Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno

1993 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra

Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 472 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L.,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ghelia Maria, in cui

la ricorrente, istruttrice subacquea presso il "Centro Pesciolino

Sub" di Caprioli, chiedeva la condanna dell'INAIL alla corresponsione

della rendita per l'infortunio alla stessa occorso a seguito di

baritrauma midollare, evento verificatosi nello svolgimento

dell'attività di cui sopra, il Pretore di Torino, con ordinanza

emessa il 25 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non include nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che

esercitino una delle attività indicate nell'art. 1 dello stesso

d.P.R.

Sostiene il giudice a quo che trattasi nella specie di lavoratrice

sicuramente definibile autonoma, essendo la stessa unica titolare

della scuola nella quale svolgeva altresì la funzione di

istruttrice: né è possibile ricomprendere detta fattispecie tra gli

"insegnanti ( ..) delle scuole e di istituti di istruzione ( ..) e

gli addetti alle esperienza ed esercitazioni tecnico pratiche o di

lavoro", in quanto l'attività di insegnamento di cui trattasi è

finalizzata "non già alla acculturazione e alla valorizzazione

professionale, ma al diletto, come nelle ipotesi di attività

sportive".

Precisa inoltre il giudice rimettente che l'infortunio è

sicuramente occorso nell'ambito della attività professionale della

ricorrente (donde la non controversa rilevanza della questione di

legittimità costituzionale), mentre l'esclusione della tutela

assicurativa predisposta dal testo unico richiamato va rilevata in

base al disposto dell'art. 4 del medesimo testo unico.

Benché questa Corte - rileva il giudice rimettente - si sia già

pronunciata in ordine all'esclusione dall'area di tutela in oggetto

di determinate categorie di lavoratori (soci di cooperative agricole

e commercianti), la questione in esame appare non manifestamente

infondata, in base alla irrazionale disparità di trattamento che

verrebbe a configurarsi tra i lavoratori autonomi tout court ed i

soci delle società, di cui al punto 7 dello stesso art. 4, che

esercitino comunque attività manuale nelle società stesse.

2. - Si è costituita Maria Ghelia, invocando l'accoglimento della

questione.

Richiamando alcune pronunce di questa Corte, la parte sostiene

l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla tutela di cui

al testo unico del lavoratore che, pur svolgendo attività manuale

con esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni protette ai

sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto al

vincolo di subordinazione: infatti, allorché la prestazione implichi

una attività manuale e concorrano le condizioni previste dal

richiamato art. 1, tanto i lavoratori autonomi quanto quelli

subordinati sono esposti al rischio protetto dall'assicurazione

obbligatoria.

Nel caso di specie ricorrerebbero le condizioni per l'estensione

testé indicata, trattandosi - in quanto istruttrice subacquea - di

"esercitazioni pratiche" ritenute pericolose dal n. 28 dell'art. 1

del testo unico ed anche, comportando tali esercitazioni l'immersione

in acqua, di attività pericolose in virtù del disposto del n. 12

del medesimo art. 1, relativo alla attività degli addetti alla pesca

esercitata con navi o galleggianti ovvero mediante immersione.

3. - Si è costituito l'INAIL, concludendo nel senso

dell'inammissibilitàovvero del rigetto della questione.

Il fatto che il testo unico in oggetto tuteli unicamente i

lavoratori subordinati e soltanto in via di eccezione alcuni

lavoratori autonomi non comporta, a giudizio dell'INAIL, contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, stante la diversità di situazione

oggettiva e soggettiva tra le varie categorie di lavoratori.

Anche il contrasto con l'art. 38 non sussisterebbe, in quanto il

diritto dei lavoratori "a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita"

non esclude che il legislatore discrezionalmente possa prevedere

forme diverse di previdenza sociale per determinate categorie di

lavoratori. Osserva d'altra parte l'INAIL che estendere la tutela

assicurativa a tutti i lavoratori autonomi significherebbe "abbattere

i cardini di tutta la normativa del testo unico delle disposizioni di

legge contro gli infortuni sul lavoro".

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità ovvero la non fondatezza della

questione.

Richiamando alcune decisioni di questa Corte, la difesa erariale

ritiene che l'ampliamento dell'area dei lavoratori che fruiscono

dell'assicurazione obbligatoria rientra nella discrezionalità

seppure tecnica del legislatore, comportando detto ampliamento anche

valutazioni di natura finanziaria e relative al carico contributivo.

