Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 76d.P.R. 597/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo

comma, numero 2) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso

con ordinanza emessa il 26 febbraio e il 26 marzo 1998 dalla

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso

proposto da Vigilante Domenico contro l'Ufficio delle imposte dirette

di Bologna, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio d'appello avente ad oggetto una istanza di

rimborso parziale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), la Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna,

con ordinanza emessa il 26 febbraio e il 26 marzo del 1998, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma,

numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche).

Secondo il giudice a quo, tale norma - disponendo, senza

possibilità di prova contraria, che "la plusvalenza ricavata dalla

rivendita di un appartamento, non utilizzato direttamente dal

proprietario, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto,

costituisca reddito derivante da operazione speculativa e pertanto

tassabile ai fini IRPEF" - fisserebbe, in violazione del principio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, quale unico

criterio di individuazione di una attività speculativa il decorso di

un determinato periodo di tempo (cinque anni), prescindendo da ogni

riferimento alla effettiva realtà socio-economica.

Sotto un diverso aspetto, l'irragionevolezza della norma sarebbe

comprovata sia dalla possibilità di eluderne l'applicazione

"formalizzando l'atto di vendita trascorsi cinque anni

dall'acquisto", sia dalla sua incidenza su quei contribuenti

costretti a rivendere l'immobile che non avevano potuto utilizzare

direttamente per motivi indipendenti dalla loro volontà.

La plusvalenza realizzata per effetto della rivendita

infraquinquennale dell'immobile sarebbe, poi, in mancanza di idonei

correttivi della svalutazione monetaria, puramente fittizia e tale,

dunque, da non poter essere assunta a base del calcolo progressivo

dell'IRPEF senza violare la lettera e la ratio dell'art. 53 della

Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria regionale per l'Emilia Romagna, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 a tenore del quale si considerano fatti con

fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non

destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei

familiari se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non

è superiore ai cinque anni, senza possibilità alcuna di provare

l'assenza dei fini stessi anche nell'ipotesi, come quella oggetto del

giudizio a quo, in cui la mancata utilizzazione personale sia dovuta

a fatto del terzo o a forza maggiore.

Ed è, appunto, sotto tale aspetto che la norma risulterebbe lesiva

del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, poi, la stessa norma, assoggettando

all'IRPEF l'intera plusvalenza monetaria realizzata dalla vendita

dell'immobile e, quindi, anche quella derivante dalla svalutazione

monetaria eventualmente verificatasi nel quinquennio, violerebbe il

principio di effettività della capacità contributiva garantito

dall'art. 53 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Il rimettente, pur ricordando come questa Corte abbia

reiteratamente disatteso la censura di illegittimità costituzionale

dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ritiene che l'intervenuto

mutamento della realtà socio-economica di riferimento abbia reso la

norma denunciata priva di ragionevole giustificazione e, pertanto,

lesiva dell'art. 3 della Costituzione.

In proposito è possibile osservare come sia la stessa premessa del

dubbio di costituzionalità sollevato a risultare del tutto

indimostrata.

I fattori evolutivi della società, evocati dal giudice a quo,

quali "la composizione dei nuclei familiari, il loro reddito, la

crescita o il calo demografico, i movimenti migratori, i tempi

tecnici e burocratici necessari per costruire nuove abitazioni, i

tassi di interesse dei mutui, la normativa sulle locazioni", pur se

suscettibili di influenzare in qualche misura il mercato immobiliare

e le motivazioni stesse dell'acquisto di beni immobili, non sono,

infatti, tali da rendere irragionevole la scelta del legislatore di

considerare speculativa, sulla base dell'id quod plerumque accidit,

l'operazione economica di chi acquista un immobile non destinato alla

utilizzazione personale sua o dei familiari e lo rivende entro il

successivo quinquennio.

Se, dunque, sotto l'aspetto considerato, la censura di

incostituzionalità della norma risulta priva di fondamento, identica

è la conclusione cui si perviene qualora si consideri l'ulteriore e

diverso assunto del giudice a quo circa una ipotetica, estrema

facilità di elusione dell'imposta in conseguenza e per effetto della

possibilità di stipulazione della rivendita infraquinquennale

dell'immobile in una forma che non sarebbe conoscibile dal fisco.

Indipendentemente da ogni altra considerazione relativa alla

stabilità dell'acquisto del bene in tal modo effettuato, l'ipotesi

nella specie prospettata deve propriamente ricondursi all'area non

già della elusione, ma della evasione dell'imposta e non può,

dunque, comprovare l'asserita inadeguatezza della norma denunciata.

2.2. - Privo di consistenza risulta, infine, il dubbio di

violazione dell'art. 53 della Costituzione fondato sull'assenza,

nella tassazione delle plusvalenze, di correttivi della svalutazione

monetaria idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell'IRPEF un

reddito imponibile dovuto al fenomeno inflattivo e perciò stesso

fittizio.

L'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della

svalutazione monetaria è rimesso, infatti, come la giurisprudenza di

questa Corte ha avuto modo di affermare, alla discrezionalità del

legislatore.

Mentre il principio di capacità contributiva non può certo

ritenersi violato per il solo fatto che una fluttuazione del valore

della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo o

abbia modificato gli effetti dell'applicazione di una imposta.

È, dunque, evidente come la menzionata giurisprudenza, dalla quale

non v'è ragione alcuna di discostarsi, porti ad escludere quel

rilievo costituzionale della svalutazione monetaria che, nella

prospettazione del rimettente, rappresenta l'esclusivo supporto della

censura dallo stesso avanzata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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