comma del medesimo art. 600. Questa norma va posta in

relazione col primo comma dell'art. 540 e se ne ricava che la

condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno può essere

dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte

civile, "per giustificati motivi" dal giudice di primo grado e che,

ove ciò avvenga, il giudice di appello, ad istanza del responsabile

civile e dell'imputato, con ordinanza in camera di consiglio può

revocare o sospendere la provvisoria esecuzione.

La norma che stabilisce questa possibilità non ne determina i

presupposti, cosicché la parte richiedente può portare all'esame

del giudice di secondo grado ogni argomento idoneo a determinarne la

decisione ed anche, quindi, l'esistenza di gravi ed evidenti errori o

carenze di motivazione della condanna.

Si manifesta, dunque, prosegue il remittente, una sostanziale

disparità di trattamento circa la possibilità di ottenere la

sospensione della provvisoria (o immediata) esecuzione a seconda che

questa si riferisca alla condanna al pagamento di una provvisionale

sul danno o alla condanna esaustiva della domanda risarcitoria: in

questa disparità riceve un trattamento deteriore il condannato al

pagamento di una provvisionale, la cui possibilità di avere la

sospensione è limitata al ristrettissimo ambito dell'incombere di un

danno grave ed irreparabile.

1.3. - Allo scopo di verificare se si tratti di una disparità che

derivi da una scelta legislativa motivata e nella quale si possa

individuare un disegno razionale, la Corte remittente procede ad una

ricognizione delle norme che disciplinano la materia della

provvisoria esecutività (e della sua revoca o sospensione) delle

sentenze appellabili.

Osserva al riguardo che, nel codice di procedura penale abrogato,

solo con la legge 15 dicembre 1972, n. 773 fu aggiunto l'art. 489 bis

e introdotta la possibilità di declaratoria, su istanza della parte

civile, della provvisoria esecutività del capo della sentenza di

condanna di primo grado contenente l'assegnazione di una

provvisionale.

Quello stesso articolo stabilì che con decisione in camera di

consiglio il giudice di appello potesse, se richiesto, revocare la

concessione della provvisoria esecuzione o sospendere l'esecuzione

iniziata. Come per la concessione della provvisoria esecuzione, così

anche per la revoca o per la sospensione non furono determinati i

presupposti, rimessi quindi all'elaborazione giurisprudenziale, che

poteva individuarne i più svariati.

Passando al codice di procedura civile del 1940 è stata prevista

(art. 282) la concedibilità ad istanza di parte della provvisoria

esecuzione, con o senza cauzione, delle sentenze appellabili, o per

la certezza del titolo posto a fondamento della domanda, o per

l'esistenza del pericolo nel ritardo.

Nello stesso rito è stata prevista (art. 278) la possibilità di

condanna al pagamento di una provvisionale "nei limiti della

quantità per cui (il giudice) ritiene già raggiunta la prova" ed è

previsto (art. 282) che, sempre ad istanza della parte che ha

richiesto questa condanna, sia concessa la provvisoria esecuzione di

essa "tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla".

Ancora nello stesso codice (art. 283) è prevista la possibilità

di un riesame ad istanza di parte, nel giudizio di appello,

anticipato rispetto alla decisione del gravame, ai fini della revoca

della provvisoria esecuzione o della sospensione della esecuzione

iniziata.

Nel panorama normativo vanno poi inserite - prosegue la Corte

remittente - le modifiche al codice di procedura civile apportate con

la legge 26 novembre 1990, n. 353, tra le quali qui particolarmente

interessano quelle degli artt. 282 e 283 di detto codice, i quali ora

prevedono rispettivamente che "la sentenza di primo grado è

provvisoriamente esecutiva tra le parti"; e che "il giudice di

appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o

con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in

tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza

impugnata". Questi due articoli sono entrati in vigore dal 2 gennaio

1993, sia pure risultando applicabili solo alle cause introdotte non

prima di tale data, per effetto della legge 4 dicembre 1992, n. 477.

Il panorama tracciato mette in evidenza come attualmente

coesistano nell'ordinamento quattro complessi di norme (cinque se si

include anche quello relativo alle cause in materia di lavoro e di

previdenza) relativi ad analoga materia ma ognuno notevolmente o

radicalmente diverso dall'altro, mentre, ad avviso del remittente,

non sono rilevabili specifiche ragioni per cui le decisioni

appellabili emesse in relazione ad una azione civile debbano avere

trattamento diverso, quanto alla provvisoria esecutività, se emesse

in un processo civile o se emesse in connessione con un processo

penale.

