Corte costituzionale

Sentenza n. 334/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità

giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali),

promosso con ordinanza emessa l'8 maggio e il 21 agosto 1991 dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo sul ricorso proposto

da Maiorino Maria Letizia ed altri contro il Ministero

dell'agricoltura e foreste ed altri, iscritta al n. 72 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti del

Ministero dell'agricoltura e foreste, distaccati presso l'ufficio del

Commissario regionale per gli usi civici dell'Aquila, allo scopo di

ottenere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 1,

primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, il Tribunale

amministrativo regionale dell'Abruzzo ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale della norma predetta, nella parte in cui non

attribuisce a questa categoria di pubblici dipendenti l'indennità

giudiziaria.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'indennità in

questione era stata originariamente istituita (legge 22 giugno 1988,

n. 221) in favore del personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie. La legge n. 51 del 1989 l'ha estesa al personale

amministrativo di altri organi giurisdizionali (Consiglio di Stato,

tribunali amministrativi regionali, Corte dei Conti e tribunali

militari), oltre che all'Avvocatura dello Stato e al personale civile

del ministero della difesa distaccato temporaneamente presso gli

uffici giudiziari della giustizia militare.

L'estensione dell'indennità in favore del personale distaccato

presso l'ufficio del Commissario regionale per gli usi civici sarebbe

ragionevole in considerazione delle mansioni tipiche delle

cancellerie e segreterie giudiziarie (nonché dei servizi ausiliari

delle stesse) svolte anche da questo personale. L'attività del

Commissario si configura, infatti, come attività giurisdizionale

speciale, secondo quanto è stato ormai rilevato dalla giurisprudenza

della Corte di cassazione e dalla decisione n. 328 del 1989 della

Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura di

nomina del Commissario per gli usi civici da parte del Ministro

dell'agricoltura e foreste anziché da parte del Consiglio superiore

della magistratura. Senza dire delle profonde innovazioni introdotte

dal d.P.R. n. 616 del 1977 che ha separato (affidandole alle regioni)

le funzioni amministrative del commissario da quelle giurisdizionali,

rimaste, invece, nelle piena titolarità di quest'ultimo.

All'accertamento della natura di giudice speciale del Commissario

conseguirebbe, per il personale addetto alla sua segreteria, lo

svolgimento dell'attività propria del personale giudiziario

gratificato dalla indennità in questione.

Né osterebbe all'estensione di tale beneficio la posizione di

dipendenti distaccati da altra amministrazione che costoro avrebbero

rispetto al personale giudiziario, poiché l'art. 1 della legge n. 51

del 1989 estende la norma di favore anche al personale civile del

ministero della difesa del pari distaccato presso gli uffici

giudiziari (della giustizia militare).

Di contro, non si potrebbe eccepire il difetto delle esigenze di

normalizzazione dei servizi, che connoterebbero invece le situazioni

in cui versano le amministrazioni giudiziarie e gli archivi notarili,

poiché dette esigenze non sono proprie di tutte le categorie cui

pure la legge n. 51 del 1989 ha esteso l'indennità (originariamente

prevista con tale funzione, incentivante e compensativa, dalla legge

n. 221 del 1988).

La rilevanza della questione risiederebbe, ovviamente, nella

possibilità di riconoscere il beneficio di cui si tratta in favore

dei ricorrenti solo grazie a una declaratoria di incostituzionalità

della norma impugnata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1, primo comma,

della legge 15 febbraio 1989, n. 51 - nella parte in cui non estende

l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale

amministrativo distaccato presso i commissariati regionali per il

riordinamento degli usi civici - contrasti con l'art. 3 della

Costituzione, essendosi attribuita tale indennità a personale con

funzioni analoghe ed in situazione analoga.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che, a decorrere dall'1 luglio 1980, l'art. 3 della

legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha istituito a favore dei magistrati

ordinari, "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello

svolgimento della loro attività", una speciale indennità non

pensionabile, (soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'art.

12 della stessa legge) "da corrispondersi in ratei mensili, con

esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per

qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli

artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione

del servizio per qualunque causa".

Con legge 6 agosto 1984, n. 425, tale indennità è stata

attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, ai magistrati del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali

amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli

avvocati e procuratori dello Stato.

