Corte costituzionale

Sentenza n. 336/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996
  • art. 31legge 448/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 57 e

58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica) e 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 2000 dal

tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra A. A. e

l'Azienda sanitaria locale (Asl) di Vercelli n. 11, iscritta al

n. 613 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del lavoro,

con ordinanza del 27 giugno 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 57 e 58, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) e 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in

riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in

cui disciplinerebbero il diritto dei dirigenti sanitari dell'area

medica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, alla

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale.

2. - Il giudice a quo premette che il processo principale ha ad

oggetto la legittimità del provvedimento con il quale l'Azienda

sanitaria locale (Asl) di Vercelli n. 11 ha rigettato la domanda di

un dirigente sanitario dell'area medica, dipendente di detta Asl, di

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale. Il rimettente sintetizza l'evoluzione della disciplina del

rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, deducendo

che dalla previsione di un mero interesse legittimo del pubblico

dipendente a siffatta trasformazione (d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117)

si sarebbe pervenuti alla configurazione di un diritto ad ottenerla,

fatta eccezione per determinate categorie di personale.

L'amministrazione sarebbe, quindi, titolare del potere di rigettare

la domanda di trasformazione esclusivamente qualora l'attività

svolta dal dipendente al di fuori del rapporto dia luogo ad un

conflitto di interessi con l'attività di servizio, ovvero di

differirne gli effetti, con provvedimento motivato, per un periodo

non superiore a sei mesi, nel caso in cui il suo accoglimento possa

determinare, "in relazione alle mansioni e alla posizione

organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla

funzionalità dell'amministrazione stessa" (art. 1, comma 58, della

legge n. 662 del 1996).

Ad avviso del tribunale di Vercelli, quest'ultima norma

riguarderebbe anche i dirigenti sanitari dell'area medica, di primo

livello, i quali, conseguentemente, vanterebbero un diritto alla

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale, non essendo ad essi applicabile l'art. 39, comma 27, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (il quale ha stabilito che l'art. 1,

commi 58 e 59, della legge n. 662 del 1996 si applica al personale

dipendente delle regioni e degli enti locali finché non sia

diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo) e

non risultando utilmente richiamabili, in considerazione della natura

del rapporto, le disposizioni che rendono ammissibili forme

sperimentali di contrattazione collettiva in ordine all'articolazione

flessibile dell'orario di lavoro ed alla diffusione del part-time

ovvero che disciplinano il cd. telelavoro (art. 8, comma 1, lettera

i, del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396).

Secondo il rimettente, il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - che ha

modificato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - non avrebbe innovato

in parte qua la disciplina in esame, nonostante abbia espressamente

soppresso i rapporti di lavoro a tempo definito (art. 15-bis comma

3), disponendo che il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari

comporta la totale disponibilità per la realizzazione dei risultati

programmati (art. 15-sexies). Il complesso degli artt. 15-bis,

15-ter, 15-quater e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992

riguarderebbe, infatti, soltanto i dirigenti che svolgono compiti di

direzione delle strutture e degli uffici e/o di preposizione a

strutture complesse e l'esclusività del rapporto di lavoro

(art. 15-bis comma 2) sarebbe stata "stabilita in stretta connessione

con la previsione dell'affidamento ai dirigenti della direzione delle

strutture e degli uffici" cosicché le norme concernerebbero

esclusivamente detti dirigenti. L'interpretazione sarebbe confortata

sia dalla norma che, in via transitoria, conserva la distinzione tra

dirigenti di primo e di secondo livello (art. 15-quinquies, comma 7),

sia dalla disciplina della nomina (artt. 15 e 15-ter) e del

trattamento economico (art. 15-quater), che giustificano

l'irriducibilità dell'orario di lavoro esclusivamente per coloro i

quali svolgono la funzione dirigenziale "propriamente detta",

cosicché dovrebbe ritenersi che il legislatore si sia limitato "a

sopprimere i rapporti a tempo definito per la dirigenza sanitaria

solo con riguardo a soggetti aventi responsabilità organizzative e

di struttura". Inoltre, a suo avviso, il comma 18-bis dell'art. 39

della legge n. 449 del 1997 - introdotto dall'art. 20 della legge

23 dicembre 1999, n. 488 -, disponendo che "è consentito l'accesso

ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con

qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di

uffici", non riguarderebbe la figura professionale in esame. In

contrario, sempre secondo il rimettente, non potrebbe essere invocato

l'art. 63, comma 1, (recte: 64, comma 1) del contratto collettivo

nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e

veterinaria del Servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000 il

quale, richiamando l'ultima norma sopra indicata, prevede

l'inapplicabilità del part-time ai dirigenti sanitari, in quanto la

materia non è stata delegificata e la disciplina collettiva deve

svolgersi nell'osservanza delle norme primarie che escludono il

rapporto di lavoro a tempo parziale esclusivamente per i dirigenti

sanitari di secondo livello.

