Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 660/1973
  • art. 6d.l. 660/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 5

novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19

dicembre 1973, n. 823 (Norme per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 9

novembre 1977 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, sul

ricorso proposto dall'Ufficio del Registro atti pubblici di Milano

contro la s.a.s. Fasana 1, iscritta al n. 560 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del

31 gennaio 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa in data 9 novembre 1977 la Commissione

tributaria di 2 grado di Milano sollevava questione di

costituzionalità dell'art. 6 del decreto - legge n. 660 del 5

novembre 1973, recante "Norme per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria", convertito, con modificazioni, nella

legge 19 dicembre 1973, n. 823, per contrasto con gli artt. 3 e 53

della Costituzione, ritenendo appunto incompatibili con i principi di

eguaglianza e di capacità contributiva escludere dal condono coloro

nei cui confronti l'amministrazione ha proceduto ad esecuzione

coattiva secondo una valutazione assolutamente discrezionale ed

insindacabile.

Nel caso di specie era aperta controversia al momento dell'entrata

in vigore del decreto - legge contenente norme per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria. L'Ufficio del

Registro di Milano aveva tuttavia eseguito coattivamente il suo

credito ed aveva riscosso l'intera somma in pendenza del giudizio di

merito. Il contribuente (s.a.s. Fasana 1) dunque, nel chiedere

l'applicazione nei suoi confronti dei benefici previsti dal menzionato

decreto - legge, domandava anche la restituzione di quanto versato in

eccedenza; l'Amministrazione finanziaria negava l'applicabilità del

condono alla fattispecie dato che la normativa di cui si tratta

intenderebbe agevolare la soluzione di questioni pendenti e non già

consentire la riapertura di rapporti ormai esauriti. Il giudice a quo,

pur dandosi carico delle difficoltà interpretative che la norma

discussa suscita, riteneva in definitiva esatta l'interpretazione

dell'Amministrazione finanziaria. Dubitava peraltro che la norma, così

interpretata, contrastasse con l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, ritenendo non compatibile con il principio di

eguaglianza un diverso trattamento condizionato all'eventuale esercizio

di poteri di esecuzione coattiva da parte dell'Amministrazione

finanziaria ed in contrasto con lo stesso scopo della legge, che

sarebbe di risolvere rapidamente le controversie pendenti e dunque

anche quelle che sorgono dalla pretesa di ripetere somme già versate;

dubitava inoltre che la norma contrastasse con l'art. 53 della

Costituzione, finendo con il collegare diversi carichi tributari a

presupposti identici.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 31 gennaio 1979.

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso

l'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione.

L'avvenuto pagamento dell'imposta concreterebbe una diversità

oggettiva idonea a giustificare una diversa disciplina, avuto riguardo

appunto allo scopo della norma in esame che è anche di assicurare

un rapido introito allo Stato. Non risulterebbe invocabile l'art. 53

della Costituzione, atteso che non viene in esame il rapporto di

imposta ma un diverso rapporto che ha natura e finalità a carattere

processuale e strumentale.

I diritti di chi non può beneficiare del condono sarebbero

comunque salvi, rimanendo libera la possibilità di esperire tutti i

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge, fino alla completa

attuazione delle norme sostanziali.

All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le

argomentazioni svolte. Considerato in diritto :

1. - Malgrado la formulazione piuttosto riduttiva, adottata nel

dispositivo dell'ordinanza dalla Commissione tributaria di 2 grado di

Milano (l'art. 6 viene denunziato "in quanto non prevede il diritto a

rimborso di tributi pagati in pendenza di opposizione, successivamente

estinta per condono fiscale"), la questione di legittimità

costituzionale riguarda più propriamente la conformità o meno agli

artt. 3 e 53 della Costituzione della esclusione dalla applicabilità

del decreto - legge n. 660 del 1973 dei contribuenti, i quali abbiano

provveduto al pagamento del tributo richiesto in pendenza della

controversia "sotto l'impulso di atti coattivi"; in altre parole,

sotto la minaccia di riscossione coattiva mediante esecuzione sui beni

del contribuente stesso.

Come ha esattamente visto l'Avvocatura dello Stato (e come risulta

dagli atti di causa), la formulazione del dispositivo (e di alcune

parti motive) dell'ordinanza anticipa dunque lo svolgimento di un

profilo di carattere conseguenziale (diritto a rimborso) rispetto al

tema di carattere preliminare (possibilità o meno per il contribuente

di chiedere l'applicazione dell'art. 6). È ovvio che, solo se si

accertasse la illegittimità costituzionale della inapplicabilità

della norma a questa categoria di contribuenti, verrebbero in

discussione sia le conseguenze a proposito della ripetibilità delle

quote eccedenti l'imposta già pagate, sia la possibilità di

utilizzare, nella parte motiva della pronuncia, altre disposizioni del

decreto - legge n. 660 del 1973.