Successivamente, la legge 22 giugno 1988, n. 221, ha esteso la

suddetta indennità, a decorrere dall'1 gennaio 1988: al personale

dirigente (e qualifiche equiparate) delle cancellerie e segreterie

giudiziarie, nella misura vigente alla data dell'1 gennaio 1988,

secondo le percentuali, indicate in un'apposita tabella, facenti

riferimento alle diverse qualifiche; al personale appartenente alle

qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie

giudiziarie, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni

nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con

le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

La legge 15 febbraio 1989, n. 51, infine, ha concesso - a

decorrere dal 1° gennaio 1989 - siffatta indennità, con le modalità

previste dalla legge n. 221 del 1988, anche al personale

amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi

regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei

tribunali militari, nonché al personale civile del ministero della

difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale,

distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi

ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici della giustizia

militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

3. - Questa Corte ha già più volte affermato che tali

valutazioni discrezionali, operate dal legislatore con riferimento ai

destinatari delle indennità, alla decorrenza dell'attribuzione, alla

sua misura, alle sue caratteristiche (non pensionabilità o

sospensione in relazione ad alcuni eventi) non contrastano con i

principi della Costituzione e, in particolare, con quello di

uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta (sentenze nn. 510 e 119

del 1991 e 238 del 1990; ordinanze nn. 97 e 422 del 1990).

Né vi è, nel caso che si esamina, una qualche ragione di

discostarsi da orientamento ormai consolidato.

La legge n. 51 del 1989 ha infatti esteso l'emolumento al

personale amministrativo di quegli stessi organismi dove prestavano

normalmente la loro opera i magistrati (ordinari, amministrativi,

contabili, militari) ed equiparati (avvocati e procuratori dello

Stato), ai quali, prima la legge n. 27 del 1981 e, poi, la legge n.

425 del 1984, hanno attribuito tale indennità. Del resto, questa

stessa Corte aveva notato che la ratio dell'attribuzione era "da

rinvenirsi nell'espletamento dell'attività presso quegli uffici"

più che nell'inquadramento organico nella specifica struttura. Il

che rendeva pienamente giustificabile l'attribuzione dell'indennità

anche al personale distaccato presso gli uffici della giustizia

militare non facente parte dei relativi ruoli, ma non invece al

personale comandato o distaccato presso le commissioni tributarie

(che non hanno un loro ruolo organico di personale amministrativo). E

ciò, si ripete, per la ragione che ai componenti giudicanti di esse,

in quanto tali, non era stata attribuita dal legislatore alcuna

indennità, estensibile anche al personale, di ruolo o comandato che

fosse.

4. - Non ignora la Corte che, di recente, il legislatore, nel

quadro della revisione del contenzioso tributario, è intervenuto con

la legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella materia dell'indennità

giudiziaria, dettando norme favorevoli al personale delle commissioni

tributarie. In particolare, la legge (art. 30), che ha delegato il

Governo della Repubblica ad emanare entro 12 mesi dalla data della

sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti

disposizioni per la revisione della disciplina e dell'organizzazione

del contenzioso tributario, ha previsto - tendenzialmente temporaneo

e qualificato - un vero e proprio organico di giudici tributari

(lettera e), dei quali sarà determinato lo stato giuridico e

retributivo, fissato il regime delle incompatibilità, regolate le

cause di decadenza e il regime della responsabilità civile (lettera

f). Parallelamente all'organico dei giudici tributari è stato

istituito il personale delle segreterie degli organi di giustizia

tributaria, con una dotazione organica "che dovrà essere

complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi". A tale

personale saranno inizialmente assegnati proprio quegli appartenenti

ai ruoli dell'amministrazione finanziaria, attualmente in servizio

presso le commissioni tributarie, che avevano chiesto l'estensione a

loro medesimi della indennità giudiziaria di cui alla legge 221 del

1988.

Allo scopo di assicurare "l'uniformità di trattamento con il

personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi

giurisdizionali" la legge di delega (art. 30, lettera q) ha dato al

Governo la facoltà di prevedere, per siffatto personale, tra

l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, e i compensi

incentivanti la produttività (di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4

del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con

modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e di cui all'art.

10 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 o di qualsiasi altro) quello

economicamente più favorevole.

La legge di delega ha così ribadito quel parallelismo tra un

organo, dove normalmente espleterà i suoi compiti un vero e proprio

nuovo corpus di giudici, e il relativo personale di supporto. Onde il

ragionamento sopra esposto trova ulteriore conferma e deve, a

fortiori, farsi valere anche per il personale distaccato presso

l'ufficio del Commissario regionale per gli usi civici.

Mancando l'attribuzione di un' indennità giudiziaria, del tipo di

quella attribuita dalle leggi nn. 27 del 1981 e 425 del 1984 al

personale delle magistrature, al Commissario regionale per gli usi

civici in quanto tale (che, peraltro, cumula le funzioni giudiziarie

con funzioni amministrative), ne consegue il venir meno di quel

necessario "parallelismo" che, ad avviso di questa Corte, costituisce

il fondamento dell'estensione, alle categorie già beneficiate, della

richiesta attribuzione.

L'uso così fatto della discrezionalità legislativa non è

pertanto censurabile, e rende non fondata la proposta questione di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51

(Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo

delle magistrature speciali), sollevata in riferimento all'articolo 3

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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