2.1. - Ad avviso del giudice a quo nella fattispecie in esame

sarebbero quindi applicabili le norme impugnate, le quali

disciplinerebbero la trasformazione del rapporto di lavoro dei

dipendenti in oggetto da tempo pieno a tempo parziale in violazione

degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, recando vulnus al

principio di ragionevolezza organizzativa ed al diritto alla salute,

realizzando altresì una disparità di trattamento tra i cittadini.

La configurazione del diritto del dirigente sanitario dell'area

medica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale ed il rinvio alla contrattazione collettiva

sia dell'eventuale riduzione della percentuale dell'organico per la

quale il secondo tipo di rapporto è ammissibile, sia dell'esclusione

di determinate figure professionali, in mancanza della fissazione di

criteri specifici e di norme di salvaguardia, sarebbero

irragionevoli. Secondo il rimettente, nel settore della sanità,

l'eventualità di un esercizio da parte dei dipendenti di tutte le

qualifiche e di tutti i livelli del diritto alla trasformazione del

rapporto di lavoro, anche in modo "non massiccio, ma, ad es., a

"scacchiera o in forme imprevedibili, potrebbe pregiudicare il

soddisfacimento dei fini istituzionali da parte delle Asl, potendo

inoltre la contrattazione collettiva condurre a "differenti soluzioni

in ordine alle modalità applicative ed alla scelta di riduzione

delle percentuali e/o di esclusione delle figure professionali che,

da caso a caso, possono essere individuate come particolarmente

necessarie per la funzionalità dei servizi".

Pertanto, conclude il tribunale, si profilerebbe il rischio di

una disparità di trattamento dei cittadini in riferimento al

contratto concluso ed applicato in una determinata Asl e le

incertezze sulle scelte delle modalità applicative influirebbero

"direttamente sulla funzionalità organizzativa dei diversi comparti

ospedalieri in quanto complicano sia la pianificazione degli organici

che la gestione degli stessi", in violazione del principio di

ragionevolezza ed in danno dell'esigenza di assicurare adeguati

livelli di efficienza a garanzia della tutela del diritto alla

salute.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La difesa erariale deduce che la disciplina del rapporto di

lavoro part-time nel pubblico impiego si inserisce nel quadro di un

più ampio disegno diretto a realizzare una riduzione della spesa

pubblica. Questa disciplina sarebbe caratterizzata dalla

identificazione dei settori nei quali essa è applicabile e dalla

fissazione di una percentuale dell'organico per la quale la

trasformazione è ammissibile, realizzando scelte riservate alla

discrezionalità del legislatore, sindacabili esclusivamente sotto il

profilo della manifesta irragionevolezza. A suo avviso, le norme che

riguardano il part-time recherebbero una disciplina rispettosa del

principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore ha avuto cura

sia di stabilire un limite massimo dei rapporti di lavoro a tempo

parziale, sia di prevedere che le eventuali carenze di organico

possono essere fronteggiate mediante i processi di mobilità, ovvero

mediante nuove assunzioni rese possibili dal risparmio di spesa

ottenuto a seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale.

Secondo l'interveniente, l'infondatezza della questione sarebbe

risolutivamente dimostrata dalla considerazione che il comma 18-bis

dell'art. 39 della legge n. 449 del 1997, introdotto dall'art. 20

della legge n. 488 del 1999, ha implicitamente, eppure

inequivocamente, stabilito che l'istituto del part-time non è

applicabile ai dirigenti in esame, fissando una regola espressamente

enunciata anche dall'art. 15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del

1992. Le argomentazioni svolte dal rimettente per riferire

quest'ultima disposizione esclusivamente ai dirigenti medici preposti

a strutture complesse sarebbero erronee, sia perché sono fondate

esclusivamente sulla rubrica della norma - peraltro limitata ad un

richiamo alle funzioni dei dirigenti di struttura -, sia perché

appaiono in contrasto con la lettera e la ratio del citato comma 3,

da identificare nello scopo di assicurare l'efficienza del servizio

con riguardo al complessivo assetto della dirigenza sanitaria

dell'area medica. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe, riguarda l'art. 1, commi 57 e 58,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 31, comma 41, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, ad avviso del

giudice a quo, sarebbe disciplinata la trasformazione del rapporto di

lavoro dei dirigenti sanitari di primo livello dell'area medica,

dipendenti del Servizio sanitario nazionale, da tempo pieno a tempo

parziale.

