Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 7-bislegge 416/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di

asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza emessa il

22 marzo 1994 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico

di Nevssi Chokri Ben Mohammed, iscritta al n. 340 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino

extracomunitario il pretore di Trento ha sollevato, con ordinanza del

22 marzo 1994, questione di legittimità costituzionale dell'art.

7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, in riferimento agli

articoli 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

2. - La norma - introdotta dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno

1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto

1993, n. 296 - è impugnata nella parte in cui prevede quale condotta

penalmente sanzionabile quella dello straniero, colpito da

provvedimento di espulsione e privo di documento di viaggio, che " ..

non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o

consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente".

3. - Osserva il rimettente che la rilevanza della questione è

data dal fatto che nel processo a quo è stato contestato

all'imputato, tra l'altro, proprio il fatto di non essersi adoperato

ai sensi e per i fini anzidetti.

4. - Il dubbio di conformità a Costituzione è incentrato dal

giudice a quo sul principio di determinatezza della fattispecie

penale, sotteso all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La fattispecie, introdotta dal legislatore nel 1993 (unitamente a

quella di distruzione del passaporto, estranea alla questione), è

configurata quale reato omissivo proprio: è identificata una

determinata situazione tipica - che nella specie consiste nella

condizione di straniero, colpito da un provvedimento di espulsione e

privo di documento di viaggio necessario per l'espatrio - la cui

verificazione fa sorgere il dovere del destinatario di tenere una

determinata condotta attiva, la cui omissione integra perciò il

reato.

Ma se la situazione tipica accennata è agevolmente ricavabile

nella norma impugnata, e se altrettanto può dirsi per il fine cui

dovrebbe mirare la condotta dell'agente (ottenere dalla competente

autorità il documento di viaggio), ciò che non è agevolmente

desumibile dalla norma è il contenuto precettivo del dovere la cui

inosservanza comporta l'illecito, ovverosia la condotta, definita con

la sintetica locuzione dell'"adoperarsi".

È vero - aggiunge il giudice a quo - che nei reati omissivi

propri può esservi un diverso grado di precisione e puntualità

nella definizione normativa dell'azione doverosa, che può essere

specifica (come ad esempio nell'art. 361 cod. pen.) o generica (come

nell'art. 593, secondo comma, cod. pen.), ma non può comunque essere

superata una soglia oltre la quale il dato linguistico utilizzato dal

legislatore si rivela privo di un "referente naturalistico concreto"

e determina l'impossibilità per l'interprete di assegnare un

contenuto sufficientemente univoco al testo normativo.

Questa soglia sarebbe superata nel caso in argomento, in cui

l'utilizzo del verbo "adoperarsi" renderebbe oscura e incerta la

condotta che deve essere posta in essere dal soggetto al fine di

ottenere il documento di viaggio. Sarebbe infatti rimessa al

sostanziale arbitrio dell'interprete la valutazione della idoneità o

meno del comportamento umano rispetto al fine accennato: non

sussistendo criteri selettivi e parametri oggettivi di apprezzamento,

risulterebbe imprecisabile e vaga la valutazione del quando possa

dirsi concretizzato l'impegno fattivo richiesto al destinatario della

norma, esposto in tal modo a mutevoli giudizi ("secondo la casuale

disposizione mentale del giudice"). Come esempio limite il giudice

rimettente osserva che potrebbe essere ritenuta sufficiente l'inerzia

anche di un solo minuto per integrare il mancato "adoperarsi", e ciò

persino dopo una condanna riportata per il delitto in discorso, il

quale assumerebbe, così inteso, una sorta di carattere di

"superpermanenza" e cioè si tradurrebbe in una perpetua condizione

di reità dell'interessato.

Il legislatore non ha ricollegato la condotta doverosa a specifici

adempimenti, e in tal modo ha posto il giudice nell'impossibilità di

individuare nell'espressione utilizzata un nucleo stabile di

sufficiente chiarezza e invariabilità; una lacuna, questa, cui

d'altra parte non si potrebbe porre rimedio con l'utilizzo in sede

applicativa di criteri estranei al dettato della norma - come la

"diligenza", la "buona fede" o "l'esigibilità" - essendo questa

un'operazione creativa preclusa dall'ordinamento in materia penale.

Dai rilievi esposti, pertanto, il rimettente desume la violazione

del principio di determinatezza della fattispecie penale, incluso nel

generale principio di legalità ex art. 25 Cost., anche secondo le

indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale al riguardo.

