Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma,

del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della

Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti

locali), dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n.

1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso

il Ministero del tesoro) e dell'art. 3, secondo comma, della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziaale per il

personale degli enti locali), promossi con ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 giugno 1992 dalla Corte dei Conti sul

ricorso proposto da Boari Luciana, vedova De Palma, contro la

Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del

tesoro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 1° dicembre 1992 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Davide Maria e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Davide Maria nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1993 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Bruno Aguglia per Davide Maria e l'Avvocato dello

Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile vertente tra Luciana Boari e la

Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del

Tesoro, in cui la ricorrente, in quanto vedova di Antonio De Palma,

iscritto alla C.P.D.E.L. e deceduto in data 27 aprile 1983, chiedeva

che venisse dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale alla

stessa era stato negato il diritto alla pensione di reversibilità ai

sensi dell'art. 38, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo

1938, n. 680, risultando la stessa separata legalmente per sentenza

passata in giudicato all'atto del decesso del coniuge, la Corte dei

conti, sezione terza giurisdizionale, con ordinanza emessa il 19

giugno 1992, e pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio

1993 (R.O. n. 101 del 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n.

680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli

impiegati degli enti locali) e dell'art. 7, secondo comma, della

legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte

in cui, con la prima disposizione, viene escluso il diritto alla

pensione indiretta (o di reversibilità) a favore della vedova di

impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per

sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, e nella

parte in cui, stante il suddetto divieto, con la seconda disposizione

viene riconosciuto soltanto il diritto alla corresponsione di un

assegno alimentare, ove sussista lo stato di bisogno.

Osserva il giudice remittente che mentre al coniuge separato

legalmente per sua colpa, benché titolare di assegno alimentare, è

negato il diritto alla pensione di reversibilità, salvo, ove

sussista lo stato di bisogno, la corresponsione di un assegno pari al

20 per cento della pensione diretta, a colui che sia invece

divorziato e già titolare dell'assegno di mantenimento, è

consentito il conseguimento, a domanda, ex art. 9, secondo comma,

della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto dalla legge 6 marzo

1987, n. 74, della pensione di reversibilità sia pure a determinate

condizioni. L'acquisito carattere di automaticità che viene ad

assumere il diritto alla pensione nel caso di divorzio, in quanto non

soggetto al verificarsi di concrete situazioni di bisogno, sarebbe

irrazionale in quanto teso a privilegiare situazioni irreversibili

del matrimonio (quali sono quelle che ne determinano lo scioglimento)

rispetto alla semplice separazione (nella quale il rapporto è ancora

in vita), ed inoltre in quanto creerebbe un incentivo in capo al

coniuge separato per colpa a chiedere il divorzio, e così a rendere

definitiva quella crisi che, invece, il legislatore mira a sanare e

comporre (art. 157 del codice civile).

Come ulteriore motivo di contrasto della normativa impugnata con

l'art. 3 della Costituzione, la Corte dei conti rileva l'intrinseca

irrazionalità del valore preclusivo riconosciuto alle vicende

personali - che hanno condotto alla separazione legale - rispetto a

un diritto che è, di regola, causalmente ricollegabile a fatti

oggettivi.

2. - Nel corso del procedimento tra Maria Davide e l'I.N.A.D.E.L.,

nel quale la ricorrente, coniuge separata per sua colpa in forza di

sentenza passata in giudicato, di Raffaele Paolini, deceduto in

attività di servizio, ha chiesto la condanna dell'Istituto convenuto

al pagamento dell'indennità premio di fine servizio in forma

indiretta, il Pretore di Roma ha sollevato, con ordinanza emessa il

1° dicembre 1992 (R.O. n. 129 del 1993), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove

norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali),

nella parte in cui esclude che l'indennità premio di fine servizio

in forma indiretta spetti alla vedova separata legalmente con

sentenza passata in giudicato per sua colpa. Rileva il giudice a quo

che la Corte costituzionale ha già ritenuto sussistente in

fattispecie sovrapponibili la violazione degli artt. 3 e 38 della

Costituzione da parte di norme di pari contenuto relative

all'indennità di buonuscita (sentenza n. 213 del 1985) ed alla

pensione di reversibilità (sentenza n. 286 del 1987).

3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Maria

Davide, ricorrente nel procedimento instaurato davanti al Pretore di

Roma, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale

della disposizione in oggetto in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione.

Osserva al riguardo la parte che la norma in questione costituisce

un residuo ancora in vigore della legislazione antecedente

all'introduzione della legge n. 150 (rectius: n. 151) del 1975 in cui

aveva rilevanza il concetto della "colpa" nella separazione personale

dei coniugi, mentre ciò sarebbe stato profondamente modificato a

seguito dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia che ha

abolito il concetto di "colpa". A seguito di tale innovazione

legislativa, si sarebbe dispiegato l'intervento della Corte

costituzionale che ha già eliminato disposizioni analoghe alla

presente con le richiamate sentenze n. 213 del 1985 e n. 286 del

1987.

4. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Roma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata e riservandosi di illustrare in

seguito le ragioni a sostegno di tale richiesta.

