Corte costituzionale

Sentenza n. 329/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto legge 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati e

invalidi civili), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 2001 dal

Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra n. C. e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 651 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Nicola Valente per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello

Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da n. C. contro

l'I.N.P.S., il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 1 giugno 2001,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo

comma, della Costituzione, dell'art. 13, primo comma, della legge

30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge

30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati e invalidi

civili), nella parte in cui non prevede il diritto all'assegno per

gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare

corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento

obbligatorio.

Il giudice a quo premette in fatto che con ricorso del

23 dicembre 1999 n. C. proponeva appello per chiedere la riforma

della sentenza pronunciata dal pretore di Lucca il 24 aprile 1999,

con la quale, in considerazione della mancata iscrizione nelle liste

speciali di collocamento, era stata respinta la domanda nei riguardi

dell'I.N.P.S. per il riconoscimento dell'assegno di invalidità nel

periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997.

Il giudice rimettente osserva che l'art. 13, primo comma, della

legge 30 marzo 1971, n. 118 il quale dispone, al primo comma, che ai

mutilati e agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo

e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una

riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due

terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione

sussiste, è concesso un assegno mensile a carico dello Stato è

stato interpretato dalla Corte di cassazione, anche a sezioni unite

(Cass., sez. un., 10 gennaio 1992, n. 203), nel senso che il

requisito della "incollocazione" abbia valenza costitutiva del

diritto alla prestazione assistenziale e per la sua sussistenza non

sia sufficiente il mero stato di disoccupazione essendo invece

necessario che l'invalido si sia iscritto o abbia presentato domanda

di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al collocamento

obbligatorio e non abbia conseguito un'occupazione in mansioni

compatibili.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della

disposizione, così interpretata, con riferimento all'ipotesi del

soggetto maggiorenne invalido parziale, il quale essendo in età

scolare ed avendo in svolgimento il corso di studio di scuola

secondaria sarebbe obbligato, onde non perdere il beneficio

economico, a ricercare (ed accettare) nel periodo scolastico

un'occupazione lavorativa con tutte le conseguenze pregiudizievoli

sul proprio rendimento di studio e sulle condizioni psico-fisiche,

già debilitate in origine.

La rigida riconducibilità dell'assegno di invalidità al

requisito della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio

sarebbe in contrasto con i principi fondamentali di uguaglianza

sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale

sanciti dalla Carta costituzionale.

In particolare, secondo il giudice rimettente, la norma censurata

sarebbe in contrasto con i valori espressi dagli articoli 2, 3,

secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della

Costituzione.

La norma censurata non permetterebbe, anzitutto, la piena

realizzazione della personalità del soggetto disabile, ostacolandone

l'accrescimento culturale e professionale che la frequenza scolastica

offre, e costringerebbe il soggetto, al fine di evitare il

pregiudizio economico, ad abbandonare gli studi e le relative

prospettive professionali, con lesione del diritto all'educazione e

alla formazione professionale.

Sarebbe, inoltre, compromessa la finalità dell'inserimento e

dell'integrazione sino ai gradi più elevati, e quindi anche dopo il

compimento della scuola dell'obbligo, che questa Corte, nella

sentenza n. 215 del 1987, ha già affermato essere di fondamentale

importanza al fine di favorire il recupero dei soggetti disabili

giacché la partecipazione al processo educativo costituisce un

rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo

decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato attraverso

la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla

minorazione.

La norma censurata non risponderebbe, infine, ai compiti che la

Costituzione attribuisce alla Repubblica di agevolare, con misure

economiche e con altre provvidenze, l'assolvimento dei compiti della

famiglia, tra i quali è quello dell'istruzione e dell'educazione dei

figli, e di fornire ausilii per il superamento e l'attenuazione degli

handicaps.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.P.S., per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata

inammissibile o, in ogni caso, infondata.

Ad avviso dell'I.N.P.S., la questione sarebbe stata sollevata

solo in via di mero principio e dovrebbe essere dichiarata

inammissibile, in quanto nel caso concreto mancherebbe l'attualità

della situazione (effettivo svolgimento di un lavoro, iscrizione, o

quanto meno richiesta di iscrizione, alle liste del collocamento

obbligatorio) da cui il Tribunale di Lucca fa discendere le negative

conseguenze nei confronti dello studente maggiorenne invalido

parziale.

Inoltre, a giudizio dell'I.N.P.S., non sarebbe affatto dimostrata

l'inconciliabilità tra lo studio e il lavoro che eventualmente

potrebbe essere affidato all'iscritto alle liste del collocamento,

ben potendo il lavoro essere attinente al corso di studi prescelto e

ben potendo comunque lo studente-lavoratore invalido far fronte agli

impegni lavorativi frequentando un corso di studi serale.

