Corte costituzionale

Sentenza n. 329/1999

Altra decisione · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorti a seguito della delibera della Camera dei deputati del 14

settembre 1995, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Achille Bonito

Oliva e degli atti giudiziari ad essa successivi rispettivamente

promossi il primo dalla Camera dei deputati con ricorso notificato il

26 maggio 1998, depositato in Cancelleria l'11 giugno 1998 ed

iscritto al n. 15 del registro conflitti 1998 ed il secondo dal

Tribunale civile di Ferrara con ricorso notificato il 20 gennaio

1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5

del registro conflitti 1999.

Visti gli atti di costituzione del Tribunale di Ferrara e del

giudice istruttore del predetto Tribunale (confl. 15/1998) e della

Camera dei deputati (confl. 5/1999);

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore

Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, per la Camera dei deputati,

Giandomenico Falcon, per il Tribunale di Ferrara e per il giudice

istruttore del predetto Tribunale.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 7 gennaio 1998 la Camera dei deputati, in

persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe

Abbamonte, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice

istruttore del medesimo Tribunale (reg. confl. n. 15 del 1998).

Premesso che davanti a tale ufficio giudiziario il prof. Achille

Bonito Oliva, candidato alla carica di direttore della Biennale di

Venezia, aveva intentato causa civile contro l'on.le Vittorio Sgarbi

per il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a seguito

delle opinioni espresse in un'intervista rilasciata dal parlamentare

e pubblicata dal quotidiano "Il Giorno" il 23 gennaio 1993, la Camera

denuncia che il procedimento civile è proseguito malgrado la Camera

stessa, con deliberazione del 14 settembre 1995, avesse affermato

l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.le Sgarbi.

In particolare, la ricorrente lamenta che - nonostante il

Presidente della Camera in data 30 aprile 1997 avesse indirizzato al

Presidente del Tribunale di Ferrara una missiva in cui si faceva

presente, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che

gli effetti della deliberazione di insindacabilità precludevano la

prosecuzione del procedimento civile in corso - il Tribunale di

Ferrara e il giudice istruttore del predetto Tribunale avevano

continuato a svolgere nel corso del 1996 e del 1997 attività

giurisdizionale preordinata alla decisione di merito, e segnatamente

avevano pronunciato: ordinanza del giudice istruttore che rimetteva

la causa al collegio per la conseguente assegnazione a sentenza;

ordinanza collegiale con cui il Tribunale rimetteva la causa al

giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria; ordinanza

del giudice istruttore con cui, respinta l'istanza di sospensione del

giudizio presentata dall'on.le Sgarbi in relazione al ricorso per

regolamento di giurisdizione sollevato avanti alla Corte di

cassazione, veniva fissata l'udienza per l'espletamento delle prove

ammesse.

La ricorrente denuncia pertanto la violazione degli artt. 68, 101,

134 della Costituzione e 37 e segg. della legge 11 marzo 1953, n.

87, per avere il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del

predetto Tribunale invaso la sfera di potestà, costituzionalmente

riservata alla Camera, di valutare i limiti di esercizio del mandato

parlamentare. Valutazione che è del tutto estranea alla funzione

giurisdizionale, in quanto spettante alla funzione di rappresentanza

politica e alle sue manifestazioni, di cui i membri del Parlamento

rispondono solo politicamente, attraverso il controllo

dell'elettorato, ovvero nell'ambito dell'ordinamento parlamentare.

Se i giudici di Ferrara prosegue la ricorrente - avessero ritenuto

la deliberazione di insindacabilità della Camera invasiva della loro

sfera di potestà, avrebbero potuto, sulla base della consolidata

giurisprudenza costituzionale, soltanto sollevare conflitto di

attribuzione, non certo proseguire il giudizio civile.

La ricorrente rileva inoltre che l'operato dei giudici non potrebbe

neppure trovare giustificazione nel principio di disapplicazione

degli atti, che concerne il sindacato giurisdizionale sulla

conformità alla legge degli atti della pubblica amministrazione ed

è limitato alla violazione del principio di legalità e alla

disapplicazione degli atti illegittimi, ma è per definizione

inoperante riguardo ad atti che sono manifestazione di potestà

discrezionali, tanto più se politiche.