Secondo il giudice rimettente, le prime due disposizioni,

prevedendo, sia pure entro certi limiti, il diritto alla

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale, potrebbero pregiudicare, in violazione degli artt. 3, 32 e

97 della Costituzione, la razionale organizzazione del servizio ed il

soddisfacimento dei fini istituzionali da parte delle Asl, e quindi

anche la tutela della salute, specialmente quando tale diritto sia

esercitato in modo "non massiccio, ma, ad es., a "scacchiera o in

forme imprevedibili". Inoltre, la terza delle disposizioni censurate,

rinviando alla contrattazione collettiva la eventuale riduzione della

quota dell'organico per la quale è ammissibile il rapporto di lavoro

a tempo parziale, nonché l'individuazione dei dipendenti che possono

accedervi, non solo non eviterebbe, in mancanza di criteri specifici

e di norme di salvaguardia, tale pregiudizio, ma anzi renderebbe

possibili "differenti soluzioni in ordine alle modalità applicative

ed alla scelta di riduzione delle percentuali e/o di esclusione delle

figure professionali", ledendo così il principio di parità di

trattamento degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

2. - La questione in parte è infondata, in parte è

inammissibile.

Il giudice rimettente individua nelle norme censurate una

possibile lesione del principio di "ragionevolezza organizzativa" e

conseguentemente del diritto di tutela della salute, muovendo dalla

premessa che i dirigenti sanitari dell'area medica del Servizio

sanitario nazionale vanterebbero, in base all'art. 1, commi 57 e 58,

della legge n. 662 del 1996, un diritto ad ottenere la trasformazione

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'applicabilità di dette norme non sarebbe infatti esclusa, a suo

avviso, né dall'art. 39, comma 18-bis della legge n. 449 del 1997,

né dagli artt. 15 ss. del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificati

dal d.lgs. n. 229 del 1999, i quali avrebbero soppresso "i rapporti

di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria solo con

riguardo a soggetti aventi responsabilità organizzative e di

struttura". Né, infine, secondo il giudice rimettente, potrebbe

essere preso in considerazione l'art. 64, comma 1, del CCNL 8 giugno

2000, sostanzialmente proibitivo del part-time per i dirigenti

sanitari, essendo evidente che "la fonte pattizia debba comunque

rispettare quanto previsto dalle disposizioni normative in materia".

2.1. - L'ordinanza di rimessione muove dalla premessa non

implausibile della riconduzione del rapporto di lavoro a tempo

definito dei dirigenti medici al rapporto di lavoro a tempo parziale

e però la sviluppa secondo criteri interpretativi che appaiono

erronei, anche se notevole è la complessità dei testi legislativi

in materia. Il giudice a quo infatti privilegia un'interpretazione

che appare elusiva della ratio e della dinamica del sistema normativo

sull'organizzazione sanitaria e comunque omette di verificare la

possibilità di una diversa soluzione ermeneutica, che sia coerente

con l'evoluzione e la sistematica del quadro normativo e soprattutto

idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità (ex

plurimis: sentenze nn. 113 e 17 del 2000, n. 202 del 1999).

La ricerca di una siffatta soluzione era, nella specie, tanto

più doverosa, considerando che la proposta questione di

costituzionalità doveva apparire molto dubbia, se lo stesso giudice

a quo affermava esplicitamente che il divieto di applicazione del

tempo parziale ai dirigenti andava riferito ai soli dirigenti di

secondo livello "lasciando ancora aperti i termini del problema per

quelli di primo livello cui appartiene la ricorrente", di modo che

non poteva apparire così evidente quella palese arbitrarietà o

quella manifesta irragionevolezza, che invece sole legittimano,

secondo la giurisprudenza costituzionale, il sindacato di

costituzionalità sull'ampia discrezionalità, di cui gode il

legislatore nelle scelte relative all'organizzazione dei pubblici

uffici (ex plurimis: sentenze nn. 141 e 34 del 1999, n. 63 del 1998).

