Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1legge 561/1956

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

commi primo, secondo e terzo, 2 nn. 3, 5, commi primo e secondo, e 7

del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1 marzo

1949, n. 76 - recanti norme sulla istituzione e sulle attribuzioni

della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta - ,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1966 dalla Giunta

giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede

giurisdizionale, sul ricorso di Artaz - Dotto Giuseppe contro Montesano

Giuseppe ed altri, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25

febbraio 1967;

2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Giunta

giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede

giurisdizionale, sul ricorso di Andrione Mario ed altri contro il

Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione

della Valle d'Aosta ed altri, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del

25 marzo 1967;

3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1967 dalla Giunta giurisdizionale

amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, sul

ricorso della società Funivia del Monte Rosa contro la società

Impianti sportivi a Gressoney La Trinité (I.S.A.G.), iscritta al n. 57

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967;

4) ordinanza emessa l'11 marzo 1967 dalla Corte del conti - Sezione

prima giurisdizionale - nel giudizio promosso da Belley Edmondo,

esattore tesoriere del Consorzio esattoriale di Villenuove, avverso la

decisione 26 ottobre 1965 della Giunta giurisdizionale amministrativa

della Valle d'Aosta, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2

settembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con tre ordinanze - emesse rispettivamente in data 10 e 20 dicembre

1966 e 27 gennaio 1967 sui ricorsi proposti da Artaz - Dotto Giuseppe

contro Montesano Giuseppe ed altri, da Andrione Mario ed altri contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri e dalla società per

azioni Funivia del Monte Rosa contro la società Impianti sportivi a

Gressoney La Trinité - la Giunta giurisdizionale amministrativa della

Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, ha proposto a questa Corte la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo,

nn. 2 e 3 del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla

legge 1 marzo 1949, n. 76 - recanti norme sulla istituzione e sulle

attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle

d'Aosta - in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma

secondo, della Costituzione.

Nelle citate ordinanze, motivate in maniera pressoché identica, si

rileva che è incompatibile con i principi costituzionali di

indipendenza ed imparzialità dei giudizi la presenza, quali componenti

la Giunta, di funzionari statali, quali il consigliere di prefettura di

Torino designato dal Prefetto e dell'intendente di finanza di Aosta.

Gli organi governativi centrali sarebbero, infatti, in grado di

presiedere indirettamente alla loro nomina e potrebbero provocarne la

sostituzione mediante trasferimenti di sede, influendo in tal modo

sulla composizione e sulle decisioni della Giunta.

Le tre ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 51 del 25

febbraio 1967, n. 77 del 25 marzo 1967 e n. 89 dell'8 aprile 1967.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

In termini più ampi la questione di costituzionalità del

D.L.C.P.S. n. 367 del 1946 è stata proposta alla Corte con l'ordinanza

11 marzo 1967 emessa dalla Corte dei conti - Sezione prima

giurisdizionale - nel giudizio promosso da Belley Edmondo, esattore

tesoriere del Consorzio esattoriale di Villenueve, avverso la decisione

26 ottobre 1965 della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle

d'Aosta. Le censure di incostituzionalità sono state in particolare

rivolte nei riguardi:

1) dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, rilevandosi che la

partecipazione in qualità di componenti della Giunta di un consigliere

della prefettura di Torino, designato dal prefetto e dell'intendente di

finanza di Aosta, nonché la designazione del rispettivi supplenti,

risultano in contrasto con il principio di indipendenza del giudici

sancito dagli artt. 101 e 108 della Costituzione e con l'art. 25,

potendo prospettarsi l'ipotesi che venga mutata la composizione del

collegio con intenzionali trasferimenti del funzionari amministrativi;

2) degli artt. 2, nn. 3,5, commi primo e secondo, e 7 che

riguardano la competenza della Giunta in materia di giurisdizione

contabile. Denuncia l'ordinanza in primo luogo un contrasto con gli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 108 della Costituzione

osservando in particolare che il primo comma dell'art. 5 e l'art. 7

rinviano - per la disciplina di tali giudizi e per le norme applicabili

agli amministratori e impiegati della Valle e tutti coloro che hanno

maneggio di denaro - a disposizioni del T.U. della legge comunale e

provinciale già dichiarate invalide con la sentenza della Corte n. 55

del 1966 relativa ai Consigli di prefettura. Sul comma secondo

dell'art. 5, che prevede l'intervento alle riunioni della Giunta, con

voto consultivo, di altri due membri (ragioniere capo

dell'amministrazione della Valle o, in sua vece il direttore di

ragioneria dell'intendenza e il funzionario che ha compilato la

relazione sul conto), l'ordinanza osserva che trattasi di membri con

imprecisati compiti che possono portare a una disparità di trattamento

per come è stato già rilevato dalla Corte nella richiamata sentenza

n. 55 del 1966 nei riguardi della norma contenuta nell'art. 23 del T.U.

della legge comunale e provinciale.