La ratio della norma censurata sarebbe comunque quella di

apprestare un sostegno economico al maggiorenne invalido parziale che

desidera lavorare, per tutto il tempo in cui questi non riesce ad

inserirsi nel mondo del lavoro, e non già quella di aiutare il

soggetto disabile che si dedichi agli studi. In quest'ultimo caso, il

sostegno economico non potrebbe, dunque, essere assicurato dalle

provvidenze previste per l'ipotesi del mancato svolgimento di

un'attività lavorativa proficua, bensì dalle specifiche provvidenze

apprestate dall'ordinamento per favorire lo studio, tra le quali

rientra quella prevista dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1990,

n. 289, che riconosce agli invalidi civili minori degli anni diciotto

che frequentano scuole di ogni ordine e grado un'indennità mensile

di frequenza di importo pari all'assegno di cui alla norma censurata.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, in quanto il

giudice rimettente avrebbe annesso all'"assegno mensile di

assistenza" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 funzioni

proprie di altro istituto, l'"indennità di frequenza" di cui alla

legge 11 ottobre 1990, n. 289.

La difesa erariale, nell'evidenziare la diversità di ratio dei

due istituti, osserva che l'indennità di frequenza avrebbe lo scopo

di consentire ai minori invalidi di ricorrere a trattamenti

riabilitativi o terapeutici e di frequentare scuole di ogni ordine e

grado, centri di formazione e di addestramento professionale.

L'"assegno mensile di assistenza" sarebbe rivolto, invece, ad offrire

un'alternativa, o meglio, un aiuto di carattere economico al

disabile maggiorenne che, pur avendo potenzialità lavorative

residue, non riesce a conseguire un'occupazione compatibile con il

proprio stato invalidante, cioè un inserimento lavorativo mirato, al

quale è preordinata la parallela e complementare normativa sul

collocamento di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e relativi

provvedimenti di attuazione. L'applicazione della norma, così come

interpretata dalle sezioni unite della Cassazione, diversamente da

quanto rilevato dal tribunale rimettente, non comporterebbe, quindi,

l'obbligo di "ricercare (ed accettare)" un'occupazione lavorativa

"qualunque" ma solo l'onere per gli invalidi civili

parziali maggiorenni di iscriversi (o presentare istanza di

iscrizione) nelle speciali liste di collocamento dei disabili.

Gli unici elementi che accomunano i due istituti sarebbero il

requisito reddituale e la misura mensile dell'assegno, non potendo

estendersi l'ambito di applicazione dell'assegno mensile anche alla

tutela della formazione del soggetto inabile. La difesa erariale

segnala, comunque, che l'articolo 24 della legge 8 novembre 2000,

n. 328, nel disporre la delega al Governo per il riordino degli

emolumenti derivanti da invalidità civile, prevede una

riclassificazione delle indennità e degli assegni che tenga conto

delle funzione assolte dagli emolumenti come misure di contrasto alla

povertà e come incentivi per la rimozione delle limitazioni

personali, familiari e sociali dei portatori di handicap.

Con specifico riferimento alle argomentazioni svolte dal

rimettente in ordine all'interpretazione della Corte di cassazione

sul requisito della "incollocazione" al lavoro, la difesa erariale

osserva che l'onere dell'iscrizione (o della richiesta di iscrizione)

al collocamento per la concessione della provvidenza risponde alla

ratio della norma censurata, che non si porrebbe in contrasto con i

valori ispiratori dei precetti costituzionali di cui il Tribunale di

Lucca prospetta la violazione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Lucca dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971,

n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971 e

nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili), nella parte in

cui non prevede il diritto all'assegno per gli studenti maggiorenni

invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non

iscritti alle liste del collocamento obbligatorio.

La disposizione censurata prevede la concessione di un assegno

mensile ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il

diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia

accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura

superiore ai due terzi, che siano "incollocati al lavoro".

L'espressione "incollocati al lavoro" è intesa dal giudice

rimettente, in linea con l'orientamento della Cassazione (sez. un.,

10 gennaio 1992, n. 203), nel senso che per la fruizione dell'assegno

gli invalidi devono avere quanto meno presentato domanda di

iscrizione nelle liste degli aventi diritto al collocamento

obbligatorio e non avere conseguito un'occupazione in mansioni

compatibili.

La disposizione, così interpretata, appare al giudice rimettente

in contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32,

34 e 38, terzo comma, della Costituzione, in quanto "la rigida

riconducibilità della provvidenza in parola al requisito della

iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio" si porrebbe in

contrasto "con i principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di

tutela della persona e di solidarietà sociale sanciti dalla Carta

costituzionale".

Come precisato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente

- maggiorenne invalido parziale in età scolare aveva adito in sede

di appello il Tribunale di Lucca per chiedere la riforma della

sentenza pronunciata dal pretore di Lucca il 24 aprile 1999, con la

quale, in considerazione della mancata iscrizione nelle liste

speciali di collocamento, era stata respinta la domanda nei riguardi

dell'I.N.P.S. per il riconoscimento dell'assegno di invalidità nel

periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997.

La questione è quindi indubbiamente rilevante, posto che la

disposizione impugnata, nella prospettazione del giudice a quo non

assicura all'invalido la fruizione dell'assegno mensile previsto

dalla norma censurata.

2. - Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito

specificati.