La Camera dei deputati conclude chiedendo che la Corte

costituzionale: dichiari che il Tribunale di Ferrara non poteva

proseguire il giudizio di responsabilità civile a carico dell'on.le

Sgarbi dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera;

dichiari la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi sulla

insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, delle

opinioni espresse dai suoi componenti; annulli tutti gli atti

compiuti dal Tribunale di Ferrara dopo la deliberazione di

insindacabilità, affermando che il procedimento civile contro

l'on.le Sgarbi non poteva essere proseguito; dichiari infine che, ove

il Tribunale di Ferrara avesse ritenuto che la deliberazione di

insindacabilità invadeva la sfera della sua potestà, avrebbe potuto

sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

2. - Con ordinanza n. 177 del 1998, questa Corte ha dichiarato

ammissibile il conflitto sollevato dalla Camera dei deputati nei

confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore

del predetto Tribunale.

3. - Si sono costituiti in giudizio il Tribunale di Ferrara, in

persona del suo Presidente pro tempore nonché il giudice istruttore

del predetto Tribunale, depositando atto di costituzione, a firma dei

rappresentanti e difensori avvocati Giandomenico Falcon e Luigi

Manzi, chiedendo che il ricorso venga respinto in quanto

inammissibile e infondato.

Con successiva memoria i resistenti premesso che durante le fasi

iniziali del procedimento civile davanti al Tribunale di Ferrara era

vigente il d.-l. 16 maggio 1994, n. 291, attuativo dell'art. 68,

primo comma, Cost., poi definitivamente decaduto a causa della

mancata conversione anche dei successivi decreti-legge, e che la

deliberazione della Camera sulla sindacabilità era stata sollecitata

dal Tribunale in applicazione della disciplina allora stabilita dal

d.-l. sostengono in primo luogo che la mancata conversione del d.-l.

ha determinato la caducazione di tutti gli atti compiuti in

attuazione del decreto stesso, compresa la deliberazione di

insindacabilità della Camera, votata quando era ancora in vigore uno

dei vari decreti-legge poi non convertiti.

In subordine, i resistenti sollecitano la Corte a rimeditare la

propria giurisprudenza in tema di insindacabilità ex art. 68, primo

comma, Cost., a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988. In

particolare, contestano che il potere, riconosciuto da tale norma

alla Camera di appartenenza del parlamentare, di valutare la condotta

addebitata ad un proprio membro, produca l'effetto, qualora la

condotta sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari,

di inibire una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, e

ritengono apodittica l'affermazione secondo cui la deliberazione

della Camera sia sottoponibile a controllo di legittimità solo

mediante lo strumento del conflitto di attribuzione.

Al riguardo, il Tribunale di Ferrara rileva che la sentenza n.

1150 del 1988, emessa quando era in vigore l'istituto

dell'autorizzazione a procedere quale generale condizione di

procedibilità penale, era stata occasionata da una pronuncia di

diniego dell'autorizzazione, in quanto il Senato aveva ritenuto che i

fatti per cui il parlamentare era stato perseguito rientrassero nella

prerogativa di insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma,

Cost; la connessione con il primo comma dell'art. 68 della

Costituzione andava pertanto ricercata solo nel fatto che la ragione

del diniego riposava sul convincimento del Senato che il parlamentare

aveva espresso opinioni insindacabili in base a tale norma. Poiché

oltre al procedimento penale era pendente un procedimento civile, il

Senato aveva concluso che, essendo la assoluta irresponsabilità

effetto naturale della insindacabilità sancita dall'art. 68, primo

comma, Cost., anche il procedimento civile rimaneva necessariamente

assorbito nella dichiarazione di insindacabilità.

