Corte costituzionale

Sentenza n. 321/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di

imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con ordinanza

emessa il 18 maggio 1994 dalla Corte d'appello di Milano nel

procedimento civile vertente tra Riva Adele e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Riva Adele;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Riva Adele e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato la Corte d'Appello di

Milano, con ordinanza emessa il 18 maggio 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,

primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in

materia di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in

cui esclude che i ruoli dell'imposta complementare, cui fa

riferimento la stessa norma, costituiscano titolo per la riscossione

nei confronti della moglie ove l'imposta sia stata definita dal

marito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito

nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Premette in fatto il giudice a quo che l'Esattoria civica di

Milano aveva notificato alla Signora Riva - quale corresponsabile del

pagamento ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre

1975, n. 576 - quattro avvisi di mora relativi all'imposta

complementare per gli anni 1963-1973 dovuta dal marito; che la Riva

aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria chiedendo

l'annullamento degli avvisi, deducendo di essere separata dal marito

fin dal 1970, di avere, quale autonomo soggetto d'imposta, presentato

domanda di condono relativamente agli anni 1971 e successivi, e che

analoga domanda di condono era stata presentata dal marito riguardo

agli anni 1963-1973; che la Commissione aveva accolto il ricorso

limitatamente agli anni 1970-1973, rigettandolo per il resto, e che

tale decisione, confermata dalla stessa Corte d'appello, era stata in

seguito cassata (con rinvio ad altra sezione) dalla Corte di

cassazione sulla base del rilievo che, per effetto della domanda di

definizione agevolata ai sensi del decreto-legge n. 660 del 1973, si

determina l'esaurimento dei rapporti tributari.

Tanto premesso, osserva il rimettente che l'art. 8, primo comma,

della legge 2 dicembre 1975, n. 576 - come interpretato dalla Corte

di cassazione - si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, non essendo ragionevolmente spiegabile il motivo per

cui il ruolo dell'imposta complementare dovuta dal marito per gli

anni 1974 e antecedenti riferita al reddito complessivo, comprensivo

di quello della moglie, costituisca titolo per la riscossione nei

confronti di quest'ultima solo se vi sia stato accertamento

definitivo da parte dell'Ufficio, ma non se l'imposta sia stata

"definita per condono" sulla base del citato decreto-legge n. 660 del

1973; le due situazioni, invero, ritiene il giudice a quo, sono

sostanzialmente identiche operando in entrambe il regime del cumulo

dei redditi, ed essendo in entrambe stato accertato l' an ed il

quantum dell'imposta.

A parere del giudice a quo, inoltre, l'impossibilità per

l'amministrazione finanziaria di agire, in sede di riscossione, anche

nei confronti della moglie si traduce nella impossibilità concreta

di realizzare la pretesa tributaria e quindi in una sostanziale

violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, quanto meno

relativamente all'imposta dovuta con riguardo ai redditi della

moglie.

Si è costituita fuori termine la parte privata, mentre non ha

spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975,

n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle

successioni), nella parte in cui - come interpretato dalla Corte di

cassazione - esclude che i ruoli dell'imposta complementare

costituiscano titolo per la riscossione nei confronti della moglie

ove l'imposta stessa sia stata definita per condono dal marito ai

sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella

(ritenuta) identica ipotesi di accertamento d'ufficio divenuto

definitivo, il ruolo dell'imposta complementare dovuta dal marito e

comprensiva dei redditi della moglie costituisce titolo per la

riscossione nei confronti di quest'ultima;

con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto

l'impossibilità dell'amministrazione finanziaria di agire anche nei

confronti della moglie non consente di realizzare la pretesa

tributaria.

2. - La questione è ammissibile, ma infondata nel merito.

Circa l'ammissibilità va ricordato il costante indirizzo di

questa Corte, secondo il quale il giudice di rinvio può sollevare,

come avviene nel caso di specie, dubbi di costituzionalità

concernenti l'interpretazione normativa risultante dal "principio di

diritto" enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma

ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio.

