Corte costituzionale

Sentenza n. 351/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1996

dal Tribunale di Enna, nel procedimento penale a carico di Mignemi

Michele ed altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del dibattimento a carico Mignemi Michele, imputato

di reati fallimentari, il Tribunale di Enna ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del magistrato che,

come giudice delegato del fallimento, abbia autorizzato il curatore a

costituirsi parte civile, a svolgere le funzioni di giudice nel

procedimento penale in cui debba effettuarsi la costituzione stessa.

Il tribunale rileva che il presidente del collegio, quale giudice

delegato del fallimento, aveva in precedenza autorizzato il curatore

a costituirsi parte civile per il fallimento e aveva nominato il

relativo difensore nel procedimento penale in corso di trattazione,

ma che tale ipotesi non è prevista come causa di incompatibilità

dall'art. 34 cod. proc. pen., che si riferisce a situazioni di

incompatibilità nell'ambito del medesimo procedimento penale.

Il rimettente osserva che, ex art. 25 della legge fallimentare, il

giudice delegato al fallimento è l'organo chiamato ad autorizzare il

curatore a stare in giudizio e a nominare i difensori e che, pur

essendo tale funzione di natura amministrativa, il giudice delegato,

dovendo valutare l'opportunità della costituzione come parte civile,

esprime un apprezzamento in ordine al fatto-reato, sia pure sulla

base della prospettazione del curatore e della conoscenza dei soli

atti della procedura fallimentare.

Dovrebbe quindi considerarsi "anomala", secondo il tribunale

rimettente, alla luce dei principi del "giusto processo" e di

"imparzialità e terzietà del giudice" richiamati dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 131 del 1996, la posizione del

giudice che "sia contemporaneamente giudice delegato e giudice

penale", per la conoscenza che lo stesso ha, sia pure sotto diverse

angolazioni, degli stessi fatti.

La mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilità

comporterebbe pertanto, secondo il Tribunale, in primo luogo il

contrasto tra l'art. 34 cod. proc. pen. e l'art. 3 della

Costituzione, per il diverso trattamento di situazioni simili: in

particolare quella del giudice che, nell'ambito del procedimento

penale ha conosciuto e valutato in fasi diverse il medesimo fatto,

rispetto a quella del giudice che ha conosciuto e valutato lo stesso

fatto nell'ambito di due procedimenti diversi, quello fallimentare e

quello penale.

La norma denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 24 della

Costituzione, perché costituirebbe lesione del diritto di difesa il

fatto che il giudicante abbia comunque già formulato una valutazione

sui fatti oggetto della indagine penale.

Verrebbe, infine, vulnerato l'art. 25 della Costituzione, poiché

è giudice naturale solo quello assolutamente terzo e imparziale.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura che, in base alla giurisprudenza

costituzionale, perché possa sorgere incompatibilità del giudice in

relazione allo svolgimento da parte del medesimo di distinte

funzioni, occorre che queste appartengano a fasi diverse del medesimo

processo. Non basta, poi, che il giudice abbia avuto conoscenza degli

atti del processo in relazione ad altre funzioni precedentemente

svolte, essendo necessario invece che egli abbia operato una

valutazione implicante un giudizio di merito, sia pure di tipo

prognostico, in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Nel caso in esame, osserva l'Avvocatura, difetterebbero entrambi i

presupposti: da un lato, le attività svolte dal giudice delegato e

dal giudice penale appartengono a distinti procedimenti; dall'altro,

la valutazione compiuta dal giudice delegato ai fini

dell'autorizzazione al curatore a costituirsi parte civile per il

fallimento non implica alcun giudizio prognostico sulla colpevolezza

dell'imputato, ma si fonda esclusivamente sulle prospettazioni del

curatore e sugli atti della procedura fallimentare, senza alcuna

conoscenza degli atti del procedimento penale, e consiste in una

sommaria delibazione della pretesa che il curatore intende azionare,

espressa al fine di impedire l'esercizio di un'azione manifestamente

infondata, nell'ambito di una funzione di natura sostanzialmente

amministrativa.

Secondo l'Avvocatura, inoltre, l'autorizzazione alla costituzione

di parte civile, interviene dopo che il fumus circa la esistenza di

un reato, generatore della responsabilità civile, è stato già

apprezzato dal pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale,

ed eventualmente anche dal giudice per le indagini preliminari. In

particolare, qualora l'autorizzazione intervenga dopo il rinvio a

giudizio, la delibazione del giudice delegato si basa su una mera

comparazione tra l'effettivo profitto che potrebbe derivare alla

massa dei creditori dall'eventuale accoglimento della domanda

risarcitoria e l'entità dei costi da sopportare per partecipare al

giudizio penale.

