Corte costituzionale

Sentenza n. 316/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, recante

"Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone

fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,

determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini

per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate

categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di

minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle

elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle

concessioni governative"), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), 24, secondo

comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), 47 primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e 33, terzo comma, del

d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di

coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre

1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, il 24

maggio 1991 (n. 3 ordinanze), il 4 ottobre 1991, il 20 novembre 1992

e l'8 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Torino, il 27 aprile 1993 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione

tributaria di primo grado di Piacenza ed il 28 settembre 1993 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, iscritte

rispettivamente ai nn. 135, 730, 747 e 748 del registro ordinanze

1991, ai nn. 69, 346, 347, 422 e 678 del registro ordinanze 1993 ed

al n. 136 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 11 dell'anno

1991, n. 4 dell'anno 1992, nn. 9, 27, 35 e 47 dell'anno 1993 e n. 13

dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Aubert Mario, Pignatelli Mario e

Danese Giuseppe;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro

l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto

maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni

1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con

ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt.

3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge

27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 47, primo comma, lett.

h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 33, terzo comma, del d.P.R.

4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad

alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta

(sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti

per trattamento pensionistico".

La norma impugnata - equiparando gli assegni vitalizi di cui al

secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui

all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4

febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle

persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari

cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi in altre categorie

equiparate) nella misura ridotta conseguente all'abbattimento della

base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni.

Ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base imponibile ai

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può trovare

fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai

parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in

relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del

loro mandato, devono affrontare - non troverebbe, invece,

giustificazione nei confronti dei parlamentari cessati dal mandato: e

questo perché i parlamentari (e gli appartenenti alle categorie

equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero a trovarsi in

una posizione del tutto identica a quella propria della generalità

dei dipendenti pubblici collocati in quiescenza, con la conseguenza

che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata

avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia

con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione,

secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in

ragione della loro capacità contributiva.

2. - Nei procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario Pignatelli,

Giuseppe Danese e Arturo Sofi contro l'Intendenza di Finanza di

Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di

rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta

sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la

Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanze del 24

maggio 1991 (R.O. nn. 730, 747 e 748 del 1991) e del 4 ottobre 1991

(R.O. n. 69 del 1993), di identico contenuto, ha sollevato analoga

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui non

ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta

al personale del pubblico impiego".

Anche in queste ordinanze la questione è stata sollevata sul

rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato

regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo comma,

della Costituzione.

3. - I giudizi venivano presi in esame nell'udienza pubblica del 5

maggio 1992, a seguito della quale questa Corte adottava l'ordinanza

istruttoria 22 maggio 1992, diretta ad acquisire presso la Camera dei

deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine

al regime degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dal

mandato.

4. - Esaurita l'istruttoria, i giudizi venivano ripresi in esame

all'udienza pubblica dell'8 giugno 1993, a seguito della quale la

Corte, con ordinanza n. 294 del 1993, disponeva di sollevare innanzi

a se stessa, in quanto pregiudiziale, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile

1989, n. 154, "nella parte in cui prevede un trattamento tributario

privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento

della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a

favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle

categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli

artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".

5. - Successivamente pervenivano a questa Corte altre ordinanze di

contenuto identico o analogo a quelle innanzi richiamate. Si tratta

delle ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Torino

in data 8 novembre 1991 e 20 novembre 1992 (R.O. nn. 346 e 347 del

1993); della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza in

data 27 aprile 1993 (R.O. nn. 422 e 678 del 1993) e della Commissione

tributaria di primo grado di Bergamo in data 28 settembre 1993 (R.O.

n. 136 del 1994).

6. - All'udienza pubblica del 7 giugno 1994 sono state prese in

esame sia la questione di legittimità costituzionale

pregiudizialmente sollevata da questa Corte con l'ordinanza n. 294

del 1993 sia le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di

Biella, Torino, Piacenza e Bergamo innanzi richiamate.

7. - Con la sentenza n. 289 del 1994, questa Corte, in

accoglimento della questione proposta con la propria ordinanza n. 294

del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,

comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 "nella parte in

cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma

dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma,

lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento

tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al

60 per cento del reddito percepito". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione delle Commissioni tributarie di

primo grado di Biella, Torino, Piacenza e Bergamo chiedono a questa

Corte, con formulazioni identiche o analoghe, di voler dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della

legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale disposizione -

in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1093; 24,

secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600; 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917 e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - limita ai

vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato (ed alle

categorie equiparate) il beneficio dell'assoggettamento all'imposta

sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta pari al 60 per

cento della base imponibile, non ricomprendendo in tale disciplina di

favore anche le pensioni spettanti ai pubblici impiegati collocati a

riposo.

Scopo delle ordinanze in esame è, dunque, quello di giungere ad

una dichiarazione di illegittimità costituzionale destinata a

estendere, con una sentenza di tipo addittivo, a tutte le pensioni

derivanti da impiego pubblico il trattamento fiscale privilegiato

disposto dalla norma impugnata soltanto a favore degli assegni

vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ed alle

categorie equiparate, di cui agli artt. 24, secondo comma, e 29,

penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.

2. - In proposito va rilevato che questa Corte, con la sentenza n.

289 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte

in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo

comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma,

lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento

tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al

60 per cento del reddito percepito".

La pronuncia di illegittimità adottata nei confronti della norma

che le ordinanze di rimessione in esame intenderebbero, invece,

estendere a favore di altre categorie di beneficiari fa venir meno il

presupposto della questione così come sollevata dalle stesse

ordinanze, rendendola inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge

27 aprile 1989, n. 154, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 53,

primo comma, della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di

primo grado di Biella, Torino, Bergamo e Piacenza, con le ordinanze

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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