1.4. - Dalla ricognizione compiuta risulta, dunque, riassume la

Corte remittente, che nel codice di procedura penale del 1988 si

riscontra un diverso trattamento, quanto alla provvisoria (o

immediata) esecutività, delle pronunce di primo grado relative

all'azione civile a seconda che esse contengano condanna esaustiva o

condanna provvisionale, e che questo diverso trattamento non si

giustifica ed anzi è irrazionale, dato che tra i due tipi di

condanna vi è solo una differenza quantitativa, secondo il chiaro

dettato normativo sul punto.

Risulta pure che il codice di procedura civile, dopo le modifiche

in esso introdotte nel 1990, elimina ogni diverso trattamento, quanto

all'esecutività, delle diverse categorie di sentenze di primo grado,

perché a tutte conferisce l'esecutività provvisoria.

Nel codice di procedura penale, poi, al diverso trattamento

relativo all'esecutività, prima specificato, delle condanne

esaustive e di quelle provvisionali corrisponde, nel secondo e terzo

comma dell'art. 600, come si è visto, una diversa possibilità, per

la parte che ha subito la condanna, di ottenere dal giudice di

appello, con decisione interlocutoria a seguito di un rito camerale,

la sospensione della provvisoria esecutività della condanna stessa:

a chi ha subito la condanna al pagamento della provvisionale

(esecutiva per legge), è, infatti, riservato un trattamento

deteriore, potendo ottenere la sospensione dell'esecuzione solo in

relazione alla prospettiva di un grave e irreparabile danno, mentre a

chi ha subito una condanna al risarcimento esaustiva è data la

possibilità della revoca o della sospensione per ogni motivo che

appaia al giudice d'appello idoneo a sostenere il provvedimento.

Si è riscontrato, infine, che il predetto trattamento, quanto

alla possibilità di sospensione della immediata esecutività,

riservato a chi nel processo penale abbia subito la condanna al

pagamento di una provvisionale, risulta deteriore anche rispetto a

quello che nel codice di procedura civile, come aggiornato nel 1990,

è riservato a chi abbia subito quel tipo di condanna ed ogni altro

tipo di condanna provvisoriamente esecutiva benché di primo grado.

Secondo la disposizione aggiornata di detto codice, infatti, è

possibile la sospensione dell'efficacia esecutiva o della esecuzione

"quando ricorrono gravi motivi".

Per di più, l'individuazione, nella norma impugnata, della

categoria del grave e irreparabile danno, come parametro della

possibile sospensione dell'esecuzione, crea alla concreta

possibilità di quella sospensione un ambito estremamente ristretto

se non addirittura improbabile.

1.5. - Osserva a questo punto il remittente che la previsione

della possibilità di sospensione, con ordinanza del giudice di

appello, della provvisoria (o immediata) esecutività delle sentenze

appellate - derivi detta esecutività da provvedimento del giudice di

primo grado o direttamente dalla legge - per la costanza con cui è

entrata a far parte degli ordinamenti processuali può essere

considerata un principio giuridico.

Il fondamento di questo principio risiede nella necessità di

contemperare l'esigenza della rapida tutela giudiziaria dei diritti

violati e l'incertezza delle decisioni finché non siano divenute definitive. Ne deriva che la scelta correlata alla valutazione

probabilistica del consolidarsi di una decisione nei successivi gradi

di giudizio è bene che non sia irretrattabile, ma consenta alla

parte, che ne è gravata, di ottenere una nuova valutazione in

concreto da parte di un giudice. Di ciò sono espressione le varie

norme esaminate, che lasciano al giudice dell'inibitoria un ampio

spazio decisorio, perché o non circoscrivono l'ambito dei motivi

esaminabili o lo indicano con formule assai generiche come

"giustificati motivi" e "gravi motivi".

Rispetto a queste si pone come eccezione l'art. 373 del codice di

procedura civile, ma trattasi di tipica eccezione confermativa della

regola, in quanto quell'articolo si riferisce solo alle sentenze

impugnate col ricorso per cassazione, cioè a sentenze che hanno

esaurito le fasi di merito e che, quindi, hanno alta probabilità di

diventare definitive. Sul presupposto del riferimento a sentenze

soggette ad appello, gli unici termini omogenei di confronto del

contenuto dell'impugnato terzo comma dell'art. 600 del codice di

procedura penale sono, pertanto - osserva in definitiva il remittente

- il secondo comma dello stesso articolo, l'art. 489 bis del codice

di procedura penale del 1930 (in quanto ancora vigente) e l'art. 283

del codice di procedura civile, tanto nella originaria che nella

nuova formulazione.