Sulla base di questa situazione di fatto, la Corte - proseguono i

resistenti - pur affermando che l'art. 68, primo comma, della

Costituzione non attribuisce al Parlamento un potere di preventiva

autorizzazione analogo a quello stabilito dal secondo comma, aveva

affermato che le prerogative parlamentari non possono non implicare

un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte, e pertanto

aveva concluso che a ciascuna Camera andava riconosciuto, ai fini

della insindacabilità, un potere di valutazione dei comportamenti e

di inibizione delle procedure giudiziarie in atto, sia penali che

civili. Nonostante la legge costituzionale n. 3 del 1993 avesse

eliminato l'istituto generale dell'autorizzazione a procedere, ad

avviso dei resistenti la Corte nelle successive sentenze si sarebbe

limitata a richiamare la decisione "capostipite", facendo discendere

dai propri precedenti sull'art. 68, primo comma, della Costituzione

il potere decisorio della Camera di appartenenza, ed anzi

attribuendoglielo in via esclusiva, mentre in realtà il potere non

sarebbe riconducibile a tale norma, il cui tenore letterale si limita

a prevedere un'immunità che opera sul terreno sostanziale; tanto è

vero che, pur essendo identica la formulazione dell'art. 122, quarto

comma, Cost., relativo all'immunità sostanziale dei consiglieri

regionali per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle

loro funzioni, non si è mai sostenuto che ai consigli regionali sia

attribuito il potere di inibire, con proprie deliberazioni,

l'esercizio della funzione giurisdizionale. Secondo i resistenti, le

ragioni del riconoscimento alla Camera del potere inibitorio della

funzione giurisdizionale non possono essere ricollegate che alla

natura parlamentare delle prerogative tutelate e, cioè, alla natura

costituzionale dell'organo cui il potere è riconosciuto. Ma la

tutela delle prerogative parlamentari non deve necessariamente

tradursi in uno speciale autonomo potere del Parlamento, in quanto

potrebbe essere adeguatamente assicurata dal potere di proporre il

conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

I resistenti sottopongono quindi alla riflessione della Corte uno

schema di lettura del disposto costituzionale che imponga al giudice,

ove si renda conto di procedere per fatti attinenti a voti dati o

opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, il

dovere, discendente dalla portata sostanziale dell'art. 68, primo

comma, Cost., di astenersi dal procedere, fermo restando il potere

della Camera di appartenenza di sollevare conflitto di attribuzione

per rendere effettiva la tutela delle proprie prerogative quando

l'autorità giudiziaria abbia negato la insindacabilità che la

Camera ritiene, invece, sussistente. Lo strumento del conflitto,

d'altra parte, non verrebbe mai a trasformarsi in una sorta di

giudizio di appello sulla valutazione del giudice: la giurisdizione

della Corte non sarebbe, infatti, attivabile per iniziativa delle

parti in causa, ma si radicherebbe sul solo punto della

sindacabilità e verterebbe, dunque, su un oggetto tipicamente

costituzionale.

L'opposta soluzione, che vuole riconosciuto a ciascuna Camera il

potere, eccezionale e derogatorio, di valutare autonomamente

l'insindacabilità con criteri "non privi di elemento politico",

rischierebbe invece di trasformare la garanzia in privilegio,

sacrificando, nel settore penale, non solo la pretesa punitiva dello

Stato, ma anche il diritto di difesa del cittadino, e nel settore

civile il fondamentale diritto di agire in giudizio. In caso di

acquiescenza dell'autorità giudiziaria alla deliberazione di

insindacabilità della Camera, il cittadino rimarrebbe infatti

privato del diritto al processo, senza alcuna possibilità di

proporre ricorso all'organo di garanzia costituzionale; comunque,

anche ove l'autorità giudiziaria reagisca all'eventuale arbitrio

della Camera sollevando conflitto di attribuzione, tale decisione non

avrebbe nulla a che vedere con il diritto di difesa del cittadino che

assume i propri diritti lesi dal comportamento del parlamentare, in

quanto il conflitto non è destinato alla difesa del cittadino, né

questi ha alcuna possibilità di influire sulla determinazione di

sollevarlo. Infine, i resistenti contestano la legittimità della

deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati,

adducendo l'assoluta mancanza del requisito del nesso funzionale tra

le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e l'esercizio delle funzioni

parlamentari ed il carattere di mero insulto personale delle

espressioni usate all'indirizzo del prof. Bonito Oliva.

