Corte costituzionale

Sentenza n. 330/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2,

del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il

6 ottobre 1995 dal pretore di Ancona e il 13 giugno 1996 dal pretore

di Padova, sezione distaccata di Montagnana, iscritte ai nn. 384 e

921 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 19 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei

cui confronti, in occasione della sua precedente condanna per altro

reato, aveva ritenuto configurabili ulteriori reati e perciò

trasmesso i relativi atti al pubblico ministero per il promovimento

dell'azione penale, il pretore di Ancona, con ordinanza del 6 ottobre

1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, comma 2, del codice di procedura penale, assumendone il contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il remittente richiama, per identità di ratio la sentenza n. 455

del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di

giudizio del giudice che, all'esito di precedente dibattimento,

riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato,

abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai

sensi dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, avendo

accertato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che

dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma

degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.

A maggior ragione, pertanto, secondo il pretore di Ancona, l'omessa

previsione dell'incompatibilità alla funzione di giudizio per il

giudice che abbia, in altro processo, trasmesso gli atti al pubblico

ministero per avere ravvisato la sussistenza di ulteriori reati a

carico dello stesso imputato, sarebbe costituzionalmente illegittima.

Risulterebbero, infatti, violati l'art. 3 della Costituzione per

l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoghe

situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 34, anche a

seguito delle numerose pronunce additive di questa Corte e l'art. 24

della Costituzione, poiché l'imputato si vedrebbe imposto un giudice

privo dell'indispensabile carattere di terzietà.

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, per la sussistenza dell'incompatibilità

sarebbe indispensabile che il giudice abbia compiuto in precedenza

una penetrante delibazione della regiudicanda, definendo il processo

con sentenza. Al contrario la trasmissione degli atti al pubblico

ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale sarebbe una

attività ordinatoria di tipo meramente processuale, dalla quale non

potrebbe desumersi un condizionamento del giudicante.

2. - Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei

cui confronti, in occasione della condanna di altro soggetto, aveva

ritenuto configurabili i medesimi reati a quest'ultimo ascritti e

perciò trasmesso gli atti al pubblico ministero per l'esercizio

dell'azione penale, il pretore di Padova, sezione distaccata di

Montagnana, con ordinanza in data 13 giugno 1996, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del

codice di procedura penale.

Il giudice a quo ritiene di avere già compiuto una "valutazione

contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria", rilevando

che l'oggetto delle valutazioni che egli è chiamato a compiere nel

celebrando dibattimento sarebbe identico a quello del precedente

processo conclusosi con la restituzione degli atti al pubblico

ministero per l'esercizio dell'azione penale anche nei confronti

dell'imputato attualmente sottoposto al suo giudizio.

L'art. 34 del codice di procedura penale tuttavia non

contemplerebbe, secondo il remittente, come causa di incompatibilità

l'ipotesi in cui il giudice abbia, in altro giudizio, ravvisato per i

medesimi reati ulteriori responsabilità, trasmettendo gli atti al

pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'eventuale

promovimento dell'azione penale: tale omessa previsione violerebbe il

principio del giusto processo, che esige un giudice terzo e libero da

convinzioni precostituite. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze di rimessione hanno ad oggetto l'art. 34,

comma 1, e, rispettivamente, l'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, in quanto non prevede l'incompatibilità alla

funzione di giudizio per il giudice che, in precedente processo,

abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per

l'esercizio dell'azione penale.

Il pretore di Ancona è chiamato a celebrare il dibattimento a

carico di un imputato nei cui confronti, in occasione della sua

precedente condanna per altro reato, aveva ritenuto configurabili

ulteriori reati e quindi trasmesso i relativi atti al pubblico

ministero. Prospettando la violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione, il giudice a quo richiama, per identità di ratio la

sentenza n. 455 del 1994, con la quale questa Corte ha esteso

l'incompatibilità sancita dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

all'ipotesi del giudice che, all'esito di un precedente dibattimento,

abbia ordinato la trasmissione degli atti del pubblico ministero a

norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per diversità del

fatto rispetto a quello contestato.

Il pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, deve

giudicare della imputazione elevata a carico di un soggetto a seguito

della trasmissione degli atti da lui disposta all'esito del processo

a carico di altro imputato del medesimo reato. Ad avviso del

remittente, la mancata previsione di una causa di incompatibilità

per tale situazione violerebbe il principio del giusto processo,

desumibile dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della

Costituzione, poiché l'imputato sarebbe privato della garanzia di un

giudice dotato del necessario carattere di terzietà, essendo già

stata compiuta, nei suoi confronti, una valutazione contenutistica

della consistenza dell'ipotesi accusatoria al momento della

trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Poiché le ordinanze di rimessione pongono la medesima questione, i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione non è fondata per l'erronea premessa

interpretativa dalla quale muovono i giudici remittenti. In entrambe

le ordinanze si assume, sia pure implicitamente, che l'ipotesi in cui

il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché

questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento

dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo ovvero

per fatti ulteriori a carico dello stesso imputato, non sia

contemplata come causa di incompatibilità dall'art. 34 del codice di

procedura penale. Al contrario: l'ipotesi prospettata dai giudici a

quibus rientra appieno tra quelle indicate nel terzo comma dell'art.

34 cod. proc. pen. Il provvedimento di trasmissione degli atti si

risolve, infatti, come questa Corte ha puntualmente rilevato nella

sentenza n. 292 del 1992, in una vera e propria denuncia obbligatoria

che, costituendo "attività di propulsione prodromica all'esercizio

dell'azione penale, si colloca nell'orbita della funzione requirente

in quanto strumentale al suo esercizio. Il considerarla come fonte di

incompatibilità al giudizio è, perciò, coerente con un sistema

processuale ispirato alla necessaria distinzione tra funzioni

requirenti e giudicanti".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27

della Costituzione, dal pretore di Ancona e dal pretore di Padova,

sezione distaccata di Montagnana, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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