Corte costituzionale

Sentenza n. 331/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23

maggio 1996 dal tribunale di Siracusa e il 17 gennaio 1997 dal

pretore di Bassano del Grappa, iscritte ai nn. 976 del registro

ordinanze 1996 e 186 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1996 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 23 maggio 1996 il tribunale di Siracusa ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt.

3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di

giudice del dibattimento per il giudice per le indagini preliminari

che abbia adottato la misura cautelare della custodia in carcere nei

confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per

il medesimo reato.

Ad avviso del remittente, l'accertamento della sussistenza dei

gravi indizi di colpevolezza in ordine al medesimo reato, già

compiuto, quale giudice per le indagini preliminari, dal presidente

del collegio, pur se relativo a soggetto diverso dall'imputato

sottoposto al giudizio del tribunale, postulerebbe "una preliminare

valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale

necessariamente riferiti a tutti i concorrenti" e tale valutazione

non potrebbe non riflettersi sulla serenità ed imparzialità del

giudice con violazione dei principii di eguaglianza, di

inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento e

di presunzione di non colpevolezza.

2. - Con ordinanza del 17 gennaio 1997 il pretore di Bassano del

Grappa ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del

dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di

applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.

pen. da un correo degli imputati sottoposti al suo giudizio per i

medesimi reati.

Ad avviso del giudice a quo nel respingere la richiesta di

applicazione della pena avanzata dal correo, egli avrebbe già

compiuto "una valutazione non formale delle risultanze del fascicolo

del pubblico ministero", con particolare riferimento all'esistenza o

meno di argomenti per l'eventuale suo proscioglimento, e questa

valutazione non avrebbe potuto prescindere dall'esame incidentale

anche delle posizioni dei coimputati attualmente sottoposti al suo

giudizio. "La formazione inevitabile di un convincimento, sia pure

sommario, anche nei confronti dei coimputati" violerebbe il principio

del giusto processo "in parallelismo con la situazione esaminata

dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 1996".

2.1. - In quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

Secondo l'Avvocatura, nella sentenza n. 371 del 1996 di questa

Corte è espressamente richiesto che la precedente valutazione di

responsabilità, fonte della causa di incompatibilità, sia contenuta

"in un provvedimento avente forma di sentenza", condizione che non si

sarebbe verificata nel caso di specie, trattandosi di reiezione di

richiesta di applicazione della pena.

Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, il rigetto della richiesta di

applicazione della pena sarebbe stato deciso dal giudice nella stessa

data in cui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

e prima dell'apertura del dibattimento: conseguentemente si

verserebbe nella stessa fase processuale e, in base ai principii

affermati da questa Corte nella sentenza n. 177 del 1996, non

sussisterebbero ragioni di incompatibilità. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Siracusa, nel corso di un procedimento penale,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt.

3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di

giudice del dibattimento per il giudice per le indagini preliminari

che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei

confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per

il medesimo reato.

Il giudice remittente asserisce di avere già compiuto "una

preliminare valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie

concorsuale necessariamente riferiti a tutti i concorrenti": di qui,

a suo avviso, il pregiudizio che deriverebbe dalla precedente

ordinanza di custodia cautelare in carcere contenente l'accertamento

dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al medesimo reato e la

conseguente violazione del principio del giusto processo nei riguardi

dell'imputato.

Il pretore di Bassano del Grappa, nel corso di un procedimento

penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del

dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di

applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.

pen. da un correo degli imputati sottoposti al suo giudizio per i

medesimi reati.

Il giudice a quo sostiene di avere già effettuato, nel respingere

la richiesta di applicazione della pena avanzata dal correo, "una

valutazione non formale delle risultanze del fascicolo del pubblico

ministero", con particolare riferimento alla esistenza o meno di

argomenti per il suo eventuale proscioglimento: tale valutazione, a

suo avviso, non aveva potuto prescindere dall'esame incidentale delle

posizioni dei coimputati sottoposti al suo giudizio. "La formazione

inevitabile di un convincimento, sia pure sommario, anche nei

confronti dei coimputati" determinerebbe, secondo il giudice a quo la

vulnerazione del principio del giusto processo "in parallelismo con

la situazione esaminata dalla Corte costituzionale con sentenza n.

371 del 1996".

Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la medesima

disposizione e pongono questioni analoghe, i relativi giudizi possono

essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Le questioni sono inammissibili.

Quale che sia l'esatto contenuto delle valutazioni che il tribunale

di Siracusa e il pretore di Bassano del Grappa dichiarano di aver

effettuato rispettivamente nell'ordinanza di custodia cautelare e

nell'ordinanza di reiezione della richiesta di applicazione della

pena, e pur nell'ipotesi in cui tali valutazioni si siano risolte

nella manifestazione del convincimento della responsabilità anche

nei confronti dei soggetti imputati nei giudizi a quibus si deve

rilevare che questa Corte ha già individuato nelle sentenze nn.

306, 307 e 308 del 1997 i limiti entro i quali il principio del

giusto processo postula la previsione di una ipotesi di

incompatibilità.

Quando il pregiudizio alla terzietà del giudice provenga da

funzioni esercitate all'interno di un medesimo procedimento penale,

il pregiudizio stesso è prevenibile: accanto alla tutela

ripristinatoria rimessa all'iniziativa del giudice e delle parti con

gli appositi strumenti dell'astensione e della ricusazione è

pertanto esigibile anche una tutela preventiva da attuarsi attraverso

mezzi organizzativi in grado di assicurare uno svolgimento spontaneo

del principio del giusto processo (a questo tendono le

incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.). Tale onere di

organizzazione preventiva grava altresì sull'amministrazione della

giustizia penale nelle ipotesi in cui, in una vicenda processuale

sostanzialmente unitaria pur trattandosi di procedimenti diversi, il

pregiudizio derivi da una sentenza penale dalla quale emerga un già

maturato convincimento del giudice in ordine alla responsabilità

penale di una persona formalmente non imputata in quel processo

(sentenza n. 371 del 1996). È questo l'estremo limite di

esigibilità di una tutela organizzativa e preventiva. Varcato tale

limite, "nella varietà delle relazioni che possono instaurarsi tra

procedimenti distinti, e nella molteplicità dei contenuti che i

relativi atti sono suscettibili di assumere, si avrebbe una

dilatazione enorme dei casi nei quali un pregiudizio potrebbe essere

ravvisato e l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una

casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di

amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva" (sentenza

n. 307 del 1997).

È questa la ragione per la quale se la forza pregiudicante si

sprigioni non da una sentenza ma, come si assume essere avvenuto nei

casi di specie, da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso

(di custodia cautelare nei confronti di un correo ovvero di reiezione

della richiesta di applicazione della pena), lo strumento di tutela

non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art.

34, ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione

e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della

terzietà del giudice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Siracusa e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Bassano del Grappa, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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