Queste norme, capaci di fornire con la necessaria omogeneità

termini di raffronto in relazione al caso di sentenze appellate

immediatamente esecutive o per disposto di legge o per statuizione

del giudice, prevedono la possibilità di sospensione da parte del

giudice di appello per motivi non ristretti al pericolo di grave ed

irreparabile danno, e per motivi, comunque, rispetto a questo più

ampi ed eterogenei: questa disparità di trattamento, conclude il

giudice a quo, siccome non sorretta da alcuna ragionevole

giustificazione, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione

e col principio di uguaglianza in esso sancito.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, limitandosi a chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata, con riserva di illustrare i motivi addotti

a sostegno di dette conclusioni in una successiva memoria, poi non

depositata. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella

parte in cui limita la prevista possibilità di sospensione

dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale al

solo caso che possa derivarne grave ed irreparabile danno".

Premesso che gli imputati appellanti, nel formulare, ai sensi della

norma impugnata, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della

condanna anzidetta (immediatamente esecutiva ope legis: art. 540,

secondo comma, c.p.p.), più che tendere a dimostrare l'esistenza del

danno grave ed irreparabile (senza, peraltro, riuscirvi), hanno

soprattutto criticato la sentenza di primo grado, proprio con

specifico riferimento alle questioni civili con essa decise, la Corte

remittente lamenta che la norma in esame, subordinando l'accoglimento

dell'istanza di sospensione al solo presupposto estremamente rigido

del "grave e irreparabile danno", non consente in alcun modo di

prendere in considerazione, ai fini della decisione, le censure mosse

dagli istanti avverso la sentenza impugnata.

Tale preclusione, ad avviso del giudice a quo, integra un

trattamento irragionevolmente deteriore per l'appellante rispetto a

quello ad esso riservato da una serie di altre disposizioni - relative anch'esse a sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive

(per disposto di legge o per statuizione del giudice) -, le quali

sono invece accomunate dal fatto di fornire al giudice di appello un

più ampio spazio decisorio nel concedere l'inibitoria, prevedendo la

possibilità della sospensione - rileva la Corte remittente - "per

motivi non ristretti al pericolo di grave ed irreparabile danno, e

per motivi, comunque, rispetto a questo più ampi ed eterogenei". Al

riguardo, la Corte medesima cita, quali termini di raffronto, l'art.

600, secondo comma, del codice di procedura penale, il quale non pone

specifiche condizioni per la revoca o la sospensione della

provvisoria esecuzione - disposta dal giudice per giustificati motivi

- della condanna (esaustiva) alle restituzioni e al risarcimento del

danno; l'art. 489 bis del codice di procedura penale abrogato (in

quanto ancora applicabile), il quale ugualmente non detta condizioni

per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione -

disposta dal giudice - del capo della sentenza di condanna che

assegna la provvisionale; l'art. 283 del codice di procedura civile,

nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990 (in quanto ancora

applicabile), che parimenti non prevede specifici presupposti per la

revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta ope

iudicis in casi determinati - delle sentenze di primo grado; infine,

l'art. 283 del medesimo codice di procedura civile, nel testo

introdotto dalla legge n. 353 del 1990 (ed applicabile nei processi

iniziati dopo il 1 gennaio 1993), secondo cui il giudice d'appello

può sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza

di primo grado - provvisoriamente esecutiva ope legis - "quando

ricorrono gravi motivi".

2.1. - La questione è fondata.

La norma impugnata costituisce indubbiamente, nel panorama

normativo delineato dal giudice a quo, un'eccezione rispetto ad un

criterio generale ricavabile dalle disposizioni sopra menzionate:

queste, infatti, anche se con formule non sempre identiche,

attribuiscono comunque tutte al giudice d'appello un ambito

decisorio, nell'esercizio del potere di inibitoria, tale da

ricomprendere valutazioni sia in punto di fumus boni iuris (cioè di

delibazione circa la probabile fondatezza del gravame), sia in punto

di periculum in mora (cioè in tema di effetti pregiudizievoli

derivanti dall'esecuzione).

La norma in discussione, invece, preclude al giudice l'esame del

primo aspetto, circoscrivendone la sfera valutativa - peraltro in

termini estremamente ristretti - soltanto sul secondo profilo.

2.2. - Preliminarmente va rilevato che l'art. 600 del codice di

procedura penale riproduce testualmente l'art. 562 del progetto del

1978; tuttavia né i lavori preparatori di tale progetto, né quelli

relativi al codice del 1988 forniscono alcun utile elemento in merito

all'adozione del criterio del "grave e irreparabile danno".