2. - Per giurisprudenza di Cassazione e di giudici di merito

(anche se con dissensi tra questi ultimi) deve senz'altro ammettersi

che come "diritto vivente" sul tema proposto al giudizio di questa

Corte si è affermata la inapplicabilità dell'art. 6 ai contribuenti

che abbiano già pagato l'imposta sia pure "sotto l'impulso di atti

coattivi". Non è tuttavia privo di significato che la formulazione

dell'art. 6 (nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge

di conversione) conforti pienamente l'interpretazione prevalsa: nel

comma primo si prevede che le controversie pendenti "sono definite ...

mediante il pagamento del 50% dell'imposta richiesta"; nel comma

terzo la disapplicazione delle sanzioni pecuniarie è subordinata al

"versamento" dei tributi dovuti; e, infine, nel comma quarto, la prova

dell'"avvenuto versamento", da allegare alla domanda, allude

chiaramente ad un versamento ad hoc, effettuato dopo l'entrata in

vigore del decreto-legge. È evidente che tutte le proposizioni

normative ora richiamate prospettano in modo univoco pagamenti e

versamenti che si situano in un periodo successivo rispetto alla data

di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge. Ciò spiega

anche come sarebbe stato del tutto superfluo, se non contraddittorio,

ogni divieto di ripetizione di imposte già pagate.

Infine, nelle pronuncie di questa Corte (n. 2 e 3 del "considerato

in diritto" rispettivamente delle sentt. nn. 96 e 119 del 1980) viene

in evidenza la duplice condizione cui è subordinata l'applicabilità

del provvedimento: la mancata definizione di una controversia da una

parte, e dall'altra la certezza di acquisire all'erario un introito

anche ridotto, che si qualifica in ogni caso come "ulteriore", se

riguardato dal punto di vista delle entrate acquisite al momento della

emanazione del decreto - legge. Ciò corrisponde, tra l'altro, al

carattere innovativo del provvedimento, per il quale, a differenza dei

precedenti, si ricollegano sicuri benefici conseguenziali (condono di

sanzioni pecuniarie) ad una definizione della controversia che,

includendo pagamenti o versamenti di somme rigidamente prefissate in

base a criteri ex lege, può non sempre riuscire vantaggiosa per il

contribuente. Di qui il carattere non assolutamente "universale" della

applicazione del decreto, che intende sì eliminare il maggior numero

possibile di controversie, ma non in modo indiscriminato; e non si

può dubitare che tra le "qualificazioni" della pendenza vi sia anche

quella della produttività necessaria di un introito ulteriore.

3. - La questione sottoposta in via primaria al giudizio di questa

Corte consiste pertanto nel quesito circa la legittimità

costituzionale della esclusione dalla sfera di applicabilità

dell'art. 6 dei contribuenti che hanno già pagato le imposte

suppletive quando gli uffici tributari si siano avvalsi della facoltà

di procedere a riscossione coattiva, nonostante la pendenza di

opposizione.

La questione non è fondata. Non si può negare, in primo luogo,

che diversa sia la situazione di chi ha già pagato e di chi può

definire la controversia pagando. Né la diversità di trattamento tra

queste due categorie di contribuenti è irragionevole, nel senso che

la differenza presupposta come criterio di distinzione corrisponde

alle finalità assunte dal legislatore e caratterizzanti il

provvedimento. A loro volta, tali finalità, ponendosi come

strumentali rispetto ad una migliore attuazione dell'art. 53 della

Costituzione (avvio della riforma tributaria), sono congruenti con

tale obiettivo costituzionalmente rilevante; inoltre il legislatore ha

adottato con coerenza congegni operativi di carattere automatico e, in

certa misura, astratto: sicché è esclusa, per la fattispecie

normativa che qui interessa, ogni possibilità di valutare, ai fini

dell'applicazione del decreto - legge n. 660 del 1973, se gli uffici

tributari si siano avvalsi in modo pienamente legittimo dei poteri ad

essi spettanti in tema di riscossione coattiva. Di fronte a pagamenti

effettuati anteriormente in condizioni di regolarità formale, il

legislatore ha preferito rinunciare anche ai vantaggi che potevano

derivare da una soluzione definitiva della controversia in sede di

applicazione dell'art. 6 e dalla conseguenziale definitività

dell'introito in quella sede conseguito. Né si può trascurare che le

disparità di trattamento suscettibili di prodursi tra contribuenti in

situazioni in apparenza analoghe non differiscono sostanzialmente da

quelle che, per effetto dell'automatismo caratterizzante il

provvedimento, questa Corte ha riconosciuto non contrastanti con i

precetti dell'art. 3 della Costituzione (sentt. nn. 96 e 119 del 1980).

Quanto all'art. 53 della Costituzione, esso non è evocato a

proposito in ordine alla sussistenza della capacità contributiva ed

al suo accertamento, mentre, per ciò che concerne la rarità nel

trattamento tributario, valgono le considerazioni svolte in tema di

art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito,

con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE, Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1981:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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