2.2. - Ciò premesso, occorre rilevare che la disciplina del

rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria dell'area medica

presenta risalenti profili di specialità (cfr. sentenza n. 359 del

1993), anche in riferimento al regime dell'orario di lavoro e del

principio di esclusività della prestazione. La specialità del

rapporto di lavoro dei medici non deriva soltanto dalla

particolarità dell'attività svolta, ma anche dalle varie vicende

normative relative alla organizzazione della sanità. Ed infatti fin

dal decreto delegato 27 marzo 1969, n. 130, per i medici dipendenti

pubblici l'art. 24 stabiliva due diverse tipologie di rapporto di

lavoro: a "tempo pieno" ed a "tempo definito" e la successiva

evoluzione legislativa del sistema sanitario pubblico ha confermato

questa scelta, poiché ha indicato "una precisa distinzione in due

tipi di rapporto di servizio dei medici, sulla base di una diversità

di impegni, modalità ed orario di lavoro, nonché in relazione alla

peculiare disciplina della libera professione intramuraria" (sentenza

n. 330 del 1999).

Ma è con l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

e con la riforma sanitaria del 1992 che cominciano ad introdursi,

attraverso i principi di unicità del rapporto di lavoro con il

Servizio sanitario nazionale e di unicità del ruolo dirigenziale,

forme di progressiva "aziendalizzazione" del Servizio con conseguente

incidenza sulla configurazione del rapporto di lavoro dei medici. In

particolare risale a questa fase la tendenza a "funzionalizzare

l'attività intramuraria rispetto agli obiettivi delle strutture

sanitarie pubbliche" (sentenza n. 330 del 1999), attraverso tutta una

serie di incentivi a questo tipo di esercizio della professione, ivi

compresa la garanzia del passaggio, a domanda e, se del caso, anche

in soprannumero, dal regime di "tempo definito" a quello di "tempo

pieno".

2.3. - Tali tendenze verso l'unicità del rapporto di lavoro e

verso un peculiare regime dell'attività libero-professionale, già

presenti nella disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti

sanitari dell'area medica, si sono ulteriormente rafforzate dopo la

legge n. 662 del 1996.

Ed invero, soprattutto con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229,

modificativo di una serie di norme del d.lgs. n. 502 del 1992, si è

consolidato un quadro normativo specifico per il rapporto di lavoro

dei dirigenti sanitari. Innanzi tutto viene confermata la

soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per i dirigenti

sanitari (art. 15-bis comma 3); poi viene disposta per essi una serie

di misure connesse all'opzione verso il rapporto di lavoro esclusivo,

che comporta la "totale disponibilità" (art. 15-quinquies) anche per

i medici, i quali - avvalendosi di una facoltà prevista ad

esaurimento per alcuni di essi - esercitano l'attività extramuraria

(art. 15-sexies), essendo essi comunque responsabili del risultato

"anche se richiedente un impegno orario superiore a quello

contrattualmente definito" (art. 15, comma 3). In tal modo si è

realizzata - come ha già rilevato questa Corte - una nuova, organica

disciplina caratterizzata dalla esclusività del rapporto di lavoro e

dall'esercizio di attività libero-professionale in forme e tipologie

specificamente definite (sentenza n. 63 del 2000).

3. - Già alla luce di questo assetto legislativo, ma soprattutto

della successiva evoluzione, riferibile pure alla contrattazione

collettiva di settore, appare evidente l'erroneità del criterio

interpretativo adottato nell'ordinanza di rimessione. Innanzi tutto

non appare condivisibile la tesi prospettata nell'ordinanza di

rinvio, secondo cui gli artt. 15 e seguenti del decreto n. 502 del

1992, come modificati dal decreto n. 229 del 1999, impedirebbero il

rapporto di lavoro a tempo definito solo ai dirigenti sanitari

responsabili di struttura e non anche "ai dirigenti medici tout

court". Ed invero la formula legislativa del comma 3

dell'art. 15-bis: "sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo

definito per la dirigenza sanitaria" ha una portata così vasta da

ricomprendere tutte le varie tipologie di dirigenti sanitari

dell'area medica, le quali sono state unificate, superando ogni

precedente distinzione di livelli - alla quale invece inesattamente

continua a riferirsi il giudice a quo dal comma 1 dell'art. 15, che

appunto dispone: "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico

ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello,

articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e

gestionali". Che la soppressione dei rapporti a tempo definito

riguardi l'intera dirigenza sanitaria risulta ancor più evidente

alla luce della ratio complessiva del sistema legislativo in

questione, che ben può essere individuata, al di là degli altri

principi già ricordati, essenzialmente nella statuizione

dell'art. 15, comma 3, secondo cui il dirigente sanitario è

responsabile del risultato "anche se richiedente un impegno orario

superiore a quello contrattualmente definito".