In conclusione, secondo l'Avvocatura, anche alla luce della

sentenza della Corte n. 158 del 1970 (con la quale è stata ritenuta

non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 99 della

legge fallimentare, per il quale il giudice delegato provvede alla

istruzione delle cause di opposizione allo stato passivo da lui

stesso approvato), le valutazioni che compie il giudice delegato

nell'autorizzare il curatore alla lite non sono di regola tali da

compromettere l'imparzialità del giudice nell'esercizio di funzioni

propriamente giudicanti, sicché non sussiste nella specie la lesione

dei principi costituzionali evocati dal giudice a quo. Considerato in diritto

1. - Il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di

giudizio del magistrato che, in qualità di giudice delegato del

fallimento, abbia autorizzato il curatore a costituirsi parte civile

nel processo penale per i reati fallimentari.

La questione è prospettata con riferimento agli articoli 3, 24 e

25 della Costituzione: il principio di eguaglianza risulterebbe

violato perché vengono trattate diversamente le due situazioni,

simili, del giudice che ha conosciuto e valutato lo stesso fatto in

fasi diverse del medesimo procedimento penale, e del giudice che tale

valutazione ha operato nell'ambito dei diversi procedimenti

fallimentare e penale; a sua volta, contrasterebbe con il diritto di

difesa l'essere giudicato da un giudice che ha già effettuato in

precedenza una valutazione sui fatti oggetto del giudizio penale;

infine, sarebbe violato il principio del giudice naturale, perché

tale può definirsi solo il giudice assolutamente terzo e imparziale.

2. - La questione è inammissibile.

3. - Lo stesso giudice rimettente rileva che le precedenti

decisioni di questa Corte in tema di incompatibilità si riferiscono

a situazioni nelle quali la funzione pregiudicante si colloca in fasi

diverse del medesimo procedimento penale in cui il giudice è

chiamato a svolgere la funzione di giudizio, mentre nel caso di

specie la tutela del principio dell'imparzialità dovrebbe essere

estesa, mediante una integrazione dell'art. 34 cod. proc. pen., ad un

caso in cui i termini della relazione di incompatibilità

intercorrono tra diversi procedimenti, in particolare quelli

pertinenti alla procedura fallimentare e al giudizio penale; ritiene

però che, stante l'analogia tra i casi in cui la precedente

valutazione in ordine al fatto di reato è stata espressa nel

medesimo procedimento penale e quelli in cui la valutazione è

intervenuta in un diverso procedimento, anche a quest'ultima

situazione debba essere riconosciuto effetto pregiudicante per

l'imparzialità del giudice.

Al riguardo, questa Corte ha affermato (v. sentenza n. 308 del

1997) che, nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal

codice di rito al fine di tutelare il principio del giusto processo,

di cui la garanzia dell'imparzialità e della terzietà del giudice

costituisce uno dei più rilevanti aspetti, l'art. 34 cod. proc.

pen. si riferisce alle situazioni in cui i termini della relazione di

incompatibilità si collocano all'interno del medesimo procedimento

penale, mentre i casi in cui la supposta funzione pregiudicante è

espressa fuori del procedimento penale rientrano nella sfera di

applicazione della astensione e della ricusazione.

Le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen.

sono inoltre tipicamente individuate dal legislatore in base alla

presunzione che siano di per sé incompatibili con l'esercizio di

ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a

prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta,

ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione.

I casi di astensione e ricusazione riferiti a manifestazioni del

convincimento rese fuori del procedimento penale debbono invece

essere sempre oggetto di una valutazione caso per caso, che consenta

di verificare in concreto l'eventuale effetto pregiudicante. Sarebbe

infatti impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di

astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le

situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie

in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una

situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale: in

queste situazioni, in cui l'effetto pregiudicante è meramente

eventuale, solo attraverso una valutazione che tenga conto del

concreto contenuto dell'atto è possibile verificarne l'incidenza

sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il

ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione.

4. - Poste queste premesse, la questione di legittimità

costituzionale sollevata è inammissibile, in quanto l'ipotizzata

violazione del principio di imparzialità non rientra nella sfera di

applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen.

In particolare, nel caso oggetto del presente giudizio non

sussistono le ragioni che avevano indotto questa Corte, nella

sentenza n. 371 del 1996, ad ampliare la sfera di applicazione

dell'art. 34 cod. proc. pen. Tale estensione era stata infatti

operata in una situazione in cui l'atto pregiudicante era una

sentenza, cioè l'espressione più pregnante della funzione

giurisdizionale, e in un contesto caratterizzato dal fatto che i due

procedimenti, derivanti da un procedimento originariamente unico,

riguardavano la medesima vicenda processuale, sicché la valutazione

pregiudicante risultava sostanzialmente manifestata nel medesimo

procedimento (v. sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997).