Va inoltre ricordato che si ha questione di mera interpretazione,

e non di costituzionalità, soltanto nei casi in cui il giudice

rimettente non individua profili di contrasto con determinati

parametri costituzionali o in quelli in cui, anche se formalmente li

indica, in realtà chiede alla Corte di avallare determinate ipotesi

interpretative senza sostanzialmente prospettare, riguardo alle

interpretazioni assunte, dubbi di legittimità costituzionale (v., da

ultimo, sentenza n. 58 del 1995; ordinanza n. 274 del 1991; sentenza

n. 30 del 1990).

3. - Nel merito è opportuno premettere che la moglie ha dato

prova di essere personalmente separata dal marito dal 1970 e di aver

fatto delle distinte dichiarazioni dei suoi redditi da detto anno in

poi, condonando per questo periodo i suoi debiti d'imposta. Pur

essendo stati notificati alla Adele Riva avvisi di mora relativi al

decennio 1963-1973, ai fini del presente giudizio il problema è se

per i debiti tributari relativi agli anni 1963-1969 - per i quali in

regime di cumulo di tutti i redditi familiari era stato il marito a

presentare la dichiarazione e poi la domanda di condono - possa

l'amministrazione finanziaria agire esecutivamente anche nei

confronti della predetta moglie.

La disciplina applicabile a questo problema è stata già

interpretata dalla Corte di cassazione - diversamente dalle

Commissioni tributarie e dalla Corte d'appello - nel senso che detta

azione esecutiva deve ritenersi preclusa; ma il giudice di rinvio

ritiene che tale interpretazione, alla quale egli è tenuto ad

uniformarsi, sia viziata di incostituzionalità per violazione

dell'art. 3 e dell'art. 53 della Costituzione.

4. - La Corte d'appello considera preliminarmente che la norma

impugnata - per le dichiarazioni presentate dal contribuente nella

vigenza della disciplina sul cumulo dei redditi familiari - consente

espressamente all'amministrazione finanziaria di agire esecutivamente

anche nei confronti della moglie (riconoscendole peraltro la facoltà

di proporre ricorso avverso il ruolo) "a seguito di accertamenti in

rettifica o d'ufficio del reddito complessivo comprensivo di redditi

della moglie". Il giudice a quo ritiene tuttavia costituzionalmente

illegittimo che analogo trattamento non sia stato previsto per

l'ipotesi in cui la definitività della pretesa tributaria discenda

dall'accoglimento della domanda di condono. Osserva in particolare

che nell'uno e nell'altro caso opera il regime del cumulo dei

redditi; nell'uno e nell'altro caso, l' an e il quantum dell'imposta

sono stati definitivamente accertati e determinati, dovendosi ancora

adempiere l'obbligazione tributaria, e rileva come sia arduo

individuare i motivi che possano ragionevolmente giustificare la

diversa regolamentazione dettata per le due ipotesi.

5. - Questa Corte ritiene al contrario che sussistano motivi

giustificatori della diversa regolamentazione delle predette

situazioni messe a raffronto. Ed invero il citato art. 8, per le

ipotesi in cui l'accertamento definitivo sia stato intestato al solo

marito, consente l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione anche nei

confronti della moglie (così estendendo a quest'ultima la

soggettività passiva di imposta), ma nel contempo ammette questo

secondo soggetto ad impugnare il ruolo per dimostrare

l'illegittimità totale o parziale della pretesa tributaria.

Tale sistema non è però assimilabile a quello in cui vi sia

stata domanda di condono fiscale accettata dall'amministrazione; in

questa diversa ipotesi, invero, non è più consentita alcuna

contestazione del presupposto impositivo; per cui non può estendersi

ad altri la soggettività passiva tributaria.