Inoltre - e soprattutto - è significativo che la scelta di tale

criterio non solo non trova alcuna indicazione nelle direttive del

legislatore delegante, del 1974 prima e del 1987 poi, ma anzi si pone

in evidente contrasto con esse. Invero, la formula adoperata nella

direttiva n. 26 della legge di delega del 1987 "facoltà del giudice

di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in

pendenza di impugnazione") - sostanzialmente identica a quella di cui

alla direttiva di pari numero della legge di delega del 1974 - è

già tale da ingenerare forti dubbi sulla compatibilità con essa

della norma delegata in questione; ma il raffronto con la formula

contenuta nella successiva direttiva n. 27 ("facoltà della Corte di

cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta

esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno") -

a sua volta sostanzialmente identica alla direttiva n. 28 della legge

delega del 1974 -, evidenzia in maniera decisiva la chiara volontà

del delegante (poi attuata nell'art. 612 del codice) di introdurre il

criterio restrittivo di cui trattasi limitatamente alle sentenze di

secondo grado impugnate in cassazione (in conformità a quanto

previsto nel codice di procedura civile all'art. 373), e,

correlativamente di escluderlo per quelle di primo grado appellate.

2.3. - Ciò posto, deve a questo punto osservarsi, più in

particolare, che, tra le disposizioni richiamate dal remittente, il

termine di raffronto più pertinente alla fattispecie in questione è

costituito dall'art. 283 del codice di procedura civile, nel testo

introdotto dalla legge n. 353 del 1990.

A parte il rilievo che non appaiono invocabili, quali tertia

comparationis, norme abrogate, anche se ne perduri l'applicabilità

in via transitoria per determinati giudizi, è decisiva in tal senso

la considerazione che la citata disposizione disciplina i presupposti

per la sospensione - da parte del giudice d'appello - dell'esecuzione

delle sentenze (civili) di primo grado, la cui immediata esecutività

è disposta direttamente dalla legge (art. 282, nuovo testo, c.p.c.),

così come avviene nel caso in esame.

Inoltre, dette sentenze possono anche limitarsi (ricorrendone le

condizioni: cfr. art. 278 del codice di procedura civile) a

condannare il debitore al pagamento di una provvisionale; e i

presupposti per tale condanna sono identici nel processo civile e in

quello penale, essendo stata riprodotta nell'art. 539, secondo comma,

del codice di procedura penale la stessa formula "nei limiti .. per

cui si ritiene già raggiunta la prova") della corrispondente norma

del codice di procedura civile, proprio perché, come si legge nella

relazione al progetto preliminare, si ritenne ingiustificata una

differenza di disciplina sul punto.

Ora, è certamente esatto che l'inserimento dell'azione civile nel

processo penale pone in essere una situazione in linea di principio

differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione

civile nel processo civile, anche ove si tratti di azione di

restituzione o di risarcimento dei danni derivanti da reato (cfr.

sent. n. 108 del 1970), e ciò in quanto tale azione assume carattere

accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è

destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti

dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle

esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati

e alla rapida definizione dei processi (v. sentt. nn. 171 del 1982,

443 del 1990; ordd. nn. 115 del 1992, 185 del 1994).

È, però, evidente come nessuno di tali profili venga in rilievo

nel caso in esame, che concerne un particolare aspetto del regime di

esecutività delle disposizioni civili della sentenza penale di primo

grado, la quale, del resto, può essere impugnata dall'imputato anche

con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili.

Non si ravvisa, in conclusione, alcuna razionale giustificazione

al fatto che, una volta disposta la immediata esecutività ex lege

della condanna al pagamento della provvisionale, la norma impugnata

detti una regola diversa, in ordine al potere di inibitoria del

giudice di appello, rispetto al menzionato art. 283 del codice di

procedura civile: la diversità di disciplina cui è assoggettata,

sotto lo specifico aspetto qui in considerazione, l'azione civile di

restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato - e,

correlativamente, la posizione del debitore -, a seconda che l'azione

medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo

penale, integra, pertanto, la violazione del principio di

eguaglianza.

3. - Una volta individuato nell'art. 283, nuovo testo, del codice

di procedura civile l'esatto termine di raffronto della norma

censurata, ne discende che la soluzione per ricondurre a razionalità

il sistema non può che essere quella di sostituire, nella norma

impugnata, le parole "quando possa derivarne grave e irreparabile

danno", con quelle "quando ricorrono gravi motivi".

Spetta alla giurisprudenza definire l'esatta portata di

quest'ultima formula: ma è indubbio che essa ha il pregio, da un

lato, di attribuire al giudice d'appello un ampio spazio decisorio,

in cui i due elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora

potranno essere oggetto di una complessa ed equilibrata valutazione,

e, dall'altro, di rispondere all'esigenza di ancorare l'inibitoria ad

un criterio rigoroso, in correlazione all'attribuzione ope legis

della immediata esecutività alla sentenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, terzo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che

il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione

della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa

derivarne grave e irreparabile danno", anziché "quando ricorrono

gravi motivi".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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