5. - Alla lesione dell'accennato principio costituzionale si

accompagnerebbe, quale corollario, quella del diritto di difesa

garantito dall'art. 24 della Costituzione.

La vaghezza della norma implicherebbe, in definitiva, una

presunzione di colpevolezza dell'imputato, in virtù del solo fatto

del mancato possesso del documento di viaggio e del decorso del

tempo: sarà l'imputato a dover provare di essersi "adoperato",

rinunciando in tal modo al diritto di difendersi col silenzio e in

ogni caso non avendo chiaro il tema esatto dei possibili argomenti a

discarico, stante la simmetrica oscurità dei contenuti positivi del

precetto di azione.

6. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Nel ricordare che la determinatezza del precetto penale risponde

alla duplice esigenza di consentire al soggetto destinatario di

distinguere tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, e di

consentire all'interprete la formulazione di un giudizio di

corrispondenza tra la fattispecie astratta e quella concreta che sia

sorretto da un fondamento controllabile, l'Avvocatura ritiene che

entrambi i requisiti siano soddisfatti nella norma in esame, che

determina con sufficiente specificità l'illecito, richiedendo allo

straniero espulso di attivarsi, in qualche modo, per ottenere il

documento di viaggio.

Le fattispecie concretamente rapportabili alla previsione astratta

sono molteplici, ma questo è un tratto comune a gran parte dei reati

omissivi propri nonché ai reati "a forma libera", la cui conformità

a Costituzione è stata ripetutamente affermata dalla Corte.

L'attività doverosa non è individuata nella fattispecie, ma ciò è

comune a svariate ipotesi di reato; la tassatività del precetto non

coincide infatti - ricorda l'Avvocatura - con la "descrittività"

della fattispecie, come puntualizzato nella sentenza n. 188 del 1975

della Corte costituzionale.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione,

l'interveniente ritiene errata la premessa da cui muove il giudice a

quo nel dedurre questo profilo, premessa consistente in un carattere

di onnicomprensività e dilatazione della fattispecie oltre i limiti

ad essa propri.

L'Avvocatura dello Stato conclude quindi per una declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità è l'art. 7-bis,

comma 1, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39

del 1990 (introdotto dall'art. 8 del decreto-legge n. 187 del 1993,

convertito in legge n. 296 del 1993), il quale stabilisce che lo

straniero che distrugge il passaporto o il documento equipollente per

sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si

adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o

consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione, nella parte in cui

sanziona penalmente lo straniero destinatario di un provvedimento di

espulsione che "non si adopera per ottenere dalla competente

autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di

viaggio occorrente", è in contrasto sia con l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, data l'indeterminatezza della fattispecie

espressa nella norma incriminatrice, sia con l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, per lesione del diritto di difesa, in

quanto "la vaga fattispecie penale in esame comporta .. una vera

presunzione di colpevolezza dell'imputato tale da rovesciare l'onere

della prova".

2. - La questione è fondata.

Come osserva il giudice a quo, l'espressione, impiegata dal

legislatore, di "non adoperarsi per ottenere il rilascio del

documento di viaggio", in mancanza di precisi parametri oggettivi di

riferimento diversi da mere sinonimie lessicali, impedisce di

stabilire con precisione quando l'inerzia del soggetto che si sia

intesa sanzionare raggiunga la soglia penalmente apprezzabile.

Tale indeterminatezza da un lato pone il soggetto destinatario del

precetto nell'impossibilità di rendersi conto del comportamento

doveroso cui attenersi per evitare di soggiacere alle conseguenze

della sua inosservanza (sent. n. 282 del 1990 e n. 364 del 1988),

tanto più che il precetto è rivolto esclusivamente a stranieri, e,

d'altro canto, non consente all'interprete di esprimere un giudizio

di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile nella

operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta

alla previsione normativa (sent. n. 96 del 1981).

Per tali ragioni la norma impugnata non è rispettosa del

"principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva

assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della

Costituzione" (sent. n. 96 del 1981 cit.), rimanendo la sua

applicazione affidata all'arbitrio dell'interprete.

Non risulta difatti in alcun modo possibile stabilire - data la

generica indicazione della fattispecie incriminatrice nel

comportamento dello straniero espulso che "non si adopera per

ottenere" - né il grado dell'inerzia punibile, né il tempo entro il

quale la condotta doverosa ipotizzata dal legislatore debba essere

compiuta; elementi, questi, indispensabili per la realizzazione del

reato di omissione, che neppure possono essere desunti da

prescrizioni eventualmente (ma non obbligatoriamente) contenute nel

provvedimento di espulsione, il quale, nella previsione così

configurata, costituisce - come affermato anche in giurisprudenza -

solo un presupposto esterno alla struttura del fatto tipico.

