Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1980

Altra decisione · depositata il 25/03/1980 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833, promosso con ordinanza

emessa l'8 novembre 1977 dal Pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra la Soc. p.a. Ceresio Prealpina Fondiaria e Montagnoli

Lino, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 26 aprile 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento per convalida di sfratto per morosità

vertente tra la S.p.A. Ceresio Prealpina Fondiaria, che si avvaleva

anche della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di

locazione, ed il conduttore Lino Montagnoli, il quale aveva proceduto a

pagare, dopo l'atto di citazione, i canoni arretrati e poi chiesto

termine di grazia ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge 26

novembre 1969, n. 833, l'adito pretore di Milano, con ordinanza dell'8

novembre 1977, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità della norma predetta "nella

parte in cui non garantisce al conduttore moroso di un immobile adibito

ad uso di abitazione, il quale abbia sanato integralmente la morosità

prima dell'emissione del provvedimento di rilascio di cui è menzione

nel citato articolo, un trattamento, ai fini della risoluzione del

rapporto ex articolo 1456 c.c., pari a quello riservato al conduttore

che, nel momento di emissione del suddetto provvedimento, versi ancora

in morosità".

La denunziata disparità di trattamento, ad avviso del pretore, non

potrebbe infatti in questo caso escludersi in base alla considerazione,

svolta dalla Corte nella precedente sentenza n. 150 del 1973 (relativa

allo stesso art. 4 legge 833/1969) secondo cui il comportamento del

conduttore moroso, che paghi il dovuto prima dell'emissione del

provvedimento di rilascio, rileverebbe comunque ai fini della

valutazione dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 codice

civile. Dacché, per contro, in presenza (come nella fattispecie) di

clausola risolutiva espressa, il contratto si risolve di diritto ai

sensi del successivo art. 1456 codice civile ove la parte interessata

dichiari di avvalersi della clausola; senza possibilità, quindi, per

il giudice di valutare il comportamento successivo del debitore.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di rilevanza della

questione, sul presupposto che l'ipotesi prospettata nell'ordinanza di

rinvio - di integrale pagamento di tutti i canoni scaduti prima del

momento in cui dovrebbe emettersi il provvedimento di rilascio - non

trovi concreto riscontro nel giudizio a quo, in cui il conduttore

avrebbe invece corrisposto soltanto i canoni indicati nell'atto di

citazione e chiesto termine per pagare quelli successivamente

maturatisi.

Nel merito, ha sostenuto comunque l'infondatezza della questione

sollevata, con argomentazioni sostanzialmente desunte dalla già citata

sentenza della Corte n. 150 del 1973. Considerato in diritto :

1. - Stabilisce l'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre

1969, n. 833 che "nel provvedimento che dispone il rilascio per

morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione può essere

concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore

a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute" e che "il

provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le

somme dovute entro il termine precedentemente fissato". La norma - come

in narrativa detto - viene denunziata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dubitandosi che "ai fini della risoluzione del rapporto

ex art. 1456 codice civile", essa dia luogo ad una ingiustificata ed

irrazionale disparità di trattamento in danno del conduttore che abbia

sanato integralmente la morosità in corso di causa. Poiché questi,

non ostante appaia per tale suo comportamento meritevole di maggior

favore, si troverebbe a non poter fruire del termine c.d. di grazia, di

cui può invece beneficiare il conduttore tuttora moroso al momento

della emissione del provvedimento di rilascio, anche se al contratto

sia stata apposta clausola risolutiva espressa.

2. - Eccepisce

preliminarmente l'Avvocatura dello Stato l'inammissibilità di detta

questione, per difetto di rilevanza, argomentando che l'ipotesi (di

integrale pagamento dei canoni scaduti prima del momento in cui

dovrebbe emettersi il provvedimento di rilascio), rispetto a cui il

giudice a quo formula il quesito di legittimità, non troverebbe

riscontro nella fattispecie concreta. In cui il conduttore avrebbe

invece pagato soltanto i canoni indicati nell'atto di citazione; per

modo che non vi sarebbe ostacolo alla concessione del termine di

grazia, con riguardo al pagamento dei canoni successivamente

maturatisi.

L'eccezione non ha fondamento, giacché, contrariamente all'assunto

dell'Avvocatura, risulta documentato nel fascicolo processuale - ed

anche il pretore ne dà atto nella premessa in fatto dell'ordinanza di

rinvio - che il convenuto aveva in effetti pagato tutte le somme dovute

per contratto sino alla udienza di precisazione delle conclusioni.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

Con la precedente sentenza n. 150 del 1973, che il giudice a quo

non ha mancato di ricordare, questa Corte, chiamata una prima volta a

pronunziarsi sulla legittimità dell'art. 4, comma sesto, della legge

833 citata, ha invero escluso il già allora dedotto contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, sostanzialmente in base al rilievo che il

comportamento del conduttore che spontaneamente paghi nel corso del

giudizio le pigioni scadute - pur non rilevando ai fini della

concessione del termine di grazia (effettivamente prevista con riguardo

alla sola ipotesi di morosità persistente) - resta comunque valutabile

nel sistema emergente dall'art. 1453 e seguenti del codice civile, al

fine della (eventuale) esclusione dell'importanza dell'inadempimento,

cui è subordinata la risoluzione del contratto (art. 1455 cod. civ.).

Ma, rispetto alla situazione esaminata nella decisione citata, la

fattispecie odierna riveste una connotazione del tutto peculiare, che

dipende dalla presenza in contratto della clausola risolutiva espressa.

Il meccanismo di detta clausola (pacificamente applicabile alle

locazioni anche in regime di proroga), comporta, infatti, che ove la

parte interessata dichiari di avvalersene, il contratto per ciò solo

si risolve di diritto (art. 1456 cod. civ.). Con la conseguenza che

non può quindi il giudice, che la risoluzione è chiamato a

dichiarare, prendere in alcuna considerazione l'eventuale scarsa

importanza dell'inadempimento e, in tale contesto, il pagamento pur

integrale dei canoni scaduti effettuato in corso di causa dal

conduttore.

Per contro, nella stessa ipotesi di locazione con clausola

risolutiva espressa, in quanto per costante giurisprudenza

l'apposizione della detta clausola non è di ostacolo alla concessione

del termine di grazia ex art. 4 legge 833/1969, accade che l'inquilino

rimasto moroso può essere ammesso a purgare la mora, con conseguente

perdita di efficacia della sentenza.

Deve concludersi allora che effettivamente - così come dal pretore

rilevato - si verifica, nel caso particolare del contratto di locazione

con apposta clausola risolutiva espressa, una immotivata ed

irragionevole disparità di disciplina, per cui quelle stesse ragioni

(quali le precarie condizioni economiche del conduttore insorte dopo la

stipulazione del contratto), che possono in ipotesi, secondo

l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere

rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la

risoluzione della locazione ove egli già in corso di causa abbia

spontaneamente pagato i canoni scaduti.

Nei limiti e nei termini indicati va, quindi, dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara illegittimo l'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre

1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) in

quanto, ricorrendo l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, non

consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio

dell'immobile locato, e con gli stessi poteri di valutazione

esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento

integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del

giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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