L'istituto del condono, infatti, costituisce una forma atipica di

definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi

delle varie componenti dei redditi ed esaurisce il rapporto stesso

mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di

recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in

quella dell'accertamento dell'imponibile. In particolare, la

disciplina del decreto-legge n. 660 del 1973 prevedeva anche

l'irrevocabilità (art. 10) e la definitività (art. 11) della

dichiarazione di condono, realizzando così un fenomeno di estinzione

del rapporto originario ed il sorgere di un nuovo rapporto,

cristallizzato fino al punto da escludere modifiche anche da parte

dell'ufficio per casi che non fossero quelli dell'errore materiale o

della violazione delle disposizioni del decreto stesso di condono. In

tale situazione l'unico soggetto passivamente obbligato restava colui

che aveva presentato la dichiarazione dei redditi e che aveva chiesto

il condono.

6. - Inoltre, il legislatore, intervenuto con la legge 12 novembre

1976, n. 751 a dettare "norme per la determinazione e riscossione

delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti", mentre ha consentito (art. 4, primo comma) a "ciascuno

dei coniugi di chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che

l'imposta sia applicata separatamente sulla base di apposita

dichiarazione all'ufficio dell'imposte al quale doveva essere

presentata la dichiarazione unica", ha - nel terzo comma dello stesso

articolo - escluso tale facoltà (e quindi escluso la conseguente

tassazione separata) in tre casi: "quando il reddito complessivo

netto è stato determinato sinteticamente, ovvero con decreto o

sentenza passata in giudicato, o quando è stato definito ai sensi

del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660" (e cioè per condono

fiscale).

La ratio che accomuna queste tre ipotesi è ravvisabile nella

impossibilità o nella estrema difficoltà per l'amministrazione

tributaria di operare una distinzione nell'ambito dell'accertamento

compiuto attraverso il criterio sintetico, o di modificare la

titolarità del rapporto risultante da un giudicato o dal condono

fiscale chiesto da un determinato soggetto.

Se, quindi, questa peculiare forma di esaurimento del rapporto

tributario non è assimilabile alla sua normale definizione, la

disciplina relativa, concernendo situazioni disomogenee, non può

essere censurata ex art. 3 della Costituzione.

7. - L'ordinanza di rimessione denunzia anche la violazione del

principio della capacità contributiva previsto dall'art. 53 della

Costituzione in quanto, pur essendo Adele Riva titolare della maggior

parte dei redditi cui si riferisce l'imposta in contestazione, la

stessa non risponde del pagamento dei tributi, nemmeno se

l'amministrazione finanziaria non riesca a riscuoterli dal marito che

risulta non possidente.

La censura non può essere accolta per la considerazione che

discende da quanto precedentemente osservato: e cioè che la moglie,

nel sistema anteriore al decumulo dei redditi familiari (ed in

mancanza di una possibile distinzione successiva), non era soggetto

coobbligato del debito d'imposta, ma di questo rispondeva solo il

marito, considerato dalla legge unico soggetto passivo anche in

ordine a tutti i beni, pur calcolati in sede di accertamento nel

sistema di cumulo dei redditi.

Nel vigore di detto sistema, invero, la Corte di cassazione aveva

costantemente ritenuto che la moglie, i cui redditi venivano cumulati

con quelli del marito al fine dell'accertamento dell'imposta

complementare, non era coobbligata nel debito del marito e non era

assoggettabile ad esecuzione esattoriale, nemmeno limitatamente ai

beni producenti i redditi oggetto del cumulo. Ne deriva

l'inconferenza del richiamo all'art. 53 della Costituzione, che si

riferisce alla capacità contributiva dei soggetti passivi

dell'imposta ma non di quelli che tale titolarità non posseggono.

Né rileva - ai fini dello stesso art. 53 - che la capacità

contributiva del marito non corrisponda più a quella della famiglia,

essendo stato affermato da questa Corte (sentenza. n. 45 del 1964)

che "per capacità contributiva s'intende l'idoneità del

contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta, e

tale idoneità deve porsi in relazione, non già con la concreta

capacità di ciascun contribuente ma col presupposto al quale la

prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali

dell'obbligazione tributaria".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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