4. - Con ordinanza in data 1-3 luglio 1998 il Tribunale di Ferrara,

in persona del Presidente pro-tempore, ha deliberato di sollevare

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati, in relazione alla medesima deliberazione,

adottata il 14 settembre 1995, con la quale era stata approvata la

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare

che i fatti per cui è in corso il procedimento civile nei confronti

dell'on.le Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da

quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione. Il Tribunale, avvalendosi della

facoltà prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, ha designato per essere difeso e rappresentato gli

avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, che con atto depositato

il 15 luglio 1998 hanno presentato ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato (reg. confl. n. 5 del 1999),

chiedendo che la Corte, previa riunione del ricorso con quello

presentato dalla Camera dei deputati (reg. confl. n. 15 del 1998):

dichiari che non spetta alla Camera di deliberare, sulla base di

criteri erronei ed in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68,

primo comma, Cost., che i fatti per cui è in corso il procedimento

giurisdizionale concernono opinioni espresse da un parlamentare

nell'esercizio delle sue funzioni; conseguentemente annulli la

deliberazione in data 14 settembre 1995 con la quale la Camera dei

deputati ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'on.le Vittorio

Sgarbi nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, rilasciate al

quotidiano "Il Giorno" ed ivi pubblicate il 23 gennaio 1993,

rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68,

primo comma, Cost. Nel ricorso, premesse le vicende che avevano

indotto il Tribunale a procedere nell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali malgrado la deliberazione di insindacabilità della

Camera, poi sfociate nella presentazione del ricorso per conflitto di

attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del

Tribunale stesso, il ricorrente precisa che l'attuale conflitto ha

per oggetto la legittimità della deliberazione con cui la Camera ha

dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.le

Sgarbi e, cioè, se si possa ragionevolmente ritenere che le

espressioni usate dall'on.le Sgarbi nei confronti del prof. Bonito

Oliva rientrino nell'esercizio della funzione parlamentare, con la

conseguenza di privare, da un lato, gli uffici giudiziari del

potere-dovere di procedere e, dall'altro, e soprattutto, il prof.

Bonito Oliva del diritto di agire in via giurisdizionale a tutela

della propria dignità e onorabilità. Ad avviso del ricorrente, la

deliberazione della Camera dei deputati si rivela "ingiustificata,

sostanzialmente arbitraria e lesiva del potere e del dovere di

assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale attribuito

dalla Costituzione in capo agli uffici giudiziari", in primo luogo

per il radicale difetto di riferibilità delle dichiarazioni rese

dall'on.le Sgarbi alla funzione parlamentare. Le espressioni usate

nell'intervista all'indirizzo del prof. Bonito Oliva "incapace,

animale, bestia e coglione", "uno degli uomini più ignoranti, peggio

di Verdiglione" costituirebbero infatti un puro e semplice insulto,

privo di ogni possibile connessione con la funzione parlamentare. Il

fatto che il relatore on.le Cova, nel proporre alla Camera la

deliberazione di insindacabilità, pur riconoscendo che nei giudizi

formulati dall'on.le Sgarbi vi era una "connessione tra critica

politica e valutazioni di indole personale", avesse affermato che la

prima era prevalente sulle seconde sarebbe - ad avviso del ricorrente

- una diretta conseguenza dell'impostazione seguita dalla Camera in

sede di interpretazione dell'art. 68, primo comma, Cost., fondata sui

criteri che la prerogativa costituzionale copre tutti i comportamenti

riconducibili all'attività politica lato sensu intesa del

parlamentare; che essa si applica anche a comportamenti posti in

essere fuori della sede parlamentare; che la sua ricorrenza non è

esclusa anche di fronte a giudizi oggettivamente pesanti e tali,

quindi, da costituire astrattamente possibile oggetto di illecito.

Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, il

Tribunale ricorrente sostiene che il primo criterio è radicalmente

errato, in quanto tra i presupposti della prerogativa di cui all'art.

