Corte costituzionale

Sentenza n. 318/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale

di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il

triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed

altre misure), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1993 dal

Pretore di Modena, nel procedimento civile vertente tra Masetti Mauro

e l'Azienda Trasporti Consorziali di Modena, iscritta al n. 117 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Masetti Mauro e dell'Azienda

Trasporti Consorziali di Modena;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1993 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Roberto Muggia per Masetti Mauro e l'avv. Mario

Ghezzi per l'Azienda Trasporti Consorziali di Modena;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 18 gennaio 1993 (r.o. n. 117 del 1993), il

Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

3 della legge 12 luglio 1988 n. 270, che consente alle aziende

esercenti pubblici servizi di trasporto di disporre il

prepensionamento obbligatorio, secondo programmi di esodo

quinquennali, dei lavoratori che entro il 20 giugno 1986 siano stati

dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di

provenienza e che abbiano maturato - o maturino nel quinquennio -

almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di

previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Dall'ambito di applicazione di tale norma sono peraltro esclusi - a

seguito della pronunzia di parziale illegittimità costituzionale

resa dalla Corte con sentenza n. 60 del 1991 - coloro che, pur

essendo stati dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie

della qualifica di provenienza, abbiano successivamente svolto e

svolgano mansioni ad esse equivalenti o superiori. Secondo il giudice

a quo, non sussistono ragionevoli giustificazioni per differenziare

la situazione di costoro rispetto a quella di coloro che, pur non

essendo stati adibiti a mansioni equivalenti o superiori, sarebbero

stati in grado di espletarle per aver riacquistato la capacità di

lavoro prima perduta.

Nella fattispecie esaminata dal giudice a quo, il lavoratore -

dichiarato prima del 20 giugno 1986 inidoneo alle mansioni proprie

della qualifica di provenienza ed adibito quindi a mansioni inferiori

- era stato inserito nel programma quinquennale di esodo, ma aveva

poi riacquistato l'idoneità alle mansioni originarie e ciò prima

della data prevista per la risoluzione del rapporto. Tale fattispecie

- si osserva nell'ordinanza di rimessione - non è riconducibile

all'ipotesi che la sentenza n. 60 del 1991 aveva escluso dall'ambito

di operatività del censurato articolo 3 della legge n. 270 del 1988;

ma - si sostiene - non vi è alcuna apprezzabile ragione per

differenziare, agli effetti dell'esodo coattivo, chi sia stato in

concreto riqualificato (e tale riqualificazione può essere avvenuta

anche dopo il 20 giugno 1986 nonché dopo l'inserimento del

lavoratore nel piano quinquennale di esodo) rispetto a chi non sia

stato destinato ad esercitare mansioni superiori o equivalenti a

quelle proprie della qualifica di provenienza, ma sia in grado di

esercitarle in ragione della riacquistata capacità di lavoro.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte entrambe le parti del

giudizio a quo si sono costituite ed hanno anche depositato memorie

difensive aggiuntive.

Il ricorrente ha illustrato le ragioni della propria adesione

all'eccezione sollevata dal Pretore di Modena ed in particolare ha

ricordato i principi enunciati dalla Corte, nella più volte

menzionata sentenza n. 60 del 1991. In definitiva, secondo la difesa

del ricorrente, la questione di costituzionalità sottoposta al

vaglio della Corte si riduce al quesito se sia razionale e legittimo

che venga posto in esodo per invalidità un lavoratore che prima

della risoluzione del rapporto abbia pienamente recuperato la propria

condizione fisica e sia quindi divenuto pienamente idoneo alle

mansioni di provenienza.

