Corte costituzionale

Sentenza n. 336/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 143/1949

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli

ingegneri e degli architetti), promosso con ordinanza emessa il

14 maggio 1998 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile fra

Nigro Francesco Paolo e Cicala Giuseppe e altra, iscritta al n. 332

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24 - prima serie speciale - dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un ingegnere libero professionista conveniva in giudizio due

clienti, asserendo che costoro, dopo avergli conferito l'incarico di

redigere il progetto di un fabbricato, da realizzare su un fondo

venduto dallo stesso ingegnere ai committenti, recedevano dal

contratto, affidando la progettazione e la direzione dei lavori ad

altro professionista. L'attore chiedeva pertanto che i convenuti

fossero condannati al risarcimento dei danni subi'ti per effetto

dell'anticipato recesso.

Trattenuta la causa in decisione, il tribunale adi'to ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge

2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli

architetti), nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso

del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il

diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento

degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta

a cause dipendenti dal professionista stesso.

2. - Il giudice a quo premette che la domanda proposta

dall'attore ha a oggetto, fra l'altro, il risarcimento del danno

patrimoniale consistente nel mancato guadagno che gli sarebbe

derivato dall'esecuzione della progettazione e della direzione dei

lavori del costruendo fabbricato. Tale danno nascerebbe

dall'inadempimento dell'obbligazione assunta dai convenuti sia con il

compromesso, sia con l'atto pubblico di vendita.

Secondo il collegio, la normativa applicabile alla vicenda in

esame sarebbe costituita dall'art. 10 della legge n. 143 del 1949,

che disciplina gli effetti della "sospensione per qualsiasi motivo

dell'incarico dato al professionista". In questi casi, il committente

avrebbe l'obbligo "di corrispondere l'onorario relativo al lavoro

fatto e predisposto", come precisato dall'art. 18 della stessa legge,

"salvo il diritto del professionista al risarcimento degli

eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a

causa dipendente dal professionista stesso". La norma ora citata si

configurerebbe, dunque, come una deroga ai princìpi generali dettati

dall'art. 2237 del codice civile, giacché - pur lasciando al cliente

la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto - porrebbe

a suo carico sia un'obbligazione indennitaria ex lege con previsione

d'un aumento automatico del compenso per il professionista nella

misura del 25 per cento, sia una vera e propria obbligazione

risarcitoria.

Il tribunale dà conto che una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge n. 143, con riferimento

alla maggiorazione del compenso spettante in caso di recesso, è già

stata dichiarata non fondata da questa Corte, ma soggiunge che quella

decisione non avrebbe toccato il problema del diritto del

professionista al risarcimento dei maggiori danni, almeno

nell'ipotesi in cui la sospensione dell'incarico non sia dovuta a

cause dipendenti dal suo comportamento (art. 10, secondo comma, della

legge n. 143 del 1949). Il cliente può infatti recedere dal

contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ai sensi

dell'art. 2237 del codice civile, lasciando indenne il prestatore

d'opera e consentendo il pagamento delle spese per l'opera svolta, ma

con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno. Un tale

diritto presupporrebbe un atto illecito; mentre il recesso del

cliente costituirebbe semplicemente una conseguenza del venir meno

della fiducia riposta nel professionista. Di conseguenza, prosegue il

rimettente, l'art. 2237 parrebbe escludere in radice che il recesso

unilaterale del cliente possa di per sé solo giustificare la pretesa

risarcitoria del professionista. Al contrario, in difformità dal

regime codicistico, la legge sulla tariffa degli ingegneri e degli

architetti prevederebbe il diritto del professionista al risarcimento

dei danni, determinando un'ingiustificata posizione di privilegio per

costoro rispetto alle altre categorie professionali: così

privilegiando, con lesione del principio di eguaglianza, una

categoria professionale in danno delle altre. Né potrebbe parlarsi

d'una mera integrazione della regola generale di cui all'art. 2237

del codice civile.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione

osservando, da un lato, che il rimettente nulla dice in ordine alla

concreta configurabilità, nel caso di specie, di danni risarcibili;

dall'altro, che anche ad ammettere l'esistenza di una disciplina di

favore per gli ingegneri e gli architetti, rispetto agli altri

professionisti, questa sarebbe prevista dal primo, e non dal secondo

comma dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, poiché è il primo

comma che, attraverso il rinvio al successivo art. 18, consente

la maggiorazione degli onorari del 25 per cento. Comunque, ha

concluso l'Avvocatura, l'asserito privilegio sarebbe già stato

ritenuto conforme a Costituzione dalle sentenze nn. 109 del 1987 e

192 del 1984 di questa Corte, le cui motivazioni potrebbero "valere

[...] a giustificare le particolarità previste nella tariffa degli

ingegneri e architetti anche se il disposto del secondo comma

dell'art. 10 potesse qualificarsi come privilegio della categoria". Considerato in diritto

1. - È all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949,

n. 143, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del

cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto

del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli

eventuali maggiori danni quando la "sospensione" non sia dovuta a

cause dipendenti dal professionista stesso. Questa disciplina, ad

avviso del rimettente, determinerebbe un'ingiustificata posizione di

privilegio per gli ingegneri e gli architetti rispetto alle altre

categorie professionali, in quanto solo ai primi sarebbe consentito

il cumulo del risarcimento dei danni e dell'aumento automatico del

compenso nella misura del 25 per cento.