In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha depositato una

memoria illustrativa, in cui ha rilevato come il richiamo operato dal

giudice remittente alla sentenza n. 286 del 1987 di questa Corte

risulti inconferente, riferendosi detta decisione ad una acclarata

disparità di trattamento in relazione alla pensione di

reversibilità, come tale connessa allo stato di bisogno e quindi

alla natura alimentare della stessa.

Nel caso in esame, invece, si ha riguardo all'indennità premio di

fine servizio, la quale, per disciplina descritta nello stesso art. 3

della legge 152 del 1968 (terzo e quarto comma), ha natura e

contenuto diversi dalla pensione di reversibilità: di conseguenza, i

principi affermati in relazione alla pensione non sono estensibili ad

una indennità definita quale "premio di servizio".

Viene richiamata a sostegno di tale conclusione la sentenza n. 213

del 1985 di questa Corte, in cui si afferma che al coniuge separato

"non può spettare il diritto alle indennità in caso di morte,

qualora la separazione gli fosse stata addebitata ed egli non godesse

di alimenti a carico del lavoratore". Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale

del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, del regio

decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7,

secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro), nella parte in cui viene escluso il diritto a pensione

indiretta (o di reversibilità) a favore della vedova di impiegato

iscritto alla C. P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza

passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, riconoscendo alla

stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno

alimentare, ove sussista lo stato di bisogno.

2. - Dal Pretore di Roma è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n.

152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti

locali), nella parte in cui esclude che l'indennità premio di fine

servizio in forma indiretta spetti alla vedova di dipendente di ente

locale separata legalmente con sentenza passata in giudicato per sua

colpa.

Rileva il giudice a quo che la Corte costituzionale "ha già

ritenuto sussistente in fattispecie sovrapponibili la violazione

degli art. 3 e 38 della Costituzione da parte di norme di pari

contenuto relative all'indennità di buonuscita (sentenza 213 del

1985) ed alla pensione di reversibilità (sentenza 286 del 1987)".

Data l'analogia, le questioni possono, unificati i giudizi, essere

decise con unica sentenza.

3. - Quanto alla prima questione, sollevata dalla Corte dei conti,

va in primo luogo osservato come non sia possibile attenersi

esclusivamente all'argomento - che pur in diverse occasioni è stato

richiamato - secondo cui il trattamento di reversibilità ha la

funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che

il titolare della pensione era obbligato a fornire al co niuge: tale

garanzia condurrebbe, tra l'altro, alla conseguenza che la misura

della pensione sia comunque proporzionata all'ammontare dell'assegno

già goduto dal superstite prima della morte del coniuge.

Né ci si può limitare, per l'accoglimento della questione,

all'argomento sul quale fa leva l'ordinanza di rimessione, e cioè al

tertium comparationis rappresentato dalla situazione normativa cui è

assoggettato il coniuge divorziato rispetto a quello separato. Se

infatti è vero, da un lato, che con l'art. 9 della legge 1° dicembre

1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, il

legislatore ha operato una scelta favorevole al coniuge divorziato

riconoscendo al superstite, in caso di morte dell'ex-coniuge, il

diritto alla pensione di reversibilità, purché non passato a nuove

nozze e sempre che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della

stessa legge, va tuttavia rilevato che tra la situazione del coniuge

divorziato e quella del separato permangono notevoli differenze, sia

con riguardo ai presupposti generativi delle due situazioni, sia

riguardo agli effetti delle stesse, sia infine relativamente ai

parametri cui riferirsi per la determinazione dell' an e del quantum

dell'assegno di divorzio rispetto a quanto spettante al coniuge

separato.

Analogamente, va rilevato come anche la situazione in cui viene a

trovarsi il coniuge separato per colpa (o con addebito) sia diversa

rispetto a quella del coniuge separato senza colpa: quest'ultima

viene anzi, ed opportunamente, equiparata - quanto a rilevanti

aspetti della disciplina - a quella della vedova non separata, come

è stato riconosciuto dalla sentenza n. 213 del 1985 di questa Corte.

Senonché, altre precedenti pronunce di questa Corte (sentenze nn.

286 del 1987, 1009 del 1988, 450 del 1989), pur tenendo presenti le

rilevate differenze - che conducono ad escludere, quale tertium

comparationis relativamente al caso di specie, la disciplina prevista

per il divorzio - hanno tuttavia dichiarato il contrasto con gli

artt. 3 e 38 della Costituzione delle disposizioni di legge che

negavano il diritto alla pensione di reversibilità in capo al

coniuge superstite separato per propria colpa (o con addebito)

ancorché questi risultasse titolare del diritto agli alimenti a

carico del coniuge defunto, in quanto "tra la posizione del coniuge

divorziato che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 5

e la situazione del coniuge separato che sia titolare dell'assegno

alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, del codice civile, si

può ragionevolmente riconoscere un'analogia, la quale comporta che

pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto

alla pensione di reversibilità" (sentenza n. 1009 del 1988). Nelle

richiamate occasioni, questa Corte ha proceduto ad espungere

dall'ordinamento disposizioni relative principalmente a dipendenti

del settore privato soggetti a regimi previdenziali collegati

all'INPS, e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

La questione ora sollevata riguarda invece il combinato disposto

degli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938,

n. 680 e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,

relativi al trattamento pensionistico erogato dalla Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