L'Azienda dei trasporti consorziali di Modena ha invece chiesto

che la questione fosse dichiarata non fondata. La situazione degli

inidonei riqualificati e quella degli ex inidonei che abbiano

riacquistato l'idoneità ma non siano stati riqualificati - assume la

difesa dell'Azienda - non sono assimilabili. In tale seconda ipotesi,

infatti, non necessariamente sussiste la possibilità di

riassegnazione alle mansioni originarie, né il piano quinquennale -

in rapporto al quale si procede a nuove assunzioni - può essere

continuamente rivisto alla luce dell'evolvere della capacità di

lavoro degli esodati, con conseguente ingestibilità operativa delle

aziende. La sentenza n. 60 del 1991 aveva valorizzato non l'astratto

recupero di idoneità, bensì il concreto reinserimento nella vita

dell'azienda con l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti

al trattamento economico percepito. Non vi è quindi eadem ratio tra

le due situazioni, poiché soltanto l'attuale effettiva utilizzazione

in mansioni di pari o superiore livello contribuisce a quel

riequilibrio organizzativo che rappresenta l'obiettivo della norma

denunziata.

3. - Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri. Considerato in diritto

1. - L'articolo 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 stabilisce che

le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto possono collocare

anticipatamente a riposo - in base ad un programma quinquennale di

esodo, articolato secondo l'anzianità dei dipendenti interessati e

secondo un'omogenea ripartizione annuale dei relativi oneri - i

lavoratori iscritti al Fondo di previdenza, che, prima del 20 giugno

1986, siano stati dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie

della qualifica di provenienza e che abbiano maturato o maturino nel

quinquennio almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo

suddetto. Ai dipendenti così collocati a riposo viene attribuita una

pensione anticipata, commisurata all'anzianità contributiva già

maturata, aumentata del periodo mancante al raggiungimento dei

trentasei anni di contribuzione ovvero al raggiungimento del

sessantesimo anno di età. La contribuzione relativa a tale

anzianità convenzionale - che non può essere superiore a dieci anni

- è posta a carico dell'azienda e del lavoratore, secondo le

rispettive quote di pertinenza.

Con sentenza n. 60 del 1991, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui

essa si applicava anche a coloro che, pur essendo stati dichiarati,

prima del 20 giugno 1986, non idonei alle mansioni proprie della loro

qualifica, avessero poi svolto e svolgessero mansioni diverse, ma

equivalenti o superiori rispetto a quelle per le quali erano stati

dichiarati inidonei.

Il Pretore di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

ritiene che il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della

Costituzione imponga di estendere l'esclusione dall'applicabilità

del prepensionamento coattivo in esame anche a coloro che, dichiarati

inidonei, prima del 20 giugno 1986, alle mansioni proprie della loro

qualifica e quindi adibiti a mansioni inferiori, abbiano

successivamente riacquistato - pur dopo l'inserimento nel programma

quinquennale di esodo, ma prima della risoluzione del rapporto - una

piena idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa

originaria, pur non essendo stati riadibiti alle relative mansioni.

Di qui la richiesta di un intervento correttivo di questa Corte.

2. - Il giudice a quo ritiene quindi che per l'applicabilità

della norma impugnata non sia necessaria la sussistenza di una

condizione di attuale inidoneità allo svolgimento delle mansioni

proprie della qualifica, ma sia sufficiente che tale inidoneità vi

sia stata e sia stata dichiarata prima del 20 giugno 1986.

Tale interpretazione non può essere condivisa e va quindi

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale

che ha in essa il suo presupposto.

L'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 3 della legge n.

270 del 1988, come indicato dalla rubrica della disposizione e dal

titolo della legge, è rappresentato dagli inidonei (alle mansioni

proprie della loro qualifica) ed il riferimento al fatto che la

dichiarazione di inidoneità sia intervenuta in un momento anteriore

al 20 giugno 1986 costituisce una delimitazione ulteriore di tale

campo di applicazione: la norma riguarda cioè gli inidonei, ma non

tutti costoro, bensì solo coloro che siano stati dichiarati tali

prima della data suddetta. Coloro che sono inidonei, ma sono stati

dichiarati tali successivamente a tale data sono soggetti ad una

diversa disciplina: quella menzionata al n. 6 della lettera a) e

descritta alla lettera b) dell'accordo 3 luglio 1986, che prevede,

ove vi sia disponibilità di posti, il collocamento in un'altra

qualifica professionale e, solo per i più anziani, il mantenimento

dell'eventuale differenza retributiva come assegno ad personam

progressivamente riassorbibile (tale accordo, a seguito della

"delegificazione" disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge n.