2. - Vanno innanzitutto disattese le eccezioni di

inammissibilità sollevate dall'Avvocatura.

Per quanto attiene all'asserito difetto di rilevanza, il

Tribunale di Potenza ha correttamente rappresentato che nel giudizio

a quo la domanda aveva a oggetto il risarcimento del danno causato

dalla revoca dell'incarico professionale: tanto basta perché la

questione si possa ritenere rilevante, non essendo necessario che il

giudice rimettente anticipi il proprio giudizio circa la concreta

esistenza, nella specie, di un danno risarcibile, poiché tale

questione è logicamente successiva alla individuazione della norma

che disciplina la domanda. Per quanto attiene, poi, alla seconda

eccezione preliminare, con riguardo alla erronea individuazione della

norma da censurare, si osserva che nel caso di specie il tribunale

fonda il dubbio di legittimità costituzionale sul rilievo che

soltanto agli architetti e ingegneri, e non agli altri

professionisti, la legge consentirebbe di ottenere il risarcimento

del danno anche nell'ipotesi di incolpevole recesso del committente.

Rettamente, dunque, si individua la norma censurata nell'art. 10,

secondo comma, della citata legge n. 143, ove si prevede (sia pure

mediante richiamo al successivo art. 18) il diritto al risarcimento

del danno nell'ipotesi di recesso del committente.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Il rimettente mostra di ritenere che, nel caso di recesso del

committente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale

stipulato con un architetto o un ingegnere, quest'ultimo possa

pretendere sia la maggiorazione, nella misura del 25 per cento, del

compenso per l'opera svolta, sia il risarcimento integrale del danno

(rispettivamente ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 10, secondo comma,

della legge in esame). In tal modo si permetterebbe ad architetti e

ingegneri, unici tra i professionisti, di cumulare il risarcimento

del danno da inadempimento con una indennità dovuta per legge.

Questa lettura della norma non è, tuttavia, l'unica consentita.

Si deve innanzitutto escludere che la maggiorazione del 25 per

cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e

18 della citata legge n. 143 del 1949 nell'ipotesi di "sospensione"

dell'incarico (ma il lemma è interpretato dalla costante

giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e

propria), costituisca una forma forfetaria di risarcimento del danno.

Come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 192 del 1984), la

suddetta maggiorazione è vòlta sia a compensare l'ingegnere o

architetto per l'impossibilità di realizzare il proprio interesse

alla fedele esecuzione del progetto predisposto; sia a tener conto

della circostanza che il lavoro dell'ingegnere o architetto racchiude

un'utilità potenziale, suscettibile di essere apprezzata soltanto

nei successivi stadi di realizzazione dell'opera. Sì che è da

escludere che l'indennità di cui agli artt. 10 e 18 della legge

n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e

finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima.

4. - Si deve escludere, altresì, che il risarcimento del danno,

nell'ipotesi prevista dall'art. 10, secondo comma, deroghi alle

regole generali. Come ritenuto dalla Corte di cassazione, il

professionista può, infatti, pretendere il risarcimento del danno

soltanto deducendo, e provando, l'altrui colpevole condotta (sentenza

n. 401 del 1985), e non sulla base del mero fatto dell'intervenuta

revoca dell'incarico. A evitare, infine, il rischio di qualsiasi

indebita locupletazione per il professionista vi è il principio -

anch'esso affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza citata -

secondo cui l'indennità prevista dall'art. 10, primo comma, resta

assorbita nel risarcimento quando esso sia superiore.

Da quanto esposto consegue che la maggiorazione del 25 per cento

della tariffa in caso di revoca dell'incarico non è ingiustificata;

che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di

una condotta colpevole del committente; e che non è consentito il

cumulo di indennità e risarcimento, ove questo sia maggiore. La

disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 non è

perciò difforme dalle regole generali, nella parte in cui vieta il

risarcimento del danno incolpevolmente causato e il cumulo di

indennizzo e risarcimento nell'ipotesi accennata; mentre anzi appare

rispettosa della peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e

architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso,

dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico.

La questione non è quindi da accogliere, perché non sussiste,

nella specie, l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143

(Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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