Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto

comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per

l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 1995 dal

pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Nunnari

Ubaldo e le Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritta al n. 683 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Attilio Maggini per le Ferrovie dello Stato S.p.A.

e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Livorno, giudicando sul ricorso proposto da

Ubaldo Nunnari contro le Ferrovie dello Stato, volto a ottenere il

trasferimento definitivo da Livorno a Reggio Calabria per assistere

il padre, colà residente, portatore di handicap, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,

integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), perché

pone una distinzione, ritenuta irrazionale, fra il caso in cui il

disabile già riceva assistenza e quello - altrettanto meritevole di

tutela - in cui l'esigenza sorga quando il lavoratore non sia

convivente e voglia essere trasferito per attendere alle cure del

congiunto. Il diverso trattamento di situazioni sostanzialmente

simili sarebbe illegittimo alla luce dell'art. 3 della Costituzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel

senso dell'inammissibilità o, in subordine, dell'infondatezza della

questione.

Il giudice a quo - avverte l'Avvocatura - interpreta estensivamente

il concetto di assistenza, che l'art. 33, quinto comma, della citata

legge n. 104 limita a quella in atto. Tale erronea lettura rileva

innanzitutto circa l'ammissibilità, giacché - ove ci si riferisca

all'astratta potenzialità di assistenza da parte dei genitori, dei

parenti o affini entro il terzo grado - la circostanza che l'handicap

sopravvenga, ovvero preesista, è ininfluente. La questione sarebbe

comunque infondata, dal momento che la finalità perseguita dalla

norma denunciata è di garantire il rapporto che si instaura fra il

portatore di handicap e il familiare che dà assistenza continuativa,

evitando rotture traumatiche della convivenza. Solo l'assistenza in

atto, accettata dall'interessato, consente infatti di verificare

nella sua effettività la funzione di supplenza affidata alla

famiglia, in relazione alla quale si giustificano speciali diritti e

agevolazioni.

3. - Si è costituita in giudizio la S.p.A. Ferrovie dello Stato,

concludendo analogamente per la inammissibilità e, nel merito, per

l'infondatezza.

Il ricorrente, si osserva, non convive con il familiare, per cui

manca il requisito dell'assistenza già prestata e della reale

convivenza richiesto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104:

norma che tutela il diritto del lavoratore a scegliere la sede più

vicina al proprio domicilio e non quello del disabile a essere

assistito, che l'ordinamento assicura mediante altri istituti. La

questione sarebbe comunque infondata, perché il legislatore ha

voluto salvaguardare le situazioni in atto, valutando i risvolti

sociali, tanto da limitare il diritto del datore di lavoro

all'autorganizzazione dell'impresa, anch'esso costituzionalmente

rilevante (art. 41 della Costituzione).

La difesa delle Ferrovie dello Stato S.p.A. richiama, infine, la

sentenza n. 193 del 1994, di non fondatezza, che attiene all'ipotesi

del trattamento meno favorevole riservato agli invalidi civili

rispetto a quello previsto per gli invalidi di guerra circa

l'indennità di accompagnamento. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di costituzionalità sollevato dal pretore di

Livorno verte sul quinto comma dell'art. 33 della legge n. 104 del

1992 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate), in base al quale il genitore o

familiare, lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, il

quale assiste con continuità un portatore di handicap, parente o

affine entro il terzo grado, con lui convivente, ha diritto a

scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio

domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra

sede.

Il giudice rimettente censura tale norma con riguardo al principio

contenuto nell'art. 3 della Costituzione, perché sottende, a suo

avviso, una irrazionale disparità di trattamento fra l'ipotesi in

cui il portatore di handicap riceva già assistenza e quella -

altrettanto meritevole di tutela - in cui l'esigenza sorga quando il

lavoratore non è convivente, e si renda quindi necessario il suo

trasferimento per attendere alle cure del congiunto.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, esaminando alcuni profili della legge n. 104 del

1992, ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad

assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela

dei portatori di handicap. Essa incide sul settore sanitario e

assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di

lavoro, sull'integrazione scolastica; e in generale, detta misure che

hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i

molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle

attività sociali e lavorative, e nell'esercizio di diritti

costituzionalmente protetti (sentenza n. 406 del 1992).

La legge n. 104 può dunque considerarsi una prima, significativa

risposta al pressante invito, rivolto da questa Corte al legislatore,

di garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la

cui tutela passa attraverso l'interrelazione e l'integrazione dei

valori espressi dal disegno costituzionale (in tal senso v. la

sentenza n. 215 del 1987). In quella occasione, va ricordato, la

Corte non mancò di sottolineare la discrezionalità del Parlamento

nell'individuare le diverse misure operative; ma ciò non implica,

certo, che non si possa compiere il vaglio di costituzionalità dei

meccanismi predisposti dalla legge quadro in esame, al fine di

controllare sia la razionalità e congruità delle singole norme

denunciate sia la sussistenza di eventuali disparità di trattamento,

senza perdere di vista, comunque, l'insieme normativo.

Il giudice a quo appunta le sue censure su una disposizione

particolare della legge, l'art. 33, quinto comma, che assicura al

lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al

proprio domicilio quando assista con continuità un parente o affine,

portatore di handicap, con lui convivente. Ad avviso del pretore

rimettente, essa pone una distinzione irrazionale fra il caso in cui

il disabile riceva già assistenza e quello - che sarebbe altrettanto

meritevole di considerazione - in cui il bisogno si palesi nella sua

entità quando il lavoratore non sia di fatto convivente e voglia

pertanto essere trasferito per adempiere quanto ritiene doveroso, e

indispensabile.

L'ordinanza solleva una questione che richiede attenzione, tanto

sono importanti i valori costituzionali che concorrono alla

protezione del portatore di handicap. Ma occorre aggiungere che,

seguendo l'impostazione del giudice a quo, si rischia di dare alla

norma un rilievo eccessivo, perché non è immaginabile che

l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare,

sì che il legislatore ha, con la legge quadro n. 104,

ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva - la salvaguardia

dell'assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare

rotture traumatiche, e dannose, della convivenza.

Tale misura è razionalmente inserita nel complesso normativo cui

si è accennato, e senza escludere che il legislatore, nell'esercizio

della sua discrezionalità, possa in futuro rivedere ed eventualmente

ampliare l'art. 33, quinto comma, deve qui dichiararsi insussistente

la lamentata disparità di trattamento, con conseguente infondatezza

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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