270 del 1988, costituisce fonte normativa prevalente sulle

disposizioni contenute nel Regolamento allegato A al regio decreto 8

gennaio 1931 n. 148 e sulle successive norme di legge modificative,

sostitutive o aggiuntive a tale regolamento). Il riferimento alla

data del 20 giugno 1986 rappresenta quindi il discrimine per

l'applicazione di due diverse discipline, riguardanti entrambe,

peraltro, gli inidonei e non coloro che sono stati tali in passato.

Il caso di coloro che, in un qualsiasi momento anteriore al 20

giugno 1986, siano stati dichiarati inidonei alle mansioni proprie

della loro qualifica, ma che, in un qualsiasi momento, anteriore o

posteriore a tale data, per intervenuta guarigione o miglioramento,

abbiano riacquistato il pieno possesso dei requisiti necessari per lo

svolgimento di tali mansioni, non è quindi regolato dalla norma in

esame. Per costoro, il recupero della specifica capacità lavorativa,

determina il potere dell'azienda di destinarli nuovamente alle

mansioni proprie della loro qualifica, della quale avevano mantenuto

il trattamento economico, pur svolgendo mansioni inferiori. Se

l'azienda esercita tale potere, destinando nuovamente il lavoratore

alle mansioni originarie, l'inapplicabilità della norma in esame

appare ovvia, nonostante il silenzio di essa su tale ipotesi. Ma

anche se, per fatto dell'azienda, tale assegnazione non vi sia stata,

la norma impugnata è ugualmente inapplicabile.

Tale interpretazione trova una prima ed importante conferma nel

testo dell'accordo già menzionato, al quale la legge n. 270 del 1988

ha espressamente inteso dare attuazione. Trattandosi di una c.d.

"legge contrattata", l'interprete può certamente ricavare

dall'accordo che essa recepisce indicazioni decisive per una corretta

lettura delle sue disposizioni, ove non vi siano elementi per

ritenere che il legislatore abbia inteso discostarsi dalla

pattuizione, né vi siano elementi che, in ragione delle regole

generali sull'interpretazione della legge, impongano di dare alla

disposizione un altro significato. Orbene, alla lettera a), punto 3,

del citato accordo, la disciplina in esame (relativa al

prepensionamento coattivo) è riferita ai "lavoratori considerati

inidonei alla stregua del precedente punto 1 e dichiarati tali entro

il 20 giugno 1986", dove è chiaro il riferimento congiuntivo ai due

elementi: l'inidoneità, intesa come condizione attuale, ed il

risalire di essa ad una dichiarazione precedente alla data indicata.

Alla medesima soluzione interpretativa conduce del resto la

considerazione della ratio della norma in esame.

Come questa Corte ha rilevato nella citata sentenza n. 60 del 1991

l'accordo collettivo e la legge di ricezione avevano inteso ovviare

agli inconvenienti che si erano determinati in conseguenza di diffuse

prassi applicative dell'articolo 27 del regolamento del 1931, per le

quali numerosi lavoratori, in gran parte addetti al c.d. movimento

(autisti, conduttori ecc.), divenuti inidonei, non soltanto

conservavano il posto di lavoro e la retribuzione raggiunta, ma

mantenevano, pur essendo impiegati in semplici mansioni ausiliarie o

di attesa, la dinamica salariale e le competenze accessorie proprie

della qualifica di provenienza, con gravi disfunzioni, non solo nella

gestione degli organici aziendali, ma anche dello stesso sistema

previdenziale.