In questa ottica, altrettanto non condivisibile appare la tesi

del giudice a quo secondo cui neppure il comma 18-bis dell'art. 39

della legge n. 449 del 1997, che consente l'accesso ad un regime di

impegno ridotto "per il personale non sanitario con qualifica

dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici",

potrebbe avere efficacia interpretativa del diverso regime previsto

per il personale sanitario. È invece da ritenere che, pur

perseguendo i commi 18 e 18-bis - introdotto quest'ultimo

dall'art. 20, comma 1, lettera f, della legge n. 488 del 1999 -

finalità di riduzione della spesa attraverso un incremento dei

contratti a tempo parziale, il legislatore abbia considerato

inopportuno, in relazione alla specificità delle funzioni della

dirigenza medica, che tale regime negoziale potesse riguardare anche

gli appartenenti a tale categoria. È quindi ragionevole interpretare

il comma 18-bis come una esplicita esclusione per i dirigenti

sanitari medici dalla generale previsione di accesso ad un regime di

impegno ridotto.

Del resto una conferma a tale interpretazione può essere tratta

non tanto dall'art. 44, che pur dispone la soppressione, entro il 1

dicembre 2001, dei rapporti di lavoro "a tempo definito ed altri

similari" dei dirigenti medici, quanto soprattutto dal successivo

art. 64, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza

medica e veterinaria, che, anche se con norma programmatica, dichiara

che le parti prendono "atto che nell'art. 20, comma 1, punto 18-bis

della legge n. 488/1999 l'istituto del part-time non è consentito ai

dirigenti sanitari" pur concordando sulla necessità di affrontare il

problema dell'utilizzazione di tale istituto solamente nei casi di

comprovate, particolari esigenze familiari o sociali, ferma restando

la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo.

Neppure su questo punto è condivisibile l'argomentazione

dell'ordinanza di rimessione, secondo cui ai fini interpretativi non

gioverebbe valorizzare la predetta clausola contrattuale. Va infatti

osservato che nell'interpretazione della norma legislativa in

questione può assumere rilievo la disciplina adottata in sede di

contrattazione collettiva, in quanto soprattutto il più volte citato

art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 opera un espresso rinvio, come

logica conseguenza della privatizzazione del rapporto di impiego,

alla contrattazione collettiva nazionale relativamente a determinati

aspetti della disciplina della dirigenza sanitaria (cfr. sentenza

n. 507 del 2000). Può quindi avere significato, ai fini

dell'interpretazione del citato comma 18-bis, il fatto che con il

CCNL del 22 febbraio 2001, integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000,

sia stato stabilito che possono accedere, ma solo nella misura

massima del 3 dell'organico dell'azienda sanitaria, ad un regime di

impegno ridotto soltanto i dirigenti che abbiano comprovate esigenze

familiari o sociali.

In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte appare

evidente che il giudice a quo ha seguito un presupposto

interpretativo erroneo ed infondato ed ha omesso di verificare la

possibilità di individuare altre possibili soluzioni interpretative

che consentissero anche di superare, secundum Constitutionem i

prospettati dubbi di costituzionalità.

4. - Infine va osservato che la censura dell'art. 31, comma 41,

della legge n. 448 del 1998 concerne una norma che appare

inconferente con la fattispecie in esame, in quanto riguarda gli

ambiti di contrattazione collettiva relativi al lavoro a tempo

parziale svolto presso gli enti locali. Tali contratti collettivi

appartengono però ad un "comparto di contrattazione" differente e

distinto da quello del Servizio sanitario nazionale, non essendo

comunque dubbio che "con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1,

lettera d) e con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(art. 3, comma 1) le unità sanitarie locali sono venute a

differenziarsi giuridicamente dall'organizzazione dei comuni, essendo

state configurate come aziende dotate di personalità giuridica"

(sentenza n. 98 del 1997).

La questione relativa al predetto art. 31, comma 41, è pertanto

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata in

riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione dal tribunale di

Vercelli con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo) sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della

Costituzione dallo stesso tribunale di Vercelli con la medesima

ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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