68, primo comma, della Costituzione ricorre la riferibilità

dell'atto alla funzione parlamentare, misurata alla stregua di quel

nesso funzionale che costituisce il discrimine tra l'insieme di

dichiarazioni, giudizi e critiche che connotano l'attività politica

del parlamentare, e le opinioni che godono della garanzia dell'art.

68, primo comma, Cost., senza il quale tale garanzia diventerebbe un

puro privilegio personale. La deliberazione della Camera, essendo

basata sull'erroneo presupposto che non sia richiesto alcun

collegamento funzionale tra le opinioni espresse e la funzione

parlamentare e che l'immunità investa tutta l'attività politica del

parlamentare, ha stravolto l'oggetto della propria valutazione, come

se si trattasse di accertare esclusivamente il carattere personale o

politico delle opinioni espresse. Il terzo criterio, ad avviso del

ricorrente, sarebbe erroneamente evocato, in quanto non idoneo a

ricondurre nell'alveo dell'insindacabilità dichiarazioni che, quali

quelle dell'on.le Sgarbi, hanno natura di mero insulto personale e

sono prive di qualsiasi collegamento non solo con le funzioni

parlamentari, ma con qualsiasi valutazione politica: se, infatti,

l'epiteto di "incapace" e le accuse di incompetenza e di scarsa

professionalità potrebbero in qualche modo apparire collegate con la

denuncia della lottizzazione politica delle nomine, gli altri epiteti

sarebbero del tutto estranei a qualsiasi valutazione di carattere

politico e di natura esclusivamente personale, come sarebbe

dimostrato anche dalla loro genericità e dalla mancanza di qualsiasi

riferimento a fatti determinati. Insulti di tale natura potrebbero

tutt'al più essere giustificati se indirizzati ad un collega

deputato nel corso di un acceso dibattito all'interno del Parlamento

e nella concitazione di un dibattito parlamentare, ma non nel caso in

cui siano pronunciati a freddo in occasione di un'intervista nei

confronti di un cittadino estraneo al Parlamento. In conclusione,

poiché la deliberazione della Camera "fuoriesce dall'ambito

derogatorio consentito" dall'art. 68, primo comma, Cost.,

risulterebbero violati, da un lato, anche gli artt. 101, secondo

comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., posti a tutela

della titolarità della funzione giurisdizionale in capo alla

magistratura e della legalità e indipendenza del suo esercizio;

dall'altro, l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di

trattamento che in tale modo verrebbe introdotta tra "cittadini

ordinari e parlamentari", consentendosi a questi ultimi l'insulto e

la contumelia privi di qualsiasi connessione con la funzione

parlamentare, nonché l'art. 24, primo comma, Cost., essendo

impedita al prof. Bonito Oliva qualsiasi tutela giurisdizionale, per

il solo fatto di essere stato offeso da un parlamentare.

5. - Con ordinanza n. 407 del 1998, questa Corte ha dichiarato

ammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara nei

confronti della Camera dei deputati.

6. - La Camera dei deputati, rappresentata e difesa dall'avv.

Giuseppe Abbamonte, si è costituita in giudizio chiedendo che la

Corte rigetti il ricorso, dichiarando la competenza esclusiva della

Camera a pronunciarsi sulla sindacabilità del comportamento

dell'on.le Sgarbi, e di conseguenza annulli tutti gli atti compiuti

dal Tribunale di Ferrara. La Camera, premesso che il ricorso del

Tribunale va inquadrato nella tendenza dei giudici a limitare l'area

della funzione ispettiva delle Camere e dei loro componenti, rileva

che non può essere contestato il diritto di un deputato di

criticare, anche aspramente, la nomina a direttore della Biennale di

Venezia, che è vicenda certamente eccedente la dimensione dei

rapporti tra individui. L'on.le Sgarbi ha infatti manifestato il suo

diritto-dovere di critica in relazione ad una carica destinata ad

"impersonare la cultura artistica nazionale, per non dire mondiale":

in una materia, dunque, che certamente rientra nell'oggetto, non

giuridicamente delimitabile, del mandato politico. In tale contesto

- prosegue la resistente - l'immunità non può trovare limitazioni,

come vorrebbe il ricorrente, ove siano state usate parole più o meno

forti, né essere condizionata dal fatto che le espressioni vengano

proferite in particolari luoghi o occasioni ovvero tra due persone

egualmente coperte dall'immunità: nel caso in esame la fattispecie

trascende, infatti, la dimensione individuale per involgere la

rappresentanza e la gestione di un interesse nazionale, in quanto

tale di spettanza delle Camere e dei suoi componenti. Di conseguenza,

le attività svolte in funzione di tale interesse rientrano

insindacabilmente nell'esercizio delle funzioni costituzionali del

parlamentare e della Camera di appartenenza che ne ha deliberato

l'insindacabilità.

Richiamando analiticamente i principi affermati nelle precedenti

decisioni della Corte in materia, la Camera conclude che l'on.le

Sgarbi ha liberamente puntualizzato il fine delle funzioni da lui

svolte, individuandolo nella tutela dell'interesse nazionale a vedere

adeguatamente presieduta una istituzione artistica di rilevanza

mondiale come è la Biennale di Venezia, denunciando una scelta

dettata, a suo giudizio, da interferenze politiche, illegale,

inopportuna e lesiva dell'interesse nazionale: anche i toni accesi

sono pertanto giustificati dal particolare rilievo del caso, così

come ritenuto, con valutazione politica insindacabile, dalla Giunta

per le autorizzazioni a procedere.

Con memoria depositata il 23 febbraio 1999, i difensori del

ricorrente, riferendosi anche alla sentenza di questa Corte n. 289

del 1998, successiva alla presentazione del ricorso, e, in

particolare, al richiamo in essa contenuto al nesso funzionale tra le

opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle attribuzioni

proprie del potere legislativo, hanno ribadito: che la deliberazione

della Camera si fonda sull'erroneo presupposto che l'insindacabilità

abbracci l'intera attività politica del parlamentare, senza neppure

tentare di individuare la sussistenza del nesso funzionale con le

attribuzioni del potere legislativo; che il comportamento dell'on.le

Sgarbi concerne brutali offese relative alle qualità personali del

destinatario; che l'azione civile è l'unica voce per le persone che,

non disponendo di tribune stampa o televisive, siano offese da

soggetti che si trincerano dietro lo schermo di prerogative destinate

ad una diversa funzione.

Dal canto suo, la Camera dei deputati ha precisato, in una

ulteriore memoria depositata il 28 febbraio 1999, che il

comportamento dell'on.le Sgarbi va iscritto nell'esercizio della

funzione ispettiva e nel diritto di denuncia; che la prevalenza delle

esigenze di critica politica sulle valutazioni di carattere personale

esprime una presa di posizione della Camera di carattere generale,

volta ad affermare il principio che la critica politica deve potersi

esprimere in piena libertà; che ad essere messi in discussione non

sono i comportamenti individuali dell'on.le Sgarbi, ma la

salvaguardia della competenza della Camera nello stabilire i limiti

della funzione ispettiva, della critica e del controllo consentiti al

singolo parlamentare nell'esercizio del suo mandato; che non spetta

al giudice "sindacare le modalità di espressione della politica,

neppure sotto il profilo di pretesi eccessi". Considerato in diritto

1. - Il primo ricorso (reg. confl. n. 15 del 1998) - proposto

dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di

Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale per avere

proseguito un procedimento civile in cui era convenuto il deputato

Vittorio Sgarbi nonostante la deliberazione di insindacabilità

adottata dalla Camera dei deputati - è volto ad ottenere che la

Corte: dichiari che il Tribunale non poteva proseguire il giudizio

civile di responsabilità dopo che era intervenuta la deliberazione

di insindacabilità della Camera; affermi la competenza esclusiva

della Camera a pronunciarsi, a norma dell'art. 68, primo comma,

Cost., sulla sindacabilità delle opinioni espresse dai suoi

componenti; annulli tutti gli atti compiuti dal Tribunale civile di

Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità.

Il secondo ricorso (reg. confl. n. 5 del 1999), proposto dal

Tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei deputati, è

volto ad ottenere che la Corte dichiari che non spetta alla Camera di

deliberare, "sulla base di criteri erronei", che i fatti per cui è

in corso il giudizio civile di responsabilità nei confronti del

deputato Sgarbi concernono opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, e conseguentemente annulli la deliberazione di

insindacabilità delle dichiarazioni rese dal predetto deputato nei

confronti del prof. Bonito Oliva, adottata dalla Camera in data 14

settembre 1995 a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.

La Corte è dunque chiamata a decidere su due ricorsi per conflitto

di attribuzione tra poteri dello Stato concernenti la medesima

vicenda processuale, relativi, specularmente, l'uno alla prosecuzione

del giudizio civile di responsabilità, l'altro alla deliberazione di

insindacabilità adottata dalla Camera ex art. 68, primo comma, della

Costituzione sui fatti oggetto di quel medesimo giudizio civile. I

due ricorsi per conflitto di attribuzione riguardano, inoltre, i

medesimi organi, che assumono vicendevolmente il ruolo di ricorrente

e di resistente. Può pertanto essere disposta la riunione dei

relativi giudizi, posto che entrambi coinvolgono la medesima

questione della legittimità della deliberazione di insindacabilità

adottata dalla Camera dei deputati.

2. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità dei due

conflitti in questione, già dichiarata da questa Corte, in via di

prima e sommaria delibazione, rispettivamente con le ordinanze nn.

177 e 407 del 1998.

Sotto il profilo soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata

a sollevare il conflitto, in quanto organo competente, al pari del

Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà

dell'organo che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art.

68, primo comma, Cost., ed è per il medesimo motivo legittimata a

resistere nel conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara (v., tra

le tante, ordinanze nn. 254 e 177 del 1998; sentenze n. 289 del 1998

e nn. 375 e 265 del 1997). Il Tribunale di Ferrara e il giudice

istruttore dello stesso Tribunale, a loro volta, sono legittimati,

attivamente e passivamente, a proporre il ricorso e a resistere nel

conflitto sollevato dalla Camera, in quanto organi competenti a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono,

nell'ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate nel giudizio

civile di responsabilità promosso nei confronti del deputato

Vittorio Sgarbi, e abilitati a svolgere tali funzioni in posizione di

piena indipendenza, costituzionalmente garantita (v. le ordinanze e

le sentenze sopra menzionate).

Anche sotto il profilo oggettivo i conflitti sono ammissibili, in

quanto la Camera dei deputati da un lato, il Tribunale di Ferrara e

il giudice istruttore del medesimo Tribunale dall'altro, lamentano la

lesione di attribuzioni che assumono loro spettanti in base alla

Costituzione: con opposte prospettazioni, in entrambi i conflitti i

ricorrenti denunciano la menomazione delle rispettive sfere

costituzionali di attribuzione, in relazione alla sindacabilità ex

art. 68, primo comma, della Costituzione e, quindi, alla

sottoponibilità della condotta del parlamentare, nei cui confronti

pende azione risarcitoria, alla giurisdizione civile (v., oltre alle

sentenze sopra menzionate, sentenze nn. 379 e 129 del 1996, n. 443

del 1993, n. 1150 del 1988).

3. - Presupposto di entrambi i ricorsi è la deliberazione di

insindacabilità adottata dalla Camera il 14 settembre 1995, che sta

a base della richiesta della Camera di dichiarare che il Tribunale di

Ferrara non poteva proseguire il giudizio civile di responsabilità e

di cui il medesimo Tribunale contesta la legittimità. Ne deriva

l'evidente esigenza, suggerita da ragioni di pregiudizialità logica

non solo di ordine processuale, ma ricollegabili alla natura

sostanziale della deliberazione di insindacabilità, di esaminare

prioritariamente la questione relativa alla legittimità della

deliberazione stessa, dedotta in via principale nel ricorso per

conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Ferrara.

4. - Nel merito, il ricorso del Tribunale di Ferrara è fondato.

4.1. - Il giudizio costituzionale sulla prerogativa di cui all'art.

68, primo comma, della Costituzione ha per oggetto in questo caso la

verifica del corretto esercizio del potere della Camera di

appartenenza di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse

dal membro del Parlamento, a tutela della libertà e

dell'indipendenza della Camera stessa. La Corte è cioè chiamata ad

accertare se vi sia stata una illegittima interferenza nelle

attribuzioni dell'autorità giudiziaria, valutando l'eventuale

sussistenza di vizi del procedimento ovvero l'omessa o erronea

valutazione delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art.

68, primo comma, della Costituzione (v. sentenze n. 289 del 1998, nn.

375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del

1988).

Sulla base di questa premessa generale, la Corte ha individuato

nella connessione funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio

delle attribuzioni proprie del parlamentare il presupposto di

operatività della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione. Il nesso funzionale segna appunto il discrimine fra le

varie manifestazioni dell'attività politica di deputati e senatori e

le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta

dall'art. 68, primo comma, Cost; con la conseguenza che non è

possibile ricondurre nella sfera della funzione parlamentare l'intera

attività politica dei membri delle Camere, perché tale

interpretazione allargata finirebbe per vanificare il requisito

stesso del nesso funzionale, trasformando la prerogativa in un

privilegio personale (v. in particolare sentenze n. 375 del 1997 e n.

289 del 1998).

4.2. - Alla luce di questi punti fermi della giurisprudenza

costituzionale, dai quali non vi è ragione di discostarsi ai fini

del presente giudizio, deve essere valutata la legittimità della

deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Vittorio Sgarbi, votata dalla Camera dei deputati sulla base

della relazione scritta predisposta dal Presidente della Giunta per

le autorizzazioni a procedere. Dalla relazione emerge una

ricostruzione dei presupposti della prerogativa parlamentare basata

su un'erronea interpretazione delle condizioni che l'art. 68, primo

comma, della Costituzione pone a fondamento della insindacabilità

delle opinioni espresse da un membro delle Camere: nella relazione si

legge, infatti, che "la prerogativa costituzionale "copre" tutti i

comportamenti riconducibili all'attività politica lato sensu intesa"

del parlamentare, e si precisa, poi, che essa si applica anche a

comportamenti posti in essere fuori della sede parlamentare e che la

sua ricorrenza non è esclusa di fronte a giudizi "oggettivamente

pesanti".

L'interpretazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere,

fatta propria dalla Camera, vanifica così il requisito della

connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e le relative

funzioni, in palese contrasto con il tenore e la ratio della norma

costituzionale di garanzia; requisito che, come più volte affermato

da questa Corte, costituisce l'indefettibile presupposto di

legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità.

Ricomprendere - come nel caso di specie - qualsiasi comportamento o

attività qualificata come politica nella sfera di insindacabilità

assicurata dall'art. 68, primo comma, della Costituzione a tutela

della libertà e dell'indipendenza del potere legislativo,

prescindendo dal collegamento con l'esercizio della funzione

parlamentare, trasformerebbe, appunto, tale prerogativa in mero

privilegio personale.

4.3. - Avendo la Camera dichiarato l'insindacabilità delle

opinioni per le quali il deputato Vittorio Sgarbi è chiamato a

rispondere davanti al Tribunale di Ferrara sulla base dell'erroneo

presupposto che la prerogativa costituzionale si estende ad ogni

attività politica del membro della Camera, prescindendo dal nesso

funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio del potere

parlamentare, tanto basta a dichiarare illegittima la deliberazione

adottata dalla Camera il 14 settembre 1995 e a ritenerla lesiva delle

attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.

5. - Alla dichiarazione di illegittimità della deliberazione di

insindacabilità della Camera dei deputati, e al suo annullamento con

effetti ex tunc consegue il rigetto del ricorso per conflitto di

attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del

Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara pronunziando sul ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Ferrara, che non

spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è stato promosso

il giudizio civile avanti al Tribunale di Ferrara indicato in

epigrafe;

annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità

adottata dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1995;

respinge il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del

Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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