Con riferimento all'attuale questione di legittimità

costituzionale, invece, non solo i termini della relazione di

incompatibilità intercorrono tra la procedura fallimentare e il

procedimento penale, non solo l'ipotizzata funzione pregiudicante è

una mera autorizzazione a costituirsi parte civile, e non una

sentenza contenente valutazioni di responsabilità, ma la vicenda

processuale nella quale è stata esercitata l'asserita funzione

pregiudicante ha natura e oggetto diversi rispetto a quella penale.

5. - L'esame sulla natura della procedura fallimentare e delle

funzioni svolte dal giudice delegato, condotto dalla giurisprudenza

di questa Corte soprattutto con riferimento a eventuali profili di

incompatibilità del giudice delegato all'interno della procedura

concorsuale (cfr. al riguardo, ex plurimis, sentenze n. 148 del 1996,

n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970), è estraneo al presente giudizio.

È sufficiente rilevare che il giudice delegato, conformemente alle

sentenze sopra richiamate e all'orientamento prevalente della

giurisprudenza di legittimità, svolge funzioni tutorie, di controllo

e di direzione della procedura fallimentare.

Tra queste funzioni rientra l'autorizzazione al curatore a stare in

giudizio, prevista dall'art. 25 della legge fallimentare, e, per

quanto qui interessa, a costituirsi parte civile nel processo penale.

L'autorizzazione non è un provvedimento giurisdizionale di carattere

decisorio, ma è espressione delle generali funzioni di controllo

esercitate dal giudice delegato nel corso della procedura

fallimentare, con particolare riferimento all'operato del curatore.

Tanto è vero che normalmente - come rilevato dall'Avvocatura dello

Stato - l'autorizzazione viene concessa, o negata, sulla base degli

elementi prospettati dal curatore o, comunque, risultanti dalla

procedura fallimentare, alla stregua di valutazioni che hanno come

oggetto un mero fumus di responsabilità dell'imputato, nonché la

utilità che potrebbe essere conseguita dall'accoglimento della

domanda risarcitoria.

L'autorizzazione alla costituzione di parte civile interviene,

inoltre, quando il pubblico ministero ha già esercitato l'azione

penale, compiendo così una prima prognosi positiva sulla sussistenza

dei reati fallimentari contestati all'imputato; ove, poi, venga

concessa in vista della costituzione del curatore in dibattimento,

l'autorizzazione interviene quando una ulteriore valutazione in

ordine alla sussistenza del reato è già stata operata dal giudice

per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio. Anche sotto

questi profili, emerge che il provvedimento autorizzativo del giudice

delegato non contiene - o non dovrebbe normalmente contenere - quelle

valutazioni di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato

nelle quali si sostanzia, alla stregua della costante giurisprudenza

di questa Corte, il pregiudizio per l'imparzialità del giudice.

6. - Si deve dunque concludere che l'autorizzazione del giudice

delegato al curatore perché si costituisca parte civile non rientra

tra gli atti aventi effetti pregiudicanti riconducibili alla sfera di

applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen., così come integrato dagli

interventi di questa Corte, sia perché la funzione è esercitata in

un procedimento diverso da quello penale, sia perché il

provvedimento autorizzativo non è suscettibile di essere

astrattamente e preventivamente tipicizzato tra quelli aventi sempre

e comunque un effetto pregiudicante, ma l'eventuale incidenza sulla

imparzialità del giudice penale deve essere accertata in concreto.

Non può d'altra parte ritenersi che le funzioni svolte dal giudice

delegato siano in qualche misura assimilabili all'attività del

pubblico ministero o del denunciante, cui si riferiscono i casi di

incompatibilità contemplati dall'art. 34, comma 3, cod. proc. pen.,

in quanto nel momento in cui l'autorizzazione interviene l'azione

penale è stata ormai esercitata e il giudice delegato si è limitato

a realizzare una condizione per l'esercizio dell'azione civile del

curatore nel processo penale.

Ove il provvedimento che autorizza il curatore a costituirsi parte

civile contenga in concreto valutazioni di merito sulla

responsabilità dell'imputato per i reati fallimentari, spetterà

all'autorità giudiziaria accertare se esiste una situazione di

pregiudizio per l'imparzialità del giudice riconducibile ad alcuna

delle ipotesi di astensione o ricusazione già previste

dall'ordinamento, ovvero se la tutela del principio di imparzialità

possa essere assicurata solo mediante un intervento di questa Corte

sull'art. 36 cod. proc. pen., tale da garantire comunque

l'irrinunciabile esigenza che la funzione di giudizio sia esercitata

da un giudice terzo e imparziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale

di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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