Tale disciplina è almeno in parte diversa rispetto a quella

esaminata in precedenza da questa Corte: mentre infatti nelle

circostanze cui si riferivano le pronunce richiamate le disposizioni

impugnate escludevano del tutto il trattamento pensionistico per il

coniuge separato per propria colpa, nelle disposizioni ora impugnate

è invece prevista, in uno con l'esclusione del diritto alla

pensione, la spettanza di un assegno alimentare pari al 20 per cento

della pensione diretta. Alle ragioni di differenziazione fanno

tuttavia riscontro motivi di analogia rispetto alle situazioni allora

considerate, trattandosi pur sempre di vedove separate per colpa o

con addebito che godevano già di assegno alimentare a carico del

defunto coniuge.

Di fronte a tali contrapposte ragioni, questa Corte ritiene che

sia costituzionalmente necessario accordare prevalenza ai consistenti

aspetti di assimilazione rispetto a quelli di differenziazione,

cosicché la normativa risultante quale effetto delle precedenti

pronunce costituisce un tertium comparationis ineludibile rispetto al

caso di specie, che per coerenza rende illegittimo, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, il trattamento pensionistico

previsto dalla disciplina impugnata in questo giudizio.

Circa il già citato rilievo della parte qui costituita -

relativamente al venir meno del concetto di responsabilità della

separazione personale - va osservato che, pur avendo la riforma del

diritto di famiglia del 1975 mantenuto la diversità delle situazioni

fra separazione con o senza addebito e delle relative conseguenze

patrimoniali, la parità di trattamento delle stesse può

giustificarsi limitatamente allo stato della legislazione

previdenziale, così come risulta anche dalla giurisprudenza

costituzionale.

Quanto al principio, contenuto anche in precedenti pronunce di

questa Corte, secondo cui il trattamento di reversibilità avrebbe la

funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che

il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge prima

della morte, e da cui dovrebbe dedursi come conseguenza un livello di

assistenza uguale a quello precedente, va considerato che l'eventuale

differenza del risultato economico riconosciuto alla vedova separata

rispetto all'assegno anteriormente goduto trova giustificazione nel

fatto che il trattamento pensionistico è un diritto che si acquista

a seguito del fatto sopravvenuto della morte dell'ex-coniuge.

Va, pertanto, riconosciuto che, come per le ipotesi decise con le

pronunce 286 del 1987, 1009 del 1988 e 450 del 1989, anche nel

presente caso, spetti alla vedova separata per colpa (o con addebito)

il diritto a pensione: di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità

costituzionale del combinato disposto di cui agli art. 38, primo

comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680, e 7, secondo

comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui

esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato

iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza

passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorché a questa

fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge

deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto la corresponsione di un

assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno.

4. - La questione sollevata dal Pretore di Roma deve essere

dichiarata inammissibile.

Osserva infatti questa Corte come nell'ordinanza di rimessione il

giudice a quo ometta di indicare direttamente i parametri

costituzionali che si ritengono violati, ed anche la motivazione sul

punto della non manifesta infondatezza si limita ad un apodittico

rinvio a precedenti pronunce di questa Corte (sentenze nn. 213 del

1985 e 286 del 1987), le quali invece risultano in gran parte

inconferenti con il caso di specie.

Con la prima, infatti, (sentenza n. 213 del 1985), relativa

all'indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 del codice civile, è

stata respinta la questione di legittimità costituzionale sulla base

del rilievo per cui deve escludersi che il "coniuge di cui si ragiona

nel primo comma dell'art. 2122 comprenda anche il vedovo o la vedova

cui sia stata addebitata la separazione (o nei cui confronti fosse

stata pronunciata - prima della riforma del diritto di famiglia - la

separazione per colpa)"; mentre la seconda (sentenza n. 286 del 1987)

aveva come oggetto disposizioni riguardanti la pensione di

reversibilità, istituto che presenta caratteri e finalità non

completamente assimilabili all'indennità premio di fine servizio, il

cui contrasto con le disposizioni costituzionali avrebbe dovuto

pertanto essere direttamente motivato.

A ciò si aggiunga che il Pretore omette del tutto di motivare su

un aspetto decisivo in ordine alla rilevanza, relativamente cioè

alla spettanza in capo alla ricorrente del giudizio principale del

diritto agli assegni alimentari, presupposto ritenuto necessario, in

forza della costante giurisprudenza di questa Corte, al fine di

estendere il diritto alla reversibilità di trattamenti previdenziali

a favore del coniuge separato per colpa.

La questione sollevata dal Pretore di Roma va pertanto dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di

cui agli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo

1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni

agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22

novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui

esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato

iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza

passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorché a questa

fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge

deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla

corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di

bisogno;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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