Né per superare l'indeterminatezza della previsione può

soccorrere il riferimento all'uso del verbo "adoperarsi" fatto nella

legislazione penale vigente, dato che esso, nelle sue più note

esplicazioni, non risulta impiegato, come nella specie, in negativo

("non si adopera") per individuare fattispecie di reati di mera

omissione.

Il verbo "adoperarsi" è invece impiegato in positivo per indicare

comportamenti commissivi - relativamente ai quali può risultare

apprezzabile di per sé anche una condotta minima - assoggettati a

sanzioni penali (art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991,

n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82) o amministrative

(art. 189, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) o

per indicare, sempre in positivo, comportamenti considerati cause di

diminuzione di pena (art. 62, n. 6, cod. pen.; artt. 289- bis e 630

cod. pen.; artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre

1990, n. 309) o, con locuzioni analoghe, cause di non punibilità

(art. 398, secondo comma, n. 2, cod.pen.).

3. - Come questa Corte ha affermato, la verifica del rispetto del

principio di determinatezza del precetto penale impone che ad essa si

proceda non già isolando un singolo elemento descrittivo

dell'illecito, bensì considerando questo nel raccordo con gli altri

dati costitutivi della fattispecie ed altresì nell'ambito della

disciplina in cui si inserisce (sent. n. 247 del 1989). Non può

infatti essere imposto al legislatore il medesimo coefficiente di

specificazione di ogni singolo elemento del reato, né può essere

certamente escluso a priori il ricorso ad espressioni indicative di

comuni esperienze o a termini presi dal linguaggio comunemente usato

(sentt. n. 31 del 1995, n. 122 del 1993, n. 475 del 1988, n. 79 del

1982), se la descrizione complessiva del fatto-reato consente al

giudice una operazione ermeneutica non esorbitante dall'ordinario

compito interpretativo a lui affidato (ex plurimis, sentt. n. 203 del

1991, n. 475 del 1988 cit., n. 49 del 1980, n. 188 del 1975, n. 20

del 1974, n. 133 del 1973); il che consente, in via di principio, il

ricorso a figure di reati cosiddetti a forma libera, o l'inserimento

di elementi normativi o di clausole generali nelle fattispecie

penali.

Ma nella previsione in esame neppure la valorizzazione

dell'elemento finalistico (" .. per ottenere il rilascio del

documento") risulta idonea a delimitare e specificare in qualche modo

la condotta dell'"adoperarsi", giacché la natura omissiva del reato

non consente di prestabilire una relazione causale tra condotta e

finalità: al di fuori e prima dell'ottenimento del documento è

indeterminata e potenzialmente illimitata la serie dei comportamenti

che possano dirsi non orientati a quel fine.

4. - Dalla indeterminatezza della previsione normativa discende

anche la denunciata violazione del diritto di difesa perché, da un

lato, trattandosi di una condotta omissiva, il soggetto è esposto

alla possibilità della contestazione (e dell'arresto, a norma del

comma 2 dell'articolo 7- bis impugnato) per il solo fatto di essere

destinatario di un provvedimento di espulsione e, d'altra parte,

viene addossato al soggetto stesso l'onere di fornire nel processo la

prova di "essersi adoperato" per ottenere il documento di viaggio,

senza neppure essere in grado, a causa della censurata

indeterminatezza della fattispecie, di stabilire quale sia la prova

sufficiente a far ritenere soddisfatto il precetto.

5. - Dal contesto in cui la norma denunciata si colloca risulta

evidente che il precetto del legislatore, la cui inosservanza è

penalmente sanzionata, ha lo scopo di rendere effettivo il

provvedimento di espulsione, perché dalla conoscenza della autorità

diplomatica o consolare cui lo straniero si sia rivolto per ottenere

il documento di viaggio, l'autorità italiana di polizia è posta in

grado di stabilire il paese verso il quale istradarlo. Ma lo scopo

che il legislatore intende perseguire non esime dalla necessità di

una precisa descrizione della condotta omissiva punibile per far

ritenere soddisfatti i parametri costituzionali suddetti, nei cui

confronti la norma denunciata è invece in palese contrasto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1,

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia

di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in

cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero

destinatario di un provvedimento di espulsione "che non si adopera

per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il

rilascio del documento di viaggio occorrente".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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