5. - In prossimità dell'udienza hanno presentato ulteriori

memorie sia le parti costituite che l'Avvocatura generale dello

Stato, ribadendo le conclusioni di cui sopra. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non include nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che

esercitino una delle attività indicate nell'art. 1 dello stesso

d.P.R. Dalla motivazione dell'ordinanza si deducono due profili di

ritenuta illegittimità costituzional: da un lato la disparità di

trattamento tra la categoria dei lavoratori autonomi e quella di cui

al n. 7 dell'art. 4, primo comma; d'altro canto, la supposta

irrazionalità della disciplina rispetto al contesto complessivo

disegnato dall'art. 4, come interpretato ed esteso da questa Corte.

2. - Con riguardo al primo profilo, la questione non è fondata.

Va premesso che il sistema previdenziale vigente in Italia in

relazione agli infortuni non è ispirato al criterio-base della piena

socializzazione del rischio, nemmeno per quanto attiene

all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali. Ed invero, il d.P.R. n. 1124 del 1965

circoscrive l'ambito della sua operatività, in tema di assicurazione

per infortuni, sia in relazione all'aspetto oggettivo, sia con

limitazioni di ordine soggettivo.

L'art. 1 elenca infatti una serie di "attività protette", tra le

quali rilevanti ai fini della presente decisione sono la "pesca

comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle" (n. 12),

nonché (n. 28) lo "svolgimento di esperienze ed esercitazioni

pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4" (e cioè l'insegnamento

in determinate scuole). Con riguardo all'attività concretamente

svolta, questa Corte ha ripetutamente sottolineato "la centralità

dell'esposizione al rischio" e "la tendenziale estensione della

garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro latamente considerate, siano esposti allo stesso rischio obiettivamente riferibile

alle lavorazioni protette" (sentenze n. 98 del 1990; 137 del 1989;

476 del 1987; 256 del 1986; 221 del 1985).

Non può negarsi, tuttavia, che l'elemento obiettivo, anche se

centrale nell'impostazione del sistema, vada integrato con quello

soggettivo, regolato dal testo unico nel Capo III, relativo - appunto

- alle "persone assicurate". Sulla base di tale elemento, può trarsi

la considerazione generale che il legislatore ha operato in forza di

una ratio sufficientemente precisa, realizzando una tutela a favore

delle categorie più deboli di lavoratori, con tendenziale preferenza

per i lavoratori subordinati: tale scelta è apparsa a questa Corte

ragionevole in quanto in dette ipotesi l'infortunio incide per il

dipendente direttamente sul salario, unico mezzo di sussistenza, per

cui si è ritenuto "giusto e necessario che ad esso salario si

sostituisse l'indennità per tutta la durata dell'inabilità

temporanea assoluta" (sentenza n. 221 del 1985).

3. - Oltre alla categoria dei lavoratori subordinati, il

legislatore ha disciplinato l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni per altre categorie, tra le quali meritano in questa sede

di essere menzionate, per contiguità alla presente fattispecie,

quelle degli "artigiani che prestano abitualmente opera manuale"

(art. 4, n. 3), degli "insegnanti e degli alunni delle scuole o

istituti di istruzione ( ..) anche privati, che attendano ad

esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che

svolgano esercitazioni di lavoro" (n. 5); i "soci delle cooperative e

di ogni altro tipo di società ( ..) i quali prestino opera manuale"

(n. 7).

Va anche ricordato che la portata di quest'ultima norma è stata

ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui non

comprende anche la categoria degli associati che svolgano attività

manuale nell'ambito delle associazioni in partecipazione (sentenza n.

382 del 1992); mentre il n. 6 dello stesso articolo è stato caducato

nella parte in cui non prevedeva identica tutela a favore dei

familiari che prestano lavoro manuale nell'impresa familiare prevista

dall'art. 230- bis del codice civile (sentenza n. 476 del 1987).

Peraltro, questa Corte ha ritenuto non contrastante con i

parametri costituzionali invocati la esclusione dall'ambito

dell'assicurazione obbligatoria di cui al citato testo unico dei soci

delle cooperative agricole di lavoro (sentenza n. 221 del 1985) e dei

commercianti (sentenza n. 158 del 1987).

