Corte costituzionale

Sentenza n. 334/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 2

(recte: art. 2) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica),

promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal Tribunale di

Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Manetti Giorgio

ed altri e l'INPS, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Pieraccini Piero ed altri e

dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Eugenio Cavallucci per Pieraccini Piero ed altri

e Vincenzo Morielli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Franco

Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Giorgio Manetti ed altri

contro l'INPS per ottenere il pagamento del trattamento di fine

rapporto in qualità di dipendenti della soc. Cooperativa Minerva

r.l. dichiarata fallita, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del

22 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui

non estende ai soci di cooperative di produzione e di lavoro la

tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto",

quando il diritto a tale trattamento sia ad essi attribuito dal patto

sociale o da una deliberazione successiva della società.

Secondo il giudice rimettente, avendo i ricorrenti prestato il

loro lavoro in qualità di soci di una società cooperativa, la

pretesa di pagamento del trattamento di fine rapporto non può essere

accolta per il solo fatto che la società ha versato all'INPS i

contributi per il fondo di garanzia e che i crediti da essi vantati a

questo titolo sono stati ammessi al passivo fallimentare. Ritiene,

peraltro, che l'esclusione dalla tutela del fondo dei soci delle

cooperative di produzione e di lavoro, quando abbiano diritto al

trattamento di fine rapporto, contrasti con l'art. 45 della

Costituzione Nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione,

che la legge deve favorire con i mezzi più idonei, il precetto

costituzionale non si riferisce soltanto allo sviluppo delle società

cooperative, ma anche alla tutela delle condizioni di lavoro dei soci

cooperatori.

Sarebbero violati anche l'art. 35 della Costituzione, che tutela

il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (è citata in

proposito la lata interpretazione della norma accolta dalla sentenza

n. 28 del 1995 di questa Corte) e l'art. 24, che viene richiamato in

funzione dell'"esigenza della previa esistenza di norme certe,

coerentemente osservate nei comportamenti degli enti previdenziali,

per la tutela dei propri diritti in giudizio".

2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite le parti private chiedendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata nei termini

prospettati nell'ordinanza di rimessione.

Le parti costituite insistono soprattutto sul fatto che per tutta

la durata dei loro rapporti con la società cooperativa poi fallita,

l'INPS ha ricevuto da quest'ultima il versamento dei contributi

previsti dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 per

il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine

rapporto. Né avrebbe importanza che i relativi crediti dei soci

siano stati ammessi al passivo come semplici crediti chirografari:

l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non prevede, quale presupposto

per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'INPS,

che il credito sia stato ammesso al passivo del fallimento in via

privilegiata, ma solo statuisce il diritto dell'INPS alla surroga nel

privilegio quando spetti al titolare del credito.

In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno

depositato una memoria che sviluppa e integra le argomentazioni

dell'ordinanza in relazione ai tre parametri costituzionali invocati.

2.2. - Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Inammissibile perché l'ordinanza di rimessione investe questa

Corte di una questione di interpretazione in ordine alla qualifica

del rapporto dedotto in giudizio.

Infondata, perché la norma impugnata non contrasta né con l'art.

24 della Costituzione, dal momento che la tutela giurisdizionale non

viene elusa, ma solo correttamente diretta all'accertamento dei

requisiti per ottenere dal fondo di garanzia il pagamento del

trattamento di fine rapporto in sostituzione del debitore insolvente;

né con l'art. 45 della Costituzione poiché non si comprende come

l'esercizio corretto della funzione giurisdizionale possa

compromettere la funzione sociale delle società cooperative di

produzione e lavoro; né, infine, con l'art. 35 della Costituzione in

quanto la limitazione della garanzia della norma censurata ai

prestatori di lavoro in base a un contratto di lavoro subordinato

risponde perfettamente alla tutela degli interessi e delle esigenze

oggetto di garanzia costituzionale.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata.

Secondo l'Avvocatura, il giudizio sulla rilevanza della questione

non può prescindere dalle consolidate acquisizioni giurisprudenziali

della Corte di cassazione che ha tenuto nettamente distinti i

rapporti di tipo societario da quelli di lavoro subordinato. In

particolare, la forzatura operata dal giudice rimettente appare tanto

più evidente in quanto concerne la remunerazione differita

dell'attività svolta, consistente rispettivamente nel trattamento di

fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) ovvero nella partecipazione agli

utili (artt. 2518 n. 9 e 2536 cod. civ.).

La questione, a giudizio dell'interveniente, è anche infondata,

non essendo pertinenti i parametri costituzionali invocati: non

l'art. 45 della Costituzione, in quanto il riconoscimento della

funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza

fini di speculazione privata non può giungere ad alterare i

meccanismi essenziali tipici della cooperazione; non l'art. 35 della

Costituzione, in quanto l'attività lavorativa può manifestarsi con

diverse forme ed applicazioni, che comportano vantaggi e limiti

(sicché del tutto inconferente è il richiamo della sentenza n. 28

del 1995 di questa Corte); non l'art. 24 della Costituzione, in

quanto la tutela giurisdizionale dei diritti non è pregiudicata da

norme sostanziali che disciplinano diversamente situazioni diseguali. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella

parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e di

lavoro la tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine

rapporto", quando il diritto a tale trattamento sia ad essi

attribuito dal patto sociale o da una deliberazione successiva della

società.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice rimettente ammette che la pretesa dei soci della

cooperativa di lavoro di ottenere il pagamento del trattamento di

fine rapporto dal fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n.

297 del 1982 non può essere accolta secondo il diritto vigente,

mancando il presupposto di un rapporto di lavoro subordinato con la

società fallita. Deve perciò essere respinta l'eccezione di

inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato: l'ordinanza non

prospetta una questione di interpretazione.

Poiché la società ha tuttavia versato all'INPS i contributi

previsti dall'ottavo comma del citato art. 2 per il finanziamento del

fondo, il giudice a quo ravvisa in tale comportamento un indice della

volontà di attribuire ai soci un trattamento di fine rapporto

corrispondente a quello spettante ai lavoratori subordinati e impugna

l'art. 2, primo comma, della legge n. 297 perché non include nel suo

ambito di tutela anche questa ipotesi.

3. - In primo luogo va osservato che, trattandosi di un modo di

ripartizione degli utili, l'atto di autonomia privata, che in caso di

risoluzione del rapporto con la società attribuisce ai soci il

diritto a una somma commisurata al trattamento previsto dall'art.

2120 cod.civ., deve rivestire la forma di una clausola dell'atto

costitutivo (art. 2518, secondo comma, numero 9, cod.civ.) o di una

deliberazione assembleare modificativa del medesimo: clausola o

deliberazione di cui non v'è traccia.

In secondo luogo, ammesso che nella specie spetti ai soci il

diritto di cui è causa, esso è pur sempre un diritto di socio, non

un credito di lavoro in senso tecnico, né vale a conferirgli tale

natura il fatto dell'(indebito) versamento dei contributi all'INPS

per il fondo di garanzia. La limitazione della tutela del fondo ai

casi in cui il trattamento di fine rapporto spetta per legge, cioè

ai rapporti di lavoro subordinato, non offende in alcun modo gli

artt. 35 e 45 della Costituzione, i quali non vincolano affatto la

discrezionalità del legislatore nella scelta dei mezzi più idonei a

favorire lo sviluppo delle società cooperative di lavoro e della

condizione economico-professionale dei loro soci.

Quanto al parametro dell'art. 24 della Costituzione, la non

pertinenza di tale riferimento è manifesta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297

(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45

della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari