Corte costituzionale

Sentenza n. 317/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio

1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973,

n. 349, dal titolo: Modificazioni alle norme sui protesti delle

cambiali e degli assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il

26 aprile 1989 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente

tra Provenzano Giancarlo e la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Latina, iscritta al n. 152 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Latina, dopo aver emesso un provvedimento di

urgenza con il quale ordinava alla Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Latina di sospendere la pubblicazione

sul bollettino dei protesti di un assegno bancario emesso da

Giancarlo Provenzano, all'esito del giudizio di merito ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973,

n. 349 (rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nel

testo modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349),

nella parte in cui non prevede per il traente di un assegno bancario

la possibilità di adire il Presidente del Tribunale per ottenere la

cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti.

Il giudice a quo ravvisa una irragionevole disparità di

trattamento tra il traente di una cambiale o di un vaglia cambiario,

il quale, ove adempia l'obbligazione cambiaria nei cinque giorni

successivi al protesto, può esperire il procedimento previsto dalla

disposizione impugnata, ottenendo in tale modo la sospensione della

pubblicazione o la cancellazione del proprio nome nel bollettino dei

protesti, ed il traente di un assegno bancario al quale tale

possibilità non è concessa. Questa diversità di disciplina sarebbe

irragionevole per il giudice a quo anche in relazione al fatto che in

entrambi i casi il protesto assolverebbe alla medesima funzione di

sanzione civile per il mancato pagamento, mentre la conseguente

pubblicazione nell'apposito bollettino avrebbe il carattere di

sanzione accessoria.

Da tale differente disciplina risulterebbe altresì violato l'art.

24 della Costituzione, dal momento che non è consentito al traente

di un assegno bancario protestato di agire in giudizio a difesa dei

propri diritti ed interessi legittimi.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo, in primo luogo, che la questione sia dichiarata

inammissibile, dal momento che non risulterebbero indicati i termini

concreti della fattispecie oggetto del giudizio a quo in relazione

alla fattispecie assunta a tertium comparationis. La disposizione

impugnata, infatti, prevede la possibilità di chiedere la

cancellazione del nome dal bollettino dei protesti sia quando il

pagamento della cambiale o del vaglia cambiario venga effettuato nei

cinque giorni successivi al protesto, sia quando l'istituto di

credito o il pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto

si avvedono che la stessa è avvenuta illegittimamente o

erroneamente. Secondo l'Avvocatura dello Stato, il giudice a quo

avrebbe dovuto specificare quale delle due ipotesi si sia verificata

nel caso dedotto in giudizio.

In ogni caso, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione

sarebbe infondata, in quanto le situazioni comparate dal giudice a

quo sarebbero disomogenee. Infatti, mentre la cambiale assolverebbe

alla funzione di strumento di credito, l'assegno bancario, invece,

sarebbe essenzialmente un mezzo di pagamento, la cui emissione

sarebbe basata sul presupposto che presso il trattario esistano, al

momento della emissione stessa, fondi equivalenti a quelli indicati

nel titolo. Inoltre, mentre il mancato pagamento di una cambiale o di

un vaglia cambiario non determinerebbe altra conseguenza che la

levata del protesto ed eventualmente la successiva esecuzione,

l'emissione di un assegno senza copertura, invece, darebbe luogo,

oltreché alla responsabilità cambiaria, alla responsabilità

penale. In altre parole, conclude l'Avvocatura dello Stato, la

posizione del debitore cambiario e quella del traente di un assegno

senza copertura non sono in alcun modo assimilabili ed anzi la loro

assimilazione ai fini della facoltà prevista dalla disposizione

impugnata si tradurrebbe in un ingiustificato ed inconcepibile

beneficio per il secondo.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione,

l'Avvocatura osserva che in assenza di una norma che attribuisce ad

un soggetto una posizione di diritto sostanziale, manca il

presupposto stesso perché possa porsi un problema di diritto alla

tutela giurisdizionale. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3

della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendato dall'art. 12 della

legge 12 giugno 1973, n. 349), nella parte in cui non consente al

traente di un assegno bancario protestato di adire il Presidente del

Tribunale per ottenere la cancellazione del proprio nome dal

bollettino dei protesti. A suo avviso, tale omissione costituirebbe

una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione), in quanto stabilirebbe un'irragionevole

differenziazione rispetto al debitore cambiario, al quale è

consentita l'anzidetta cancellazione qualora paghi, nel termine di

cinque giorni dal protesto, l'importo della relativa obbligazione

cambiaria. Inoltre, sempre ad avviso del giudice a quo, la ricordata

omissione determinerebbe una violazione dell'art. 24 della

Costituzione, dal momento che ne risulterebbe compromessa la

possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

2. - Va previamente respinta l'eccezione di inammissibilità

presentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la quale

l'ordinanza di rimessione non chiarirebbe a sufficienza quale delle

due ipotesi di cancellazione del nome del debitore dal bollettino dei

protesti previste nelle disposizioni impugnate costituisca l'oggetto

del giudizio sottoposto alla cognizione di questa Corte. In realtà,

poiché dall'ordinanza di rimessione si evince con chiarezza che il

giudizio a quo è stato instaurato dal traente di un assegno bancario

protestato e poiché le argomentazioni svolte dal giudice a quo

concernono essenzialmente l'asserita disparità di trattamento tra

debitore cambiario e traente di un assegno bancario deve ritenersi,

senza dubbio alcuno, che la questione sollevata riguardi l'ipotesi di

cancellazione esperibile dal debitore che abbia adempiuto la propria

obbligazione entro il termine di cinque giorni dal protesto, e non

già quella relativa alla cancellazione esperibile dai pubblici

ufficiali o dalle aziende di credito qualora si avvedano che alla

levata del protesto si sia proceduto illegittimamente o erroneamente.

3. - La questione non è fondata, poiché, diversamente da quanto

opina il giudice a quo, la posizione del debitore cambiario non è

comparabile con quella del traente di un assegno bancario in ragione

della diversità della funzione tipica dei due titoli di credito

considerati e della differenza del regime giuridico che ne consegue.

Come è pure sottolineato nell'ordinanza di rimessione, la

funzione tipica dell'assegno è quella di essere mezzo di pagamento.

A questa specifica funzione sono correlate le disposizioni di legge

le quali esigono che presso la banca trattaria debbano esistere fondi

in misura quanto meno pari a quella recata dall'assegno emesso, non

solo nel momento del pagamento, ma anche in quello dell'emissione (v.

art. 1, n. 5, e art. 116, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

Al contrario, funzione tipica della cambiale, come del resto del

vaglia cambiario, è quella di essere strumento di credito, sicché

appartiene alla sua natura giuridica di fungere come un mezzo

attraverso il quale il traente si procura una disponibilità

immediata a fronte dell'impegno di adempiere la relativa obbligazione

in un momento successivo.

Questa netta differenza insita nella funzione tipica dei due

titoli di credito, evidenziata anche dal diverso significato da

assegnare all'indicazione della data nell'uno e nell'altro titolo,

induce a concludere che l'ipotizzata estensione al traente di un

assegno della disciplina prevista per il debitore cambiario in ordine

alla cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti nel

caso di pagamento del proprio debito entro cinque giorni dal protesto

non potrebbe trovare nell'art. 3 della Costituzione una congrua base

di giustificazione. Non è, infatti, irragionevole che il

legislatore, nella sua discrezionale valutazione, abbia predisposto

una disciplina differenziata per le due distinte ipotesi e non abbia,

quindi, esteso al traente di un assegno bancario la possibilità di

richiedere la predetta cancellazione, ritenendo necessario che in

quest'ultimo caso i fondi necessari per il pagamento debbano essere

disponibili presso il trattario sin dal momento dell'emissione

dell'assegno.

Né questa conclusione può essere invalidata dal rilievo

formulato dal giudice a quo, in base al quale l'omogeneità delle

ipotesi considerate deriverebbe dal fatto che nell'uno e nell'altro

caso l'inadempimento del debito è sanzionato civilmente dalla levata

del protesto. Questo rilievo, infatti, oltre a non superare

l'ostacolo relativo alla sostanziale diversità di funzione fra la

cambiale e l'assegno bancario, non tiene conto del fatto che anche il

regime sanzionatorio dell'una e dell'altro, ove sia considerato nella

sua globalità, rivela differenze profonde che concorrono a

confermare la conclusione raggiunta. Mentre, nel caso dell'assegno

bancario, la mancanza di disponibilità di fondi al momento

dell'emissione costituisce un illecito penale, al contrario il

mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la cambiale o con

il vaglia cambiario non è sanzionato penalmente. Questa

significativa differenza relativa al regime sanzionatorio conferma la

non irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore circa la

non estensione al traente di un assegno bancario della facoltà di

chiedere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei

protesti riconosciuta al debitore cambiario.

La conclusione raggiunta toglie qualsiasi base alla pretesa

lesione dell'art. 24 della Costituzione, non potendosi a ragione

prospettare una tale violazione in difetto di una norma che riconosca

una situazione di diritto sostanziale (v., ad esempio, sentt. nn. 8

del 1962, 286 del 1974, 71 e 98 del 1979, 164 e 186 del 1982, 185 del

1986, nonché, di recente, ordd. nn. 563 del 1987, 205 del 1988, e

141 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3

della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12

della legge 12 giugno 1973, n. 349) sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari