Corte costituzionale

Sentenza n. 328/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1983 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 42d.P.R. 634/1972

citata

  • art. 570d.P.R. 634/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) promosso

con ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Rovereto sul ricorso presentato da Rigatti Enrico ed

altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Rovereto ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634, nella parte in cui non dispone che anche per

le vendite forzate senza incanto la tassa proporzionale sia dovuta sul

prezzo di aggiudicazione.

A sostegno dell'eccezione il Tribunale richiama la sentenza n. 156

del 1976 di questa Corte, con la quale è stata accolta analoga

questione in relazione all'art. 50 della legge di registro, ritenuto in

contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

La questione è fondata.

La norma denunziata (art. 42, d.P.R. n. 634/1972) riproduce in

sostanza l'art. 50, secondo comma, della legge di registro che

analogamente non disponeva che per le vendite forzate senza incanto,

effettuate ai sensi dell'art. 570 e seguenti del codice di procedura

civile, la tassa proporzionale fosse dovuta sul prezzo di

aggiudicazione.

Anche in questo caso quindi va rilevato, come già fatto con sentenza

n. 156/1976, che per le vendite coatte senza incanto, disciplinate

dagli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, non sono

contestabili l'autenticità del prezzo pagato e la sua presumibile

corrispondenza al prezzo di mercato: ciò avviene grazie a un

procedimento di determinazione del valore venale che, per essere posto

sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e subordinato a

rigorose forme di pubblicità, presenta ampie garanzie di oggettività

e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo possibile.

È evidente quindi che per i beni soggetti ad esecuzione forzata

venduti senza incanto sussistono le stesse ragioni perché si applichi

la normativa contenuta nell'art. 42 del d.P.R. n. 634/1972: ne deriva

che la discriminazione attuata dalla norma impugnata nell'ambito

dell'espropriazione forzata, tra vendite realizzate con il sistema

all'incanto e vendite senza incanto, è priva di ogni fondamento

razionale e deve essere considerata costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 42 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte

in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto,

effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura

civile, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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