Per effetto di queste prassi, infatti, si era venuto determinando

non solo un accrescimento dei costi ed un eccessivo affollamento di

personale addetto alle suddette mansioni ausiliarie o comunque non

direttamente produttive, ma anche un depauperamento di personale

nelle qualifiche del settore movimento. E tale depauperamento,

direttamente incidente sulla funzionalità del servizio pubblico, non

poteva essere ovviato, soprattutto a causa dei divieti e dei limiti

alle nuove assunzioni previsti dalla normativa vigente.

È del tutto evidente che il caso del dipendente, dichiarato

inidoneo prima del 20 giugno 1986, che abbia successivamente

recuperato la propria capacità lavorativa, esula dalla situazione e

dai problemi che il legislatore aveva inteso affrontare.

L'azienda può infatti destinare nuovamente tale lavoratore alle

mansioni proprie della sua qualifica ed evitare così sia i problemi

di costo derivanti da un trattamento retributivo non corrispondente

alle mansioni svolte, sia i problemi di carattere organizzativo

collegati alle carenze di organico nelle qualifiche operative e

all'artificioso sovradimensionamento degli organici nelle posizioni

di lavoro meno gravose.

Del resto, nella stessa sentenza n. 60 del 1991, questa Corte ha

affermato che "occorre comunque sottolineare che il ricorso alla

forma esclusivamente obbligatoria del prepensionamento richiede, per

poter incidere legittimamente su interessi costituzionalmente

rilevanti e non apparire discriminatorio ed arbitrario, che la misura

si prospetti come obiettivamente non sostituibile con soluzioni

fondate sul consenso dei singoli interessati e sia determinata da

situazioni tali da renderla indispensabile. Tale non è, per i

rilievi già svolti, la situazione in esame, sicché le ora riportate

indicazioni di questa Corte costituiscono un ulteriore elemento a

conferma dell'interpretazione qui illustrata, essendo canone

fondamentale e prioritario quello che, a fronte di più significati

possibili di una disposizione, impone di privilegiare quello che non

collide con i principi costituzionali.

Il testo della norma, così interpretato, non consente di dare

rilievo alla circostanza che il recupero dell'idoneità specifica sia

avvenuto e sia stato accertato prima o dopo l'inserimento del

lavoratore nel piano quinquennale di esodo. In assenza di elementi

normativi che inducano ad una soluzione diversa, vale la regola

generale, secondo cui le condizioni di legittimità del recesso

debbono sussistere al momento in cui esso è disposto: ne consegue

che è sufficiente, perché il lavoratore sia escluso dall'ambito di

applicazione della norma impugnata, che il recupero della sua

idoneità sia stato accertato prima della risoluzione del rapporto

(così come, del resto, è sufficiente, al medesimo fine, che il

lavoratore, prima della risoluzione del rapporto, sia stato assegnato

alle mansioni proprie della qualifica ovvero a mansioni ad esse

equivalenti o superiori). Né possono venire in considerazione le

pretese disfunzioni amministrative che si collegherebbero alla

cancellazione dal piano di esodo di un lavoratore che vi sia stato

legittimamente inserito, né le possibili difficoltà derivanti da

una eventuale - ma necessariamente temporanea - indisponibilità di

posti vacanti nella qualifica per la quale il lavoratore ha

recuperato l'attitudine. Si tratta di profili non solo eterogenei, ma

certamente di rilievo molto inferiore rispetto alle esigenze di

funzionalità alle quali il legislatore ha ispirato la disciplina in

esame e quindi tali da non poter comunque prevalere su interessi

costituzionalmente rilevanti, quali la garanzia del diritto al lavoro

di cui all'articolo 4 della Costituzione, inteso come diritto a non

essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente

(sentenze nn. 60 del 1991 e 331 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 luglio

1988 n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio

1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre

misure) sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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