4. - All'interno del quadro così delineato va collocata la

presente questione di legittimità costituzionale, con la quale il

giudice a quo lamenta l'irrazionale disparità di trattamento (con

conseguente sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione),

quanto alla tutela assicurativa anti-infortunistica obbligatoria,

rispetto alla categoria dei soci della società di ogni tipo (ed

ipotesi ad esse assimilate), di cui all'art. 4, primo comma, n. 7,

della categoria di lavoratori di cui alla fattispecie al suo esame,

nella quale, pur mancando una società, sussiste comunque un lavoro

manuale - consistente nello svolgimento dell'attività di istruttrice

subacquea - peraltro svolto in situazione di autonomia, essendo la

"lavoratrice" anche l'unico titolare della scuola.

Al riguardo, va anzitutto escluso che le situazioni poste a

raffronto siano effettivamente equiparabili quanto al profilo che

interessa, dal momento che nell'ipotesi dei soci (e delle posizioni

assimilabili dei partecipi familiari e degli associati) sono presenti

entrambi gli elementi previsti in via generale. Da una parte vi è

infatti lo svolgimento di attività manuale - spesso prevalente

rispetto alla quota di partecipazione all'attività imprenditoriale

-, dall'altra tale lavoro è prestato all'interno di un rapporto che

può definirsi di parasubordinazione rispetto all'altro soggetto

datore di lavoro: società, impresa familiare o associazione. Diversa

è pertanto la situazione di cui al caso di specie, nel quale

l'istruttrice subacquea risulta l'unica titolare della ditta

individuale, e non è pertanto configurabile in alcuna misura

l'elemento della subordinazione del rapporto di lavoro.

Sotto questo aspetto, quindi, le categorie poste a raffronto non

possono dirsi omogenee, e pertanto, sulla base del costante

insegnamento di questa Corte, non è ravvisabile una irrazionale

disparità di trattamento.

5. - Accanto alla questione sin qui esaminata e risolta, viene

prospettata dall'ordinanza di rimessione una ulteriore questione di

legittimità costituzionale: se l'esclusione dei lavoratori autonomi

che svolgono attività ritenute pericolose (ai sensi dell'art. 1 del

testo unico) dalla legge sull'assicurazione anti-infortunistica

obbligatoria non sia irragionevole, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, a fronte del contesto normativo disegnato da una

serie di disposizioni.

Tra queste, va segnalata quella che prevede la tutela assicurativa

obbligatoria per gli artigiani (art. 4, primo comma, n. 3), nonché

per coloro che siano addetti alla pesca (art. 1, terzo comma, n. 12).

Anche altre disposizioni, contenute in atti diversi dal testo unico,

prevedono forme di assicurazione obbligatoria (non presso

l'I.N.A.I.L., ma presso altre Casse di previdenza) contro i danni da

infortuni subiti dagli sportivi iscritti alla Federazione aderenti od

affiliate al C.O.N.I., ovvero alle organizzazioni sorvegliate dallo

stesso ente (art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91; d.P.R. 1 luglio

1952, n. 1451).

6. - Tale questione è inammissibile.

Il sistema normativo, da ultimo sommariamente indicato, pone in

luce che la scelta del legislatore in ordine alla tutela assicurativa

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro risente di incongruenze

e lacune difficilmente giusticabili in base a ragioni obiettive, specie in ipotesi di attività esposte al rischio di infortuni (oltre

alla categoria di cui al caso di specie potrebbero menzionarsi, ad

esempio, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori di altri

sport e giochi) svolte da soggetti non qualificabili come lavoratori

dipendenti, né appartenenti a società o altre organizzazioni, la

cui tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse

alla loro volontaria previdenza.

Tuttavia, come in passato già affermato da questa Corte (sent. n.

158 del 1987), in riferimento alla tutela assicurativa per i

commercianti, la scelta in ordine alle categorie di lavoratori

autonomi cui estendere la portata dell'assicurazione obbligatoria

prevista di norma a tutela dei lavoratori subordinati rientra nella

discrezionalità del legislatore, cui spetta scegliere "i tempi, le

circostanze, i modi e i mezzi della tutela per l'evoluzione delle

situazioni" di carattere previdenziale (sent. n. 221 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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