Si denuncia, infine, il contrasto fra le indicate norme e l'art.

103, comma secondo, della Costituzione. Fa presente l'ordinanza che

sebbene tale contrasto sia stato negato dalla Corte in relazione alla

giurisdizione del Consigli di prefettura (sentenza n. 17 del 1965), la

questione meriterebbe un riesame.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2

settembre 1967.

Nessuno si è costituito in questa sede. Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi, avendo ad oggetto questioni di legittimità

costituzionale relative allo stesso decreto legislativo, possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

Censura comune alle tre ordinanze della Giunta giurisdizionale

amministrativa della Valle d'Aosta è quella riguardante la

composizione della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni

giurisdizionali, in ordine alla quale è stato dedotto che è

incompatibile con i principi di imparzialità e di indipendenza del

giudici, sanciti dagli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo,

della Costituzione la presenza del componenti indicati nei nn. 2 e 3

dell'art. 1, comma secondo, del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, e

cioè del consigliere della prefettura di Torino, designato dal

prefetto, e dell'intendente di finanza di Aosta. Sostanzialmente

identica è la censura che l'ordinanza della Corte dei conti ha

formulato oltre che per le disposizioni ora indicate, anche nei

confronti dei comma terzo dello stesso art. 1, che riguarda la

designazione dei membri supplenti destinati a sostituire in caso di

assenza o impedimento i suddetti componenti, nonché dell'art. 5, comma

secondo, che, per le decisioni della Giunta in materia di giurisdizione

contabile, prevede l'intervento, con voto consultivo, del ragioniere

capo dell'amministrazione della Valle e del funzionario di ragioneria

che ha compilato la relazione sul conto.

L'ordinanza della Corte dei conti ha inoltre sollevato la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2, nn. 3, 5, comma primo, e

7 contenente norme attributive di competenza e sulla procedura in

materia giurisdizionale contabile, ravvisando in esse un contrasto

anche con gli artt. 3, 24, 25 e 103 della Costituzione.

2. - La prima e fondamentale censura che investe la composizione in

sede giurisdizionale della Giunta della Valle d'Aosta è fondata.

Evidente è l'analogia tra la questione ora in esame e quelle proposte

in ordine alla composizione in sede giurisdizionale dei Consigli di

prefettura e delle Giunte provinciali amministrative, decise

rispettivamente con sentenze n. 55 del 1966 e n. 30 del 1967.

Anche nei riguardi dei componenti della Giunta della Valle indicati

nei nn. 2 e 3 dell'impugnato art. 1 sono ravvisabili motivi validi per

escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono (non

diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare nelle richiamate

sentenze) possa essere considerato indipendente. Trattasi infatti di

funzionari: consigliere di prefettura - ora direttore di sezione -

designato dal prefetto di Torino e intendente di finanza di Aosta, la

cui nomina, sebbene avvenga per la durata di un biennio (con decreto

del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1

modificato dall'art. 3 della legge 1 marzo 1949, n. 76) resta pur

sempre basata sul presupposto di un titolo particolare quale appunto

l'appartenenza del primo alla prefettura di Torino e la destinazione

del secondo alla direzione dell'intendenza di finanza di Aosta.

Il potere esecutivo, rispetto al quale detti funzionari si trovano

in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilità,

assolutamente discrezionale di far venire meno tale presupposto

disponendo il trasferimento in altra sede di detti funzionari con

conseguente loro decadenza dalla nomina a componenti della Giunta anche

prima della scadenza del termine fissato nel decreto presidenziale. La

rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale,

dipenderebbe in definitiva dal potere spettante all'amministrazione

centrale in ordine alla carriera ed ai trasferimenti del funzionari in

questione. Vero è che essi - a differenza di quanto osservato per le

Giunte provinciali amministrative - non rappresentano la maggioranza

dei componenti dell'organo giurisdizionale in esame. Ma a parte che ne

costituiscono i due quinti sta di fatto che la partecipazione ad un

organo giurisdizionale di un solo componente - non indipendente è

sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo.

Questi rilievi valgono ovviamente anche nei confronti dei membri

supplenti (art. 1, comma terzo) designati dal prefetto di Torino e

dall'intendente di finanza di Aosta.

Per quanto riguarda alfine i membri che, con voto consultivo,

intervengono alle riunioni in sede giurisdizionale contabile (art. 5,

comma secondo) è agevole rilevare che sono anche essi funzionari della

Regione o dello Stato in posizione di dipendenza rispetto ai superiori

gerarchici. La partecipazione alle riunioni della Giunta del ragioniere

capo dell'amministrazione regionale, o in caso di sua assenza,

impedimento o incompatibilità, del direttore della ragioneria

provinciale di Aosta, nonché del funzionario della ragioneria

regionale che ha compilato la relazione sul conto, risulta inoltre in

contrasto, come rilevato dall'ordinanza della Corte dei conti, con gli

artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione perché il riconoscere

a detti funzionari la possibilità di rappresentare le ragioni

dell'amministrazione ai giudici, dopo che questi si sono riuniti per

decidere, dà luogo ad una evidente disparità rispetto al trattamento

fatto alle parti private.

La dichiarazione di illegittimità delle disposizioni contenute nei

commi secondo e terzo dell'art. 1 non riguarda naturalmente la

composizione della Giunta in sede amministrativa presieduta, ai sensi

dell'art. 2 della legge 1 marzo 1949, n. 76, dal rappresentante del

Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento

di cui all'art. 45 dello Statuto regionale.

3. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle disposizioni riflettenti la composizione della

Giunta in sede giurisdizionale deve essere pronunciata

l'incostituzionalità ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, delle seguenti altre norme contenute nel D.L.C.P.S. 15 novembre

1946, n. 367:

- art. 2, nn. 1 e 2, che attribuiscono alla Giunta la competenza a

giudicare rispettivamente "i ricorsi concernenti la legittimità del

provvedimenti della Valle d'Aosta e degli Enti pubblici sottoposti alla

tutela e vigilanza dell'amministrazione pubblica locale e le

controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla

competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede

giurisdizionale";

- artt. 3 e 4 che attribuiscono alla Giunta competenza anche nel

merito e giurisdizione esclusiva nelle controversie per le quali le

disposizioni vigenti stabiliscono rispettivamente identica competenza e

giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale

amministrativa e che "riguardano gli Enti indicati nel n. 1 dell'art.

2";

- art. 5, comma primo, integrato con l'art. 1 del decreto

legislativo 3 aprile 1948, n. 371, nella parte in cui per la disciplina

del procedimento dinanzi alla Giunta rinvia alle disposizioni vigenti

in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e avanti la Giunta

provinciale amministrativa.

Va anche dichiarata, sempre ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87

del 1953, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla

competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede

giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n.

1058, le cui norme non vennero comprese nella dichiarazione di

illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 30 del 1967 in

quanto applicabili alla Giunta giurisdizionale della Valle, la

composizione della quale non aveva formato oggetto di impugnazione.

4. - L'ordinanza della Corte dei conti ha dedotto l'illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 103 della Costituzione, degli

artt. 2, n. 3, e 5, comma primo, del D.L.C.P.S. n. 367 del 1946,

contenenti norme sulla competenza e sulla procedura in materia di

giurisdizione contabile della Giunta della Valle. Sotto tale profilo la

Corte ha già avuto occasione di rilevare,: allorché analoga

eccezione era stata sollevata per la giurisdizione contabile dei

Consigli di prefettura, che il Costituente non ha inteso riservare alla

Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque

vertenti nella materia della contabilità pubblica. Né sussistono, nel

caso in esame, motivi nuovi e argomenti validi da giustificare una

diversa pronuncia sulla specifica questione.

Anche le norme anzidette devono tuttavia essere dichiarate

incostituzionali. Gli artt. 2, n. 3, e 5, comma primo, contengono un

rinvio alle disposizioni regolanti la competenza e la procedura nella

stessa materia giurisdizionale contabile dei Consigli di prefettura.

Con la sentenza n. 55 del 1966 la Corte ha già pronunciato

l'incostituzionalità di tali ultime disposizioni con salvezza però

della loro applicazione alla Giunta della Valle, le norme relative alla

quale non erano state allora impugnate. È evidente che, venendo ora a

dichiararsi l'illegittimità della composizione della Giunta, viene

anche a cadere la residua applicabilità delle disposizioni in

questione.

Occorre alfine pronunciare l'illegittimità dell'art. 7

limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le

disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e

provinciale agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e

a tutti coloro che hanno il maneggio del denaro della Valle, li

assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilità

previste dagli artt. 251 a 260 di detta legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con

legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente "Istituzione della Giunta

giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta":

- art. 1, commi secondo e terzo, per la sola parte relativa alla

composizione della Giunta in sede giurisdizionale, e art. 5, comma

secondo.

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni del

predetto decreto legislativo:

- artt. 2, 3, 4 e 5 , comma primo - integrato con l'art. 1 del D.L.

3 aprile 1948, n. 371 - e commi terzo, quarto e quinto;

- art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare

applicabili le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge

comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli

amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro

che maneggiano il denaro della Valle, li assoggetta alla giurisdizione

della Giunta per le responsabilità previste dagli artt. 251 e 260 di

detto testo unico;

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla

competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede

giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n.

1058, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta

provinciale amministrativa in sede giurisdizionale".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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