2.1. - Giova premettere all'esame della specifica questione

sollevata un sia pur sintetico cenno alle linee generali in materia

di provvidenze economiche a favore dei soggetti disabili.

Le persone disabili che frequentano la scuola percepiscono, fino

all'età di diciotto anni e ricorrendo determinate condizioni

reddituali, l'indennità di frequenza (art. 1, comma 3, della legge

11 ottobre 1990, n. 289). La suddetta indennità spetta, peraltro,

agli invalidi minorenni che frequentino anche periodicamente centri

ambulatoriali o centri diurni, pure di tipo semiresidenziale,

pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale,

specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e

nel recupero di persone portatrici di handicap (art. 1, comma 2,

della legge n. 289 del 1990). Al compimento della maggiore età i

disabili devono sottoporsi a una visita medica obbligatoria presso

una commissione medica per accertare la persistenza dell'handicap e

misurare l'eventuale percentuale di invalidità. Ove sia accertata

una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi si ha

diritto all'assegno mensile a condizione che la persona sia

"incollocata" al lavoro e sempre che ricorrano determinate condizioni

reddituali. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età è

prevista l'automatica trasformazione della provvidenza in parola in

pensione sociale (art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118).

Agli invalidi di età superiore agli anni 18, nei cui confronti

sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa una

pensione di inabilità (art. 12 della legge n. 118 del 1971), alla

quale si aggiunge un'indennità di accompagnamento per l'ipotesi in

cui abbisognino di assistenza continua (art. 1 della legge

11 febbraio 1980, n. 18).

2.2. - Il soggetto disabile che frequenta la scuola ha dunque

senz'altro diritto alla relativa indennità fino all'età di diciotto

anni, mentre oltre questo limite è prevista la corresponsione di un

assegno mensile, a condizione che la persona sia "incollocata" al

lavoro. Più precisamente, la corresponsione dell'assegno mensile è

condizionata dalla ricorrenza di tre requisiti: il requisito

sanitario (percentuale di invalidità civile), il requisito economico

(rispetto del limite di reddito) e il requisito dello stato di

"incollocazione al lavoro".

Avuto riguardo al complessivo sistema normativo e non rilevando

nel caso di specie la previsione relativa all'indennità di

frequenza, non invocata dal giudice a quo in quanto riguardante i

soli disabili di età inferiore ai diciotto anni, è senz'altro

ipotizzabile rispetto al sintagma "incollocati al lavoro", contenuto

nella disposizione censurata, una interpretazione diversa da quella

prospettata nell'ordinanza di rimessione che sia conforme a

Costituzione, tenuto conto della particolare condizione del soggetto

che intenda proseguire il corso degli studi.

Del resto la possibilità di enucleare "una accezione ulteriore"

del requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" è stata

sostenuta dalla stessa Corte di cassazione, che, pur ribadendo il

proprio orientamento, ha precisato che i soggetti invalidi di età

compresa tra i cinquantacinque e i sessantacinque anni, i quali non

possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della legge

n. 482 del 1968, devono poter provare il loro stato di disoccupazione

o non occupazione "con gli ordinari mezzi di prova, comprese le

presunzioni" (Cass., sez. lav., 2 gennaio 2001, n. 4).

La "ulteriore accezione" del requisito ben può essere estesa

alla diversa ipotesi dell'invalido che frequenti la scuola per le

ragioni di seguito sviluppate.

La sola iscrizione - o la richiesta di iscrizione - nelle liste

di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola,

se intesa come condizione imprescindibile per l'erogazione

dell'assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente formale,

contrario allo spirito della legislazione più recente rivolta alla

valorizzazione della capacità lavorativa residua dei disabili

attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, nel più

ampio quadro della promozione dell'inserimento e della integrazione

lavorativa di questi soggetti (legge 12 marzo 1999, n. 68).

Viceversa, l'interpretazione della disposizione censurata che

permette di considerare l'ipotesi della frequenza scolastica come

condizione per la fruizione dell'assegno mensile per

l'invalido maggiorenne, in quanto rivolta a favorire il diritto

all'istruzione contro ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca

il pieno sviluppo della persona umana (sentenze n. 215 del 1987;

n. 226 del 2001), si rivela funzionale ad un più proficuo successivo

inserimento nella società e nel mondo del lavoro. La norma, così

ricavata, risponde senz'altro allo scopo prioritario della

legislazione in tema di soggetti disabili rivolta a favorire una

effettiva integrazione lavorativa, valorizzando le abilità residue

di soggetti affetti da gravi minorazioni.

3. - Nei confronti dei soggetti disabili presi in considerazione

dalla disposizione censurata, il requisito della incollocazione -

interpretato alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza

sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale

sanciti dalla Carta costituzionale e invocati dal giudice a quo per

sostenere l'incostituzionalità della norma impugnata va letto come

comprensivo dell'ipotesi della frequenza scolastica, che pertanto

costituisce condizione per l'erogazione dell'assegno mensile, dovendo

l'invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione

attraverso il certificato di frequenza scolastica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto

legge 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati e invalidi

civili), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma,

31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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